È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- contravviene all’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
- contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4 capoverso 2;
- viola una disposizione d’esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5.
Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.