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814.71 LRNIS

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

del 16 giugno 2017 (Stato 1° giugno 2019)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b
della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 dicembre 2015 2 ,

decreta:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti:

  1. l’utilizzo di prodotti;
  2. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori;
  3. l’informazione del pubblico.

Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  1. radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri;
  2. stimoli sonori: suoni, infrasuoni e ultrasuoni;
  3. prodotto: bene mobile pronto per l’utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile.

Art. 3 Utilizzo di prodotti

Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

Per l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di:

  1. produrre un attestato di competenza;
  2. coinvolgere uno specialista competente in materia.

Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l’attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 4 Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori.

Esso può in particolare:

  1. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
  2. prevedere un obbligo d’informazione;
  3. prevedere misure di protezione;
  4. prevedere un obbligo di annuncio per talune manifestazioni.

Art. 5 Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misura, il Consiglio federale può vietare:

  1. l’importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
  2. l’utilizzo potenzialmente molto pericoloso di prodotti a scopi commerciali o professionali.

Art. 6 Informazione del pubblico

L’Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

Art. 7 Esecuzione da parte della Confederazione

La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l’articolo 8.

Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all’articolo 4.

Art. 8 Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

  1. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1 nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
  2. dell’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
  3. delle misure stabilite in virtù dell’articolo 4;
  4. dei divieti di consegna e possesso di cui all’articolo 5 lettera a;
  5. dei divieti di utilizzo di cui all’articolo 5 lettera b.

Art. 9 Provvedimenti amministrativi

Gli organi d’esecuzione possono controllare sul posto l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4.

Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

Se necessario per tutelare la salute dell’utilizzatore o di terzi, gli organi d’esecuzione possono in particolare:

  1. ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all’utilizzo;
  2. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
  3. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
  4. ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
  5. provvedere affinché il riconoscimento dell’attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.

Gli organi d’esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all’utilizzo se l’utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

Art. 10 Emolumenti

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti degli organi d’esecuzione della Confederazione.

Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Art. 11 Protezione dei dati

Gli organi d’esecuzione sono autorizzati a trattare e trasmettersi dati personali, sempre che ciò sia necessario per garantire l’uniformità dell’esecuzione della presente legge.

Art. 12 Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 13 Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

  1. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
  2. contravviene all’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
  3. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4 capoverso 2;
  4. viola una disposizione d’esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5.

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 3 sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Valutazione

Il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’efficacia e sulla necessità della presente legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2019 4

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