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814.812.34 OAS-A

Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A)

del 24 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

vist i gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3–6, 12 a nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 1 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim );
vist i gli articoli 1, 3 e 4 dell’ordinanza del 16 novembre 2022 2 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari ,

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale

L’autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare in agricoltura, a titolo professionale o commerciale, prodotti fitosanitari secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 2010 3 sui prodotti fitosanitari (autorizzazione speciale Agricoltura).

L’autorizzazione speciale consente inoltre di istruire altre persone per attività di cui all’articolo 1.

Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state preliminarmente istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.

Una persona è considerata istruita ai sensi del capoverso 3 se ha ottenuto almeno le seguenti informazioni sui prodotti fitosanitari che deve impiegare:

  1. nomi e utilizzi previsti dei prodotti fitosanitari;
  2. modi e condizioni d’uso;
  3. pericoli legati ai prodotti fitosanitari utilizzati, misure precauzionali e restrizioni applicabili;
  4. persona da contattare in caso di domande o di emergenza.

Il titolare dell’autorizzazione speciale che ha istruito una persona è responsabile delle azioni di quest’ultima. La violazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e della salute da parte della persona istruita sarà considerata come una violazione da parte del titolare dell’autorizzazione speciale che ha impartito l’istruzione con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 11 ORRPChim.

Art. 2 Competenze e conoscenze

L’autorizzazione speciale è rilasciata alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.

Le competenze e conoscenze richieste sono convalidate mediante il superamento di un esame secondo l’articolo 3.

Per le autorizzazioni speciali rilasciate da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) si applicano gli articoli 8 capoverso 2 e 8 a ORRPChim. Gli emolumenti per l’organizzazione di misure di compensazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione speciale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 2005 4 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Il titolare di un’autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 5 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticoltura (OAS-O) può ottenere un’autorizzazione speciale Agricoltura a condizioni semplificate.

Sezione 2 Esame e formazione continua

Art. 3 Esame

L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

L’esame è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 46

Sezione 3 Compiti dei servizi competenti

Art. 5 Ufficio federale dell’ambiente

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

  1. istituisce una commissione d’esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
  2. riconosce gli organi incaricati della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e della commissione d’esame;
  3. tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;
  4. approva il catalogo degli esercizi d’esame secondo l’allegato 2 numero 3.4, proposto dalla commissione d’esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
  5. rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l’esame, alle persone che desiderano sostituire la loro autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’articolo 2 capoverso 4 nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l’articolo 2 capoverso 3;
  6. esercita la vigilanza sulla commissione d’esame e sugli organi incaricati della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;
  7. sceglie ogni cinque anni tra gli argomenti indicati nell’elenco dell’allegato 1 numero 2 quelli che dovranno essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori, previa consultazione della commissione d’esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 6 Commissione d’esame

Le organizzazioni e le autorità seguenti sono rappresentate da un delegato nella commissione d’esame:

  1. l’organizzazione del mondo del lavoro delle professioni agricole, delle professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e delle professioni equestri (oml AgriAliForm);
  2. la Segreteria di Stato dell’economia;
  3. le autorità esecutive cantonali;
  4. la Conferenza dei direttori delle scuole d’agricoltura;
  5. il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura;
  6. Bio Suisse;
  7. il rappresentante delle associazioni ambientali designato dall’UFAM.

L’oml AgriAliForm presiede la commissione.

Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d’esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il voto del presidente è decisivo in caso di parità dei voti.

La commissione d’esame ha i compiti e le competenze seguenti:

  1. riconosce e sorveglia gli organi incaricati degli esami;
  2. controlla che siano offerti corsi di preparazione agli esami che soddisfano la domanda;
  3. sorveglia in maniera puntuale la qualità dei corsi di preparazione e degli esami e, se necessario, esige misure correttive dagli organi incaricati degli esami;
  4. fornisce consulenza all’UFAM per il riconoscimento degli organi incaricati della formazione continua e l’aggiornamento degli allegati 1 e 2, se del caso;
  5. propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l’allegato 2 numero 3.4;
  6. confronta le competenze e conoscenze del titolare di un’autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’OAS-O7 con quelle richieste secondo l’allegato 1 e stabilisce se è sufficiente un esame parziale per ottenere l’autorizzazione speciale Agricoltura.

L’oml AgriAliForm assume i compiti e le competenze seguenti all’interno della commissione d’esame:

  1. sostiene la commissione d’esame nei suoi compiti amministrativi e nell’organizzazione delle sue riunioni;
  2. coordina gli esami;
  3. redige annualmente un rapporto destinato all’UFAM sulle attività della commissione d’esame e degli organi incaricati degli esami.

Art. 7 Organi incaricati degli esami

Gli organi incaricati degli esami hanno i compiti e le competenze seguenti:

  1. tengono gli esami secondo l’allegato 2;
  2. offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d’esame;
  3. designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;
  4. conservano le prove d’esame per almeno cinque anni.

Art. 88

Art. 9 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le autorità seguenti:

  1. l’UFAM;
  2. l’Ufficio federale della sanità pubblica;
  3. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
  4. la Segreteria di Stato dell’economia;
  5. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
  6. l’Ufficio federale dell’agricoltura;
  7. le autorità esecutive cantonali.

L’UFAM presiede la commissione.

La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 4 Emolumenti

Art. 10

Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.

Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 9 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici. L’emolumento per il rilascio e la proroga di un’autorizzazione speciale è a carico del titolare dell’autorizzazione.

L’autorizzazione speciale è rilasciata o rinnovata solo dopo il pagamento dell’emolumento.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto

L’ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 10 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio è abrogata.

Art. 12 Disposizioni transitorie

I titolari di un’abilitazione valida fino al 31 dicembre 2025 che hanno portato a termine un apprendistato nel settore agricolo prima del 1° luglio 1993 possono annunciarla all’UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla. Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente che sono state notificate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un’autorizzazione speciale valida per cinque anni, i cui dati sono contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali PF di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 16 novembre 2022 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari. L’abilitazione rilasciata secondo il diritto previgente scade il 1° gennaio 2027. Coloro che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 1° gennaio 2000 devono seguire l’intera formazione continua ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 ORRPChim entro il 31 dicembre 2029.

Le persone che hanno iniziato la loro formazione professionale di base nell’agricoltura prima del 1° gennaio 2026 secondo l’ordinanza della SEFRI dell’8 maggio 2008 11 sulla formazione professionale di base Campo professionale «agricoltura e professioni agricole», dopo avere ottenuto l’attestato federale di capacità (AFC) ricevono entrambe le autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura e nell’orticoltura secondo l’articolo 23 a capoverso 2 ORRPChim.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

  1. gli articoli 1–3, 5–7, 9–13: il 1° gennaio 2026;
  2. gli articoli 4 e 8: il 1° gennaio 2027.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1)

Competenze e conoscenze richieste per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale

Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere le competenze e le conoscenze seguenti.

1. Classificazione dei livelli di competenze e conoscenze

I livelli di competenze e conoscenze richiesti sono espressi secondo la tassonomia di Bloom:

Livello

Definizione

Descrizione del livello richiesto

C1

Sapere

I candidati all’autorizzazione speciale ripetono le nozioni apprese e le richiamano in situazioni simili.

C2

Comprendere

I candidati all’autorizzazione speciale spiegano o descrivono le nozioni apprese con parole proprie.

C3

Applicare

I candidati all’autorizzazione speciale applicano le competenze o le tecnologie apprese in diverse situazioni.

C4

Analizzare

I candidati all’autorizzazione speciale analizzano una situazione complessa scomponendola in singoli elementi e individuando la relazione fra gli elementi e le caratteristiche strutturali.

C5

Sintetizzare

I candidati all’autorizzazione speciale combinano i singoli elementi di una situazione e li riuniscono in un insieme.

C6

Valutare

I candidati all’autorizzazione speciale valutano una situazione più o meno complessa in base a determinati criteri.

2. Competenze e conoscenze richieste

Le competenze e conoscenze richieste sono definite dagli obiettivi seguenti:

1 Effetti dei prodotti fitosanitari negli ecosistemi
1.1 Sviluppare la propria sensibilità all’importanza della biodiversità e degli ecosistemi intatti
  1. Spiegare l’importanza della biodiversità con esempi di organismi ausiliari (C2)
  2. Dimostrare gli effetti dell’assenza di determinate specie nella catena alimentare con esempi (C2)
1.2 Sviluppare la consapevolezza dei pericoli e degli effetti secondari dei prodotti fitosanitari
  1. Elencare i rischi ambientali per l’acqua e gli organismi non bersaglio dovuti all’impiego di prodotti fitosanitari (C1)
  2. Spiegare le vie di immissione nelle acque nonché le situazioni in cui l’impiego di prodotti fitosanitari danneggia numerosi organismi non bersaglio (C2)
  3. Distinguere gli effetti cronici e gli effetti acuti dei prodotti fitosanitari sugli organismi e descrivere i pericoli legati all’impiego di prodotti fitosanitari che possono portare a una contaminazione cronica o acuta degli organismi (C2)
  4. Rilevare sulle etichette o nella documentazione appropriata le informazioni sui pericoli e sulle condizioni da rispettare e spiegare le restrizioni d’impiego di un prodotto a scelta (C3)
  5. Rilevare le condizioni e restrizioni d’impiego dei prodotti fitosanitari da rispettare per proteggere le api e gli organismi non bersaglio; descriverne l’attuazione in situazioni concrete (C3)
  6. Spiegare con esempi il meccanismo di formazione delle resistenze ai prodotti fitosanitari e proporre misure per evitare tali resistenze (C3)
  7. Spiegare l’importanza dell’accumulo e della degradabilità dei prodotti fitosanitari (bilancio ambientale) (C2)
2 Leggi e ordinanze
2.1 Applicare le leggi e ordinanze sulla sicurezza sul posto di lavoro e sulla protezione dell’ambiente e della salute
  1. Descrivere la legislazione in materia di protezione dell’ambiente e della salute e di sicurezza sul posto di lavoro, rilevare sulle etichette o nella documentazione appropriata le disposizioni concernenti l’impiego dei prodotti fitosanitari e applicarle correttamente (C3)
  2. Spiegare e rispettare le prescrizioni concernenti le zone di protezione delle acque, le acque e le superfici impermeabilizzate nonché altre restrizioni d’impiego possibili (C3)
  3. Identificare le condizioni per la frequenza d’impiego dei prodotti fitosanitari per impedire la formazione e la diffusione delle resistenze e tenerne conto in fase di pianificazione e applicazione (C3)
  4. Elencare i servizi specializzati competenti per le questioni giuridiche e tecniche nonché per gli incidenti (C1)
  5. Descrivere l’importanza dei tenori massimi di residui previsti dalla legislazione in materia di derrate alimentari e degli intervalli fra le applicazioni per impiegare i prodotti fitosanitari. Registrare gli intervalli fra le applicazioni nella documentazione appropriata e rispettarli (C3)
  6. Spiegare le nozioni seguenti: obbligo di diligenza, principio di precauzione, principio di causalità e costi esterni nell’impiego di prodotti fitosanitari (C2)
3 Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria
3.1 Identificare e prevenire i rischi d’esposizione legati al deposito, all’impiego e all’eliminazione dei prodotti fitosanitari
  1. Descrivere le vie d’assorbimento nel corpo umano (via orale, via cutanea, inalazione) e gli eventuali danni per la salute (C2)
  2. Spiegare la differenza tra rischio acuto e rischio cronico (C2)
  3. Indicare i rischi dovuti all’esposizione ai prodotti fitosanitari sul posto di lavoro e seguire le prescrizioni (C3)
  4. Valutare la pericolosità delle sostanze indicate sulle etichette e sui foglietti illustrativi e adottare le misure di protezione prescritte (C3)
3.2 Adottare misure di prevenzione per evitare gli incidenti, i danni alla salute e le intossicazioni di persone, animali e ambiente
  1. Indicare e attuare le misure secondo il principio S.T.O.P. (Sostituzione della sostanza pericolosa, misure Tecniche, misure Organizzative, misure e dispositivi di Protezione individuale DPI) (C3)
  2. Immagazzinare i prodotti fitosanitari in luoghi adeguati e protetti e utilizzare o eliminare nel rispetto delle regole i resti di prodotti (C3)
  3. Indicare e applicare le precauzioni d’impiego dei prodotti fitosanitari, segnatamente immagazzinamento e preparazione, spargimento e applicazione, manutenzione e lavori successivi (C3)
3.3 Utilizzare il dispositivo di sicurezza durante l’impiego dei prodotti fitosanitari per proteggere la salute
  1. Scegliere e utilizzare il dispositivo di sicurezza corretto durante l’impiego dei prodotti chimici per proteggere la salute (pelle, occhi, vie respiratorie) (C3)
  2. Assicurare la manutenzione, custodire ed eliminare i dispositivi di protezione nel rispetto delle regole (C3)
3.4 Attuare la prevenzione degli incidenti e l’organizzazione dei soccorsi
  1. In caso di incidente legato a prodotti chimici, applicare la regola ORA (Osservare, Riflettere, Agire), prestare le prime cure conformemente alla scheda d’emergenza e ricorrere ai mezzi adeguati (C3)
  2. Scegliere e utilizzare gli agenti estintori specifici per i prodotti fitosanitari per combattere gli incendi (C3)
4 Misure fitosanitarie preventive e alternative
4.1 Applicare le misure preventive e la documentazione appropriata
  1. Spiegare e applicare il principio di protezione integrata dei vegetali e la piramide fitosanitaria (C3)
  2. Indicare le misure preventive che agiscono contro l’invasione delle malerbe e rafforzare la resistenza delle piante alle malattie e ai parassiti (C2)
  3. Identificare le malerbe, le malattie e i parassiti più frequenti e indicare il potenziale di danno e le soglie di intervento (C3)
  4. Identificare le malerbe dominanti (mono- e dicotiledoni) in una coltura nei loro diversi stadi di sviluppo e indicare i possibili danni e le soglie di intervento (C3)
  5. Identificare le fonti d’informazione e i sistemi di previsione per la protezione fitosanitaria e usarli come documentazione appropriata per prendere le decisioni (C3)
4.2 Ricorrere a misure alternative
  1. Identificare e favorire gli organismi ausiliari e impiegarli correttamente per lottare contro i parassiti (C3)
  2. Scegliere e applicare processi fisici, biologici e biotecnologici adeguati per regolare i parassiti, le malattie e le malerbe (C4)
  3. Elencare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure di lotta e valutarle in base al loro impatto ambientale e alla loro efficacia (C4)
5 Utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari
5.1 Impiegare i prodotti fitosanitari
  1. Confrontare l’impiego di prodotti fitosanitari con le altre misure possibili e giustificare la lotta diretta contro le malerbe, le malattie e i parassiti (C4)
  2. Ricorrendo alla documentazione adeguata, scegliere gli erbicidi, i fungicidi e gli insetticidi adeguati per regolare le malerbe o lottare contro una malattia o un’infestazione di parassiti e calcolare la quantità esatta di prodotti e di acqua (C3)
  3. Miscelare i prodotti fitosanitari in completa sicurezza e applicare il prodotto nel rispetto delle regole con la tecnica appropriata (C3)
  4. Descrivere ricorrendo a documentazione la modalità d’azione dei prodotti fitosanitari e impiegarli di conseguenza nelle migliori condizioni e nel momento migliore (C3)
  5. Descrivere le differenze di degradabilità dei prodotti fitosanitari e i tempi di attesa corrispondenti, spiegare il loro influsso sulla qualità dei prodotti alimentari e analizzare la compatibilità con le piante (C2)
6 Utilizzo degli apparecchi
6.1 Utilizzare correttamente gli apparecchi
  1. Spiegare il funzionamento nonché i vantaggi e gli svantaggi delle diverse irroratrici (C2)
  2. Calibrare la velocità del trattore (C3)
  3. Determinare secondo le istruzioni la pressione corretta rispetto alla dimensione dell’ugello, alla velocità di spostamento dell’apparecchio e alla quantità applicata per evitare le perdite e raggiungere la massima efficacia con la quantità minima di sostanze attive (C3)
  4. Calcolare la quantità da applicare e la concentrazione corretta della miscela ed evitare i residui (C3)
  5. Evitare deriva, evaporazione e ruscellamento durante l’applicazione dei prodotti fitosanitari (C3)
  6. Spiegare l’importanza della quantità e della velocità dell’aria quando si usano i nebulizzatori (C2)
  7. Pulire le irroratrici e i filtri in luoghi adeguati ed eliminare i residui dei prodotti, l’acqua di risciacquo e gli imballaggi conformemente alle prescrizioni (C3)
  8. Documentare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (C3)
  9. Assicurare la manutenzione delle irroratrici conformemente alle istruzioni d’uso (C3)
7 Istruzione di altre persone all’utilizzo di prodotti fitosanitari
7.1 Istruire altre persone in modo corretto e responsabile sull’utilizzo di prodotti fitosanitari
  1. Fornire istruzioni chiare e complete ad altre persone (C3)
  2. Indicare chiaramente ad altre persone le misure che permettono di evitare gli incidenti, i danni alla salute e le intossicazioni di persone, animali e ambiente e spiegare loro la relativa attuazione (C3)
  3. Controllare i lavori svolti e valutare che la loro esecuzione sia conforme alle istruzioni (C3)

Allegato 2

(art. 3 cpv. 2)

Regolamento concernente gli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, i diritti e i doveri dei candidati nonché i compiti degli organi incaricati degli esami nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami. I diritti e i doveri dei candidati e degli organi incaricati degli esami che non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 16 novembre 2022 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari.

1 Scopo degli esami

Gli esami permettono di verificare se i candidati hanno acquisito le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale.

2 Annuncio degli esami, iscrizione, ritiro, ammissione ed emolumenti
2.1 Annuncio degli esami

Gli esami sono annunciati in forma adeguata conformemente alle condizioni dell’organo d’esame.

2 L’annuncio indica le date d’esame, il termine per l’iscrizione, i mezzi ammessi e gli emolumenti.

2.2 Iscrizione e ritiro

Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico conformemente alle condizioni fissate dall’organo incaricato degli esami.

2 I candidati possono ritirare la loro iscrizione conformemente alle condizioni fissate dall’organo incaricato degli esami.

2.3 Ammissione

Sono ammessi agli esami coloro che possono dimostrare di svolgere un’attività professionale o commerciale, attuale o futura, che richiede un’autorizzazione speciale, oppure che:

  1. completano o hanno completato una formazione professionale di base di livello AFC nel settore professionale dell’agricoltura; o
  2. hanno completato un corso preparatorio distinto specifico per ottenere l’autorizzazione speciale Agricoltura.
2.4 Emolumenti

L’organo incaricato degli esami può prelevare un emolumento d’esame volto a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all’organizzazione, alla preparazione nonché allo svolgimento degli esami. Gli emolumenti sono a carico dei candidati all’esame.

3 Svolgimento e valutazione
3.1 Frequenza e lingua degli esami

La commissione d’esame provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in italiano, francese e tedesco.

3.2 Organi incaricati degli esami

Gli organi incaricati degli esami tengono gli esami. Gli esami possono essere organizzati nell’ambito della formazione professionale di base o al di fuori di essa.

3.3 Forma, durata e obiettivi

L’esame è composto da due parti, una parte teorica e una pratica, ed è organizzato nel modo seguente:

Forma

Durata

Obiettivi secondo l’allegato 1

Scelta casuale degli esercizi

Esame teorico

90 min.

  1. Effetto dei prodotti fitosanitari negli ecosistemi
  2. Disposizioni normative
  3. Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria
  4. Misure fitosanitarie preventive e alternative
  5. Impiego sostenibile di prodotti fitosanitari
  6. Impiego corretto degli apparecchi

L’esame teorico comprende almeno cinque obiettivi.

Esame pratico

30 min.

L’esame pratico comprende almeno due obiettivi.

3.4 Prove d’esame

L’UFAM convalida il catalogo degli esercizi degli esami teorici e pratici proposto dalla commissione d’esame. Il catalogo viene aggiornato ogni anno.

2 L’oml AgriAliForm e l’UFAM conservano il catalogo con tutti gli esercizi e i criteri di valutazione per ogni obiettivo degli esami teorici e pratici. L’oml AgriAliForm invia agli organi incaricati degli esami il catalogo degli esercizi pratici.

3 Per gli esami teorici, gli organi incaricati degli esami ricevono da parte del Registro Autorizzazioni speciali PF una serie di cinque esercizi selezionati dal catalogo in modo casuale conformemente alla tabella del numero 3.3. Per ogni sessione d’esame, agli organi incaricati degli esami viene fornita una nuova serie di esercizi selezionati a partire dal catalogo da parte del Registro Autorizzazioni speciali PF.

4 Per gli esami pratici, gli organi incaricati degli esami hanno a disposizione il catalogo con tutti gli esercizi e i criteri di valutazione. Gli esaminatori scelgono in modo casuale due esercizi per candidato conformemente alla tabella del numero 3.3.

3.5 Esaminatori

L’esame pratico è valutato da almeno due esaminatori che stabiliscono la nota in comune.

2 Gli esami teorici sono valutati da un esaminatore conformemente ai criteri di valutazione. Nei casi limite, le prove devono essere valutate da un secondo esaminatore.

3 I parenti stretti dei candidati o i loro superiori gerarchici attuali o precedenti si astengono dal ricoprire il ruolo di esaminatori negli esami.

3.6 Valutazione

Gli esami sono valutati con una nota da 6 a 1. Sono considerate sufficienti le note pari o superiori a 4,0. Sono utilizzate esclusivamente note intere o mezze note.

2 L’esame è considerato superato se le due note corrispondenti alla parte teorica e alla parte pratica sono pari o superiori a 4,0.

3 In caso di mancato superamento di una delle parti dell’esame, soltanto tale parte deve essere sostenuta nuovamente entro un termine di due anni.

3.7 Esclusione

L’organo incaricato degli esami esclude dall’esame i candidati che, durante una o più prove, utilizzano mezzi non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

2 Tale caso equivale al mancato superamento dell’esame.

3.8 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Alle persone che superano l’esame è rilasciata un’autorizzazione speciale.

4 Diritto di consultare i fascicoli

La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare la valutazione delle prove presso l’organo incaricato degli esami entro venti giorni successivi alla notifica della decisione.

2 L’organo incaricato degli esami stabilisce la data della consultazione; a tal fine tiene conto delle disponibilità della persona interessata.

Allegato 312

(art. 4)