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817.022.13 ORDOA

Ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza
del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza fissa limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale. 2

La presente ordinanza non si applica:

  1. alle sostanze attive di origine biologica utilizzate nei medicamenti immunologici per uso veterinario per l’immunizzazione attiva o passiva o per l’accertamento dello stato immunologico;
  2. ai contaminanti di cui all’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sui contaminanti;
  3. alle derrate alimentari che provengono da animali a cui, nell’ambito di sperimentazioni cliniche, sono state somministrate sostanze farmacologicamente attive non autorizzate.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. limite massimo di residuo: la concentrazione del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva e dei suoi prodotti derivati aventi un’importanza tossicologica che può essere presente in una derrata alimentare di origine animale;
  2. residui delle sostanze farmacologicamente attive: tutte le sostanze farmacologicamente attive, siano esse componenti attivi, eccipienti o prodotti della degradazione, nonché i loro metaboliti che rimangono nelle derrate alimentari di origine animale;
  3. sostanze vietate: le sostanze farmacologicamente attive che non possono essere somministrate ad animali da reddito in quanto rappresentano un rischio potenziale per la salute umana oppure non consentono di trarre conclusioni definitive in merito agli effetti dei rispettivi residui sulla salute umana;
  4. valore di riferimento per interventi: il tenore di residui di una sostanza farmacologicamente attiva fissato per motivi di controllo per determinate sostanze per le quali non è stato stabilito un limite massimo.

Art. 3 Limiti massimi di residuo

I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale nonché la classificazione di tali sostanze sono disciplinati nell’elenco 1 dell’allegato.

I limiti massimi per i residui derivanti dall’utilizzo di additivi per alimenti per animali di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera h e all’articolo 25 capoverso 1 lettere b ed e dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 4 sugli alimenti per animali che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale (OsAIA) sono disciplinati nell’elenco 2 dell’allegato.

I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali provenienti da carry-over, come coccidiostatici e istomonostatici, che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale sono disciplinati nell’elenco 3 dell’allegato.

Le sostanze vietate sono disciplinate nell’elenco 4 dell’allegato.

I valori di riferimento per interventi sono disciplinati nell’elenco 5 dell’allegato.

Art. 4 Immissione sul mercato

I residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali possono essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale solo in quantità innocue per la salute e tecnicamente inevitabili.

Le derrate alimentari di origine animale non possono essere immesse sul mercato se contengono residui di sostanze che:

  1. superano i limiti massimi fissati nell’allegato della presente ordinanza;
  2. sono vietate; oppure
  3. non sono autorizzate.

In deroga al capoverso 2 lettere b e c una derrata alimentare può essere immessa sul mercato se:

  1. per una di tali sostanze è stato fissato un valore di riferimento per interventi; e
  2. il limite massimo di residuo non supera tale valore di riferimento.

Art. 5 Adeguamento dell’allegato

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua l’allegato allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.

Art. 6 Direttive alle autorità cantonali di esecuzione

Se gli elenchi allegati alla presente ordinanza non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l’USAV può emanare direttive provvisorie a uso delle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli elenchi non saranno modificati.

Le direttive sono pubblicate in Internet.

Art. 7 Disposizioni transitorie

I residui delle sostanze attive che finora erano elencate nelle liste a e b dell’allegato 2 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 5 sui medicamenti veterinari e che non sono contenute nell’elenco 1, dal 1° gennaio 2021 non potranno più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale.

Art. 7a6

Art. 7b7

Art. 7c8

Art. 7d9 Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2025

I residui di sostanze farmacologicamente attive non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 concernente l’elenco 1 dell’allegato non devono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 1° luglio 2026.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Allegato10

(art. 3 cpv. 1–5 e 4 cpv. 2 lett. a)

Elenco dei limiti massimi per i residui

1 Elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze

I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive sono fissati nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 11 .

2 Elenco dei limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale

2.1 Spiegazioni relative all’elenco

Campo di applicazione

  1. C = coccidiostatici di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera e OsAIA12. Autorizzazione secondo l’articolo 22 capoverso 713 OsAIA.
  2. O = additivi organolettici di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera b OsAIA. Autorizzazione secondo l’articolo 20 OsAIA in combinato disposto con l’elenco dell’allegato 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 201114 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAIA).
  3. Z = additivi zootecnici di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera d OsAIA. Autorizzazione secondo l’articolo 22 capoverso 715 OsAIA.

2.2 Elenco

1

2

3

3

Sostanza attiva

Campo di
applicazione

Specie animale

Derrata alimentare

Limitemassimodiresiduoin µg/kg

Adonirubina e cantaxantina. somma

O

salmoni

tessuto muscolare

10 000

"

O

trote

tessuto muscolare

8 000

Alofuginone

(bromidrato di alofuginone)

C

polli da ingrasso,

tacchini da ingrasso,

tacchini allevati per la riproduzione

fegato

50

"

C

"

reni

40

"

C

"

tessuto muscolare

3

"

C

"

tessuto cutaneo/adiposo

10

Cantaxantina

O

polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso,

pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova

tuorlo d’uovo

30 000

"

O

"

fegato

15 000

"

O

"

tessuto cutaneo/adiposo

2 500

Cantaxantina

Z

galline da riproduzione

fegato

15 000

"

Z

"

tessuto cutaneo/adiposo

2 500

Cloridrato di robenidina

C

polli da ingrasso

fegato

800

"

C

"

reni

350

"

C

"

tessuto muscolare

200

"

C

"

tessuto cutaneo/adiposo

1 300

Diclazuril

C

polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, faraone da ingrasso e da riproduzione, pollastre allevate per la produzione di uova, fagiani

cfr. elenco 1

cfr. elenco 1

Diclazuril

C

conigli

cfr. elenco 1

cfr. elenco 1

Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico

O

polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova

fegato

8 000

"

O

"

tuorlo d’uovo

20 000

"

O

"

tessuto cutaneo/adiposo

2 500*

Dinitrocarbanilide

(nicarbazina)

C

polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova

fegato

15 000

"

C

"

reni

6 000

"

C

"

tessuto muscolare, tessuto cutaneo/adiposo

4 000

Lasalocid

C

polli da ingrasso

cfr. elenco 1

cfr. elenco 1

Monensin sodico

C

polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova

tessuto cutaneo/adiposo

25

"

C

"

fegato, reni e tessuto muscolare

8

Narasina

C

polli da ingrasso

fegato, tessuto muscolare, reni e tessuto cutaneo/adiposo

50

Salinomicina sodica

C

polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova

fegato

150

"

C

"

reni

40

"

C

"

tessuto muscolare

15

"

C

"

tessuto cutaneo/adiposo

150

3 Elenco dei limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali (coccidiostatici e istomonostatici) nelle derrate alimentari di origine animale per effetto di carry-over in alimenti per animali destinati a specie non bersaglio

3.1 Spiegazioni relative all’elenco

  1. Le derrate alimentari conformi ai limiti massimi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 124/200916 non possono essere mescolate con derrate alimentari nelle quali tali tenori massimi sono superati.
  2. Nell’applicare i limiti massimi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 124/2009 alle derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate oppure costituite da più di un ingrediente si deve tenere conto delle variazioni di tenore dei rispettivi contaminanti dovute all’essiccazione, alla diluizione o alla trasformazione, nonché delle proporzioni relative degli ingredienti della derrata alimentare.

3.2 Elenco

I limiti massimi per i residui sono fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 124/2009.

4 Elenco delle sostanze vietate

Le sostanze farmacologicamente attive vietate sono fissate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 17 .

5 Elenco dei valori di riferimento per interventi

I valori di riferimento delle sostanze farmacologicamente attive sono fissati nell’allegato del regolamento (UE) 2019/1871 18 .