La presente ordinanza fissa limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale. 2
La presente ordinanza non si applica:
- alle sostanze attive di origine biologica utilizzate nei medicamenti immunologici per uso veterinario per l’immunizzazione attiva o passiva o per l’accertamento dello stato immunologico;
- ai contaminanti di cui all’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sui contaminanti;
- alle derrate alimentari che provengono da animali a cui, nell’ambito di sperimentazioni cliniche, sono state somministrate sostanze farmacologicamente attive non autorizzate.