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817.022.18

Ordinanza del DFI
concernente le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in seguito alla situazione in Ucraina

del 29 giugno 2022 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 12 capoversi 2 bis e 3 lettera c dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

ordina:

Art. 1e22

Art. 3 Liquidazione delle scorte

Le derrate alimentari caratterizzate secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2023 possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2022.

Gli articoli 1 e 2 si applicano sino al 31 dicembre 2023.