Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018.
Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisione relativa alla domanda.
Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 del regolamento (UE) 2015/2283 possono essere immesse sul mercato fino alla decisione dell’UE soltanto se è comprovato che nell’Unione europea è stata presentata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale.
Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.