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817.022.2

Ordinanza del DFI
sui nuovi tipi di derrate alimentari

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° febbraio 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr;
  2. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;
  3. i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.

Art. 2 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari

La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr, valutata secondo l’articolo 17 capoverso 1 ODerr, deve essere trasmessa all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare:

  1. una proposta di denominazione specifica;
  2. una descrizione;
  3. la composizione e le specificità;
  4. se del caso, i metodi di analisi;
  5. dati scientifici attestanti che il nuovo tipo di derrata alimentare corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 ODerr;
  6. se del caso, la destinazione d’uso e le condizioni d’uso;
  7. la presentazione e la caratterizzazione;
  8. la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di allevamento.

Art. 3 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 ODerr deve essere trasmessa all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:

  1. una proposta di denominazione specifica;
  2. una descrizione;
  3. i dati relativi alla composizione;
  4. il Paese di provenienza;
  5. la documentazione attestante, sulla base dell’esperienza di uso alimentare sicuro, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell’alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell’Unione europea (UE);
  6. se del caso, le condizioni d’uso;
  7. la presentazione e la caratterizzazione.

Art. 4 Rilascio dell’autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

L’autorizzazione è rilasciata se:

  1. la documentazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e è stata fornita;
  2. le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1 ODerr sono adempite.

Art. 5 Decisioni di portata generale per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all’articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:

  1. la denominazione specifica;
  2. la descrizione;
  3. il Paese di provenienza;
  4. se del caso, le condizioni d’uso;
  5. se del caso, i requisiti specifici per la caratterizzazione.

Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale.

L’USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.

Art. 6 Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati senza autorizzazione

Possono essere commercializzati senza autorizzazione i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali menzionati nell ’ allegato. 2

LʼUSAV:

  1. 3 aggiorna lʼallegato se:1.un nuovo tipo di derrata alimentare soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 17 capoverso 1 ODerr,2.un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale soddisfa i requisiti di cui allʼarticolo 4;
  2. fissa le disposizioni transitorie.

Art. 7 Disposizioni transitorie

Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018.

Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisione relativa alla domanda.

Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 del regolamento (UE) 2015/2283 4 possono essere immesse sul mercato fino alla decisione dell’UE soltanto se è comprovato che nell’Unione europea è stata presentata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale.

Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.

Art. 7a5 Disposizioni transitorie della modifica dell’8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Allegato6

(art. 6 cpv.1)

Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione

I nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per l’immissione sul mercato in Svizzera per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.

Derrate alimentari

Prescrizioni da rispettare

Tutte le derrate alimentari che
possono essere immesse sul mercato secondo il regolamento (UE) 2015/22837.

Le prescrizioni di cui alle singole decisioni di esecuzione e alle notifiche devono essere rispettate.

Insetti delle seguenti specie:

Tenebrio molitor nella fase larvale (larve della farina)

Acheta domesticus nella fase adulta (grillo domestico)

Locusta migratoria nella fase adulta

Denominazione specifica

La denominazione specifica da utilizzare è: «larve della farina (Tenebrio molitor)», «grillo domestico (Achetadomesticus)» e «(Locusta migratoria)».

Se gli insetti sono utilizzati come ingrediente, devʼesserne data indicazione nella denominazione specifica della derrata alimentare.

Caratterizzazione

Le derrate alimentari che contengono insetti quali ingrediente devono essere caratterizzate per analogia secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20168 concernente le informazioni sulle derrate alimentari.

Requisiti

Gli insetti devono provenire da un allevamento.

Possono essere immessi sul mercato solo se sono stati sottoposti per un periodo di tempo adeguato a un congelamento e a un trattamento termico oppure a un altro procedimento appropriato che garantisce l’uccisione dei germi vegetativi.

Possono essere consegnati interi oppure tritati o macinati.

Salvia hispanica, parte di pianta: semi (semi di chia)

Destinazione d’uso

Conformemente alle specificità riportate di seguito, i semi di chia possono essere utilizzati interi, battuti oppure tritati come ingrediente in tutte le derrate alimentari. Possono essere consegnati anche non trasformati ai consumatori.

Caratterizzazione

Nella caratterizzazione della derrata alimentare che li contiene, i semi di chia devono essere denominati «semi di chia (Salvia hispanica)».

Sulle confezioni di semi di chia consegnati non trasformati ai consumatori è inoltre necessaria una caratterizzazione dove sia indicato che la dose quotidiana di semi di chia non può superare i 15 g.

Se i semi di chia non trasformati vengono consegnati sfusi ai consumatori, la quantità massima quotidiana può essere comunicata oralmente, se:

  1. sul prodotto figura ben visibile in forma scritta che le informazioni riguardanti la limitazione della dose quotidiana possono essere richieste oralmente, e
  2. le informazioni sono a disposizione del personale per scritto oppure possono essere fornite direttamente da una persona competente in materia.

Tenore massimo

La razione giornaliera di una derrata alimentare non può contenere più di 15 g di semi di chia come ingrediente. Non possono inoltre essere superati i seguenti tenori massimi di semi di chia come ingrediente nelle derrate alimentari:

  1. derrate alimentari diverse dalle bevande: 10 %
  2. bevande: 3 %

Specificità dei semi di chia

La chia (Salvia hispanica) è una pianta erbacea annuale estiva appartenente alla famiglia delle Labiatae.

Dopo la raccolta i semi vengono puliti meccanicamente. Fiori, foglie e altre parti della pianta vengono rimossi.

I semi di chia presentano la seguente composizione:

Sostanza secca 91–96 %

Proteine 19–25,6 %

Grassi 28–34 %

Carboidrati9 24,6–41,5 %

Fibre (fibra grezza10) 20–32 %

Ceneri 4–6 %

Chenopodium pallidicaule Aellen (cañahua, cañihua, quinua silvestre), grani

Destinazione d’uso

La pianta Chenopodium pallidicaule Aellen può essere commercializzata per il consumo umano solo in grani interi o macinati, crudi o tostati.

Paese d’origine

La Chenopodium pallidicaule Aellen deve essere stata coltivata in modo tradizionale in Bolivia o in Perù.

Caratterizzazione

La denominazione specifica da utilizzare è: «cañahua», «cañihua» o «quinua silvestre» seguita da «(Chenopodium pallidicaule Aellen)».

Se la Chenopodium pallidicaule Aellen viene immessa sul mercato in forma cruda, occorre inoltre indicare che il prodotto deve subire un trattamento termico completo prima del consumo.

Specifiche dei grani

I grani di Chenopodium pallidicaule Aellen presentano in genere la seguente composizione

Acqua 11 %

Proteine 13 %

Grassi 7 %

Carboidrati (idrolizzabili) 60 %

Fibre (fibra grezza) 6 %

Ceneri 3 %

Lilium davidii L.,
tubero (tubero di giglio)

Destinazione d’uso

Della pianta Lilium davidii L. può essere utilizzato per il consumo umano solo il tubero (tubero fresco, tagliato a scaglie, a spicchi o a fette sottili in modo simile al tartufo oppure in polvere ricavata dai tuberi essiccati).

Paese d’origine

Il tubero di Lilium davidii L. deve essere stato coltivato in modo tradizionale in Cina.

Caratterizzazione

La denominazione specifica da utilizzare è: «tubero di giglio (Lilium davidii L.)».

Occorre indicare che il tubero è da consumare solo in piccole quantità e che per la preparazione di una pietanza può essere utilizzato al massimo un tubero.

Specifiche del tubero

Il tubero di Lilium davidii L. presenta generalmente la seguente composizione:

Acqua 74 %

Proteine 4 %

Grassi 0,5 %

Carboidrati 19,5 %

Ceneri 2 %

Dipteryx alataV., semi tostati (noce di Baru)

Destinazione d’uso

Della pianta Dipteryx alata V. (noce di Baru) possono essere utilizzati per il consumo umano solo i semi tostati.

Paese d’origine

I semi devono provenire dal Brasile.

Caratterizzazione

La denominazione specifica da utilizzare è: «semi tostati della noce di Baru (Dipteryx alata V.)».

Se i semi di Dipteryx alata V. (noce di Baru) vengono immessi sul mercato crudi, occorre inoltre indicare che il prodotto deve subire un trattamento termico completo o un trattamento completo di tostatura prima del consumo.

Deve essere specificato che le persone già allergiche alle leguminose possono sviluppare reazioni incrociate. Tale avviso deve essere fornito per scritto anche per i semi di Dipteryx alata V. (noce di Baru) immessi sfusi sul mercato.

Le derrate alimentari che contengono Dipteryx alata V. (noce di Baru) come ingrediente devono essere caratterizzate per analogia secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari.

Specifiche dei semi tostati

I semi tostati di Dipteryx alata V. (noce di Baru) presentano generalmente la seguente composizione:

Acqua 2–7 %

Proteine 23–31 %

Grassi 24–46 %

Carboidrati (senza fibre) 9–29 %

Ceneri 3 %