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817.022.32 OAVM

Ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2023)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la caratterizzazione e l’aggiunta alle derrate alimentari di:

  1. vitamine, sali minerali e altre sostanze con effetti nutrizionali e fisiologici;
  2. colture batteriche vive.

Per l’utilizzo di vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui al capoverso 1 come additivi sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 2 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.

La presente ordinanza non si applica:

  1. agli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sugli integratori alimentari;
  2. 4 alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE).

Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari.

Art. 2 Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze

L’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari è consentita per i seguenti scopi:

  1. conservare o migliorare il valore nutritivo;
  2. tutelare la salute della popolazione.

È autorizzata l’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze:

  1. 6 elencati nell’allegato 1;
  2. secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 sui nuovi tipi di derrate alimentari.

Per le altre sostanze si applicano inoltre le limitazioni di cui all’allegato 2. 8

È vietato aggiungere una sostanza di cui al capoverso 1 alle derrate alimentari che figurano nell’allegato 3.

Le sostanze di cui all’allegato 4 non possono essere aggiunte alle derrate alimentari.

Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altre sostanze e altri composti negli allegati 1 e 2. Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la dose proposta è innocua per la salute;
  2. il consumatore non è ingannato dall’utilizzazione delle sostanze e dei composti.

Art. 3 Requisiti per gli additivi

Possono essere aggiunti solamente vitamine, sali minerali e altre sostanze nella forma biodisponibile per il corpo umano.

Sono ammessi i composti secondo l’allegato 5. Per le sostanze elencate all’allegato 5 valgono i requisiti specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 9 . Per le sostanze elencate nell’allegato 5 per le quali non sono stati fissati dei requisiti di purezza valgono i requisiti di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’Organizzazione mondiale della sanità e le farmacopee internazionali.

bis ... 10

Per l’impiego di colture batteriche vive si applicano le condizioni di cui all’allegato 6.

Art. 411 Quantità minime e massime

L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che sia contenuta una quantità significativa di tali sostanze. La quantità è considerata significativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 12 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). 13

Per l’aggiunta di vitamine e sali minerali valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 1. 14 3 Per l’aggiunta di altre sostanze che hanno effetti nutrizionali o fisiologici valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 2.

Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il deposito, il tenore iniziale di ogni vitamina nella derrata alimentare deve essere tale da poter garantire la quantità di vitamine dichiarata al momento della consegna ai consumatori.

Nell’aggiunta di colture batteriche vive devono essere contenute almeno 10 8 UFC 15 nella razione giornaliera secondo l’allegato 7.

Art. 5 Aggiunte al sale commestibile

Al sale commestibile possono essere aggiunti fluoruri, ioduri o iodati, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica.

Il sale commestibile cui sono stati aggiunti fluoruri deve contenere 250 mg di fluoruro, calcolato come fluoro, per kg di sale. 16

Il sale commestibile cui sono stati aggiunti ioduri o iodati deve contenere 20–40 mg di ioduro o iodato, calcolato come iodio, per kg di sale.

Art. 6 Caratterizzazione

Se a una derrata alimentare vengono aggiunte colture batteriche vive, ciò deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica nel modo seguente:

  1. nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes17; oppure
  2. indicazione «con batteri acidolattici».18

Non deve essere apposta una dichiarazione del valore nutritivo conformemente all’articolo 22 OID 19 per il sale commestibile, il sale da cucina o il sale che sono iodati o fluorati e sono consegnati come tali.

Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale iodati devono essere designati come «sale commestibile iodato», «sale da cucina iodato», «sale iodato».

Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale fluorati devono essere designati come «sale commestibile fluorato», «sale da cucina fluorato», «sale fluorato».

Per quanto riguarda il sale commestibile sono ammesse le seguenti indicazioni:

  1. per il sale commestibile iodato: «Un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo»;
  2. per il sale commestibile fluorato: «Il fluoro agisce contro la carie dentale».

Art. 7 Adeguamento degli allegati

L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto in particolare delle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA 20 ).

Può stabilire disposizioni transitorie.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

È abrogata l’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 21 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.

Art. 8a22 Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2022 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Allegato 123

(art. 2 cpv. 2 lett. a e 5 nonché 4 cpv. 2)

Vitamine e sali minerali che possono essere aggiunti alle derrate alimentari

Sostanza

Quantità massima per razione giornaliera

Condizioni d’impiego

1 Vitamine

Vitamina A

450 µg24 (corrisponde a 2,7 mg di

beta-carotene)

Solo come beta-carotene

Vitamina D

23 µg

Vitamina E

68 mg

Vitamina C

250 mg

Vitamina K

24 µg

Vitamina B1 o tiamina

nessuna

Vitamina B2 o riboflavina

nessuna

Niacina o vitamina PP

200 mg

Vitamina B6

5 mg

Acido folico

250 µg

Vitamina B12

nessuna

Biotina

nessuna

Acido pantotenico

nessuna

2 Sali minerali

Calcio

250 mg

700 mg

Solo succedanei di latte e latticini

Fosforo

Solo come ione di accompagnamento

Ferro

7 mg

Magnesio

250 mg

Zinco

1.8 mg

Iodio

200 µg

Selenio

55 µg

Rame

0.5 mg

Manganese

1 mg

Cromo

62 µg

Molibdeno

100 µg

Cloruro

Solo come ione di accompagnamento

Potassio

750 mg

Allegato 225

(art. 2 cpv. 2 bis e 5 nonché 4 cpv. 3)

Quantità massime per l’aggiunta di altre sostanze alle derrate alimentari

Sostanza

Quantità massima per razione giornaliera

Lattulosio

3.5 g

Allegato 3

(art. 2 cpv. 3)

Elenco delle derrate alimentari a cui non possono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze

Alle seguenti derrate alimentari non possono essere aggiunti vitamine, sali minerali o determinate altre sostanze:

  1. derrate alimentari non trasformate, in particolare frutta, verdura, carne, compreso il pollame, pesce;
  2. acqua potabile;
  3. bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.

Allegato 426

(art. 2 cpv. 4)

Sostanze che non possono essere aggiunte alle derrate alimentari

Le seguenti sostanze non possono essere aggiunte alle derrate alimentari:

  1. Dimetilamilamina
  2. 2,4-dinitrofenolo
  3. Melatonina
  4. Monascus purpureus

Allegato 527

(art. 3 cpv. 2)

Composti autorizzati di vitamine e sali minerali

Numero

Denominazione

1 Vitamine

1.1 Vitamina A

Beta-carotene

1.2 Vitamina D

Vitamina D3 o colecalciferolo

Vitamina D2 o ergocalciferolo

1.3 Vitamina E

D-alfa-tocoferolo

DL-alfa-tocoferolo

D-alfa-tocoferilacetato

DL-alfa-tocoferilacetato

D-alfa-tocoferil succinato

1.4 Vitamina C

Acido L-ascorbico

L-ascorbato di sodio

L-ascorbato di calcio

L-ascorbato di potassio

6-palmitato di L-ascorbile

1.5 Vitamina K

Fillochinone o fitomenadione

Menachinone 28

1.6 Vitamina B 1

Tiamina cloridrato

Tiamina mononitrato

1.7 Vitamina B 2

Riboflavina

Riboflavina-5’-fosfato di sodio

1.8 Niacina

Nicotinamide

1.9 Vitamina B 6

Piridossina cloridrato

Piridossina-5’-fosfato

Dipalmitato di piridossina

1.10 Acido folico

Acido pteroilglutammico

L-metil-folato di calcio

1.11 Vitamina B 12

Cianocobalamina

Idrossocobalamina

1.12 Biotina

D-biotina

1.13 Acido pantotenico

D-pantotenato di calcio

D-pantotenato di sodio

D-pantenolo

2 Sali minerali

2.1 Calcio

Carbonato di calcio

Cloruro di calcio

Citrato-malato di calcio

Sali di calcio dell’acido citrico

Gluconato di calcio

Glicerofosfato di calcio

Lattato di calcio

Sali di calcio dell’acido ortofosforico

Idrossido di calcio

Malato di calcio

Ossido di calcio

Solfato di calcio

Oligosaccaridi di fosforil e calcio

Alghe rosse calcaree o maerl 29

2.2 Ferro

Bisglicinato ferroso

Carbonato ferroso

Citrato ferroso

Citrato ferrico di ammonio

Gluconato ferroso

Fumarato ferroso

Difosfato ferrico di sodio

Lattato ferroso

Solfato ferroso

Fosfato di ammonio ferroso (II)

Sodio ferrico (III) EDTA

Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

Saccarato ferrico

Ferro elementare

(elettrolitico, carbonile o riduzione con idrogeno)

2.3 Magnesio

Acetato di magnesio

Carbonato di magnesio

Cloruro di magnesio

Sali di magnesio dellʼacido citrico

Gluconato di magnesio

Glicerofosfato di magnesio

Sali di magnesio dell’acido ortofosforico

Lattato di magnesio

Idrossido di magnesio

Ossido di magnesio

Citrato di potassio e magnesio

Solfato di magnesio

2.4 Zinco

Acetato di zinco

Bisglicinato di zinco

Cloruro di zinco

Citrato di zinco

Carbonato di zinco

Gluconato di zinco

Lattato di zinco

Ossido di zinco

Solfato di zinco

2.5 Iodio

Ioduro di potassio

Iodato di potassio

Ioduro di sodio

Iodato di sodio

2.6 Selenio

Lievito arricchito di selenio 30

Selenato di sodio

Idrogenoselenito di sodio

Selenito di sodio

2.7 Rame

Carbonato rameico

Citrato rameico

Gluconato rameico

Solfato di rame

Complesso rame-lisina

2.8 Manganese

Carbonato di manganese

Cloruro di manganese

Citrato di manganese

Gluconato di manganese

Glicerofosfato di manganese

Solfato di manganese

2.9 Cromo

Cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

Solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

Picolinato di cromo

Cromo (III) lattato triidrato

2.10 Molibdeno

Molibdato di ammonio (molibdeno [VI])

Molibdato di sodio (molibdeno [VI])

2.11 Potassio

Bicarbonato di potassio

Carbonato di potassio

Cloruro di potassio

Citrato di potassio

Gluconato di potassio

Glicerofosfato di potassio

Lattato di potassio

Idrossido di potassio

Sali di potassio dell’acido ortofosforico

Allegato 6

(art. 3 cpv. 3)

Requisiti per le colture batteriche vive

  1. Le colture batteriche vive utilizzate nelle derrate alimentari devono essere idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.
  2. Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri (Species).
  3. Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:
  4. devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;
  5. devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta;
  6. specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa:a.Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell’rRNA 16S.,b.ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.

Allegato 731

(art. 4 cpv. 2, 3 e 5)

Razioni giornaliere

Derrate alimentari

Razione giornaliera in g32

Latte e bevande a base di latte di tutte le categorie di tenori di grasso

500

Latti aciduli

250

Formaggi, preparazioni di formaggi

100

Burro, margarina, minarina, grassi da spalmare

20

Oli e grassi commestibili

30

Estratti di lievito, lievito secco

10

Grani, prodotti della macinazione

  1. da consumare secchi, come germi di frumento

30

  1. per preparazioni contenenti acqua

100

Bevande per la prima colazione (preparati secchi)

40

Cereali per la prima colazione

50

Pane e prodotti di panetteria

100

Prodotti di panetteria di lunga conservazione

100

Pasta alimentare (pasta secca)

100

Frutta e verdura trasformate

200

Patate, trasformate

150

Succhi di frutta e succhi di ortaggi

250

Succo di limone

30

Gazose, tè freddo, bevande da tavola, energy drink ecc.

500

Energy shot

100

Confetture, gelatine, prodotti da spalmare sul pane

50

Prodotti a base di carne e pesce

150

Dolciumi

25

Tè, tè di erbe e tè di frutti nonché bevande calde simili

500

Allegato 833