La presente ordinanza disciplina la caratterizzazione e l’aggiunta alle derrate alimentari di:
- vitamine, sali minerali e altre sostanze con effetti nutrizionali e fisiologici;
- colture batteriche vive.
Per l’utilizzo di vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui al capoverso 1 come additivi sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 2 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.
La presente ordinanza non si applica:
- agli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sugli integratori alimentari;
- 4 alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE).
Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari.