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817.022.51 ODerrGM

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

del 27 maggio 2020 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 31 capoversi 6 e 7, 32 capoverso 2, 33 capoverso 4, 34 capoverso 2 e 37 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

  1. la procedura di autorizzazione concernente le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), li contengono o sono stati ricavati da essi (prodotti OGM);
  2. le condizioni alle quali i prodotti OGM vegetali non autorizzati sono tollerati;
  3. quali prodotti OGM che sono autorizzati da un’autorità estera in una procedura paragonabile a quella prevista dall’articolo 17 ODerr possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
  4. la speciale caratterizzazione e la pubblicità dei prodotti OGM;
  5. l’obbligo di documentazione dei prodotti OGM;
  6. la separazione del flusso di merci per prodotti che sono OGM o che li contengono.

Art. 2 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione di un prodotto OGM deve essere presentata all’USAV in una lingua ufficiale o in inglese.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

  1. le indicazioni di cui all’allegato 1;
  2. eventuali autorizzazioni e valutazioni di autorità estere;
  3. le indicazioni di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 10 settembre 20082 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

L’USAV può esigere documenti supplementari oppure, d’intesa con il richiedente, procurarseli a spese di quest’ultimo.

Art. 3 Esame della documentazione

L’USAV esamina la domanda e stila un rapporto. Tiene conto delle valutazioni delle autorità estere se queste hanno applicato una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerr e dalla presente ordinanza.

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) valuta la domanda quanto agli aspetti rientranti nel suo ambito di competenza. Questa valutazione viene integrata nel rapporto dell’USAV.

Art. 4 Rilascio e revoca dell’autorizzazione

L’USAV rilascia l’autorizzazione se il prodotto OGM soddisfa i requisiti di cui all’articolo 31 capoverso 2 ODerr.

La durata dell’autorizzazione è fissata a dieci anni. Su domanda, l’autorizzazione può essere rinnovata. Essa si estingue se non è presentata domanda di rinnovo prima della scadenza del periodo di autorizzazione.

L’autorizzazione è rinnovata a condizione che non sia necessaria una nuova valutazione in base alle nuove conoscenze scientifiche.

L’autorizzazione è revocata quando non sono più soddisfatte le condizioni in base alle quali essa è stata rilasciata, in particolare se:

  1. il titolare dell’autorizzazione viola in modo grave gli oneri legati all’autorizzazione;
  2. vi è il sospetto fondato che il prodotto OGM autorizzato possa rappresentare un pericolo per la salute o l’ambiente.

Art. 5 Obbligo di notifica

Il titolare dell’autorizzazione deve notificare senza indugio all’USAV le nuove conoscenze concernenti possibili pericoli per la salute o l’ambiente derivanti dal prodotto OGM.

Art. 6 Tolleranza

Sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse se:

  1. le quantità non superano lo 0,5 per cento in massa con riferimento all’ingrediente;
  2. il pubblico ha accesso a procedure di documentazione e a materiali di riferimento appropriati; e
  3. è adempiuta una delle seguenti condizioni:1.una valutazione effettuata dall’USAV in base allo stato attuale della scienza ha permesso di escludere un pericolo per la salute,2.le quantità di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse sono state giudicate idonee all’impiego in derrate alimentari da un’autorità estera nell’ambito di una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerr e dalla presente ordinanza.

Se si tratta di tollerare quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate o contengono tali piante, la tolleranza presuppone inoltre che una valutazione effettuata dall’UFAM permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l’ambiente. Entro 30 giorni, l’UFAM invia il suo parere all’USAV.

L’USAV può limitare o vincolare a condizioni la tolleranza di prodotti di cui ai capoversi 1 e 2. 3

Nell’allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati conformemente al capoverso 1 nelle derrate alimentari.

Art. 7 Prodotti OGM esteri che possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dellʼUSAV

I prodotti OGM che possono essere immessi sul mercato svizzero senza autorizzazione dell’USAV sono elencati nell’allegato 3.

Art. 8 Caratterizzazione

Le derrate alimentari che sono prodotti OGM devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X 4 geneticamente modificato» o «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica».

I coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM e sono consegnati come tali devono essere contrassegnati con una menzione secondo il capoverso 1.

Le derrate alimentari che contengono microorganismi geneticamente modificati impiegati per fini tecnologici devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y 5 geneticamente modificato» o «ottenuto da Y modificato con tecnologia genetica». Se sono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica».

La menzione deve figurare nell’elenco degli ingredienti, tra parentesi, immediatamente dopo il nome dell’ingrediente, della sostanza o del microrganismo corrispondente. Nel caso in cui non vi sia un elenco degli ingredienti, la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica del prodotto.

Se un ingrediente o una sostanza figura già nell’elenco degli ingredienti o nella denominazione specifica come «ottenuto da X», la menzione può essere abbreviata in «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica».

Se devono essere contrassegnati più ingredienti o sostanze, la menzione «geneticamente modificato» o «modificato con tecnologia genetica» può essere riportata in una nota in calce all’elenco degli ingredienti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell’elenco degli ingredienti.

Si può omettere la menzione della presenza di materiale che è OGM, contiene OGM o è stato ottenuto da OGM se:

  1. nessun ingrediente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microorganismi di cui al cpv. 3); e
  2. si può dimostrare che sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale nell’ingrediente.

Si può omettere la menzione nel caso di derrate alimentari che sono state ottenute secondo il metodo descritto all’articolo 31 capoverso 4 ODerr.

Non sono ammesse menzioni diverse da quelle del presente articolo. È eccettuata la menzione di cui all’articolo 13 paragrafo 1 lettera b del regolamento (CE) n. 1829/2003 6 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Art. 9 Documentazione

Dalla documentazione di cui all’articolo 33 ODerr deve risultare quanto segue:

  1. che la derrata alimentare è un prodotto OGM;
  2. la designazione degli OGM contenuti nella derrata alimentare;
  3. l’indicazione della partita, sempreché sia richiesta in virtù dell’articolo 19 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 concernente le informazioni sulle derrate alimentari; e
  4. nomi e indirizzi delle persone che consegnano il prodotto OGM e delle persone che lo ricevono.

La designazione dell’OGM deve essere fatta mediante l’identificatore unico di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 8 . In mancanza di tale identificatore unico, la designazione va fatta mediante la specificazione dell’identità degli organismi, tenendo conto delle proprietà e delle caratteristiche rilevanti.

L’USAV può, mediante ordinanza, designare in modo più preciso le derrate alimentari soggette all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione.

Art. 10 Durata della conservazione

Chiunque consegna o riceve la documentazione deve conservarla per cinque anni a partire dalla data di consegna.

Art. 11 Separazione del flusso di merci

Chiunque utilizza derrate alimentari che sono o contengono OGM deve disporre, per garantire la separazione del flusso di merci secondo l’articolo 34 ODerr, di un adeguato sistema di garanzia della qualità che preveda segnatamente:

  1. l’individuazione di punti lungo il flusso di merci nellʼimpiego di derrate alimentari nei quali possono verificarsi mescolamenti indesiderati;
  2. la definizione di principi e misure volte a evitare mescolamenti indesiderati nei punti di cui alla lettera a;
  3. l’esecuzione delle misure;
  4. la verifica regolare dell’idoneità del sistema;
  5. l’adeguata formazione delle persone incaricate dell’esecuzione delle misure;
  6. la documentazione dei principi e delle misure di cui alle lettere a–e.

Art. 12 Adeguamento dell’allegato 2

L’USAV aggiorna l’allegato 2 in base alle valutazioni secondo l’articolo 6.

Può stabilire disposizioni transitorie.

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 novembre 2005 9 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è abrogata.

Art. 1410

Art. 14a11

Art. 14b12

Art. 14c13 Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2025

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 20 novembre 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

Allegato 1

(art. 2 cpv. 2 lett. a)

Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le informazioni seguenti:

1. Informazioni generali

  1. Nome e indirizzo del richiedente;
  2. nome e indirizzo del fabbricante del prodotto OGM;
  3. nomi e indirizzi dei laboratori responsabili dell’esecuzione delle analisi richieste in virtù del presente allegato;
  4. una descrizione del prodotto OGM;
  5. la destinazione di eventuali prodotti succedanei;
  6. i dati concernenti l’immagazzinamento, le condizioni di immagazzinamento, la conservabilità e le misure speciali da adottare per la manipolazione del prodotto OGM;
  7. lʼetichettatura prevista;
  8. i dati relativi alla sensibilità, alla specificità e all’affidabilità dei metodi di analisi applicati nell’esame del prodotto OGM nonché un riferimento a metodi standardizzati e internazionali;
  9. se del caso la specificazione dell’OGM mediante l’identificatore unico ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2.

2. Dati sulle caratteristiche degli organismi donatori e riceventi

  1. Designazione scientifica;
  2. tassonomia;
  3. altri nomi (nome comune, della razza, della cultivar, ecc.);
  4. marcatori fenotipici e genetici;
  5. grado di connessione tra organismi donatori e riceventi;
  6. descrizione delle procedure di identificazione e di rilevazione;
  7. potenziale di trasferimento genetico nella flora intestinale dell’essere umano;
  8. verifica della stabilità genetica degli organismi e dei fattori che possono influire sulla stessa, in particolare:2.8.1descrizione delle caratteristiche patologiche e fisiologiche,2.8.2classificazione del rischio per la tutela della salute umana,2.8.3dati sulla patogenicità, infettività e tossicità nonché sui fattori di virulenza noti (in termini di plasmidi o genomi codificati), gli allergeni noti, i vettori di agenti patogeni nonché i plasmidi e la loro gamma di ospiti,2.8.4dati sulla resistenza agli antibiotici introdotta e valutazione del potenziale utilizzo degli antibiotici per la profilassi e la terapia di malattie nell’essere umano;
  9. ricapitolazione delle precedenti modifiche genetiche oppure rinvio ai dossier precedentemente presentati;
  10. indicazione del tipo di trattamento (mediante cottura o allo stato crudo) degli organismi donatori e riceventi nel caso che questi siano utilizzati come derrate alimentari già prima della modifica genetica nonché identificazione delle possibili sostanze tossiche che possono essere distrutte o possono svilupparsi nel corso dello stesso trattamento.

3. Informazioni sulle caratteristiche e sull’identificazione dei vettori impiegati

  1. Natura e fonte del vettore;
  2. probabilità di trasferimento genetico nella flora intestinale dell’essere umano e metodologie per la sua determinazione;
  3. informazioni su un’eventuale presenza di sequenze supplementari o di geni nel plasmide in grado di essere espressi;
  4. valutazione dei rischi delle proteine espresse per la salute umana;
  5. descrizione dei procedimenti di identificazione e di rilevazione.

4. Informazioni sugli organismi modificati geneticamente

  1. Informazioni sulle modifiche genetiche:4.1.1descrizione dell’inserto genetico e della costruzione del vettore o della delezione nel materiale ereditario,4.1.2identità sequenziale con la struttura originaria e localizzazione dell’inserimento o della delezione delle sequenze di acidi nucleici;
  2. informazioni sul prodotto OGM definitivo:4.2.1descrizione dei nuovi caratteri genetici e delle caratteristiche fenotipiche, in particolare di tutti i nuovi caratteri genetici e caratteristiche genetiche che possono esprimersi o non possono più esprimersi,4.2.2stabilità dei caratteri genetici modificati e dell’organismo, nonché dei metodi utilizzati per la loro determinazione;
  3. percentuale e livello di espressione del nuovo materiale genetico (a livello di acidi nucleici, proteine o altre molecole costituitesi);
  4. considerazioni di carattere sanitario:4.4.1valutazione degli effetti tossici e allergenici dei prodotti OGM e dei loro prodotti metabolici,4.4.2rischio dei prodotti,4.2.3valutazione dell’organismo modificato in confronto all’organismo donatore o ricevente sotto l’aspetto patogeno e tossico per l’essere umano;
  5. ricapitolazione dellʼequivalenza sostanziale del prodotto OGM.

5. Informazioni sulla garanzia della sicurezza

  1. Informazioni sulla rilevazione dei prodotti OGM:5.1.1metodi di individuazione dei prodotti OGM,5.1.2luogo dove è disponibile il materiale di riferimento per la documentazione dei prodotti OGM;
  2. sistema di garanzia della qualità con riferimento a:5.2.1allergenicità,5.2.2modifica dell’equivalenza sostanziale, con particolare riferimento alle tossine note,5.2.3modello di resistenza agli antibiotici,5.2.4stabilità biologica,5.2.5campo ospite, rilevamento di alterazioni,5.2.6trasferimento genetico nella flora intestinale dell’essere umano,5.2.7ripercussioni sull’ambiente;
  3. durata e frequenza della sorveglianza;
  4. piani per la protezione della salute umana in caso di manifestazione di effetti indesiderati.

Allegato 214

(art. 6 cpv. 4 e 12)

Elenco dei materiali tollerati

Designazione

Identificatore unico

Limitazioni/condizioni

Colza 73496

DP-Ø73496-4

solo senza capacità di riproduzione

Colza GT73

MON-ØØØ73-7

solo senza capacità di riproduzione

Colza MS11

BCS-BNØ12-7

solo senza capacità di riproduzione

Colza MS8 x RF3 x GT73

ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 x MON-ØØØ73-7

solo senza capacità di riproduzione

Colza MS8, RF3, MS8 x RF3

ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6, ACS-BNØØ5-8 x ACS‑BNØØ3-6

solo senza capacità di riproduzione

Colza T45

ACS-BNØØ8-2

solo senza capacità di riproduzione

Cotone 281-24-236 x 3006-210-23

DAS-24236-5 x DAS-21Ø23-5

nessuna

Cotone GHB119

BCS-GHØØ5-8

nessuna

Cotone GHB614

BCS-GHØØ2-5

nessuna

Cotone GHB614 x LLCotton 25

BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3

nessuna

Cotone GHB614 x LLCotton 25 x MON 15895

BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3 x MON-15985-7

nessuna

Cotone GHB614 x T304-40xGHB119

BCS-GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8

nessuna

Cotone GHB811

BCS-GH811-4

nessuna

Cotone LLCotton 25

ACS-GHØØ1-3

nessuna

Cotone T304-40

BCS-GHØØ4-7

nessuna

Mais 1507

DAS-Ø15Ø7-1

nessuna

Mais 3272

SYN-E3272-5

nessuna

Mais 4114

DP-ØØ4114-3

nessuna

Mais 5307

SYN-Ø53Ø7-1

nessuna

Mais 59122

DAS-59122-7

nessuna

Mais Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON‑ØØØ21-9

nessuna

Mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS‑Ø15Ø7‑1 × SYN‑Ø53Ø7‑1 × MON‑ØØØ21‑9

nessuna

Mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON‑ØØØ21-9

nessuna

Mais DAS-40278-9

DAS-4Ø278-9

nessuna

Mais DP202216

DP-2Ø2216-6

nessuna

Mais DP915635

DP-915635-4

nessuna

Mais GA21

MON-ØØØ21-9

nessuna

Mais MIR 162

SYN-IR162-4

nessuna

Mais MIR 604

SYN-IR6Ø4-5

nessuna

Mais MON 87403

MON-874Ø3-1

nessuna

Mais MON 87411

MON-87411-9

nessuna

Mais MON 87427

MON-87427-7

nessuna

Mais MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7

nessuna

Mais MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x MON 87411

MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON‑87411-9

nessuna

Mais MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603

MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON‑ØØ6Ø3-6

nessuna

Mais MON 87427 x MON 89034 x NK603

MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6

nessuna

Mais MON 87460

MON 8746Ø-4

nessuna

Mais MON 87460 x MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603

MON-8746Ø-4 x MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN‑IR162-4 x MON-ØØ6Ø3-6

nessuna

Mais MON 88017

MON-88Ø17-3

nessuna

Mais MON 88017 x MON 810

MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6

nessuna

Mais MON 89034

MON-89Ø34-3

nessuna

Mais MZIR098

SYN-ØØØ98-3

nessuna

Mais NK603

MON-ØØ6Ø3-6

nessuna

Mais NK603 x MON 810

MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6

nessuna

Mais NK603 x T25

MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ3-2

nessuna

Mais T25

ACS-ZMØØ3-2

nessuna

Soia 305423

DP-3Ø5423-1

nessuna

Soia A2704-12

ACS-GMØØ5-3

nessuna

Soia A5547-127

ACS-GMØØ6-4

nessuna

Soia DAS-44406-6

DAS-444Ø6-6

nessuna

Soia DAS-81419-2

DAS-81419-2

nessuna

Soia FG72

MST-FGØ72-2

nessuna

Soia FG72 x A5547-127

MST-FGØ72-2 x ACS-GMØØ6-4

nessuna

Soia GMB151

BCS-GM151-6

nessuna

Soia MON 87701

MON-877Ø1-2

nessuna

Soia MON 87701 x MON 89788

MON-877Ø1-2 x MON-89788-1

nessuna

Soia MON 87705

MON-877Ø5-6

nessuna

Soia MON 87705 x MON 89788

MON-877Ø5-6 x MON-89788-1

nessuna

Soia MON 87708

MON-877Ø8-9

nessuna

Soia MON 87708 x MON 89788

MON-877Ø8-9 x MON-89788-1

nessuna

Soia MON 87708 x MON 89788 x A5547-127

MON-877Ø8-9 x MON-89788-1 x ACS-GMØØ6-4

nessuna

Soia MON 87751

MON-87751-7

nessuna

Soia MON 87751 x MON 87701 x MON 89788 x MON 87708

MON-87751-7 x MON-877Ø1-2 x MON-877Ø8-9 x MON-89788-1

nessuna

Soia MON 87769

MON-87769-7

nessuna

Soia MON 89788

MON-89788-1

nessuna

Soia SYHT0H2

SYN-ØØØH2-5

nessuna

Allegato 315

(art. 7)

Prodotti OGM che possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione dell’USAV

Parte A: Enzimi

Numero EC
Denominazione (nome convenzionale)
Nome sistematico

Organismo produttore
Ceppo

Uso

EC 1.1.3.4

Aspergillus niger

Nei processi di cottura al forno

Glucosio ossidasi

ZGL

Beta-D-glucosio: ossigeno 1-ossidoreduttasi

Aspergillus oryzae

Nei processi di cottura al forno

NZYM-KP

EC 1.11.1.7

Aspergillus niger

Nella trasformazione del siero di latte

Perossidasi

MOX

Donatore fenolico: idrogeno-perossido ossidoreduttasi

EC 3.1.1.3

Aspergillus niger

Nei processi di cottura al forno

Triacilglicerolo lipasi

LFS

Triacilglicerolo-acilidrolasi

Aspergillus oryzae

Nella fabbricazione di bevande a base di cereali, nei processi di cottura al forno e nella trasformazione di oli e grassi

NZYM-AL

Aspergillus oryzae

Nella trasformazione di uova, oli e grassi

NZYM-FL

Aspergillus oryzae

Nei processi di cottura al forno e in altri processi a base di cereali

NZYM-LH

Aspergillus oryzae

Nella fabbricazione di bevande a base di cereali, nei processi di cottura al forno, nella trasformazione delle proteine, nella trasformazione di uova e prodotti a base di uova nonché di prodotti a base di carne

NYM-PH

Komagataella phaffii

Nei processi di cottura al forno

LALL-LI2

Trichoderma reesei

Nei processi di cottura al forno e in altri processi a base di cereali

RF10625

EC 3.1.1.4

Aspergillus niger

Nella trasformazione di uova e oli e grassi vegetali crudi nonché nei processi di cottura al forno

Fosfolipasi A2

PLA-54

Fosfatidilcolina-2-acilidrolasi

EC 3.1.1.5

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido per la fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

Lisofosfolipasi

NZYM-LP

2-lisofosfatidilcolina-acilidrolasi

Trichoderma reesei

Nella trasformazione dell’amido per la fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

DP-Nyc81

EC 3.1.1.32

Aspergillus oryzae

Nei processi di cottura al forno

Fosfolipasi A1

NZYM-LJ

Fosfatidilcolina-1-acilidrolasi

EC 3.1.4.3

Komagataella phaffii

Nella trasformazione di oli e grassi

Fosfolipasi C

PRF

Fosfatidilcolina-colinfosfoidrolasi

EC 3.2.1.1

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

Alfa-amilasi

NZYM-MC

4-alfa-D-glucano-glucanidrolasi

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

NZYM-SB

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

DP-Dzb25

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

DP-Dzb45

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

DP-Dzb105

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

DP-Dzb106

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-AC

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

NZYM-AN

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

NZYM-AV

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

NZYM-AY

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-BC

Bacillus subtilis

Nei processi di cottura al forno

NBA

EC 3.2.1.2

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di sciroppo di glucosio

Beta-amilasi

NZYM-JA

4-alfa-D-glucano maltoidrolasi

EC 3.2.1.3

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

Glucano-1,4-alfa-glucosidasi

NZYM-BE

4-alfa-D-glucano glucoidrolasi

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-BF

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-BW

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-BX

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-DM

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-EE

EC 3.2.1.4

Trichoderma reesei

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali e nella fabbricazione di bevande a base di cereali

Cellulasi

DP-Nzc36

4-(1,3;1,4)-beta-D-glucano-4-glucano idrolasi

EC 3.2.1.6

Bacillus subtilis

Nella fabbricazione di bevande alcoliche e nella fabbricazione della birra o di altre bevande

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

DP-Ezm28

3-(1→3;1→4)-beta-D-glucano 3(4)-glucano idrolasi

EC 3.2.1.8

Aspergillus niger

Nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nei processi di cottura al forno

Endo-1,4-beta-xilanasi

XEA

4-beta-D-xilan xilanoidrolasi

Aspergillus niger

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

XYL

Aspergillus oryzae

Nella trasformazione dell’amido di derrate alimentari a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-FA

Aspergillus oryzae

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-FB

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido di derrate alimentari a base di cereali e nei processi di cottura al forno

NZYM-CE

Trichoderma reesei

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche a base di cereali, nella fabbricazione di bevande a base di cereali e nei processi di cottura al forno

DP-Nzd22

Trichoderma reesei

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione di bevande alcoliche

DP-Nzd72

EC 3.2.1.23

Aspergillus niger

Nelle derrate alimentari contenenti lattosio

Beta-galattosidasi

TOL

Beta-D-galattoside galattoidrolasi

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione di latte e prodotti a base di latte

NZYM-BT

Kluyveromyces lactis

Nelle derrate alimentari contenenti lattosio

KLA

EC 3.2.1.41

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione della birra o di altre bevande, nella fabbricazione di bevande alcoliche e di sciroppo di glucosio

Pullulanasi

DP-Dzp39

Pullulan-6-alfa-glucano idrolasi

Bacillus licheniformis

Nella fabbricazione della birra o di altre bevande, nella fabbricazione di bevande alcoliche e di sciroppo di glucosio

DP-Dzp107

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido e nella fabbricazione della birra o di altre bevande

NZYM-LU

Bacillus subtilis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione della birra o di altre bevande, nella fabbricazione di bevande alcoliche e di sciroppo di glucosio

NZYM-AK

EC 3.2.1.60

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido e nei processi di cottura al forno

Glucano 1,4-alfa-maltotetraoidrolasi

DP-Dzf24

4-alfa-D-glucano-maltotetraoidrolasi

Bacillus licheniformis

Nella fabbricazione di prodotti da forno e nella trasformazione dell’amido per la fabbricazione di sciroppo di glucosio e altri idrolizzati di amido

DP-Dzf95

EC 3.2.1.133

Bacillus licheniformis

Nella fabbricazione di bevande alcoliche e nella trasformazione dell’amido nei processi di cottura al forno, nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nella fabbricazione di sciroppo di glucosio

Glucano-1,4-alfa-maltoidrolasi

DP-Dzr50

4-alfa-D-glucano alfa-maltoidrolasi

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nei processi di cottura al forno

NZYM-CY

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nei processi di cottura al forno

NZYM-FR

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione dell’amido, nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nei processi di cottura al forno

NZYM-SD

Bacillus subtilis

Nella trasformazione dell’amido e nei processi di cottura al forno

MAM

Bacillus subtilis

Nella trasformazione dell’amido e nei processi di cottura al forno

NZYM-OC

Bacillus subtilis

Nella trasformazione dell’amido e nei processi di cottura al forno

NZYM-SO

Bacillus subtilis

Nella trasformazione dell’amido e nei processi di cottura al forno

ROM

Saccharomyces cerevisiae

Nei processi di cottura al forno

LALL-MA

EC 3.4.11.1

Aspergillus oryzae

Nella trasformazione delle proteine, nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nei processi di cottura al forno

Leucina amminopeptidasi

NZYM-BU

EC 3.4.16.6

Aspergillus oryzae

Nella trasformazione delle proteine, nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nei processi di cottura al forno

Carbossipeptidasi D

NZYM-MK

EC 3.4.21.4

Fusarium venenatum

Nella trasformazione di derrate alimentari contenenti proteine di origine animale e vegetale

Tripsina

NZYM-FG

Serin proteasi

EC 3.4.21.26

Trichoderma reesei

Nella fabbricazione della birra o di altre bevande

Prolil-oligopeptidasi

DP-Nyq99

EC 3.4.21.62

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione delle proteine, nella fabbricazione della birra o di altre bevande e nei processi di cottura al forno

Subtilisina

NZYM-CB

EC 3.4.23.4

Aspergillus niger

Nella trasformazione di latte e prodotti a base di latte

Chimosina

DSM29544

Aspergillus niger

Nella trasformazione di latte e prodotti a base di latte

DSM32805

Kluyveromyces lactis

Nella trasformazione di latte e prodotti a base di latte

CIN

EC 3.5.1.1

Aspergillus niger

Nei processi di cottura al forno e nella fabbricazione di prodotti a base di patate

Asparaginasi

AGN

L-asparagina amidoidrolasi

EC 3.5.1.2

Bacillus licheniformis

Nella trasformazione delle proteine e nei processi di cottura al forno

Glutaminasi

NZYM-JQ

L-glutammina amidoidrolasi

EC 4.1.1.5

Bacillus licheniformis

Nella distillazione di bevande alcoliche e nella fabbricazione della birra o di altre bevande

Acetolattato decarbossilasi

NZYM-JB

Alfa-acetolattato decarbossilasi

EC 4.2.2.10

Aspergillus niger

Nella trasformazione delle derrate alimentari contenenti pectina come frutta e verdura, nella fabbricazione di succo, nettare, sciroppo e zucchero di barbabietola

Pectina liasi

NZYM-PN

(1→4)-6-O-metil-alfa-D-galatturonano liasi

EC 5.3.1.5

Streptomyces rubiginosus

Nella fabbricazione di sciroppo con un elevato contenuto di fruttosio

Xilosio isomerasi

DP-PZn37

Alfa-D-xilopiranosio-aldoso-chetoso-isomerasi

Parte B: Altri prodotti OGM

Prodotto OGM

Prescrizioni da rispettare / Descrizione

Prodotti OGM che corrispondono alla definizione di cui all’articolo 31 capoverso 4 ODerr e che possono essere immessi sul mercato secondo il regolamento (UE) 2015/228316.

Devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle singole decisioni di esecuzione e alle notifiche. La persona menzionata nella decisione di esecuzione o nella notifica e alla quale si rivolge la decisione o la notifica è considerata titolare dell’autorizzazione. Il prodotto menzionato può essere immesso sul mercato solo da questa persona oppure, con il suo consenso, da altre persone.

Riboflavina
Fabbricato con il microorganismo geneticamente modificato Ashbya gossypii.

Additivo alimentare per l’uso come colorante e per l’arricchimento