L’uccisione in azienda per la produzione di carne è ammessa per il bestiame da macello, l’uccisione al pascolo per la produzione di carne è ammessa per gli animali della specie bovina a partire da quattro mesi di vita.
Il detentore di animali garantisce che siano rispettati i requisiti della legislazione sulla protezione degli animali per lo stordimento e il dissanguamento degli animali eseguiti da una persona esperta ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1bis dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali; in particolare deve provvedere affinché:
- in caso di uccisione in azienda per la produzione di carne, gli animali vengano immobilizzati, storditi e dissanguati in una struttura adeguata;
- in caso di uccisione al pascolo per la produzione di carne, gli animali vengano abbattuti e dissanguati nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
- il successo dello stordimento, il dissanguamento sufficiente e il sopraggiungere del decesso siano controllati e vengano adottate misure immediate se lo stordimento o il dissanguamento non siano stati eseguiti correttamente.
Dopo lo stordimento e il dissanguamento, gli animali sono trasportati in un macello prestabilito nelle vicinanze in cui vengono immediatamente eviscerati ed è portata a termine la macellazione; sul documento di accompagnamento devono essere registrati il momento dello stordimento e del dissanguamento.
Il detentore di animali garantisce il rispetto dei requisiti igienici in materia di uccisione; in particolare provvede a raccogliere il sangue fuoriuscito e a trasportarlo al macello insieme alle carcasse.
Il detentore di animali deve documentare chi esegue lo stordimento e il dissanguamento degli animali nei singoli casi. Inoltre, deve documentare in modo comprensibile eventuali problemi avvenuti al momento dello stordimento e del dissanguamento e le misure adottate per porvi rimedio.
In caso di uccisione in azienda per la produzione di carne, lo stordimento e il dissanguamento degli animali devono essere sorvegliati a campione, ma almeno una volta all’anno per azienda, da un veterinario ufficiale.
In caso di uccisione al pascolo per la produzione di carne, l’abbattimento e il dissanguamento degli animali devono essere sorvegliati da un veterinario ufficiale.