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818.21

Legge federale
concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche

del 22 giugno 1962 (Stato 1° aprile 1991)

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto gli articoli 69 e 64 bis della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961,

decreta:

Principio

Art. 1

La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.

Campo d’applicazione2

Art. 2

La Confederazione può sussidiare i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite. 3

Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sussidiate.

La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di lotta contro il reumatismo. 4

Definizione5

Art. 3

Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti:

  1. la poliartrite cronica;
  2. la spondiloartrite anchilosante;
  3. l’artrosi e la poliartrosi;
  4. la spondilosi e la spondiloartrosi;
  5. la periartrite e la periartrosi;
  6. la tendoperiostite e la tendinosi.

Il Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scientifiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche concernenti l’apparato motore.

Ammontare dei sussidi

Art. 46

I sussidi a copertura delle spese provate e riconosciute ammontano:

  1. al 25–50 per cento dei costi dei lavori scientifici e della divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite;
  2. al 25 per cento al massimo dei costi delle misure di lotta contro il reumatismo.

Art. 57

Restituzione

Art. 6

8

Se un istituto che serve alla cura di persone affette da malattie reumatiche, e per la cui edificazione, trasformazione o ampliamento è stato concesso un sussidio federale, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi vent’anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev’essere parzialmente restituito. 9

Art. 710

Disposizioni d’applicazione

Art. 811

Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l’articolo 4.

Disposizioni penali

Art. 9

Chiunque intenzionalmente, dando informazioni inveritiere oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un sussidio federale, è punito con la multa.

È riservato il perseguimento penale in conformità delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero 12 .

Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

Disposizioni finali
e transitorie

Art. 10

Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge. Esso stabilisce il giorno in cui entra in vigore.

13 Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1963 14