La presente ordinanza stabilisce:
- le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende assoggettate all’approvazione dei piani e al permesso d’esercizio (art. 7 e 8 della legge);
- la procedura d’assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni speciali;
- la procedura d’approvazione dei piani e del permesso d’esercizio.5
La procedura d’approvazione dei piani s’applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:
- segherie;
- 6 aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti;
- aziende di produzione chimico-tecnica;
- aziende per il taglio di pietre;
- aziende che fabbricano prodotti in calcestruzzo;
- fonderie per ferro, acciaio ed altri metalli;
- aziende per il trattamento di acque luride;
- aziende per la lavorazione del ferro;
- 7 aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione;
- imprese d’impregnazione del legno;
- 8 aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell’allegato 1.1 dell’ordinanza del 27 febbraio 19919 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- 10 aziende che utilizzano microrganismi dei gruppi 3 o 4 secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 agosto 199911 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
- 12 aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell’aria differisce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento;
- 13 aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 198314 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La procedura d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio si estende alle parti di aziende e agli impianti a carattere industriale o alle aziende che rientrano nelle categorie menzionate al capoverso 2, come anche alle parti d’aziende e agli impianti direttamente connessi sul piano della costruzione o su quello materiale.