I Cantoni comunicano alla SECO le autorità d’esecuzione designate secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge, come anche l’autorità cantonale di ricorso.
Le autorità cantonali d’esecuzione devono prendere i provvedimenti esecutivi necessari. In particolare esse devono accertare che siano rispettate le disposizioni della legge e dell’ordinanza, eseguendo controlli per prove a caso presso i datori di lavoro e, se il provvedimento è giustificato, nei locali dei lavoratori a domicilio; esse consigliano i datori di lavoro e i lavoratori a domicilio in merito all’applicazione della legge e provvedono affinché il registro dei datori di lavoro sia sempre tenuto a giorno. Possono riscuotere tasse per le deroghe concesse in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge.
Il rapporto annuale previsto dall’articolo 15 capoverso 4 della legge deve essere presentato alla SECO al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno civile. Esso deve parimente informare sulle decisioni prese in virtù dell’articolo 2 della legge e concernenti l’applicabilità di questa nei casi dubbi, come anche sulle autorizzazioni di deroghe ai limiti di tempo, fissati nell’articolo 7 della presente ordinanza, per assegnare e farsi consegnare lavoro a domicilio.