I datori di lavoro che intendono conteggiare i salari dei loro lavoratori secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 2 e 3 LLN devono annunciarsi alla cassa di compensazione AVS all’inizio di un rapporto di lavoro.
Il passaggio dalla procedura di conteggio ordinaria a quella semplificata, o viceversa, può avvenire unicamente all’inizio di un anno civile. Il datore di lavoro deve annunciare alla cassa di compensazione AVS la sua intenzione di cambiare procedura entro la fine dell’anno civile precedente.
I datori di lavoro che non adempiono i loro obblighi di pagamento e di collaborazione possono essere esclusi dalla procedura di conteggio semplificata.
La cassa di compensazione AVS trasmette senza indugio l’annuncio di un datore di lavoro secondo il capoverso 1 al competente assicuratore contro gli infortuni.
Le casse di compensazione AVS ricevono per la riscossione dell’imposta alla fonte una provvigione del 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte incassata.