Le casse cantonali di compensazione ricevono dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sussidi annui calcolati in funzione della forza contributiva dei loro affiliati e per gli affiliati che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo.
831.143.42
Ordinanza del DFI
sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell’AVS
del 21 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2010)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 158 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ordina:
Sezione 1 Diritto ai sussidi
Art. 1
Sezione 2 Calcolo dei sussidi
Art. 2 Sussidi calcolati in funzione della forza contributiva degli affiliati
La forza contributiva di una cassa di compensazione è calcolata in base al contributo AVS/AI/IPG medio di tutti i suoi affiliati.
L’importo dei sussidi è graduato come segue:
Contributo AVS/AI/IPG medio per affiliato (in franchi) | Sussidio (in franchi) |
|---|---|
fino a 9999 | 600 000 |
da 10 000 a 10 499 | 550 000 |
da 10 500 a 10 999 | 500 000 |
da 11 000 a 11 499 | 450 000 |
da 11 500 a 11 999 | 400 000 |
da 12 000 a 12 499 | 350 000 |
da 12 500 a 12 999 | 300 000 |
da 13 000 a 13 499 | 250 000 |
da 13 500 a 13 999 | 200 000 |
da 14 000 a 14 999 | 150 000 |
da 15 000 a 17 499 | 100 000 |
da 17 500 a 19 999 | 50 000 |
L’importo dei sussidi è aumentato del 50 per cento per le casse di compensazione che hanno oltre 15 000 affiliati e il cui contributo medio per le spese di amministrazione è superiore al 2 per cento.
Art. 3 Sussidi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo
I sussidi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo ammontano a 12 franchi per persona.
Art. 4 Periodo di calcolo
L’importo dei sussidi annui è calcolato in base ai dati rilevati nel corso dell’anno precedente.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 5 Esecuzione
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell’esecuzione e del controllo.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 novembre 1982 2 sui sussidi per le spese di amministrazione alle Casse cantonali di compensazione dell’AVS è abrogata.
Art. 6a Disposizione transitoria
La riduzione e la restituzione dei sussidi per l’anno d’esercizio 2009 sono rette dal diritto previgente.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è applicabile per la prima volta ai sussidi per l’anno d’esercizio 2010.