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831.143.42

Ordinanza del DFI
sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell’AVS

del 21 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 158 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ordina:

Sezione 1 Diritto ai sussidi

Art. 1

Le casse cantonali di compensazione ricevono dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sussidi annui calcolati in funzione della forza contributiva dei loro affiliati e per gli affiliati che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo.

Sezione 2 Calcolo dei sussidi

Art. 2 Sussidi calcolati in funzione della forza contributiva degli affiliati

La forza contributiva di una cassa di compensazione è calcolata in base al contributo AVS/AI/IPG medio di tutti i suoi affiliati.

L’importo dei sussidi è graduato come segue:

Contributo AVS/AI/IPG medio per affiliato (in franchi)

Sussidio (in franchi)

fino a 9999

600 000

da 10 000 a 10 499

550 000

da 10 500 a 10 999

500 000

da 11 000 a 11 499

450 000

da 11 500 a 11 999

400 000

da 12 000 a 12 499

350 000

da 12 500 a 12 999

300 000

da 13 000 a 13 499

250 000

da 13 500 a 13 999

200 000

da 14 000 a 14 999

150 000

da 15 000 a 17 499

100 000

da 17 500 a 19 999

50 000

L’importo dei sussidi è aumentato del 50 per cento per le casse di compensazione che hanno oltre 15 000 affiliati e il cui contributo medio per le spese di amministrazione è superiore al 2 per cento.

Art. 3 Sussidi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo

I sussidi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo ammontano a 12 franchi per persona.

Art. 4 Periodo di calcolo

L’importo dei sussidi annui è calcolato in base ai dati rilevati nel corso dell’anno precedente.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 5 Esecuzione

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell’esecuzione e del controllo.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 novembre 1982 2 sui sussidi per le spese di amministrazione alle Casse cantonali di compensazione dell’AVS è abrogata.

Art. 6a Disposizione transitoria

La riduzione e la restituzione dei sussidi per l’anno d’esercizio 2009 sono rette dal diritto previgente.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è applicabile per la prima volta ai sussidi per l’anno d’esercizio 2010.