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831.201.21

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali

del 3 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 3 quinquies capoverso 4 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),

ordina:

Art. 1

Le prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l’articolo 3quinquies capoverso 1 OAI comprendono i seguenti provvedimenti:

  1. valutazione:1.determinazione del bisogno di cure dell’assicurato e dell’ambiente in cui vive,2.pianificazione dei provvedimenti necessari;
  2. consulenza:1.consulenza all’assicurato ed eventualmente agli ausiliari non professionisti addetti alle cure per l’esecuzione delle cure, in particolare per quanto concerne la gestione della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l’impiego di apparecchi medici,2.istruzione concernente le cure da prodigare,3.attuazione dei controlli necessari;
  3. coordinamento: provvedimenti di coordinamento in situazioni di cura complesse e nel contempo instabili;
  4. esami:1.valutazione dello stato di salute generale, in particolare misurazione delle funzioni vitali,2.prelievo di materiale per esami di laboratorio,3.sorveglianza medica durante gli esami;
  5. cure:1.provvedimenti medici per la cura di infermità congenite, volti a mantenere le funzioni corporee somatiche,2.sorveglianza medica durante le cure.

La sorveglianza medica secondo il capoverso 1 lettera d numero 3 e lettera e numero 2 comprende:

  1. sorveglianza medica di breve durata: valutazione approfondita e completa dello stato di salute generale dell’assicurato allo scopo di riconoscere precocemente i segni di un eventuale peggioramento e permettere al personale infermieristico di adottare immediatamente i provvedimenti necessari;
  2. sorveglianza medica di lunga durata: sorveglianza di un assicurato nel quale in qualsiasi momento può insorgere una situazione potenzialmente mortale o pericolosa per la salute che necessita dell’intervento di personale infermieristico.

L’ufficio AI stabilisce la durata computabile delle singole prestazioni. A tal fine determina il periodo di tempo effettivo in cui è necessaria la presenza di personale infermieristico tenendo conto delle possibili prestazioni fornite parallelamente.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.