La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l’attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l’articolo 68 quater della legge federale del 19 giugno 1959 2 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).
831.201.7
Ordinanza dell’UFAS
concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l’assicurazione per l’invalidità
del 9 giugno 2008 (Stato 1° luglio 2008)
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 1 su l’assicurazione per l’invalidità,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Scopo dei progetti pilota
I progetti pilota si prefiggono di:
- integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo;
- prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità.
I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d’integrazione o il miglioramento di quelli esistenti.
Art. 3 Domande
Le domande per l’attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in qualsiasi momento all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti:
- obiettivo e utilità del progetto pilota;
- descrizione dello stesso;
- disposizioni che derogano a quelle della LAI3;
- proposta dettagliata e piano di finanziamento;
- piano di valutazione;
- organizzazione del progetto;
- organizzazioni coinvolte;
- scadenzario dell’attuazione.
L’UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda.
Art. 4 Decisione
L’UFAS decide se autorizzare un progetto pilota dopo aver consultato la Commissione federale dell’AVS/AI. Prima di decidere, l’UFAS sente anche gli uffici AI interessati dal progetto pilota.
L’autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell’articolo 68 quater capoverso 2 LAI 4 .
L’UFAS può vincolare l’autorizzazione a oneri.
Art. 5 Aiuti finanziari
L’assicurazione per l’invalidità può versare aiuti finanziari per progetti pilota.
Gli aiuti finanziari possono essere versati per:
- l’attuazione di progetti pilota;
- provvedimenti volti a migliorare l’integrazione;
- provvedimenti volti a prevenire l’invalidità;
- la creazione di posti di lavoro;
- la creazione di incentivi all’integrazione di assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo.
L’UFAS decide in merito al versamento degli aiuti finanziari.
Art. 6 Valutazione
I richiedenti devono effettuare una valutazione dei risultati del progetto pilota.
L’UFAS esamina la valutazione. A tal fine può ricorrere a specialisti.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.