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831.201.7

Ordinanza dell’UFAS
concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l’assicurazione per l’invalidità

del 9 giugno 2008 (Stato 1° luglio 2008)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 1 su l’assicurazione per l’invalidità,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l’attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l’articolo 68 quater della legge federale del 19 giugno 1959 2 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).

Art. 2 Scopo dei progetti pilota

I progetti pilota si prefiggono di:

  1. integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo;
  2. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità.

I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d’integrazione o il miglioramento di quelli esistenti.

Art. 3 Domande

Le domande per l’attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in qualsiasi momento all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

  1. obiettivo e utilità del progetto pilota;
  2. descrizione dello stesso;
  3. disposizioni che derogano a quelle della LAI3;
  4. proposta dettagliata e piano di finanziamento;
  5. piano di valutazione;
  6. organizzazione del progetto;
  7. organizzazioni coinvolte;
  8. scadenzario dell’attuazione.

L’UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda.

Art. 4 Decisione

L’UFAS decide se autorizzare un progetto pilota dopo aver consultato la Commissione federale dell’AVS/AI. Prima di decidere, l’UFAS sente anche gli uffici AI interessati dal progetto pilota.

L’autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell’articolo 68 quater capoverso 2 LAI 4 .

L’UFAS può vincolare l’autorizzazione a oneri.

Art. 5 Aiuti finanziari

L’assicurazione per l’invalidità può versare aiuti finanziari per progetti pilota.

Gli aiuti finanziari possono essere versati per:

  1. l’attuazione di progetti pilota;
  2. provvedimenti volti a migliorare l’integrazione;
  3. provvedimenti volti a prevenire l’invalidità;
  4. la creazione di posti di lavoro;
  5. la creazione di incentivi all’integrazione di assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo.

L’UFAS decide in merito al versamento degli aiuti finanziari.

Art. 6 Valutazione

I richiedenti devono effettuare una valutazione dei risultati del progetto pilota.

L’UFAS esamina la valutazione. A tal fine può ricorrere a specialisti.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.