In caso di gestione attiva di gruppi d’investimento secondo l’articolo 26 a capoverso 1 lettera a OFond con crediti, le ponderazioni dell’indice di riferimento possono essere superate di cinque punti percentuali al massimo. Per i debitori pubblici con un elevato grado di solvibilità il superamento è ammesso fino a 50 punti percentuali.
Le fondazioni d’investimento definiscono più limiti di rischio nelle loro direttive d’investimento, affinché la struttura dei rischi dei gruppi d’investimento sia sempre analoga a quella dell’indice di riferimento.
Esse fissano nelle loro direttive d’investimento un numero minimo di debitori da detenere.
Esse possono investire al massimo il dieci per cento del patrimonio del gruppo d’investimento in debitori non rappresentati nell’indice di riferimento. Possono utilizzare debitori con un elevato grado di solvibilità quali sostituti, fino a un totale complessivo del 100 per cento. Nel caso di debitori non rappresentati nell’indice di riferimento non è ammesso il superamento del limite per debitore. Le liquidità non sono considerate quale investimento non rappresentato nell’indice di riferimento.