Il datore di lavoro deve versare all’istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza.
Il saggio dell’interesse di mora corrisponde a quello applicato abitualmente dall’istituto collettore in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi.
In caso di decesso o di invalidità di un salariato sottostante al regime obbligatorio, il datore di lavoro deve pagare, a titolo di risarcimento, un supplemento pari al quadruplo dei contributi inerenti ai rischi decesso e invalidità del l’intero personale sottostante al regime obbligatorio. Tale supplemento è calcolato per il periodo compreso tra il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza e quello in cui è insorto l’evento. Il supplemento non deve superare la riserva matematica necessaria, dedotto l’avere di vecchiaia del salariato in questione.
Il datore di lavoro deve risarcire l’istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione.