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831.434

Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale

del 28 agosto 1985 (Stato 1° gennaio 1985)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 1 1
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) ,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. i diritti dell’istituto collettore verso il datore di lavoro che non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza qualora sia tenuto a fornire prestazioni legali ai suoi salariati o loro superstiti (art. 12 LPP);
  2. la copertura delle spese dell’istituto collettore mediante il fondo di garanzia (art. 72 cpv. 2 LPP).

Art. 2 Affiliazione per legge del datore di lavoro

Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d’assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all’istituto collettore per l’insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio.

Se il datore di lavoro prova che un altro istituto di previdenza debba riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti dall’istituto collettore, l’affiliazione del datore di lavoro all’istituto collettore sarà annullata a partire dal momento in cui detti obblighi verranno ripresi dall’altro istituto di previdenza.

Art. 3 Diritti dell’istituto collettore verso il datore di lavoro

Il datore di lavoro deve versare all’istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza.

Il saggio dell’interesse di mora corrisponde a quello applicato abitualmente dall’istituto collettore in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi.

In caso di decesso o di invalidità di un salariato sottostante al regime obbligatorio, il datore di lavoro deve pagare, a titolo di risarcimento, un supplemento pari al quadruplo dei contributi inerenti ai rischi decesso e invalidità del l’intero personale sottostante al regime obbligatorio. Tale supplemento è calcolato per il periodo compreso tra il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto essere affiliato a un istituto di previdenza e quello in cui è insorto l’evento. Il supplemento non deve superare la riserva matematica necessaria, dedotto l’avere di vecchiaia del salariato in questione.

Il datore di lavoro deve risarcire l’istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione.

Art. 4 Prestazioni del fondo di garanzia all’istituto collettore

Il fondo di garanzia rimborsa all’istituto collettore:

  1. il valore attuale della prestazione per superstite o di invalidità dovuto in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 LPP, da cui saranno dedotti:1.l’avere di vecchiaia dell’assicurato,2.i contributi arretrati inerenti ai rischi decesso e invalidità dell’insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio e3.il risarcimento dovuto dal datore di lavoro in virtù dell’articolo 3 capoverso 3;
  2. il costo dell’adeguamento ulteriore delle prestazioni per superstiti o di invalidità, giusta la lettera a, all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 1 LPP).

Se il datore di lavoro è insolvibile, il fondo di garanzia rimborsa inoltre all’istituto collettore:

  1. gli importi dovuti giusta il capoverso 1 lettera a, ma inesigibili;
  2. i contributi inesigibili, nel caso in cui l’istituto abbia fornito, in favore dell’assicurato, la prestazione di vecchiaia o di libero passaggio;
  3. le somme dovute in virtù dell’articolo 3 capoverso 4, ma inesigibili.

Se l’istituto collettore è posticipatamente liberato dagli obblighi che gli incombono (art. 2 cpv. 2) oppure se recupera le prestazioni già fornite, rimborsa al fondo di garanzia le somme corrispondenti versate da quest’ultimo.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1985.