Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una contabilità analitica nella quale i costi sono giustificati in modo appropriato secondo il luogo dove la prestazione è fornita e per rapporto alla prestazione.
La contabilità analitica deve comprendere in particolare i tipi di costo, i centri di costo, le unità finali d’imputazione e la registrazione delle prestazioni.
La contabilità analitica deve permettere una giustificazione appropriata dei costi delle prestazioni. I costi sono imputati alle prestazioni in una forma adeguata.
La contabilità analitica deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata.
La contabilità analitica deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente.
Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della contabilità analitica. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.