Gli assicuratori rilasciano una tessera d’assicurato a tutte le persone tenute ad assicurarsi conformemente all’ordinanza del 27 giugno 1995 2 sull’assicurazione malattie (OAMal).
La tessera d’assicurato non è rilasciata alle persone tenute ad assicurarsi secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere d–e bis OAMal che possono fruire di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sul territorio svizzero unicamente per mezzo dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. 3