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832.107

Ordinanza
sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

del 23 giugno 2021 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 55 a capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 1 sull’assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Art. 1 Principio

La determinazione da parte dei Cantoni dei numeri massimi secondo l’articolo 55 a LAMal si basa sul calcolo dell’offerta di medici e del tasso di approvvigionamento per regione.

Per determinare i numeri massimi, i Cantoni fissano l’offerta di medici in relazione al tasso di approvvigionamento.

Per determinare i numeri massimi possono prevedere un fattore di ponderazione.

Art. 2 Calcolo dell’offerta di medici

I Cantoni calcolano l’offerta di medici sulla base del tempo di lavoro effettuato dai medici espresso in equivalenti a tempo pieno.

L’identificazione di un medico avviene sulla base del numero di identificazione (Global Location Number, GLN).

Per calcolare gli equivalenti a tempo pieno il tempo di lavoro del medico è fissato in relazione con il tempo di lavoro medio di un medico attivo a tempo pieno. È considerata attività a tempo pieno un’attività svolta per dieci mezze giornate a settimana.

Se per determinati medici i dati disponibili non sono di qualità sufficiente per calcolare gli equivalenti a tempo pieno, è possibile presumere che gli equivalenti a tempo pieno siano proporzionali al volume delle prestazioni di fornitori di prestazioni confrontabili.

Art. 3 Metodo per il calcolo del tasso di approvvigionamento

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce un modello di regressione dell’offerta di prestazioni mediche ambulatoriali a livello nazionale. Ne deduce il bisogno di prestazioni mediche per specialità medica per ogni regione (volume a di prestazioni adeguato al bisogno). Nel determinare il modello, prende in considerazione indicatori per la demografia e la morbilità della popolazione residente in Svizzera e può tener conto di altri indicatori che spiegano l’evoluzione dell’offerta.

Determina le regioni dopo aver consultato i Cantoni.

Adatta il volume a di prestazioni adeguato al bisogno sulla base dei flussi di pazienti tra le regioni per ottenere il volume di prestazioni necessario per un approvvigionamento conforme al bisogno per ogni regione e per specialità medica (volume b di prestazioni adeguato al bisogno).

Ottiene per ogni regione il tasso di approvvigionamento per specialità medica mettendo in relazione il volume di prestazioni fornito dai medici con il volume b di prestazioni adeguato al bisogno e lo sancisce in un’ordinanza.

Riesamina periodicamente il tasso di approvvigionamento e lo adatta se necessario.

Art. 4 Definizione e attribuzione dei campi di specializzazione medica

Per la definizione dei campi di specializzazione medica sono determinanti i titoli federali di perfezionamento secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 27 giugno 2007 2 sulle professioni mediche. Il DFI può raggruppare singoli titoli federali di perfezionamento in un campo di specializzazione medica.

I medici in possesso di più titoli federali di perfezionamento sono attribuiti al campo di specializzazione medica nel quale sono attivi in maniera preponderante. Se non è possibile stabilirlo, i medici sono attribuiti al campo di specializzazione medica in cui hanno ottenuto l’ultimo titolo di medico specialista.

Art. 5 Determinazione dei numeri massimi da parte dei Cantoni

I Cantoni fissano l’offerta di medici (art. 2) in relazione al tasso di approvvigionamento della regione interessata per specialità medica (art. 3), al fine di determinare il numero massimo di medici necessario per garantire un approvvigionamento economico di cure sanitarie sul loro territorio.

Possono prevedere un fattore di ponderazione per tenere conto delle circostanze che non hanno potuto essere prese in considerazione nel calcolo del tasso di approvvigionamento. Per determinare il fattore di ponderazione, si basano in particolare su interviste di specialisti, sistemi di indicatori o valori di riferimento.

Riesaminano periodicamente i numeri massimi e li adattano se necessario.

Art. 6 Determinazione del campo d’applicazione locale dei numeri massimi

Il Cantone può stabilire che i numeri massimi si applichino a tutto il Cantone o a una parte del suo territorio.

Dopo essersi coordinato con i Cantoni interessati, può anche stabilire che i numeri massimi si applichino a un territorio intercantonale o a più Cantoni.

Art. 7 Coordinamento intercantonale nella determinazione dei numeri massimi

Nell’ambito dell’obbligo di coordinamento intercantonale secondo gli articoli 55a capoverso 3 LAMal e 6 capoverso 2 della presente ordinanza, i Cantoni sono tenuti in particolare a:

  1. valutare il potenziale di rafforzamento dell’economicità e della qualità risultante da una determinazione dei numeri massimi a livello intercantonale;
  2. coordinare la determinazione dei numeri massimi con i Cantoni interessati.

Art. 8 Basi

Per il calcolo dell’offerta di medici ai sensi dell’articolo 2, per dedurre il bisogno di prestazioni mediche ai sensi dell’articolo 3, per definire e attribuire i campi di specializzazione medica ai sensi dell’articolo 4 e per determinare il fattore di ponderazione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 ci si avvale in particolare delle seguenti basi:

  1. il volume dei punti della struttura tariffaria per le prestazioni mediche ambulatoriali;
  2. le prestazioni lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
  3. il numero di consultazioni;
  4. 3 le rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica dei dati dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 59a LAMal, segnatamente i dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali e i dati dei pazienti ambulatoriali degli ospedali e delle case per partorienti secondo il regolamento per il trattamento di cui all’articolo 30c dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sull’assicurazione-malattie;
  5. i dati relativi ai medici del registro delle professioni mediche secondo l’ordinanza del 5 aprile 20175 sul registro LPMed.

Art. 9 Disposizione transitoria

I Cantoni possono stabilire che, al più tardi fino al 30 giugno 2025, l’offerta di medici calcolata secondo l’articolo 2 corrisponde, per campo di specializzazione medica e per regione, a un approvvigionamento conforme al bisogno ed economico.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.