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Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie del 1° luglio 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 1 sull’assicurazione malattie,

ordina:

Art. 1 Contributo

Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4.80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

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