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Ordinanza II
del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca concernente le misure tecniche intese a prevenire e a combattere la silicosi
(Misure da prendere nelle fonderie di ferro, d’acciaio e di metalli non ferruginosi)

del 10 ottobre 1951 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 1 ,

visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 3 settembre 1948 2 su le misure intese a prevenire ed a combattere la silicosi,

ordina:

Campo d’applicazione

Art. 1

Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano ai reparti indicati qui sotto di fonderie di ferro, d’acciaio e di metalli non ferruginosi, per quanto questi siano assoggettati all’ordinanza del 3 settembre 19483 su le misure intese a prevenire ed a combattere la silicosi:

  1. impianti per la preparazione di sabbia;
  2. posti di sformatura;
  3. reparti di sbavatura e pulitura, compresi gli impianti a getto di sabbia.

Preparazione della sabbia

Art. 2

Quando le esigenze tecniche lo permettono, la sabbia per forme e anime dev’essere preparata allo stato umido. In caso contrario, la sabbia dev’essere possibilmente preparata in impianti chiusi, muniti di un dispositivo di ventilazione artificiale. In ogni caso bisogna evitare che la polvere di quarzo penetri nei locali di lavoro.

Sformatura dei pezzi colati

Art. 3

Nei posti centrali di sformatura devono essere impiantati aspiratori della polvere. Se esistono tali impianti, la sformatura dei pezzi colati a secco dev’essere effettuata in questi posti. Quando le forme sono troppo grandi per poter essere trasportate nei posti centrali di sformatura o quando tali posti non sono disponibili, la sabbia dev’essere inumidita prima della sformatura, per quanto ciò sia tecnicamente possibile senza danneggiare il pezzo fuso. Se questo provvedimento non è possibile, gli operai devono essere protetti da appositi apparecchi contro l’aspirazione della polvere.

Pulitura

Art. 4

La dissabbiatura e la levatura dei pezzi colati devono essere fatte, per quanto possibile, sopra una griglia di pulitura munita d’aspiratore, in macchine pulitrici o in impianti a getto di sabbia.

Si vigilerà che non sfugga polvere dalle macchine pulitrici e dagl’impianti a getto di sabbia.

Gli operai la cui presenza nel locale di sabbiatura è necessaria per la pulitura dei pezzi, devono essere muniti di maschere a immissione di aria fresca. L’aria fresca immessa nella maschera deve essere pura e temperabile in tempo freddo. Le maschere a immissione d’aria fresca saranno custodite al riparo della polvere. Fintanto che l’operaio si trova nel locale di sabbiatura, la ventilazione deve essere mantenuta.

Se le misure previste nei capoversi 2 e 3 si rivelassero insufficienti, la pulitura a getto dovrà essere fatta con una materia esente da quarzo e non con sabbia silicea, purchè ciò sia tecnicamente possibile.

Ventilazione

Art. 5

Il canale d’evacuazione dell’aria satura di polvere aspirata nei reparti contemplati nell’articolo 1 deve essere provvisto di efficaci separatori di polvere. Il loro svuotamento non deve mettere in pericolo nè il personale nè il vicinato.

Il canale d’evacuazione deve sboccare all’aperto in modo tale da evitare che la polvere, non trattenuta dai separatori, possa rientrare nei locali di lavoro.

Devono essere previste aperture verso l’esterno per l’entrata dell’aria fresca necessaria. Se l’aspirazione dell’aria viziata provoca nei locali di lavoro un forte abbassamento della temperatura o correnti d’aria, l’aria fresca necessaria deve essere introdotta artificialmente e temperata, in tempo freddo, da un riscaldatore.

Pulizia degli impianti di ventilazione

Art. 6

I reparti contemplati nell’articolo 1, come pure i relativi impianti di ventilazione, devono essere puliti periodicamente. Durante la pulizia occorre evitare ogni sollevamento di polvere.

Entrata in vigore ed esecuzione

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1951. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato della sua esecuzione.