Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1 a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 1995 4 (LM) e all’ordinanza del 22 novembre 2017 5 concernente l’obbligo di prestare servizio militare 6 . 7
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Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1 a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla legge federale del 20 dicembre 2019 9 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e all’ordinanza dell’11 novembre 2020 10 sulla protezione civile. 11
Non sono considerati servizio militare o servizio di protezione civile, segnatamente, l’adempimento degli obblighi fuori servizio per la manutenzione del vestiario, dell’equipaggiamento personale e dell’armamento nonché i lavori di preparazione in vista del servizio militare o di protezione civile.