L’importo del rimborso delle spese sostenute nell’ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è calcolato in base alle spese comprovate e necessarie, dedotti gli introiti provenienti dai provvedimenti.
Il riporto all’anno successivo delle spese o del saldo non utilizzato dell’importo massimo è escluso.
I provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71 d LADI e i provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione di cui all’articolo 98 a dell’ordinanza del 31 agosto 1983 2 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.