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837.056.2

Ordinanza del DEFR
concernente le tariffe di rimborso delle spese causate
dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione

del 18 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,

visto l’articolo 85 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 agosto 1983 2 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI),

ordina:

Art. 1 Tariffe concernenti le spese di vitto nel luogo del corso

Il rimborso delle spese di vitto nel luogo del corso ammonta a:

  1. 5 franchi per la prima colazione consumata all’esterno;
  2. 15 franchi per il pasto principale consumato all’esterno.

Se il partecipante a un corso può consumare i pasti al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo, il rimborso ammonta a 10 franchi per un pasto principale.

Art. 2 Tariffe concernenti le spese di alloggio nel luogo del corso

Il rimborso delle spese di alloggio nel luogo del corso ammonta a 300 franchi il mese.

Al partecipante a un corso che deve alloggiare in albergo a causa della breve durata del corso o per altri motivi di forza maggiore è rimborsato l’80 per cento delle spese attestate, ma al massimo 80 franchi per notte.

Il capoverso 2 non è applicabile al sussidio per le spese di soggiorno settimanale.

Art. 3 Tariffe concernenti le spese di viaggio

Il rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato ammonta per chilometro a:

  1. 50 centesimi per le autovetture;
  2. 25 centesimi per le motociclette;
  3. 10 centesimi per i ciclomotori.

Art. 4 Abrogazione del diritto previgente ed entrata in vigore

L’ordinanza del 3 dicembre 1990 3 concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.