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837.12

Ordinanza
concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione

del 12 febbraio 1986 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 92 capoverso 5 della legge del 25 giugno 1982 1 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LAD),

ordina:

Art. 1 Principio

Il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione comprende:

  1. il risarcimento delle spese amministrative ordinarie;
  2. 2
  3. i contributi per gli investimenti.

Esso copre le spese computabili che i titolari assumono per l’esecuzione dei compiti imposti alle loro casse dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 2 Risarcimento delle spese amministrative ordinarie

Per il rimborso sono computabili le seguenti spese amministrative ordinarie:

  1. spese di personale;
  2. spese di locali;
  3. spese di mobilia;
  4. spese di materiale d’ufficio;
  5. emolumenti e premi assicurativi;
  6. spese di viaggio;
  7. spese d’esercizio per l’elaborazione elettronica dei dati;
  8. spese di formazione.

Su domanda, l’ufficio di compensazione può dichiarare computabili, in tutto o in parte, le spese straordinarie della cassa di disoccupazione.

Le spese sono computabili soltanto nella misura in cui sono necessarie per una gestione razionale. Per la loro determinazione, è tenuto conto del numero dei casi liquidati e delle spese fisse.

Le casse ricevono almeno 10 000 franchi.

L’ufficio di compensazione emana direttive su la gestione razionale e la determinazione delle spese computabili.

Art. 3 Preventivo

Le casse sottopongono annualmente, entro il 30 settembre, all’ufficio di compensazione, un preventivo delle spese amministrative ordinarie per l’anno seguente. L’ufficio di compensazione emana direttive sulla compilazione del preventivo.

L’ufficio di compensazione approva il preventivo, di regola prima del 31 dicembre, oppure ingiunge alle casse di modificarlo.

Art. 43

Art. 5 Contributi per gli investimenti

L’ufficio di compensazione può dichiarare computabili, in tutto o in parte, le spese straordinarie delle casse per l’acquisto di attrezzature (ad es. impianti di elaborazione elettronica dei dati), qualora l’acquisto sia necessario per una gestione razionale.

L’ufficio di compensazione regola nella decisione le modalità di finanziamento. Può imporre oneri inerenti all’utilizzazione delle attrezzature.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle spese di progettazione.

Art. 6 Procedura

L’ufficio di compensazione fissa, per ogni cassa, l’importo del rimborso delle spese amministrative fondandosi sulle spese computabili, comprovate nei conti annui.

L’ufficio di compensazione può esigere altri documenti oppure fare verificare la gestione contabile da un organo indipendente.

Art. 74

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1986.