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843.123.3

Ordinanza
concernente i limiti di reddito e di sostanza per le riduzioni suppletive nella costruzione di abitazioni

del 24 settembre 1993 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 1 ,

visti gli articoli 28 capoverso 4 e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 1981 2 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,

ordina:

Art. 1 Limiti di reddito

e 23

Se il limite di reddito viene superato in seguito alla modifica della base di calcolo intervenuta al momento dell’entrata in vigore della legge federale sull’imposta federale diretta, le riduzioni suppletive continuano ad essere versate agli attuali beneficiari, nella misura in cui:

  1. la pigione beneficiante di una riduzione di base è superiore, senza la riduzione suppletiva, al 25 per cento del reddito imponibile secondo l’imposta federale diretta oppure gli oneri del proprietario beneficianti della riduzione di base superano del 30 per cento detto reddito; o
  2. un cambiamento dell’abitazione non può essere accettato per motivi di carattere personale.4

Art. 25

Art. 3 Abrogazione del diritto vigente ed entrata in vigore

L’ordinanza del 9 gennaio 1992 6 concernente i limiti di reddito e di sostanza per le riduzioni suppletive nella costruzione di abitazioni è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.