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843.142.3

Ordinanza
concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici

del 12 maggio 1989 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 1 ,

visto l’articolo 48 dell’ordinanza del 30 novembre 1981 2 relativa alla legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,

ordina:

Art. 1 Esigenze minime relative all’area abitabile netta e alla sua ripartizione in vani

Le esigenze minime relative all’area abitabile netta, al numero e alla dimensione dei vani sono le seguenti:

Ripartizione minima dell’area abitabile

Numero di persone
della comunità
domestica (tasso d’occupazione
normale, PCD)

Spazio
individuale

Spazio
comunitario

Cucina

Servizi
igienici

Ripostiglio
all’interno
dell’appartamento

Area
residuale**

Totale minimo
di area abitabile
netta

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1*

Totale 26

5

4

5

40

2*

14

18

5

4

9

50

3

24

19

5,5

4

7,5

60

4

30

20

5,5

4

10,5

70

5

36

21

6,0

5,5

11,5

80

6

42

22

6,0

5,5

14,5

90

7

48

23

6,5

5,5

2

15

100

8

54

24

6,5

5,5

2

18

110

*

Per le piccole abitazioni vale inoltre il fascicolo n. 23d «Abitazioni per anziani: dati fondamentali, esigenze minime e raccomandazioni»/1981 emanato dalla Commissione federale per la ricerca sull’alloggio (CRA).

**

L’area residuale si compone della somma delle aree di circolazione e delle rimanenti superfici ove queste eccedano le esigenze minime.

Art. 2 Minimo di area abitabile netta

L’area abitabile netta di un locale individuale per una persona non deve essere inferiore ai 10 m 2 . Sono autorizzati locali più piccoli ove questi possano venire abbinati con altri vani.

L’area abitabile netta del primo locale individuale per due persone non deve essere inferiore ai 14 m 2 .

L’area abitabile netta degli altri locali individuali per due persone non deve essere inferiore ai 12 m 2 .

Art. 3 Dotazione minima della cucina

La cucina deve poter essere dotata del seguente numero di elementi di 55 cm di larghezza e 60 cm di profondità:

Numero di persone della comunità domestica (PCD)

1 e 2

3 e 4

5 e 6

7 e 8

Numero di elementi

Lo spazio libero davanti agli elementi istallati deve misurare almeno 140 cm di larghezza nelle abitazioni per 1 e 2 PCD e 120 cm in quelle per 3 a 8 PCD.

Art. 4 Dotazione minima dei servizi igienici

I servizi igienici devono comprendere i vani e l’attrezzatura seguenti:

per 1 e 2 PCD:

un locale doccia accessibile con sedia a rotelle, con una doccia a livello del pavimento, un lavabo e un WC ove questo non sia previsto in un locale separato;

per 3 e 4 PCD:

una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lunghezza, un lavabo e un WC ove questo non sia previsto in un locale separato;

per 5 a 8 PCD:

una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lunghezza, un lavabo, un’altra installazione sanitaria o la relativa possibilità di allacciamento (p. es., un secondo lavabo, WC, bidè, lavatrice). Un locale con WC e lavandino.

Art. 5 Disposizioni finali

L’ordinanza del 17 dicembre 1986 3 concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1989.