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843.143.1

Ordinanza
sui costi di costruzione di nuove abitazioni

del 29 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 1 ,

visto l’articolo 51 dell’ordinanza del 30 novembre 1981 2 relativa alla legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,

ordina:

Art. 1 Principio

I limiti dei costi di costruzione vengono stabiliti in base a un tasso d’occupazione normale. Si tiene inoltre conto del valore d’uso e della sistemazione dell’abitazione. Il tasso d’occupazione normale viene valutato secondo il numero di persone che la comunità domestica può normalmente accogliere (PCD).

Art. 2 Limiti dei costi di costruzione

I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione, le abitazioni in proprietà e le case unifamiliari sono stabiliti come segue:

PCD

Numero
dei vani

Valore d’uso e sistemazione
dell’abitazione

Abitazioni
in locazione
Fr.

Abitazioni in proprietà per piani
Fr.

Case unifamiliari
Fr.

1

1

sufficiente

120 000

140 000

buono

145 000

170 000

ottimo

170 000

200 000

2

2

sufficiente

145 000

170 000

buono

170 000

200 000

ottimo

195 000

230 000

3

3

sufficiente

170 000

200 000

buono

195 000

230 000

ottimo

225 000

260 000

4

3–4

sufficiente

195 000

230 000

320 000

buono

225 000

260 000

350 000

ottimo

255 000

290 000

375 000

5

4–5

sufficiente

225 000

260 000

350 000

buono

255 000

290 000

375 000

ottimo

280 000

315 000

400 000

6

4–6

sufficiente

255 000

290 000

375 000

buono

280 000

315 000

400 000

ottimo

305 000

340 000

425 000

7

5–7

sufficiente

280 000

315 000

400 000

buono

305 000

340 000

425 000

ottimo

330 000

365 000

455 000

8

7–8

sufficiente

305 000

340 000

425 000

buono

330 000

365 000

455 000

ottimo

355 000

395 000

480 000

I limiti dei costi di costruzione per un posto di posteggio coperto e di autorimessa sono stabiliti a franchi 21 000.

Art. 3 Adeguamenti dei limiti dei costi di costruzione

I Cantoni possono, d’intesa con l’Ufficio federale delle abitazioni, diminuire o aumentare i limiti dei costi di costruzione ai sensi dell’articolo 2, tenendo conto dell’ubicazione dell’immobile, del mercato dell’alloggio e della situazione economica in generale. La differenza non può superare il 10 per cento.

Art. 4 Abitazioni per invalidi

L’Ufficio federale delle abitazioni esamina singolarmente la congruità dei costi delle abitazioni per gli invalidi.

Art. 5 Abitazioni per anziani

Se è provato che la costruzione di abitazioni per anziani comporta spese supplementari particolari, i limiti di costo possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’11 agosto 1995 3 relativa ai costi di costruzione di nuove abitazioni è abrogata.

Art. 7 Disposizione transitoria

La presente ordinanza si applica a tutte le domande che vengono presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dalle disposizioni previgenti.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.