In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all’aiuto.
Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un’interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest’ultima.
I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l’istituzione e l’esercizio.
I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l’aiuto necessario.