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857.5

Legge federale
sui consultori di gravidanza

del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2019)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34 quinquies e 64 bis della Costituzione federale 1 ;
visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 1979 2 e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 1980 3 su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l’interruzione della gravidanza,

decreta:

Art. 1 Consultori

In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all’aiuto.

Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un’interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest’ultima.

I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l’istituzione e l’esercizio.

I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l’aiuto necessario.

Art. 2 Segreto d’ufficio e professionale

I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all’obbligo del segreto giusta l’articolo 320 o 321 del Codice penale 4 . L’articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 5 . Nei rapporti con l’autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314 c capoverso 2 e 314 e capoversi 2 e 3 del Codice civile 6 . 7 8

L’obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.

Art. 3 Disposizioni del Consiglio federale

Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.

Art. 4 Referendum, entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1984 9