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857.51

Ordinanza
concernente i consultori di gravidanza

del 12 dicembre 1983 (Stato 1° gennaio 1984)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 3 della legge federale del 9 ottobre 1981 1
sui consultori di gravidanza,

ordina:

Art. 1 Organizzazione

I Cantoni organizzano i consultori di gravidanza (qui appresso «consultori») prescritti dalla legge.

Disciplinano il riconoscimento dei consultori esistenti e nuovi, il finanziamento e la sorveglianza dei medesimi. Designano le autorità competenti.

Possono affidare ai consultori anche compiti analoghi a quelli dei centri di consulenza sessuale, matrimoniale e familiare e viceversa.

Art. 2 Pubblicazione

I Cantoni pubblicano senza indugio ogni riconoscimento e, alla fine di ogni anno, un elenco dei consultori riconosciuti, indicando l’indirizzo, il numero di telefono, come pure le ore di consultazione.

Comunicano il riconoscimento e l’elenco all’ Ufficio federale della sanità pubblica 2 (qui appresso «Ufficio federale»).

L’Ufficio federale pubblica una volta all’anno l’elenco completo dei consultori riconosciuti. Lo spedisce gratuitamente ai consultori, alle autorità cantonali competenti e, a richiesta, ad altri interessati.

Art. 3 Informazione delle autorità federali

I Cantoni comunicano inoltre all’Ufficio federale:

  1. le loro disposizioni sui consultori;
  2. ogni rifiuto di riconoscimento;
  3. alla fine di ogni anno, l’organizzazione interna, in particolare la dotazione in personale di ogni consultorio riconosciuto, e un rapporto di attività.

Art. 4 Disposizioni finali

Le pubblicazioni e comunicazioni prescritte nella presente ordinanza saranno fatte per la prima volta alla fine del 1984.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.