L’organismo di certificazione deve:a.3 procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;b. verificare i flussi delle merci;c. controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità;d. garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;e. sovrintendere al test del prodotto finale.
910.124
Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP) dell’11 giugno 1999
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
dell’11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2017)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19972,
ordina:
Art. 1 Esigenze minime relative al controllo
Art. 2 Frequenza dei controlli
L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di prima abilitazione.4
Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d’estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese.5
Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singolo attore.6
Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.
Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo
Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto: a. esigenze strutturali;b. esigenze relative al processo.
Art. 4 Marchio di rintracciabilità
Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.
Art. 57 Test del prodotto finale
Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico.
L’esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.
Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.
Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.
Art. 6 Rapporto
L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:a. la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.
Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti
L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito: a. l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;b. la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.
Art. 8 Manuale di controllo
L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.
Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.
La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.