La profilassi si basa sui principi seguenti:a. scelta di razze o di linee genetiche appropriate;b. applicazione di pratiche di detenzione adattate ai bisogni delle singole specie nonché promozione di una buona resistenza alle malattie e profilassi delle infezioni;c. utilizzazione di alimenti di qualità e uscite regolari (pascolo, corte, area con clima esterno) per stimolare le difese immunitarie naturali degli animali;d. mantenimento di una densità appropriata del carico di animali in modo da evitare sovraffollamenti e i relativi problemi per la salute degli animali.
Se un animale si ammala o si ferisce, deve essere curato immediatamente, se necessario in condizioni di isolamento e in locali adeguati.
L’utilizzazione di medicamenti veterinari nella detenzione biologica di animali deve rispettare i principi seguenti:a. i prodotti fitoterapeutici (segnatamente estratti di piante, salvo gli antibiotici, essenze di piante ecc.), i prodotti omeopatici (p. es. sostanze vegetali, animali e minerali), nonché gli oligoelementi e i prodotti designati a questo scopo dal DEFR devono essere utilizzati preferendoli ai medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica e agli antibiotici, a condizione che abbiano un effetto terapeutico reale sulla specie animale di cui trattasi e ai fini specifici del trattamento;b. se i prodotti di cui alla lettera a si rivelano inefficaci per combattere la malattia o trattare la ferita e se tuttavia sono indispensabili cure per risparmiare sofferenze all’animale, è lecito ricorrere a medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o a antibiotici, sotto la responsabilità di un veterinario;c. l’utilizzazione di coccidiostatici e l’utilizzazione di ormoni o di altre sostanze analoghe in vista di controllare la riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o per altri scopi sono vietate; tuttavia, gli ormoni possono essere somministrati a un singolo animale nell’ambito di un trattamento veterinario terapeutico;d. la somministrazione profilattica di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici è vietata.
Occorre iscrivere chiaramente e in modo indelebile, nel giornale dei trattamenti, il tipo di prodotto (precisandone i principi attivi), nonché i dettagli della diagnosi, il modo di somministrazione, la durata del trattamento nonché il termine di attesa legale prescritto.
Gli animali trattati sono in ogni momento chiaramente identificabili, individualmente nel caso di grossi animali, individualmente o per effettivi nel caso del pollame e dei piccoli animali.
Se la salute degli animali è in pericolo, sono autorizzati la vaccinazione e i trattamenti vermifughi.
Il termine d’attesa tra l’ultima somministrazione, nelle condizioni normali d’uso, di medicamenti allopatici veterinari ottenuti per sintesi chimica a un animale e la produzione di derrate alimentari provenienti da questo animale nell’agricoltura biologica è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale prescritto. Fanno eccezione i prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di un’affezione alla mammella.
Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno più di tre trattamenti a base di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento terapeutico se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell’articolo 16f capoverso 2; sono eccettuati le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, i medicamenti anestetici e antidolorifici nonché i trattamenti nell’ambito di programmi statali contro le epizoozie.