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910.181

Ordinanza del DEFR
sull’agricoltura biologica

del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,

visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3 bis , 15 capoverso 2, 16 a capoversi 1–4, 16 h , 16 k capoversi 1 e 2 bis , 16 n capoverso 1, 17 capoverso 2,
23 capoverso 1, 23 a capoverso 1, 30 d capoverso 3 e 33 a capoverso 3
dell’ordinanza del 22 settembre 1997 2 sull’agricoltura biologica;
d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI), 3

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali4

Art. 15 Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari autorizzati nell’agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell’allegato 1.

Art. 2 Concimi6

I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell’allegato 2 sono autorizzati nell’agricoltura biologica.

Art. 37 Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16jcapoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari

Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:8

  1. 9 prodotti e sostanze di cui all’allegato 3;
  2. preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell’allegato 3 parte A;
  3. 10 prodotti e sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c numero 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 201611 sugli aromi, che all’articolo 10 lettere a–c della stessa ordinanza vengono definiti preparazioni aromatiche oppure sostanze aromatizzanti naturali;
  4. acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
  5. 12 minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri micronutrienti:1.nelle derrate alimentari, salvo che negli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613 sugli integratori alimentari, se la loro utilizzazione è prescritta per l’immissione sul mercato dalla normativa in materia di derrate alimentari,2.nelle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’articolo 2 lettere a–c dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201614 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), se la loro utilizzazione è ammessa secondo la ODPPE.

Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica:

  1. gli additivi alimentari ai sensi dell’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
  2. 15 preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.

Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.

Art. 3a16 Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16jcapoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di lievito

Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati:17

  1. 18 sostanze di cui all’allegato 3a;
  2. prodotti e sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.

19

Art. 3b20 Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 21 .

Art. 3c22 Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni

Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3 b .

Art. 3d23 Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate

Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse:

  1. nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l’articolo 2 lettere a–c ODPPE24;
  2. nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere con un tenore di acido di 6–12 g di acido malico/kg e un valore Brix di 80–82° Brix, destinato esclusivamente al mercato svizzero.

Art. 425

Art. 4a26

Art. 4abis27 Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica
di animali da reddito

Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l’allegato 5.

Le esigenze poste alla superficie totale per animali della specie suina sono stabilite nell’allegato 6. 28

Art. 4ater29 Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati

Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:

  1. gli organismi geneticamente modificati (OGM);
  2. le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione;
  3. gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi;
  4. 30 gli amminoacidi sintetici, i loro sali e i prodotti analoghi;
  5. i composti azotati non proteici (composti NPN);
  6. le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.

In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni.

L’estrazione mediante solventi organici eccettuato l’etanolo, l’indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.

Art. 4b31 Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali

Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:

  1. materie prime biologiche per alimenti per animali;
  2. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7;
  3. 32 sale.33

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 34 sugli alimenti per animali.

Art. 4c35 Prodotti per la pulizia e la disinfezione

Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 1 e i prodotti secondo l’allegato 8 numero 2 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 3 non devono essere impiegate come prodotti biocidi per la disinfezione.

Art. 4d36

Art. 4e37 Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione

I dati relativi all’anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l’articolo 30 d capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, gli enti di certificazione utilizzano i modelli di cui all’allegato 12 della presente ordinanza. L’organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.

Sezione 2 Esigenze riguardanti l’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura

Art. 5 Superficie agricola utile

Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

Art. 6 Principio della globalità aziendale

Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.

Singoli apiari possono avere un’ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all’articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

Art. 7 Conversione

Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.

Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all’articolo 16.

Art. 8 Origine delle api

Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l’uso di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali.

Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione. 38

Per gli esami funzionali di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 39 sull’allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell’azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione. 40

In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l’autorizzazione scritta dell’ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l’acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno. 41

Art. 9 Ubicazione degli apiari

L’ubicazione degli apiari deve:

  1. essere tale che nel raggio di 3 km dall’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un’influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
  2. 42 essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive per la salute delle api. L’ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
  3. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l’accesso all’acqua per le api.

Art. 10 Registro dell’ubicazione degli apiari

L’apicoltore fornisce all’ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell’ubicazione delle arnie, con l’indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), mielata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d’imballaggio. Se il DEFR non ha designato alcuna zona o regione di cui all’articolo 16 h capoverso 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, l’apicoltore è tenuto a fornire all’ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza. 43

L’ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).

Art. 11 Registro degli apiari

Per ogni colonia l’apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

  1. l’ubicazione degli alveari;
  2. i dati sull’identificazione delle colonie (secondo l’O del 27 giu. 199544 sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d’api);
  3. i dati sull’alimentazione artificiale;
  4. l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

Art. 12 Nutrizione

Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.

La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l’autorizzazione dell’ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio). 45

La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.

Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.

Art. 13 Profilassi

La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

  1. selezione di razze resistenti adeguate;
  2. 46 applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, come il ringiovanimento periodico delle colonie, l’ispezione sistematica degli alveari, in particolare della covata, al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, la disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con sostanze autorizzate nell’apicoltura biologica secondo l’allegato 8, il rinnovo periodico dei favi e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

L’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

Art. 14 Trattamenti veterinari

Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l’ordinanza del 27 giugno 1995 47 sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.

I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l’eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la Varroa jacobsoni .

Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l’uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.

Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la Varroa jacobsoni .

Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all’ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.

Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.

Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.

Art. 15 Metodi di gestione zootecnica

La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura è vietata.

Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 48 sull’allevamento di animali. 49

La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell’istinto sciamatorio. L’uso di api modificate geneticamente non è consentito. 50

La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l’infestazione da Varroa jacobsoni .

L’uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.

Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.

Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell’apicoltura

Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.

Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L’ente di certificazione può autorizzare l’uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.

Per l’estrazione del miele è vietato l’impiego di favi che contengano covata.

Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell’allegato 1.

Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le sostanze secondo l’allegato 8. 51

Sezione 2a Disposizioni per l’acquacoltura

Art. 16a

Per la conversione di coltivazioni di alghe e di impianti di acquacoltura, per la produzione e la coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura, per la raccolta di alghe selvatiche, per la produzione, l’origine, l’alimentazione e la salute degli animali d’acquacoltura nonché per le pratiche zootecniche e le procedure di controllo devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3 b .

Inoltre si applica quanto segue:

  1. nella produzione di salmonidi, al massimo il 10 per cento del consumo alimentare totale calcolato in sostanza secca può essere costituito da polvere di emoglobina non biologica;
  2. in impianti di acquacoltura esterni, può essere fatto ricircolare fino al 90 per cento dell’acqua.

Sezione 2b Certificato di controllo per le importazioni

Art. 16abis52 Gestione dei diritti di accesso a Traces

L’UFAG informa l’ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces.

L’UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.

Art. 16b53 Rilascio del certificato di controllo

Il certificato di controllo deve essere rilasciato prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine:

  1. dall’autorità o dall’ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
  2. se l’operatore che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall’autorità o dall’ente di certificazione di questo operatore.54

L’autorità o l’ente di certificazione è:

  1. per importazioni secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione del Paese secondo l’allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione;
  2. per importazioni secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione dell’esportatore del Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione.

Prima di rilasciare il certificato di controllo, l’autorità o l’ente di certificazione deve:

  1. controllare tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
  2. effettuare ove opportuno un controllo fisico dell’invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio;
  3. verificare che per le derrate alimentari trasformate di Paesi secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici del prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
  4. verificare che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione secondo l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
  5. se l’ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:1.effettuare un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti,2.verificare che il prodotto sia stato esaminato da un’autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato conformemente all’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e3.effettuare un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.

L’autorità o l’ente di certificazione, prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine, deve confermare mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 55 . 56

Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo

Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008 57 . Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese. 58

Modifiche successive devono essere certificate dall’autorità o dall’ente di certificazione emittente.

Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l’importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l’ente di certificazione. Ogni copia deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

Per originale del certificato di controllo si intende:

  1. l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure
  2. 59 un certificato di controllo munito di:1.una firma elettronica avanzata secondo l’articolo 2 lettera b della legge del 18 marzo 201660 sulla firma elettronica, oppure2.un sigillo elettronico qualificato secondo l’articolo 3 numero 27 del regolamento (UE) n. 910/201461.62

Se l’originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l’autorità o l’ente di certificazione del Paese terzo, l’ente di certificazione nel quadro dell’esame di cui all’articolo 16 d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e presentazione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces. 63

Art. 16d64 Esame del certificato di controllo e dell’invio

Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L’esame dell’invio da parte dell’ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d’identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all’invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.

Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio mediante Traces all’ente competente eventuali irregolarità e infrazioni.

Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.

Art. 16e65 Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora prima dello sdoganamento un invio sia destinato a una o più preparazioni di cui all’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, la procedura di cui all’articolo 16 d capoverso 1 deve essere terminata prima della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.

Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev’essere terminata la procedura giusta l’articolo 16 d capoverso 1.

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l’importatore trasmette mediante Traces all’ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo. 66

L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B. 67

Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 13 per confermare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3. 68

Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all’originale del certificato di controllo dall’importatore. Essa deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

69

Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell’estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni. 70

Sezione 2c Sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione

Art. 16g Registrazione nel sistema d’informazione

Su domanda dell’offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.

Ai fini della registrazione, l’offerente deve:

  1. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l’ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica;
  2. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
  3. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all’articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d’informazione o ogni qual volta un’attualizzazione si renda necessaria;
  4. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d’informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.

Il gestore del sistema d’informazione può cancellare una registrazione se l’offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

Art. 16h Informazioni registrate

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

  1. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
  2. il nome dell’offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
  3. la regione in cui l’offerente può fornire all’utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
  4. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all’iscrizione nel catalogo delle varietà;
  5. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
  6. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell’autorità competente per il controllo dell’impresa in questione;
  7. 71 ...

Art. 16i72

Art. 16j Accesso ai dati

Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d’informazione attraverso Internet.

Art. 16k Rapporto annuale

Il gestore del sistema d’informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all’articolo 13 a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all’UFAG sotto forma di rapporto annuale.

Per ogni specie interessata da una notifica secondo l’articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:

  1. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
  2. il numero totale delle notifiche pervenute;
  3. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un’attestazione;
  4. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell’articolo 13a capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 1773

Art. 1874 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 200675

I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell’allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 201176

Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 201277

Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d’intesa con l’ente di certificazione è ammesso l’acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.

Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.

Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.

Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018. 78

Il termine di cui al capoverso 4 è prorogato fino al 31 dicembre 2020. 79

Il termine di cui al capoverso 5 è prorogato fino al 31 dicembre 2022. 80

Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane, è prorogato fino al 31 dicembre 2025. 81

Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030. 82

Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 201683

2 Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all’allegato 3 a non ottenuti da produzione biologica. 3 Il termine di cui al capoverso 1 per gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è prorogato fino al 31 dicembre 2019. 84

1 Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

  1. lecitine (E 322) di cui all’allegato 3 parte A non ottenute da materie prime biologiche;
  2. cera di carnauba (E 903) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche;
  3. oli vegetali di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica;
  4. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 novembre 202185

2 I prodotti biologici possono essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2023 secondo le disposizioni previgenti dell’allegato 3 parte C. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

1 Sino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

  1. lecitine (E322) e cera di carnauba (E903) di cui all’allegato 3 parte A ottenute da materie prime biologiche;
  2. farina di semi di carrube (E410), gomma di guar (E412), gomma arabica (E414), gomma di gellano (E418) e glicerolo (E422) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuti da produzione biologica;
  3. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 ottenuta da materie prime biologiche.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 202286

Fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

A meno che non si tratti di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali di cui all’articolo 2 lettere a–c ODPPE 87 , le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse ancora fino al 31 dicembre 2024. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025. 88

Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 202389

Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell’allegato 3 parte A.

Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025. 90

I termini di cui ai capoversi 1 e 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. 91

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 202492

Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 di prodotti di acquacoltura e alghe trasformati, ottenuti conformemente al diritto anteriore, possono essere fornite sino al loro esaurimento.

Allegato 193

(art. 1 e 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l’uso di cui all’ordinanza del 12 maggio 2010 94 sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Allium sativum(estratto d’aglio)

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

Cera d’api

Solo come pasta cicatrizzante

Cere vegetali

Solo come pasta cicatrizzante

Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albusdolce

Farina di senape

Solo come fungicida

Feromoni e altri semiochimici

Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura

Laminarina

Solo per attivare le difese naturali delle piante utili. L’alga bruna dev’essere ottenuta da produzione biologica o raccolta in modo sostenibile

Lecitina

Non ottenuta da organismi geneticamente modificati

Oli vegetali, come olio di menta, di pino, di carvi, di colza e di finocchio

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

Piretrine

Solo di origine vegetale

Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)

Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata (Wied)

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

Solo come sostanze attrattive, in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato

Quassia estratta da Quassia amara

Solo come insetticida, repellente

Repellenti di origine animale o vegetale

Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini

Salix spp. Cortex (estratto di corteccia di salice)

Terpeni

Solo eugenolo, geraniolo e timolo

Sostanze di base contemplate nell’allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 201495 sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animale

Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi, ma solo per il controllo di parassiti e malattie.

2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi

Cerevisane

Microorganismi naturali, virus inclusi

Non modificati geneticamente

Spinosad

3. Altre sostanze e misure

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Acidi grassi (preparati a base di sapone)

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

Anidride carbonica

Cloruro di sodio

Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina

Fatta eccezione per l’amido idrossipropilato non sono ammesse sostanze ottenute per sintesi chimica

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame e poltiglia bordolese

Quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro

Viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Nell’arco di cinque anni consecutivi: al massimo 20 kg di rame-metallo per ettaro

COS-OGA

Etilene

Ammesso solo per:

  1. lo sverdimento di banane, kiwi e cachi;
  2. lo sverdimento degli agrumi nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta;
  3. l’induzione della fioritura dell’ananas;
  4. l’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle

Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro III)

Idrogenocarbonato di potassio e di sodio (bicarbonato di potassio/di sodio)

Idrossido di calcio

Kieselgur (terra diatomacea)

Maltodestrina

Solo come insetticida e acaricida

Metasilicato di magnesio idrogeno

Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive

Minerale silicato
(talco E553b)
Pirofosfato ferrico

Nemici naturali quali Icneumonidi, acari predatori, cimici predatrici, Calcidoidi, Cecidomie, coccinelle, nematodi

Olio di paraffina

Preparati a base di argilla

Perossido di idrogeno

Preparati a base di calcio

Preparati a base di zolfo

Rodenticidi

Solo in trappole. Esclusivamente per la lotta contro i parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali

Sabbia di quarzo

Silicato d’alluminio (caolino)

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

Solo come fungicida, insetticida o acaricida.

Allegato 296

(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° novembre 2023 97 sui concimi.

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

1. Concimi aziendali

Letame, liquame

Residui del raccolto, concimi verdi

Paglia, altro materiale di pacciamatura

Gusci di uova

Soltanto se ottenuti da allevamento all’aperto

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati

2.1 Concimi minerali

Fosfato naturale tenero*

Fosfato allumino-calcico*

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*

Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)*

Solfato di potassio contenente sale di magnesio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Solfato di potassio*

Prodotto con sale grezzo di potassa.
Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.)

Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.)

Calce derivata dalla produzione di zucchero*

Solfato di magnesio (p.es. kieserite)*

Unicamente di origine naturale

Soluzione di cloruro di calcio*

Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio

Solfato di calcio (gesso)

Unicamente di origine naturale

Zolfo elementare*

Cloruro di sodio*

Unicamente salgemma

Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.)

Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.)

2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale

Letame*

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.

Letame essiccato e pollina essiccata*

Indicazione delle specie animali.

Carbone vegetale***

L’unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.

Acido umico, acido fulvico

Esclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile.

Compost di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*

Indicazione delle specie animali.

Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.

Compost o digestato di rifiuti biologici

Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotto ottenuto in un sistema di raccolta chiuso e controllato.
Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**

Torba

Unicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai.

Substrato di fungaie

La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.

Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti

Guano*

Indicazione della specie animale e della provenienza.

Miscele compostata o fermentate di materiali vegetali e/o escrementi animali elencati nel presente allegato.

Risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Non applicabili alle parti commestibili della coltura

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*:

  1. farina di sangue***
  1. farina di ossa***
  1. farina di carne***
  1. farina di zoccoli***
  1. farina di corna***
  1. nero animale**
  1. farina di pesce
  1. scarti di molluschi

Esclusivamente ottenuti da produzione sostenibile

  1. polvere di piume e di peli
  1. lana
  1. cascami della fabbricazione del feltro
  1. pellami (farina di pelli)

Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0***

  1. peli e crini
  1. proteine idrolizzate

Non applicabili alle parti commestibili della coltura

  1. latticini

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:

  1. farina di panelli di semi oleosi
  2. gusci di cacao
  3. germi di malto
  4. fibre e panelli di cocco
  5. vinaccia, melassa
  6. fecce

Borlande ed estratti di borlande

Escluse le borlande con sali ammoniacali

Alghe e prodotti a base di alghe*

Ottenuti direttamente e unicamente mediante:

  1. trattamenti fisici, inclusi l’essicazione, il congelamento e la macinazione;
  2. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o
  3. fermentazione

Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei)

Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive

Carbone di scisto (xilitolo, lignite)

Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive

Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (p. es. sapropel)

Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce

All’occorrenza, l’estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico

Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0**

Segatura e trucioli di legno

Risultante da legname non trattato chimicamente.

Compost di corteccia

Risultante da legname non trattato chimicamente.

Cenere di legno

Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi***

Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato

I prodotti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sui concimi.

Cloruro di potassio

Soltanto di origine naturale

2.3 Microelementi

Microelementi*

2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli

Preparati di microrganismi
(funghi, batteri)*

Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.

3. Preparati

Estratti di origine vegetale

Estratti di piante come infusi e tè.

Poltiglie di origine vegetale

Liquido ottenuto dall’omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.

Preparati bio-dinamici

4. Substrati

Substrati

Quota di torba: max. 70 % vol.

5. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

  1. Letame ed escrementi animali
  2. Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore:

Provenienti da aziende biologiche.

  1. utilizza paglia prodotta biologicamente;
  2. osserva le direttive sul foraggiamento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica;
  3. concede all’ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino.
  1. I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall’ente di certificazione.
  1. Letame

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.

  1. Letame essiccato e pollina essiccata

Indicazione delle specie animali.

  1. Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina

Indicazione delle specie animali.

  1. Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.

  1. Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia)

Provenienti da aziende biologiche.

  1. Torba, legname

Non trattati chimicamente.

  1. Prodotti di origine minerale

Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.

  1. Acqua, terra
  1. Da utilizzare in caso di bisogno comprovato.
  1. Limite di determinazione.
  1. Solo prodotti autorizzati in virtù dell’art. 11 dell’O dell’10 gen. 2001 sui concimi
    (RS 916.171).
  1. Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua.

Allegato 398

(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 25 novembre 2013 99 sugli additivi.

Codice

Denominazione

Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale

di origine animale

E 153

Carbone vegetale

Non ammesso

Ammesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Morbier

E 160b*

Annatto, bissina, norbissina

Non ammessi

Ammessi soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette

E 170

Carbonato di calcio

Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti)

Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti)

E 220

Anidride solforosa

Ammessa soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)

Nei vini di frutta: 100 mg/l (*)

(*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO2

Ammessa soltanto per idromele

Nell’idromele: 100 mg/l (*)

E 223

Metabisolfito di sodio

Non ammesso

Ammesso soltanto per crostacei

E 224

Metabisolfito di potassio

Ammesso soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)

Nei vini di frutta: 100 mg/l (*)

(*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO2

Ammesso soltanto per idromele

Nell’idromele: 100 mg/l (*)

E 250

Nitrito di sodio

Non ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne

Non in combinazione con E 252

Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg

Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

E 252

Nitrito di potassio

Non ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne

Non in combinazione con E 250

Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg

Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

E 270

Acido lattico

Ammesso

Ammesso

E 290

Biossido di carbonio

Ammesso

Ammesso

E 296

Acido malico

Ammesso

Non ammesso

E 300

Acido ascorbico

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne

E 301

Ascorbato di sodio

Non ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati

E 306*

Estratti ricchi di tocoferolo

Ammessi soltanto come antiossidante

Ammessi soltanto come antiossidante

E 322*

Lecitine

Ammesse

Soltanto se di produzione biologica

Ammesse

Soltanto se di produzione biologica

E 325

Lattato di sodio

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di latte e di carne

E 330

Acido citrico

Ammesso

Ammesso

E 331

Citrato di sodio

Ammesso

Ammesso

E 333

Citrati di calcio

Ammessi

Non ammessi

E 334

Acido tartarico L[(+)–]

Ammesso

Ammesso soltanto per l’idromele

E 335

Tartrati di sodio

Ammesso

Non ammesso

E 336

Tartrati di potassio

Ammessi

Non ammessi

E 337

Tartrati di sodio e potassio

Ammessi

Non ammessi

E 341 (i)

Fosfato monocalcico

Ammesso soltanto come agente lievitante

Non ammesso

E 392*

Estratti di rosmarino

Soltanto se di produzione biologica

Soltanto se di produzione biologica

E 400

Acido alginico

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 401

Alginato di sodio

Ammesso

Soltanto per prodotti lattiero-caseari e insaccati a base di carne

E 402

Alginato di potassio

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 406

Agar-agar

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

E 407

Carragenina

Ammessa

Ammessa soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 410*

Farina di semi di carrube

Ammessa

Soltanto se di produzione biologica

Ammessa

Soltanto se di produzione biologica

E 412*

Gomma di guar

Ammessa

Soltanto se di produzione biologica

Ammessa

Soltanto se di produzione biologica

E 414*

Gomma arabica

Ammessa

Soltanto se di produzione biologica

Ammessa

Soltanto se di produzione biologica

E 415

Gomma di xantano

Ammessa

Ammessa

E 417

Gomma di tara

Ammessa soltanto come addensante

Soltanto se di produzione biologica

Ammessa soltanto come addensante

Soltanto se di produzione biologica

E 418

Gomma di gellano

Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di
acile

Soltanto se di produzione biologica

Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile

Soltanto se di produzione biologica

E 422

Glicerolo

Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse

Soltanto di origine vegetale

Soltanto se di produzione biologica

Ammesso soltanto per aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse

Soltanto di origine vegetale

Soltanto se di produzione biologica

E 440*(i)

Pectina

Ammessa

Ammessa soltanto per prodotti a base di latte

E 460

Cellulosa

Non ammessa

Ammessa soltanto per la gelatina

E 464

Idrossipropilmetil-cellulosa

Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule

Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule

E 500

Carbonati di sodio

Ammessi

Ammessi

E 501

Carbonati di potassio

Ammessi

Non ammessi

E 503

Carbonati di ammonio

Ammessi

Non ammessi

E 504

Carbonati di magnesio

Ammessi

Non ammessi

E 509

Cloruro di calcio

Non ammesso

Ammesso soltanto come coagulante del latte

E 516

Solfato di calcio

Ammesso soltanto come eccipiente

Non ammesso

E 524

Idrossido di sodio

Ammesso soltanto per il trattamento superficiale del «Laugengebäck» e la correzione dell’acidità negli aromi biologici

Non ammesso

E 551

Biossido di silicio

Ammesso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per aromi

Ammesso soltanto per aromi

E 553b

Talco

Ammesso

Ammesso soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne

E 901

Cera d’api

Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto da apicoltura biologica

Non ammessa

E 903

Cera di carnauba

Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari;

ammessa soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019100 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali)

Soltanto se di produzione biologica

Non ammessa

E 938

Argon

Ammesso

Ammesso

E 939

Elio

Ammesso

Ammesso

E 941

Azoto

Ammesso

Ammesso

E 948

Ossigeno

Ammesso

Ammesso

E 968

Eritritolo

Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

  1. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.
Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione

Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale

di origine animale

Acqua

Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016101 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Cloruro di calcio

Ammesso soltanto come coagulante

Ammesso soltanto per la fabbricazione di insaccati a base di carne

Carbonato di calcio

Ammesso

Non ammesso

Idrossido di calcio

Ammesso

Non ammesso

Gesso agricolo

Ammesso soltanto per la produzione di zucchero

Non ammesso

Solfato di calcio

Ammesso soltanto come coagulante

Non ammesso

Cloruro di magnesio (o nigari)

Ammesso soltanto come coagulante

Non ammesso

Carbonati di potassio

Ammessi soltanto per l’essicazione dell’uva

Non ammessi

Carbonato di sodio

Ammesso

Ammesso

Acido lattico

Non ammesso

Ammesso soltanto per regolare il pH della salamoia nella produzione di formaggio

Acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione

Ammesso soltanto per la produzione di estratti di proteine vegetali

Non ammesso

Acido citrico

Ammesso

Ammesso

Idrossido di sodio

Ammesso soltanto per la produzione di zucchero, per la produzione di olio (escluso l’olio d’oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali

Non ammesso

Acido solforico

Ammesso soltanto per la produzione di zucchero

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina

Estratto di luppolo

Ammesso soltanto per scopi antimicrobici

Se disponibile di produzione biologica

Non ammesso

Estratto di resina di pino

Ammesso soltanto per scopi antimicrobici

Se disponibile di produzione biologica

Non ammesso

Acido cloridrico

Non ammesso

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas

Idrossido di ammonio

Non ammesso

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina

Perossido di idrogeno

Non ammesso

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina

Biossido di carbonio

Ammesso

Ammesso

Azoto

Ammesso

Ammesso

Etanolo

Ammesso soltanto come solvente

Ammesso soltanto come solvente

Acido tannico

Ammesso soltanto come ausiliare di filtrazione

Non ammesso

Albumina d’uovo

Ammesso

Non ammesso

Proteina di piselli

Ammessa soltanto per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e aceto di frutta

Non ammessa

Caseina

Ammesso

Non ammesso

Gelatina

Ammesso

Non ammesso

Colla di pesce

Ammesso

Non ammesso

Oli vegetali

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

Ammesso

Non ammesso

Carbone attivato

Ammesso

Ammesso

Talco

Ammesso soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b

Non ammesso

Bentonite

Ammessa

Ammessa soltanto come addensante dell’idromele

Cellulosa

Ammessa

Ammessa soltanto per la produzione di gelatina

Terra di diatomee

Ammessa

Ammessa soltanto per la produzione di gelatina

Perlite

Ammessa

Ammessa soltanto per la produzione di gelatina

Gusci di nocciole

Ammessi

Non ammessi

Farina di riso

Ammessa

Non ammessa

Cera d’api

Ammessa soltanto come distaccante

Soltanto da apicoltura biologica

Non ammessa

Cera di carnauba

Ammessa soltanto come di taccante

Soltanto se di produzione biologica

Non ammessa

Acido acetico/Aceto

Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale

Ammesso soltanto per prodotti a base di pesce

Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale

Tiamina cloridrato

Ammessa solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere

Ammessa solo nella fabbricazione di idromele

Fosfato di diammonio

Ammesso solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere

Ammesso solo nella fabbricazione di idromele

Fiori di fieno in polvere

Non ammessi

Ammessi soltanto per la formazione dell’occhiatura nella produzione di formaggio.

Soltanto se di produzione biologica.

Fibre di legno

Ammesse

Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

Ammesse

Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Legno, trucioli e segatura di legname non trattato

Produzione di fumo per l’affumicatura

Colle di origine naturale

Etichettatura delle forme di formaggio

Coloranti naturali ai sensi dell’articolo 95 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016102 sulle derrate alimentari di origine animale

Colorazione dei gusci delle uova

Gommalacca

Agente di rivestimento per uova

Idrossido d’ammonio

Sostanza ausiliaria per agenti di rivestimento per uova

Silicati di calcio e di magnesio

Agente di rivestimento per uova

Cenere

Trattamento della crosta di formaggio

Grassi animali naturali

Agente di rivestimento per uova

Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentari

Designazione di uova, carne e formaggio

Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

Ingrediente

Condizioni particolari e limitazioni

Alghe Arame (Eisenia bicyclis)

sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati

Alghe Hijiki (Hizikia fusiforme)

sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati

Corteccia di Pau d’Arco (Handroanthus impetiginosus) («lapacho»)

Utilizzo solo nel kombucha e nelle miscele di erbe per tisane

Budelli

Ottenuti da materie prime naturali di origine animale o vegetale

Gelatina

Ottenuta da specie animali diverse dal suino

Sali minerali del latte (in polvere o liquidi)

Solo in caso di utilizzo come sostituti parziali o integrali del cloruro di sodio date le proprietà organolettiche

Pesci e altri animali acquatici selvatici sia non trasformati sia sotto forma di prodotti ottenuti dalla loro lavorazione

Ottenuti solo da pesca sostenibile

Solo se non disponibili animali d’acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti

Allegato 3a103

(art. 3 a )

Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Denominazione

Condizioni per l’uso

lievito primario

preparazioni/formulazioni di lievito

Cloruro di calcio

Ammesso

Non ammesso

Biossido di carbonio

Ammesso

Ammesso

Acido citrico

Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito

Non ammesso

Acido lattico

Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito

Non ammesso

Azoto

Ammesso

Ammesso

Ossigeno

Ammesso

Ammesso

Fecola di patate

Ammessa soltanto per la filtrazione

Soltanto da produzione biologica

Ammessa soltanto per la filtrazione

Soltanto da produzione biologica

Carbonati di sodio

Ammessi soltanto per regolare il pH

Ammessi soltanto per regolare il pH

Oli vegetali

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto da produzione biologica

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto da produzione biologica

Allegato 3b104

(art. 3 c e 16 a )

Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica

  1. Ѐ determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
  2. Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2025/405, GU L 2025/405 del 26.2.2025.
  3. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione:
  4. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L 2024/1143 del 23.4.2024.

Allegato 4105

Allegato 4a106

Allegato 5107

(art. 4 a bis cpv. 1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 108 sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.

1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali
11 Principi generali
  1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
  2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell’allegato 8.
  3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l’ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.
12 Mammiferi
  1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un’età superiore a una settimana.
  2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell’allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.
13 Pollame
  1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:a.almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev’essere ricoperta di una sufficiente lettiera;b.le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;c.ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:[tab]4800 polli da ingrasso,[tab]3000 galline ovaiole,[tab]5200 faraone,[tab]4000 femmine di anatra muta o di Pechino,[tab]3200 maschi di anatra muta o di Pechino o[tab]3200 altre anatre,[tab]2500 oche o tacchini;d.la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m2.
  2. La densità d’occupazione nel ricovero è di 5 animali per m2 di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m2 se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d’occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l’ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m2.
  3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m2 per gallina ovaiola, di 10 m2 per tacchino compresa un’area ombreggiata di almeno 1/3 m2 e di 2 m2 per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
  4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm2 di superficie di nido per ogni animale.
  5. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell’effettivo.
  6. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l’illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
  7. Sia all’interno del ricovero che durante l’uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
  8. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d’acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
  9. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d’uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.
2 Alimentazione
  1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
  2. Durante il periodo dell’allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
  3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell’intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
  4. Per i suini di peso superiore a 35 kg, d’intesa con l’ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La quota di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.
  5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi).
  6. Nell’alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g), i) (leganti e antiagglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
  7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l’impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.

Allegato 6109

(art. 4 a bis cpv. 2)

Superficie totale per animali della specie suina

Animali

Superficie totale
(stalla e superficie di uscita)
almeno … m2/animale

Scrofe da allevamento non in lattazione

2,8

Verri da allevamento

10

Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg

1,65

Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg

1,10

Suinetti svezzati

0,80

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti le superfici minime di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD 110 .

Allegato 7111

(art. 4 b cpv. 1 lett. b)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 112 sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 113 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA).

Parte A Materie prime per alimenti per animali

I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall’allegato 1.4 numero 3 dell’OLAlA.

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

11.1.1

Carbonato di calcio

11.1.2

Conchiglie marine calcaree

11.1.4

Maërl

11.1.5

Litotamnio

11.1.13

Gluconato di calcio

11.2.1

Ossido di magnesio

11.2.4

Solfato di magnesio anidro

11.2.6

Cloruro di magnesio

11.2.7

Carbonato di magnesio

11.3.1

Fosfato bicalcico

11.3.3

Fosfato monocalcico

11.3.5

Fosfato di calcio e di magnesio

11.3.8

Fosfato di magnesio

11.3.10

Fosfato monosodico

11.3.16

Fosfato di calcio e di sodio

11.3.17

Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio)

Soltanto per acquacoltura

11.3.19

Trifosfato pentasodico

Soltanto per animali da compagnia

11.3.27

Diidrogenodifosfato di disodio

Soltanto per animali da compagnia

11.4.1

Cloruro di sodio

11.4.2

Bicarbonato di sodio

11.4.4

Carbonato di sodio

11.4.6

Solfato di sodio

11.5.1

Cloruro di potassio

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

10

Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici

Sono ammessi solo prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, prodotti o preparati senza solventi chimici.

Si applicano le seguenti limitazioni per l’utilizzo:

  1. I prodotti possono essere utilizzati solo per specie non erbivore, e
  2. Gli idrolizzati proteici di pesce possono essere utilizzati solo per animali giovani.

ex 12.1.5

Lieviti

Lieviti ottenuti da Saccharomyces cerevisiaeo Saccharomyces carlsbergiensis, inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi,

solo se non disponibili di produzione biologica.

ex 12.1.12

Prodotti del lievito

Prodotto della fermentazione ottenuto da Saccharomycescerevisiae, inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi, contiene lievito

solo se non disponibile di produzione biologica.

Erbe aromatiche

Melasse

Spezie

Possono essere utilizzate soltanto se

  1. non sono disponibili di produzione biologica, e
  2. sono prodotte o preparate senza solventi chimici.

Si applica la seguente limitazione all’utilizzo:

l’utilizzo deve essere limitato all’1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Parte B Additivi per alimenti per animali

I numeri d’identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAlA.

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale a) conservanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

1a200

Acido sorbico

1k236

Acido formico

1k237i

Formiato di sodio

1a260

Acido acetico

1a270

Acido lattico

1k280

Acido propionico

1a330

Acido citrico

Gruppo funzionale b) antiossidanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

1b306(i)

Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo

1b306(ii)

Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)

Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

E415

Gomma di xantano

E412

Gomma di guar

1c322
1e322i

Lecitine

Soltanto se ottenute da materie prime biologiche
Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura

E 407

Carragenina

Soltanto per animali da compagnia

Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

E 535

Ferrocianuro di sodio

Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

E551b

Biossido di silicio colloidale

E551c

Kieselgur (terra diatomacea purificata)

1m558i

Bentonite

E559

Argille caolinitiche esenti da amianto

E560

Miscele naturali di steatite e clorite

E562

Sepiolite

E566

Natrolite-fonolite

1g568

Clinoptilolite di origine sedimentaria

Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

1k

1k236

1k237

1k280

1k281

Enzimi, microorganismi

Acido formico

Formiato di sodio

Acido propionico

Propionato di sodio

Ammessi solo per la garanzia di un’adeguata fermentazione

Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale b) aromatizzanti

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

ex2a

Astaxantina

Soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace di crostacei di produzione biologica

Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche

In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina

ex2b

Sostanze aromatizzanti

Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.)

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

3a

Vitamine e provitamine

Derivate da prodotti agricoli.

Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli, sono ammesse vitamine e provitamine ottenute con processi di sintesi, fermo restando che:

  1. per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli
  2. per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli

3a370

Taurina

Soltanto per gatti e cani
Se disponibile non di origine sintetica

3a920

Betaina anidra

Soltanto per animali monogastrici

Di produzione biologica; se non disponibile di origine naturale

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

3b101

Carbonato di ferro (II) (siderite)

3b103

Solfato di ferro (II) monoidrato

3b104

Solfato di ferro (II) eptaidrato

3b201

Ioduro di potassio

3b202

Iodato di calcio anidro

3b203

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

3b304

Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

3b402

Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato

3b404

Ossido di rame (II)

3b405

Solfato di rame (II) pentaidrato

3b409

Dicloruro di rame triidrossido

3b502

Ossido di manganese (II)

3b503

Solfato di manganese (II), monoidrato

3b603

Ossido di zinco

3b604

Solfato di zinco eptaidrato

3b605

Solfato di zinco, monoidrato

3b609

Idrossicloruro di zinco monoidrato

3b701

Molibdato di sodio diidrato

3b801

Selenito di sodio

3b802

Selenito di sodio in granuli rivestiti

3b803

Selenato di sodio

3b810

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiaeCNCM I-3060, inattivato

3b811

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato

3b812

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiaeCNCM I-3399, inattivato

3b817

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato

Gruppo funzionale c) amminoacidi, loro sali e prodotti analoghi

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

3c3.5.1
e 3c352

L-istidina monocloridrato monoidrato

Prodotta tramite fermentazione
Può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente allegato non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

Categoria 4: Additivi zootecnici

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

4a, 4b, 4c e 4d

Enzimi e microorganismi

Allegato 8114

(art. 4 c )

Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

I disinfettanti sono prodotti biocidi. Possono essere immessi sul mercato e utilizzati se omologati, notificati o riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 2005 115 sui biocidi.

1. Prodotti autorizzati
  1. saponi a base di sodio e di potassio;
  2. acqua e vapore;
  3. latte di calce;
  4. ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
  5. soda caustica;
  6. potassa caustica;
  7. perossido di idrogeno;
  8. essenze naturali di vegetali;
  9. acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
  10. alcole;
  11. acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
  12. acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
  13. formaldeide;
  14. carbonato di sodio;
  15. calce viva;
  16. calce.
2. Sono autorizzati inoltre
  1. prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche116.
3. Prodotti che non devono essere utilizzati come prodotti biocidi per la disinfezione
  1. soda caustica;
  2. potassa caustica;
  3. acido ossalico;
  4. essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita;
  5. acido nitrico;
  6. acido fosforico;
  7. carbonato di sodio;
  8. solfato di rame;
  9. permanganato di potassio;
  10. panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
  11. acido umico;
  12. acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.

Allegato 9117

(art. 16 c e 16 f )

Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

Confederazione Svizzera
Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità emittente (nome, indirizzo e numero di codice)

2. Importazione secondo:
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23 (elenco dei Paesi) □
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □

3. Numero di serie del certificato di controllo

4. Esportatore (nome e indirizzo)

5. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)

6. Ente o autorità di controllo
(nome, indirizzo e numero di codice)

7. Paese di origine

8. Paese di esportazione

9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata

10. Paese di destinazione

11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI)

12. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)

13. Descrizione dei prodotti

Voce di tariffa Denominazione Numero di colli Numero del lotto Peso netto

commerciale

14. Numero del container

15. Numero del sigillo doganale

16. Peso lordo

17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera

Modalità

Identificazione

Documento di trasporto internazionale

18. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1

Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall’articolo 16d capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007118.

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro dell’ente o dell’autorità preposta al rilascio

19. Deposito doganale □ Perfezionamento attivo □

Nome e indirizzo dell’operatore:

Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice):

Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.

20. Esame dell’invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera

Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell’importazione e ufficio doganale competente).

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro

21. Dichiarazione del primo destinatario

Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nome della società

Data

Nome e firma del responsabile

Parte B: Estratto del certificato di controllo

Confederazione Svizzera
Estratto n. … del certificato di controllo

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome, indirizzo e numero di codice)

2. Importazione secondo:
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23 (elenco dei Paesi) □
ordinanza sull’agricoltura biologica,
articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □

3. Numero di serie del certificato di controllo di base

4. Società che ha suddiviso in più lotti l’invio originale (nome e indirizzo)

5. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)

6. Importatore dell’invio originale (nome, indirizzo e codice EORI)

7. Paese di origine dell’invio originale

8. Paese di esportazione

9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata

10. Paese di destinazione

11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)

12. Descrizione dei prodotti

Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell’invio originale

13. Dichiarazione dell’ente di certificazione competente

Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella
casella 3.

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro dell’ente competente

14. Dichiarazione del destinatario del lotto

Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nome della società

Data:

Nome e firma del responsabile

Allegato 10119

(art. 16 i )

Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente

Nessuna registrazione per il momento

Allegato 11120

Allegato 12121

(art. 4 e )

Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

Ente di certificazione

Numero di imprese registrate per ente di certificazione

Numero di imprese registrate

Numero di controlli ordinari

Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi

Numero totale di controlli

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Ente di certificazione

Numero di controlli effettuati senza preavviso

Numero di campioni analizzati

Numero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente ordinanza

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Ente di certificazione

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE(1)

Numero di condizioni per la vendita (concernenti la qualificazione biologica dei prodotti)(2)

Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole(3)

Produttori agricoli*

Produttori agricoli*

Produttori agricoli*

Ente di certificazione

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate A(4)

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B(4)

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C(4)

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D(4)

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

(1) Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.

(2) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.

(3) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.

(4) Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell’UFAG all’attenzione degli enti di certificazione per l’armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.