I contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe (contrassegno per la montagna e contrassegno per l’alpe) sono definiti nell’allegato.
910.193
Ordinanza del DEFR
concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe
del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 1 sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA),
ordina:
Art. 1 Contrassegni ufficiali
Art. 2 Elementi grafici
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) mette a disposizione in formato elettronico gli elementi grafici dei contrassegni ufficiali nelle quattro lingue nazionali e in inglese.
Chiunque intenda impiegare elementi grafici in un’altra lingua deve farli approvare dall’UFAG.
Art. 3 Impiego degli elementi grafici
I contrassegni possono essere impiegati con o senza testo. Il carattere è Helvetica Neue LT.
Devono essere impiegati i seguenti colori:
- per il contrassegno per la montagna: Pantone 300 C (blu);
- per il contrassegno per l’alpe: Pantone 396 C (verde);
- per la croce svizzera: Pantone 485 C (rosso).
I contrassegni con testo devono essere alti almeno 8 mm. Quelli senza testo non devono essere riprodotti con un’altezza inferiore a 5 mm.
Se la riproduzione a colori non è opportuna o il colore non è conciliabile con altri contrassegni, è possibile impiegare una versione dei contrassegni in bianco e nero. In tal caso anche la croce svizzera deve essere riprodotta in bianco e nero.
Se le indicazioni riportate sull’imballaggio sono di un solo colore, è possibile impiegare i contrassegni nel medesimo colore. Anche la croce svizzera deve essere riprodotta nel medesimo colore.
I contrassegni non devono essere impiegati in un’applicazione grafica in negativo.
I contrassegni impiegati in combinazione con altri contrassegni, devono essere chiaramente separati da questi ultimi. Se sono impiegati con altri contrassegni di garanzia, devono avere dimensioni comparabili.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
Allegato
(art. 1)