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910.193

Ordinanza del DEFR
concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe

del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 1 sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA),

ordina:

Art. 1 Contrassegni ufficiali

I contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe (contrassegno per la montagna e contrassegno per l’alpe) sono definiti nell’allegato.

Art. 2 Elementi grafici

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) mette a disposizione in formato elettronico gli elementi grafici dei contrassegni ufficiali nelle quattro lingue nazionali e in inglese.

Chiunque intenda impiegare elementi grafici in un’altra lingua deve farli approvare dall’UFAG.

Art. 3 Impiego degli elementi grafici

I contrassegni possono essere impiegati con o senza testo. Il carattere è Helvetica Neue LT.

Devono essere impiegati i seguenti colori:

  1. per il contrassegno per la montagna: Pantone 300 C (blu);
  2. per il contrassegno per l’alpe: Pantone 396 C (verde);
  3. per la croce svizzera: Pantone 485 C (rosso).

I contrassegni con testo devono essere alti almeno 8 mm. Quelli senza testo non devono essere riprodotti con un’altezza inferiore a 5 mm.

Se la riproduzione a colori non è opportuna o il colore non è conciliabile con altri contrassegni, è possibile impiegare una versione dei contrassegni in bianco e nero. In tal caso anche la croce svizzera deve essere riprodotta in bianco e nero.

Se le indicazioni riportate sull’imballaggio sono di un solo colore, è possibile impiegare i contrassegni nel medesimo colore. Anche la croce svizzera deve essere riprodotta nel medesimo colore.

I contrassegni non devono essere impiegati in un’applicazione grafica in negativo.

I contrassegni impiegati in combinazione con altri contrassegni, devono essere chiaramente separati da questi ultimi. Se sono impiegati con altri contrassegni di garanzia, devono avere dimensioni comparabili.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

Allegato

(art. 1)

Contrassegni ufficiali (elementi grafici)

1. Contrassegno per la montagna

2. Contrassegno per l’alpe