Se per l’esportazione di mosti d’uva, succhi d’uva e vini il Paese di destinazione esige un attestato di controllo della qualità, questo viene rilasciato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
916.145.211
Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione del 1° febbraio 2019 (Stato 1° marzo 2019)
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visto l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 1 sul vino,
ordina:
Art. 1 Attestato di controllo della qualità per l’esportazione
Art. 2 Controllo della qualità
L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche:
- per il mosto d’uva e il succo d’uva:1.densità,2.estratto secco totale,3.acidità totale,4.acidità volatile,5.acidità citrica,6.anidride solforosa totale;
- per il vino e il mosto d’uva parzialmente fermentato:1.titolo alcolometrico volumico totale,2.titolo alcolometrico volumico effettivo,3.estratto secco totale,4.acidità totale,5.acidità volatile,6.acidità citrica,7.anidride solforosa totale.
A seconda delle esigenze del Paese di destinazione, possono essere effettuate analisi supplementari ai fini del controllo della qualità.
Art. 3 Domande di attestato per il controllo della qualità
Le domande di attestato per il controllo della qualità devono essere inoltrate all’UFAG utilizzando il modulo previsto a tale scopo.
Se il Paese di destinazione esige documenti particolari, questi ultimi devono essere allegati alla domanda.
I richiedenti sono tenuti, se si può ragionevolmente esigere da essi, a compilare personalmente i documenti per l’esportazione e ad allegarli alla domanda.
Al laboratorio dei vini per l’esportazione della Stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera agroalimentare (Agroscope) devono essere inviate, contemporaneamente alla domanda, due bottiglie originali contenenti almeno 5 dl del prodotto destinato all’esportazione oppure, se il prodotto non è ancora stato imbottigliato, due campioni di 5 dl ciascuno.
Art. 4 Controllo e rapporto d’analisi
I rapporti d’analisi redatti da Agroscope sono validi dodici mesi.
Per i vini esteri riesportati verso l’Unione europea (UE) i rapporti d’analisi effettuati da organismi terzi iscritti nell’elenco dell’UE degli organismi o dei servizi designati dai Paesi d’origine secondo il Regolamento delegato (UE) 2018/273 2 sono riconosciuti da Agroscope fino a dodici mesi dopo la redazione.
Art. 5 Numero di riferimento
Se il Paese di destinazione richiede un numero di riferimento sui documenti, occorre indicare il numero del registro del Controllo svizzero del commercio dei vini.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 3 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.