Lexipedia

916.148

Ordinanza che abilita il DEFR a modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo fra l’Italia e la Svizzera per l’esportazione di vini italiani del 1° settembre 1982 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione dell’articolo 5 del trattato di commercio del 27 gennaio 1923 1 fra la Svizzera e l’Italia,
come anche dell’articolo 3 del quinto protocollo addizionale del 14 maggio 1982 2 all’Accordo del 25 aprile 1961 per l’esportazione di vini italiani,

ordina:

Art. 1

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 3 è, per la Svizzera, l’autorità abilitata a modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo del 25 aprile 1961 4 per l’esportazione di vini italiani.

Art. 2

Il DEFR decide circa le proposte modificazioni, su mandato dell’Ufficio federale dell’economia esterna e consultati l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale dell’agricoltura, come anche la Commissione federale per il commercio dei vini.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1983.

Ordinanza che abilita il DEFR a modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo fra l’Italia e la Svizzera per l’esportazione di vini italiani del 1° settembre 1982 (Stato 1° gennaio 2013) | Lexipedia | Lexipedia