Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell’allegato 1.1.
916.307.1 — OLAlA
Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)1
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 2 ,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16, 19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2, 30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 3 sugli alimenti per animali (OsAlA), 4
ordina:
Sezione 1 Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali
Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali
Art. 1a5 Materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate
Il catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate figura nell’allegato 1.4.
Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell’alimentazione animale
Sono vietati o autorizzati con restrizioni l’immissione sul mercato e l’uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell’allegato 4.1.
Art. 36 Maggiori controlli
L’allegato 4.2 parte 1 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.
L’allegato 4.2 parte 2 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.
Gli alimenti per animali elencati nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale. Deve essere inoltrata elettronicamente una notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell’importazione.
Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/625 7 (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES) 8 e, per gli alimenti per animali che sottostanno ai maggiori controlli di cui all’allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 9 rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.
Sui lotti sono effettuati i controlli seguenti:
- controllo dei documenti;
- controllo dell’identità e controllo fisico, compresi prelievi di campioni e analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 e in modo che non siano prevedibili per il responsabile del lotto.
I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.
Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all’ordinanza del 16 giugno 2006 10 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali
Fatte salve le condizioni d’uso stabilite nell’autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.
Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l’articolo 11 OsAlA. Le condizioni d’uso di tali alimenti per animali sono specificate nell’elenco degli scopi d’utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l’allegato 3.1 11 .
Art. 512 Alimenti dietetici per animali
L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari è riportato nell’allegato 3.1.
… 13
Sezione 2 Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali
Art. 6 Indicazioni
L’etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell’etichettatura possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell’alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:
- 14 l’indicazione è oggettiva, verificabile dall’UFAG e comprensibile per l’utilizzatore dell’alimento per animali;
- lo stabilimento responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’UFAG, una prova scientifica della veridicità dell’indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall’impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell’immissione sul mercato dell’alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all’UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un’indicazione. Se l’UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un’indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l’indicazione in questione.
Sono consentite indicazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e l’integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.
L’etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell’etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l’alimento composto per animali:
- previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;
- ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell’elenco degli scopi d’utilizzo riportato nell’allegato 3.1, tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.
Art. 7 Requisiti minimi relativi all’etichettatura di alimenti per animali
L’indicazione dell’elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell’allegato 8.2 o del capitolo I dell’allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all’etichettatura per l’autorizzazione dell’additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti.
Il tenore d’acqua deve essere indicato conformemente all’allegato 1.1 numero 6.
Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell’allegato 8.1.
Art. 8 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime
Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:
- la denominazione della materia prima conformemente a quella del catalogo delle materie prime di alimenti per animali secondo l’allegato 1.4 o a quella dell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 3 OsAlA; tale denominazione è utilizzata conformemente all’articolo 9 capoverso 4 OsAlA; e
- l’indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l’elenco riportato nell’allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all’allegato 1.4 per la materia prima in questione.15
L’etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:
- le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;
- le istruzioni per l’uso corretto secondo l’allegato 8.1 numero 4, se per l’additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concentrazione massima;
- la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.
Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali
Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:
- le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l’alimento composto per animali;
- 16 le istruzioni per l’uso corretto con l’indicazione dello scopo dell’alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l’allegato 8.1 numero 4 se l’alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;
- qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell’etichettatura:1.il nome o la ditta e l’indirizzo del produttore, o2.il numero d’omologazione o di registrazione del produttore;
- la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:1.la dicitura «da consumarsi entro …», seguita dall’indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,2.la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o3.la dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell’ambito dell’etichettatura è inserita la data di fabbricazione;
- 17 l’elenco delle materie prime di alimenti per animali che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
- le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell’allegato 8.2 o il capitolo II dell’allegato 8.3.
L’elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:
- la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici;
- se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull’etichettatura, lo stabilimento responsabile dell’etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell’alimento per animali;
- nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l’allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.
Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l’allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.
Art. 10 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali
Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l’etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:
- la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell’alimento per animali secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA;
- le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d’utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli scopi d’utilizzo previsti secondo l’allegato 3.1;
- l’indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso dell’alimento per animali o prima di prolungare la durata d’utilizzo.
Art. 11 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali da compagnia
Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 9 della presente ordinanza, sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all’acquirente di richiedere informazioni supplementari riguardo:
- agli additivi per alimenti per animali contenuti nell’alimento per animali da compagnia; e
- alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c.
Art. 12 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti non conformi per animali
Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell’etichettatura le indicazioni particolari secondo l’allegato 8.4.
Art. 13 Deroghe relative all’etichettatura
Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAlA e l’articolo 8 capoverso 2 lettera c o l’articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta secondo l’articolo 14 capoverso 1 OsAlA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni.
Le indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.
Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate.
Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all’acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e l’articolo 8 capoverso 1 o l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa.
Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.
Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell’alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all’etichettatura secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 8 della presente ordinanza.
L’UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi tale scopo.
Le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l’acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii.
Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.
Art. 14 Etichettatura facoltativa
Oltre ai requisiti obbligatori relativi all’etichettatura, nell’etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:
- il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito;
- il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.
Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6.
Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell’UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell’etichettatura.
Sezione 3 Additivi per alimenti per animali e premiscele
Art. 15 Condizioni d’utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l’allegato 6.2 e le condizioni d’utilizzo stabilite nell’autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l’autorizzazione prevede altrimenti.
Art. 16 Richieste e domande
Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell’allegato 5.
Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l’articolo 21 OsAlA devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 5 capoverso 2.
Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali
L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l’articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell’allegato 2.
La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è riportata nell’allegato 6.1.
Art. 18 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele
Oltre alle informazioni secondo l’articolo 32 capoverso 1 OsAlA, l’imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l’allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l’allegato 8.5.
Sezione 4 Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
Art. 19
Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 1.
Le soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 2.
Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 3.
I tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali figurano nell’allegato 10 parte 4. 18
Sezione 5 Prescrizioni relative all’igiene degli alimenti per animali
Art. 20
Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.
Le imprese del settore dell’alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di una registrazione o un’omologazione secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. 19
Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono, se previsti:
- soddisfare criteri microbiologici specifici; e
- prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi specifici.
L’UFAG, d’intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.
Sezione 6 Tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti
Art. 21
Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell’etichettatura e i valori riscontrati nell’ambito di controlli ufficiali sono riportate nell’allegato 7.
La procedura di campionatura e i metodi d’analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell’allegato 9.
Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 2011 20 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). 21
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 10 giugno 1999 22 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è abrogata.
Art. 2323
Art. 23a24
Art. 23b25
Art. 23c26
Art. 23d27
Art. 23e28
Art. 23f29
Art. 23g30
Art. 23h31
Art. 23i32
Art. 23j33
Art. 23k34 Disposizioni transitorie della modifica del 25 aprile 2022
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 25 aprile 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.
Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.
Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.
Art. 23l35 Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 2 novembre 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.
Art. 23m36 Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2023
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.
I citrati di sodio, i citrati di potassio, il sorbitolo, il mannitolo, l’idrossido di calcio, lo xilitolo, il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, classificati come additivi per alimenti per animali mediante la modifica del 24 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime fino al 30 maggio 2028.
Art. 23n37 Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 1° novembre 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.
Art. 23o38 Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2024
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.
L’additivo «Anise star terpenes» da Illicium verum Hook (numero di ordine 302), stralciato mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 numero 2.2.2 lettera a, nonché le premiscele, gli alimenti composti e le materie prime per animali che ne contengono, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.
Art. 23p39 Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2024
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 6 novembre 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024
Art. 23q40 Disposizioni transitorie della modifica del 19 maggio 2025
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 19 maggio 2025 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.
Art. 23r41 Disposizioni transitorie della modifica del 29 ottobre 2025
Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 29 ottobre 2025 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.
Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegato 1.1
(art. 1 e 7)
Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d’allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d’acqua
- Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA sia fissato un tenore massimo specifico.
- Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto.
- Il tenore di ferro degli alimenti d’allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d’acqua del 12 per cento.
- Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un’altra materia prima, la percentuale di quest’ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.
- Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:–le materie prime,–gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autorizzati,–gli alimenti minerali per animali,–gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,–gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,
- purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta.
- Se nell’allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d’acqua dell’alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:–il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,–il 7 per cento negli alimenti d’allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,–il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,–il 14 per cento negli altri alimenti per animali.
Allegato 1.242
(art. 8)
Indicazioni obbligatorie per le materie prime
Categoria di materie prime |
Indicazioni obbligatorie |
|---|---|
|
Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza |
|
|
|
Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza |
|
|
|
Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza |
|
|
|
Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza |
|
|
|
Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
|
Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
|
Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio |
|
Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi, se > 10 % |
|
Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza |
|
Proteina grezza Acqua, se > 5 % Lattosio, se > 10 % |
|
Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 % |
|
Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 % |
|
Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti |
|
Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
Allegato 1.3
(art. 9)
Categorie di materie prime utilizzabili nell’etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia
Categorie di materie prime la cui indicazione nell’etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.
Categoria |
Definizione |
|---|---|
|
Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo |
|
Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione |
|
Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione |
|
Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali |
|
Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate |
|
I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione |
|
Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali |
|
Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento |
|
I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi |
|
Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate) |
|
Tutte le sostanze inorganiche adatte all’alimentazione animale |
|
Tutti i tipi di zucchero |
|
Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento |
|
Tutte le polpe dei frutti in guscio |
|
Tutti i semi interi o grossolanamente macinati |
|
Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento |
|
Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione |
|
Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo |
|
Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta |
|
Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento |
Allegato 1.443
(art. 1 a )
Catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate
1. Disposizioni generali
- La denominazione di una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 può essere usata unicamente per indicare una materia prima che soddisfa i requisiti relativi alla voce interessata.
- Tutte le voci dell’elenco di cui al numero 3 devono rispettare le restrizioni sull’impiego di materie prime conformemente alla legislazione applicabile. Per quanto riguarda le materie prime che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del capitolo 6 OsAlA. Le materie prime costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni dell’OSOAn44. Le imprese del settore dell’alimentazione animale che utilizzano una materia prima presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all’articolo 7 OsAlA.
- Per «ex prodotti alimentari» si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano nel pieno rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d’imballaggio o d’altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come alimenti per animali. I tenori massimi fissati nell’allegato 1.1 numero 1 non si applicano agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essi si applicano se tali alimenti o residui sono successivamente trasformati al fine di ottenere alimenti per animali.
- Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego negli alimenti per animali è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi.
- Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, i tenori di impurità chimiche delle materie prime derivanti dal processo di fabbricazione o di coadiuvanti tecnologici pari o superiori allo 0,1 per cento possono essere indicati nel catalogo. Il catalogo può anche stabilire tenori inferiori allo 0,1 per cento se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nel glossario di cui al numero 2 o nell’elenco di cui al numero 3, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso. Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente numero non si applicano alle materie prime presenti nell’elenco delle materie prime notificate giusta l’articolo 9 capoverso 3 OsAlA.
- I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati nella descrizione del processo presente nel glossario di cui al numero 2, nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 o alla fine di una categoria di tale elenco. I tenori massimi fissati nel glossario di cui al numero 2 per un determinato processo sono applicabili a qualsiasi materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, se la descrizione di tale materia prima fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione presente nel glossario di cui al numero 2. Questa regola non si applica se nell’elenco di cui al numero 3 è fissato un tenore massimo specifico.
- Le materie prime non presenti al punto 12 dell’elenco di cui al numero 3, che sono state ottenute per fermentazione o che hanno una naturale presenza di microrganismi contenenti microrganismi vivi, possono essere immessi sul mercato purché lo scopo d’utilizzo previsto delle materie prime e degli alimenti composti per animali che le contengono:a.non sia la moltiplicazione di tali microrganismi; eb.non sia legato a una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all’allegato 6.1.
- La presenza di microrganismi e le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime o gli alimenti composti per animali che le contengono.
- La purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Tuttavia, le impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non devono superare lo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. I tenori specifici in deroga a tali norme generali figurano nell’elenco di cui al numero 3.
- Alla denominazione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 si deve aggiungere, se del caso, il termine o la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3. L’aggiunta del termine o della denominazione di uso corrente è facoltativa nel caso del processo «essiccazione». Una materia prima la cui denominazione è una combinazione di una denominazione presente nell’elenco di cui al numero 3 e di un termine o di una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nel glossario di cui al numero 2 va considerata come inclusa nel catalogo. L’etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima indicate, a seconda dei casi, nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2 e nell’elenco di cui al numero 3. Se il metodo specifico usato per il processo in questione è presente nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima.
- Se il processo di fabbricazione di una materia prima è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi di cui al numero 2, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione di tale materia prima secondo l’elenco di cui al numero 3.
- Per diverse materie prime si possono impiegare sinonimi. Questi compaiono tra parentesi quadre nella colonna «denominazione» della voce relativa alla materia prima in questione presente nell’elenco di cui al numero 3.
- La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell’elenco di cui al numero 3.
- L’articolo 7 capoverso 2 e l’allegato 1.1 numero 6 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore d’acqua. L’articolo 8 capoverso 1 lettera b e l’allegato 1.2 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L’allegato 1.1 numero 5 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico, se superiore al 2,2 per cento in generale o, per determinate materie prime, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell’allegato 1.2.
- In deroga al numero 1.12:a.le dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell’elenco di cui al numero 3 sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell’allegato 1.2;b.se nella colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie dell’elenco di cui al numero 3 non è menzionato alcuno dei componenti analitici che sono soggetti all’obbligo di dichiarare conformemente alla sezione pertinente dell’allegato 1.2, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Tuttavia, per le ceneri insolubili in acido cloridrico, se non è indicato alcun tenore nell’elenco di cui al numero 3, il tenore in questione deve essere dichiarato se supera il 2,2 per cento;c.se nella colonna «dichiarazioni obbligatorie» dell’elenco di cui al numero 3 sono fissati uno o più tenori d’acqua specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all’allegato 1.1 numero 6. Non è obbligatorio dichiarare il tenore d’acqua se inferiore al 14 per cento. Se in tale colonna non è indicato un tenore d’acqua specifico, si applica l’allegato 1.1 numero 6.
- L’articolo 6 si applica all’impresa45 del settore dell’alimentazione animale la quale dichiari che una materia prima presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna «descrizione» dell’elenco di cui al numero 3, o che faccia riferimento a un processo di cui al numero 2 che può essere assimilato a un’allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale).
- Se una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, per la quale in una nota è richiesto che la denominazione sia integrata dall’indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima solo se le caratteristiche e l’origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.
2. Glossario dei processi
Il glossario dei processi corrisponde alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 46 .
3. Elenco delle materie prime per alimenti per animali
- L’elenco delle materie prime per alimenti per animali corrisponde alla parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/201347.
- La sostanza attapulgite di cui al numero 11.7.1 della parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è considerata un additivo conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/169948. Può tuttavia continuare a essere importata, immessa sul mercato e utilizzata come materia prima fino al 27 settembre 2030.
Allegato 249
(art. 17 cpv. 1)
Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)
1 Categoria 1: additivi tecnologici
1.1 Gruppo funzionale a: conservanti
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1a0001 |
1 |
a |
Lactobacillusfermentum (NCIMB 41636), Lactobacillusplantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillusrhamnosus (NCIMB 41640) |
Preparato di Lactobacillusfermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenente un minimo di Lactobacilli totali di 1,0 × 108 CFU/g di additivo (con un minimo di ciascun Lactobacillus di 1,0 × 107 CFU/g di additivo) Caratterizzazione della sostanza attiva: |
Cani |
– |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Questo additivo deve essere usato soltanto nei prodotti derivati dall’avena e nel latte pastorizzato. Livelli raccomandati di uso dell’additivo:
Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele vanno impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della pelle. |
1a200 |
1 |
a |
Acido sorbico |
Acido sorbico ≥ 99 % Forma solida Principio attivo: Acido sorbico ≥ 99 % C6H8O2 N. CAS: 110-44-1 Ceneri solfatate ≤ 0,2 % Aldeidi ≤ 0,1 % Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante |
– |
– |
2 500 |
La miscela di diverse fonti di acido sorbico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Ruminanti con un rumine non funzionante |
– |
– |
6 700 |
||||||
1k202 |
1 |
a |
Sorbato di potassio |
Sorbato di potassio ≥ 99 % Forma solida Principio attivo: Sorbato di potassio ≥ 99 % C6H7 KO2 N. CAS: 24634-61-5 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante |
– |
– |
2 500 (come acido sorbico) |
La miscela di diverse fonti di sorbato di potassio non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Ruminanti con un rumine non funzionante |
– |
– |
6 700 (come acido sorbico) |
||||||
1k236 |
1 |
a |
Acido formico |
Acido formico ≥ 84,5 % Forma liquida Caratterizzazione delprincipioattivo: Acido formico ≥ 84,5 % H2CO2 N. CAS: 64-18-6 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
10 000 |
La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1k237i |
1 |
a |
Formiato di sodio |
Formiato di sodio ≥ 98 % Forma solida Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico ≤ 75 % Acqua ≤ 25 % Forma liquida Caratterizzazione delprincipioattivo: Formiato di sodio HCO2Na N. CAS: 141-53-7 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
10 000 (come acido formico) |
La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a237a |
1 |
a |
Potassio diformiato |
Potassio diformiato: 50 ± 5 % Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva: Potassio diformiato C2H3O4K Numero CAS: Numero Einecs: Prodotto mediante sintesi chimica |
Scrofe |
– |
– |
12 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all’alimentazione animale con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo. Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso e di 12 000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per le scrofe, sia usato da solo come conservante che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito di 10 000 mg/kg negli alimenti completi per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. |
Suinetti svezzati Suini da ingrasso |
– |
– |
6 000 |
||||||
1a238 |
1 |
a |
Formiato di calcio |
Formiato di calcio ≥ 98 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Formiato di calcio Ca(HCO)2 N. CAS: 544-17-2 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
10 000 (come acido formico) |
La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a260 |
1 |
a |
Acido acetico |
Acido acetico ≥ 99,8 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Acido acetico ≥ 99,8 % C2H4O2 N. CAS: 64-19-7 Acqua ≤ 0,15 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 0,5 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto) |
Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti |
– |
– |
2 500 |
La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Ruminanti |
– |
– |
– |
||||||
1a262 |
1 |
a |
Diacetato di sodio |
Diacetato di sodio ≥ 97 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Diacetato di sodio (ani-dro e triidrato) NaC4H7O4 N. CAS: 126-96-5 Acetato di sodio ≥ 58 % Acido acetico ≥ 39 % Acqua ≤ 2 % Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti |
– |
– |
2 500 (come acido acetico) |
La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Ruminanti |
– |
– |
– |
||||||
1a263 |
1 |
a |
Acetato di calcio (anidro e monoidrato) |
Acetato di calcio ≥ 98,7 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Acetato di calcio ≥ 98,7 % C4H6CaO4 N. CAS: 62-54-4 Acqua ≤ 6 % Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti |
– |
– |
2 500 (come acido acetico) |
La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Ruminanti |
– |
– |
– |
||||||
1a270 |
1 |
a |
Acido lattico |
Acido lattico ≥ 72 % (p/p) Forma liquida Caratterizzazione delprincipioattivo: Acido lattico: Acido D-lattico ≤ 5 % Acido L-lattico ≥ 95 % C3H6O3 N. CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di: Bacillus coagulans (LMG S‑26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S‑27890) o Bacillus subtilis (LMG S‑27889). |
Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti |
– |
– |
20 000 |
La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini e ruminanti con rumine funzionante |
– |
– |
50 000 |
||||||
1a270i |
1 |
a |
Acido lattico |
Acido lattico ≥ 74 % (p/p) Forma liquida Caratterizzazione delprincipioattivo: Acido D-lattico ≤ 3 % Acido L-lattico ≥ 97 % C3H6O3 Numero CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di WeizmanniacoagulansDSM 32789 |
Tutte le specie animali diverse dai suini, dai ruminanti e da tutti gli animali acquatici |
– |
– |
20 000 |
Le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali completi per le specie imparentate. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali per animali destinati alla produzione di alimenti devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suini e ruminanti con rumine funzionante |
– |
– |
50 000 |
||||||
1k280 |
1 |
a |
Acido propionico |
Acido propionico ≥ 99,5 % Forma liquida Caratterizzazione delprincipioattivo: Acido propionico ≥ 99,5 % C3H6O2 N. CAS: 79-09-4 Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come propionaldeide Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame |
– |
– |
– |
La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini |
– |
– |
30 000 |
||||||
Pollame |
– |
– |
10 000 |
||||||
1k281 |
1 |
a |
Propionato di sodio |
Propionato di sodio ≥ 98,5 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Propionato di sodio ≥ 98,5 % C3H5O2Na N. CAS: 137-40-6 Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame |
– |
– |
– |
La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini |
– |
– |
30 000 (come acido propionico) |
||||||
Pollame |
– |
– |
10 000 (come acido propionico) |
||||||
1a282 |
1 |
a |
Propionato di calcio |
Propionato di calcio ≥ 98 % sulla sostanza secca Forma solida Caratterizzazione delprincipioattivo: Propionato di calcio ≥ 98 % C6H10O4Ca N. CAS: 4075-81-4 Perdita all’essiccazione ≤ 6 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame |
– |
– |
– |
La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini |
– |
– |
30 000 (come acido propionico) |
||||||
Pollame |
– |
– |
10 000 (come acido propionico) |
||||||
1k284 |
1 |
a |
Propionato di ammonio |
Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19 %, acido propionico ≤ 80 % e acqua ≤ 30 % Forma liquida Caratterizzazione delprincipioattivo: Propionato di ammonio C3H9O2N N. CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame |
– |
– |
– |
La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini |
– |
– |
30 000 (come acido propionico) |
||||||
Pollame |
– |
– |
10 000 (come acido propionico) |
||||||
1a295 |
1 |
a |
Formiato di ammonio |
Formiato di ammonio ≥ 35 % Acido formico ≤ 64 % Forma liquida Caratterizzazione delprincipioattivo: Formiato di ammonio ≥ 35 % HCO2NH4 N. CAS: 540-69-2 Formammide < 3000 mg/kg Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse da galline ovaiole, scrofe, ruminanti da latte, animali da compagnia e non destinati alla produzione di alimenti |
– |
– |
2 000 (come acido formico) |
La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a296 |
1 |
a |
Acido DL-malico |
Acido DL-malico ≥ 99,5 % Caratterizzazione delprincipioattivo: Acido DL-malico ≥ 99,5 % C4H6O5 N. CAS: 6915-15-7 Ceneri solfatate ≤ 0,02 % Acido fumarico ≤ 1 % Acido maleico ≤ 0,05 % Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a297 |
1 |
a |
Acido fumarico 99,5 % per le forme solide N. CAS 110-17-8 |
C4H4O4 |
Pollame e suini Animali giovani nutriti con alimenti d’allattamento Altre specie animali |
– – – |
– – – |
20 000 10 00050 – |
Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. |
1a327 |
1 |
a |
Lattato di calcio |
Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p) Forma solida Caratterizzazione delprincipioattivo: Lattato di calcio ≥ 98 % (C3H5O2)2•nH2O N. CAS: 814-80-2 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti |
– |
– |
20 000 (come acido lattico) |
La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini e ruminanti con rumine funzionante |
– |
– |
30 000 (come acido lattico) |
||||||
1a330 |
1 |
a |
Acido citrico |
Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca) Caratterizzazione delprincipioattivo: Acido citrico ≥ 99,5 % Forma anidra: C6H8O7 Forma monoidrata:C6H8O7.H2O Acido ossalico < 100 mg/kg Prodotto da:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
15 000 |
La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a338 |
1 |
a |
Acido ortofosforico |
Acido ortofosforico (67 %–85,7 %) p/p (soluzione acquosa) Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1500 mg/kg (espressi come CaSO4) Caratterizzazione del principio attivo: Acido ortofosforico H3PO4 N. CAS: 7664-38-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Il contenuto di fosforo deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
1j514ii |
1 |
a |
Bisolfato di sodio |
Bisolfato di sodio ≥ 95,2 % Nichel: massimo 1 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo: Bisolfato di sodio Prodotto mediante sintesi chimica Na: 19,15 % SO4: 80,01 % Formula chimica: NaHSO4 N. CAS: 7681-38-1 |
Tutte le specie animali diver-se da animali acquatici, gatti e visoni |
– |
– |
4 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti nell’alimento completo stabiliti per ciascuna specie pertinente. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
gatti |
– |
– |
20 000 |
||||||
visoni |
– |
– |
10 000 |
||||||
1.2 Gruppo funzionale b: antiossidanti
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale |
Età |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
3a300 |
1 |
b |
Acido ascorbico |
Acido ascorbico Caratterizzazione della sostanza attiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
L’acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e per le premiscele le condizioni di conservazione. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. |
||||
1b301 |
1 |
b |
Ascorbato di sodio |
C6H7O6Na |
Tutte |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
1b302 |
1 |
b |
Ascorbato di calcio |
C12H14O12Ca – 2H2O |
Tutte |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
1b304 |
1 |
b |
Palmitato di ascorbile (Vit. C) |
C22H38O7 |
Tutte |
Tutti gli alimenti |
|||||||
1b306(i) |
1 |
b |
Estratti di tocoferolo da oli vegetali |
Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo Caratterizzazione del principio attivo: Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo Formule chimiche:
N. CAS:
Estratti di tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali Criteri di purezza: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione. |
||||
1b306 |
1 |
b |
|
Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo Caratterizzazione del principio attivo: Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo Formule chimiche: – C29H50O2 – C28H48O2 – C28H48O2 – C27H46O2 N. CAS: – 59-02-9 – 490-23-3 – 54-28-4 – 119-13-1 Estratti ricchi in delta-tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 80 % con delta-tocoferolo min. 70 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione. Gli estratti da oli vegetali ricchi in delta-tocoferolo possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione. |
||||
1b307 |
1 |
b |
Alfa-tocoferolo |
Alfa-tocoferolo Caratterizzazione del principio attivo: dl-α-tocoferolo C29H50O2 N. CAS: 10191-41-0 Alfa-tocoferolo, in forma liquida oleosa, prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 96 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
L’alfa-tocoferolo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione. |
||||
1b310 |
1 |
b |
Gallato di propile |
Gallato di propile ≥ 97 % Forma solida Ceneri solfatate: < 0,1 % Acido gallico: < 0,5 % Composti organici clorurati < 100 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo: Gallato di propile Prodotto per esterificazione dell’acido gallico da noci di galla Formula chimica: C10H1205 N. CAS: 121-79-9 |
Bovini Ovini Caprini Cervidi Camelidi Scrofe di tutte le specie di suidi Equini Salmonidi e pesci pinnati minori |
– |
– |
40 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
||||
Pesci ornamentali |
– |
– |
100 |
||||||||||
Polli da ingrasso Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione Uccelli ornamentali |
– |
– |
15 |
||||||||||
Tacchini da ingrasso Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso allevate per la produzione di uova o per la riproduzione Leporidi |
– |
– |
20 |
||||||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi Tutte le specie di suidi da ingrasso e allevate per la riproduzione |
– |
– |
27 |
||||||||||
Cani Gatti |
– |
– |
71 |
||||||||||
Tutte le altre specie animali |
– |
– |
15 |
||||||||||
1b320 |
1 |
b |
Butilidrossianisolo |
Butilidrossianisolo (BHA) Caratterizzazione del principio attivo: Miscela di:
N. CAS: 25013-16-5 C11H16O2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
150 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di alimento completo per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
||||
1b392 |
1 |
b |
Butilidrossitoluene (BHT) |
C15H24O |
Tutte |
– |
– |
15051 |
Tutti gli alimenti |
||||
1b392 |
1 |
b |
Estratto di rosmarino |
Preparato di estratto di rosmarino ottenuto da foglie essiccate di Rosmarinus officinalis con 9–12 % di acido carnosico, somma di acido carnosico e carnosolo ≥ 10 % Forma liquida L’estratto è ottenuto tramite metodi di estrazione con acetone o etanolo. Solventi residui (acetone o etanolo) ≤ 250 mg/kg Canfora ≤ 150 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo: Carnosolo Somma di acido carnosico e carnosolo nell’estratto: |
Gatti |
– |
– |
5 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’uso simultaneo di diverse fonti di acido carnosico non deve comportare il superamento del livello massimo consentito di tale sostanza negli alimenti completi stabilito per ciascuna delle specie cui sono destinati. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Cani |
– |
– |
34 |
1.3 Gruppi funzionali c: emulsionanti, d: stabilizzanti, e: addensanti, f: gelificanti
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1c322 |
1 |
c |
Lecitine |
Preparazione di lecitine aventi un minimo di:
Lecitine (N. CAS 8002-43-5) estratte da semi di soia |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1c322(i) |
1 |
c |
Lecitine |
Preparazioni di:
Caratterizzazione dellasostanzaattiva: N. CAS: 8002-43-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Le forme utilizzate sono indicate sull’etichetta dell’additivo per alimenti per animali e delle premiscele |
1d401 |
1 |
d; e; f |
Alginato di sodio |
Alginato di sodio In polvere Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Cani e gatti |
– |
– |
35 200 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
Altri animali non destinati alla produzione alimentare Pesci |
|||||||||
1d402 |
1 |
d; e; f |
Alginato di potassio |
Alginato di potassio In polvere Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Gatti e cani |
– |
– |
35 200 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
E 407 |
1 |
c; d; e; f |
Carragenina |
– |
Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di derrate alimentari |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
E 410 |
1 |
c; d; e; f |
Farina di semi di carrube |
– |
Tutte |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
E 412 |
1 |
c; d; e; f |
Farina di semi di guar o gomma di guar |
– |
Tutte |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
E 414 |
1 |
c; d; e; f |
Gomma arabica |
– |
Tutte |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
E 415 |
1 |
c; d; e; f |
Gomma di xantano |
– |
Tutte |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
1c460i |
1 |
c; d; e; f |
Cellulosa microcristallina |
Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra) Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale N. CAS: 9004-34-6 Perdita all’essiccazione: ≤ 7 % Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 % Ceneri solfatate: ≤ 0,5 % Amido: non rilevabile Gruppi carbossilici: ≤ 1 % Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
1c461 |
1 |
c; d; e; f |
Metilcellulosa |
Metilcellulosa Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell’alcalicellulosa con cloruro di metile N. CAS: 9004-67-5 Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH) Perdita all’essiccazione: ≤ 10 % Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
1d462 |
1 |
d |
Etilcellulosa |
Etilcellulosa Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Etilcellulosa ottenuta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con cloruro di etile Gruppi etossilici (-OC2H5): > 44 % e < 50 % sulla sostanza secca (equivalente a non più di 2,6 gruppi etossilici per unità di anidroglucosio) N. CAS: 9004-57-3 Perdita all’essiccazione: ≤ 3 % Ceneri solfatate: ≤ 0,4 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
1c463 |
1 |
c; d; e; f |
Idrossipropilcellulosa |
Idrossipropilcellulosa Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Idrossipropilcellulosa ottenuta per eterificazione parziale di cellulosa da materiale vegetale fibroso con gruppi idrossipropilici Gruppi idrossipropossilici N. CAS: 9004-64-2 Perdita all’essiccazione: ≤ 10 % Ceneri solfatate: ≤ 0,5 % Cloroidrine di propilene ≤ 0,1 mg/kg |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
1c464 |
1 |
c; d; e; f |
Idrossipropilmetilcellulosa |
Idrossipropilmetilcellulosa Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici N. CAS: 9004-65-3 Gruppi metossilici (-OCH3): 19–30 % Gruppi idrossipropossilici Perdita all’essiccazione: ≤ 10 % Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s) Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
1c466 |
1 |
c; d; e; f |
Carbossimetilcellulosa sodica |
Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l’acido monocloroacetico N. CAS: 9000-32-4 Gruppi carbossimetilici Perdita all’essiccazione: ≤ 12 % Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra) Sodio: ≤ 12,4 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
E 484 |
1 |
c; d; e; f |
Ricinoleato di glicerina polietilenglicole |
– |
Tutte |
– |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
E 487 |
1 |
c; d; e; f |
Esteri polietilenglicoli di acidi grassi dell’olio di soia |
– |
Vitelli |
– |
– |
6 000 |
Soltanto negli alimenti d’allattamento |
1c493 |
1 |
c |
Monolaurato di sorbitano |
Preparato di monolaurato di sorbitano contenente ≥ 95 % di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbide, esterificato con acidi grassi derivati dall’olio di cocco. Forma liquida Caratterizzazionedelle sostanzeattive: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
85 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
1f499 |
1 |
f |
Gomma cassia |
Preparazione di endosperma purificato di Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenente meno dello 0,05 % di Cassia occidentalis.Antrachinoni(totale) < 0,5 mg/kg In polvere. Caratterizzazione della sostanza attiva: Principalmente unità di 1,4-β-D-mannopiranosio cui si collegano unità di α-D-galattopiranosio con legami 1,6. La proporzione tra mannosio e galattosio è di circa 5:1. |
Cani e gatti |
– |
– |
13 200 |
L’additivo deve essere utilizzato solo nei mangimi completi aventi un tasso di umidità superiore al 20 % in combinazione con la carragenina (che rappresenta almeno il 25 % della quantità di gomma cassia utilizzata). Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, degli occhi e della pelle. |
1.4 Gruppi funzionali g: leganti, h: sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi e i: antiagglomeranti
N. d’identificazione |
Cate-goria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
1d401 |
1 |
g |
Alginato di sodio |
Alginato di sodio In polvere Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Gatti e cani |
– |
35 200 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
||||
1d402 |
1 |
g |
Alginato di potassio |
Alginato di potassio In polvere Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Gatti e cani |
– |
35 200 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
||||
1c460i |
1 |
g |
Cellulosa microcristallina |
Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra) Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale N. CAS: 9004-34-6 Perdita all’essiccazione: ≤ 7 % Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 % Ceneri solfatate: ≤ 0,5 % Amido: non rilevabile Gruppi carbossilici: ≤ 1 % Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
||||
1c461 |
1 |
g |
Metilcellulosa |
Metilcellulosa Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell’alcalicellulosa con cloruro di metile N. CAS: 9004-67-5 Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH) Perdita all’essiccazione: ≤ 10 % Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
||||
1c464 |
1 |
g |
Idrossipropilmetilcellulosa |
Idrossipropilmetilcellulosa Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici N. CAS: 9004-65-3 Gruppi metossilici (-OCH3): 19-30 % Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): Perdita all’essiccazione: ≤ 10 % Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s) Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
||||
1c466 |
1 |
g |
Carbossimetilcellulosa sodica |
Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l’acido monocloroacetico N. CAS: 9000-32-4 Gruppi carbossimetilici Perdita all’essiccazione: ≤ 12 % Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra) Sodio: ≤ 12,4 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
||||
1i534 |
1 |
i |
Tartrati di sodio e ferro |
Preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa ≤ 35 % (in peso) Caratterizzazionedella sostanzaattiva: Prodotto di complessazione di ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrossibutandioico Rapporto: ferro e meso-tartrato 1:1 Rapporto: ferro e totale di isomeri di tartrato 1:1,5 N. CAS: 1280193-05-6 Fe(OH)2C4H4O6Na Cloruro: ≤ 25 % Ossalati: ≤ 1,5 % espressi in acido ossalico Ferro: ≥ 8 % ferro (III) |
Tutte |
– |
– |
L’additivo va utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio). Dose minima raccomandata: 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl (equivalente a 3 mg di ferro/kg di NaCl). Dose massima raccomandata: 106 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl. |
||||
1i535 |
1 |
i |
Ferrocianuro di sodio |
Ferrocianuro di sodio ≥ 99 % Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Ferrocianuro di sodio prodotto mediante sintesi chimica Numero CAS: 13601-19-9 Formula chimica: Na4[Fe(CN)6] 10H2O Umidità ≤ 1 % Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,03 % Ione cloruro (Cl-) ≤ 0,2 % Solfato (SO4) ≤ 0,1 % Cianuro libero non rilevabile Ferricianuro non rilevabile |
Tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione Galline ovaiole Specie avicole minori destinate alla produzione di uova o alla riproduzione Specie suine Ruminanti Camelidi Conigli Equidi Pesci pinnati Cani Gatti |
– |
80 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere utilizzato soltanto nel cloruro di sodio. L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione: «Il ferrocianuro di sodio non deve essere mescolato con acidi forti52». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. |
||||
Tutte le altre specie animali |
– |
60 |
||||||||||
1i536 |
1 |
i |
Ferrocianuro di potassio |
Ferrocianuro di potassio ≥ 99 % Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Ferrocianuro di potassio prodotto mediante sintesi chimica Numero CAS: 14459-95-1 Formula chimica: K4[Fe(CN)6] 3H2O Umidità ≤ 1 % Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,03 % Ione cloruro (Cl-) ≤ 0,2 % Solfato (SO4) ≤ 0,1 % Cianuro libero non rilevabile Ferricianuro non rilevabile |
Tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione Galline ovaiole Specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione Specie suine Ruminanti Camelidi Conigli Equidi Pesci pinnati Cani Gatti |
– |
80 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere utilizzato soltanto nel cloruro di sodio. L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione: «Il ferrocianuro di potassio non deve essere mescolato con acidi forti53». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. |
||||
Tutte le altre specie animali |
– |
60 |
||||||||||
E 551a |
1 |
g; i |
Acido silicico precipitato ed essiccato |
–* |
Tutte |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
E 551b |
1 |
g; i |
Silice colloidale |
–* |
Tutte |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
E 551c |
1 |
g; i |
Kieselguhr (terra di diatomee purificata) |
–* |
Tutte |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
E 552 |
1 |
g; i |
Silicato di calcio sintetico |
–* |
Tutte |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
E 554 |
1 |
g; i |
Silicato di sodio e alluminio, sintetico |
–* |
Tutte |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
1g557 |
1 |
g |
Montmorillonite-illite |
Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %. Caratterizzazionedel principioattivo: |
Tutte le specie animali |
10 000 |
20 000 |
Le istruzioni per l’uso devono indicare quanto segue:
L’additivo deve essere utilizzato a un livello minimo di:
Per il pollame: l’uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato se il tenore di montmorillonite-illite è superiore a 10 000 mg/kg di alimento completo per animali. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono deve recare la seguente indicazione: «L’additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nell’alimento completo per animali non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di alimento completo per animali. |
||||
i |
Tutte le specie animali |
– |
20 000 |
|||||||||
1m558i |
1 |
g,h,i |
Bentonite |
Bentonite: ≥ 50 % smectite |
Tutte |
– |
20 000 |
Indicare nelle istruzioni per l’uso:
per il pollame:
La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Impiego per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. L’additivo può essere utilizzato quando gli alimenti per animali sono contaminati da cesio radioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei prodotti di origine animale. |
||||
E 559 |
1 |
g; i |
Argilla caolinitica, esente da amianto |
Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponderante presenza di caolinite* |
Tutte |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
E 560 |
1 |
g; i |
Miscela naturale di steatite e clorite |
Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell’85 % |
Tutte |
– |
– |
Tutti gli alimenti |
||||
1g562 |
1 |
g; i |
Sepiolite |
Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 60 % di sepiolite, ≤ 30 % di montmorillonite, esente da amianto. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 60 % Numero CAS: 63800-37-3 Formula chimica: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O Montmorillonite: ≤ 30 % |
Tutte le specie animali |
– |
20 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. |
||||
E 563 |
1 |
g; i |
Argilla sepiolitica |
Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto. |
Tutte le specie animali esclusi ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso |
– |
20 000 |
Tutti gli alimenti |
||||
1g563 |
1 |
g; i |
Argilla sepiolitica |
Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite. Caratterizzazionedella sostanzaattiva: Illite (potassio e alluminosilicato di ferro): ≥ 25 % Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 % Esente da amianto |
Ruminanti da latte Suidi svezzati e da ingrasso |
– |
20 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel. |
||||
Salmonidi |
– |
17 600 |
||||||||||
Polli da ingrasso |
– |
10 000 |
||||||||||
1g565 |
1 |
g |
Lignosolfonato |
Lignosolfonato di calcio, sodio o magnesio: ≥ 55 % Forma solida o liquida Caratterizzazionedel principioattivo: |
Suinetti svezzati Suini da ingrasso Polli da ingrasso Galline ovaiole Bovini da ingrasso |
– |
20 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo (in forma solida) e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. |
||||
Tutte le altre specie e categorie di animali |
8 000 |
|||||||||||
E 566 |
1 |
g; i |
Natrolite-fonolite |
Miscela naturale di silicati di alluminio (alcalini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato* |
Tutte |
– |
25 000 |
Tutti gli alimenti |
||||
1g568 |
1 |
g; i |
Clinoptilolite di origine sedimentaria |
Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo). Numero CAS: 12173-10-3 |
Tutte |
10 000 |
Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg |
|||||
1g598 |
1 |
i |
Dolomite-magnesite |
Preparato di una miscela naturale di: dolomite e magnesite ≥ 40 % (con un tenore minimo di: carbonati 24 %) Caratterizzazionedella sostanzaattiva: Dolomite Magnesite Talco (silicati idrati di magnesio) Talco ≥ 35 % Clorite (alluminio-magnesio) Ferro (strutturale) 6 % (media) Clorite ≥ 16 % Esente da quarzo e amianto |
Tutte le specie animali |
5 000 |
20 000 |
L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono reca la seguente indicazione: «L’additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
||||
1g599 |
1 |
g; i |
Illite-montmorillonite-caolinite |
Preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite, con un tenore minimo di:
Caratterizzazionedella sostanzaattiva: Illite: Montmorillonite: Caolinite: Ferro (strutturale) 10 % in media Esente da amianto |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Bovini da ingrasso e specie minori di ruminanti da ingrasso Suini da ingrasso e suinetti svezzati |
5 000 |
50 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono reca la seguente indicazione: «L’additivo illite-montmorillonite-caolinite è ricco di ferro (inerte)». Nei diversi usi la quantità totale di illite-montmorillonite-caolinite nell’alimento completo non può superare il livello massimo consentito per la specie o la categoria di animali in questione. Le istruzioni per l’uso recano la seguente indicazione: «Evitare l’uso contemporaneo di macrolidi somministrati per via orale». |
||||
|
||||||||||||
1.5 Gruppo funzionale j: regolatori dell’acidità
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie o categoria |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg o unità/kg |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1a330 |
1 |
j |
Acido citrico |
Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca) Caratterizzazionedel principioattivo: Acido citrico ≥ 99,5 % Forma anidra: C6H8O7 N. CAS: 77-92-9 Forma monoidrata: C6H8O7.H2O N. CAS: 5949-29-1 Ceneri solfatate < 0,05 % Acido ossalico < 100 mg/kg Prodotto da:
|
Tutte le specie animali |
– |
15 000 |
La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
E 296 |
1 |
j |
Acido malico DL e L |
Cani e gatti |
– |
– |
– |
|
1j001 |
1 |
j |
Potassio diformiato |
Potassio diformiato: ≥ 98 % Caratterizzazionedella sostanza
attiva: Formula chimica: C2H3O4K Numero CAS: 20642‑05‑1 Numero Einecs: 243‑934‑6 |
Suini da ingrasso Suinetti svezzati |
– |
6 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimenti per animali completi con un tasso di umidità del 12 %, sia usato da solo come regolatore dell’acidità che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi. |
1j002 |
1 |
j |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 contenente almeno 1,3 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 |
Cavalli Cani Gatti Conigli |
8,0 × 1010 CFU |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono recare la seguente indicazione: «Da utilizzare esclusivamente in: – prodotti derivati dall’avena (tasso di umidità ≥ 55 %) – prodotti derivati dalla radice di carota (tasso di umidità ≥ 90 %) – prodotti derivati dalla polpa di cocco (tasso di umidità ≥ 90 %).» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. |
1j524 |
1 |
j |
Idrossido di sodio |
Idrossido di sodio 50 % p/p Caratterizzazione del principio attivo: Idrossido di sodio ≥ 98 % di alcali totali (espressi come NaOH) NaOH N. CAS: Prodotto mediante sintesi chimica |
Gatti, Cani Pesci ornamentali |
– |
– |
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono recare la seguente indicazione: «La concentrazione totale di sodio che si ottiene negli alimenti per animali non deve compromettere l’equilibrio elettrolitico globale.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
1j514ii |
1 |
j |
Bisolfato di sodio |
Bisolfato di sodio ≥ 95,2 % Nichel: massimo 1 mg/kg Caratterizzazione del principio attivo: Bisolfato di sodio Prodotto mediante sintesi chimica Na: 19,15 % SO4: 80,01 % Formula chimica: NaHSO4 N. CAS: |
Tutte le specie animali diverse da animali acquatici, gatti e visoni |
– |
4 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti nell’alimento completo stabiliti per ciascuna specie pertinente. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
gatti |
– |
20 000 |
||||||
visoni |
– |
10 000 |
||||||
4d1712 |
1 |
j |
Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622 |
Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
1 × 109 CFU |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola. Può essere utilizzato in alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
1.6 Gruppo funzionale k: additivi per l’insilamento
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie o categoria |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Autorizzazione disciplinata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
k |
Alfa-amilasi |
Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Aspergillus orizae DS 114 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1k101 |
1 |
k |
Alfa-amilasi |
Preparato di alfa-amilasi prodotta daBacillusamyloliquefaciens DSM 9553, con un’attività minima di 129 800 DNS54/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione, del 20 marzo 2019, versione della GU L 79 del 21.3.2019, pag. 4 |
1k102 |
1 |
k |
Alfa-amilasi |
Preparato di alfa-amilasi prodotta daBacillusamyloliquefaciens NCIMB 30251, con un’attività minima di 101 050 DNS/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k103 |
1 |
k |
Alfa-amilasi |
Preparato di alfa-amilasi prodotta daAspergillus oryzae ATCC SD‑5374, con un’attività minima di 235 850 DNS/g di additivo Forme solide Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k104 |
1 |
k |
Endo-1,4-beta-glucanasi |
Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reeseiATCC PTA-10001, con un’attività minima di 2750 DNS55/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Alfa-amilasi |
Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilisDS 098 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Enterococcus faecium CCM 6226 |
Enterococcus faecium CCM 6226 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1k20602 |
1 |
k |
Enterococcus faeciumDSM 22502 |
Preparato di Enterococcus lactis DSM 22502 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 della Commissione, del 16 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2441, 17.9.2024 |
1 |
k |
Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 |
Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 |
Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1k20710 |
1 |
k |
Levilactobacillusbrevis DSM 12835 |
Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 12835 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k20715 |
1 |
k |
Levilactobacillus brevis DSM 21982 |
Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/151 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/151, 30.1.2025 |
1k20744 |
1 |
k |
Levilactobacillus brevis DSM 23231 |
Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1750 della Commissione, del 24 giugno 2024, versione della GU L, 2024/1750, 25.6.2024 |
1k20745 |
1 |
k |
Levilactobacillus brevis DSM 16680 |
Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 16680 contenente almeno 2,5×1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/353 della Commissione, del 21 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/353, 24.2.2025 |
1k20757 |
1 |
k |
Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillusbuchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 |
Preparato di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillusbuchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 contenente almeno 1,5 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto di 1:1). Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2075 |
1 |
k |
Lentilactobacillusbuchneri DSM 12856 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k20733 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024 |
1k2074 |
1 |
k |
Lentilactobacillusbuchneri DSM 16774 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k20738 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione, del 1° luglio 2024, versione della GU L, 2024/1810, 2.7.2024 |
1k20759 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri DSM 29026 |
Preparato di Lactobacillusbuchneri DSM 29026 contenente almeno de 2 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, versione della GU L 68 del 26.2.2021, pag. 157 |
1k20754 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1757 della Commissione, del 25 giugno 2024, versione della GU L, 2024/1757, 26.6.2024 |
1k20740 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri
|
Preparato di Lactobacillusbuchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 29 |
1k20741 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri
|
Preparato di Lactobacillusbuchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k20734 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri NCIMB 30139 |
Preparato di Lactobacillusbuchneri NCIMB 30139 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, versione della GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21 |
1k20739 |
1 |
k |
Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/ CNCM I‑4323 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k20758 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri NRRL B‑50733 |
Preparato di Lactobacillusbuchneri NRRL B‑50733 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, versione della GU L 67 del 9.3.2018, pag. 18 |
1k21902 |
1 |
k |
Lentilactobacillusbuchneri DSM 32650 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione, del 28 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2646, 29.11.2023 |
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri CCM 1819 |
Lactobacillus buchneri CCM 1819 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
k |
Lactobacillusbuchneri KKP 907 |
Lactobacillus buchneri KKP 907 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1k21903 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenente almeno 1×1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/720 della Commissione, del 15 aprile 2025, versione della GU L, 2025/720, 14.4.2025 |
1k20735 |
1 |
k |
Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 |
Preparato di Lactobacilluscasei ATTC PTA 6135 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, versione della GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21 |
1k20755 |
1 |
k |
Lactobacillus caseiDSM 28872 |
Preparato di Lactobacilluscasei DSM 28872 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22 |
1k20752 |
1 |
k |
Lactobacillusdiolivorans DSM 32074 |
Preparato di Lactobacillusdiolivorans DSM 32074 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, versione della GU L 31 del 4.2.2017, pag. 18 |
1k21901 |
1 |
k |
Lentilactobacillusdiolivorans DSM 33625 |
Preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 34 |
1k20747 |
1 |
k |
Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 |
Preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 contenente almeno 2,5 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/168 della Commissione, del 30 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/168, 31.1.2025 |
1k20742 |
1 |
k |
Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 |
Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1196 della Commissione, del 25 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1196, 26.4.2024 |
1k2076 |
1 |
k |
Lacticaseibacillusparacasei DSM 16245 |
Preparato di Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k20748 |
1 |
k |
Lactobacillusparacasei NCIMB 30151 |
Preparato di Lactobacillusparacasei NCIMB 30151 contenente almeno 1 × 107 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16 |
1k20760 |
1 |
k |
Lactobacillusparafarraginis DSM 32962 |
Preparato di Lactobacillusparafarraginis DSM 32962 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, versione della GU L 68 del 26.2.2021, pag. 167 |
1k20753 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 29024 |
Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 29024 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, versione della GU L 139 del 30.5.2017, pag. 30 |
1k20729 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 |
Preparato di Lactobacillusplantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15 |
1k20730 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 |
Preparato di Lactobacillusplantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k20725 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum 24011 ATCC PTSA‑6139 |
Preparato di Lactobacillusplantarum 24011 ATCC PTSA-6139 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k20717 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k20722 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 contenente almeno 2 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2078 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k2079 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k20726 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 18112 = Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 |
Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 18112 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15 |
1k20727 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 18113 = Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 |
Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 18113 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15 |
1k20728 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 18114 = Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 |
Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 18114 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15 |
1k20718 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 19457 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1443 della Commissione, dell’11 luglio 2023, versione della GU L 177 del 12.7.2023, pag. 59 |
1k2071 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28 |
1k20716 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 contenente almeno 2 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/252 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/252, 17.1.2024 |
1k20750 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSM 29025 |
Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 29025 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, versione della GU L 333 dell’8.12.2016, pag. 44 |
1k20731 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 contenente almeno 6 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024 |
1k20732 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024 |
1k20812 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 8862 e DSM 8866 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto 1:1) Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1416 della Commissione, del 5 luglio 2023, versione della GU L 171 del 6.7.2023, pag. 8 |
1k20721 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum
|
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P‑21295 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1189 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1189, 25.4.2024 |
1k20736 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/763, 1.3.2024 |
1k20737 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/763, 1.3.2024 |
1k2073 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarumNCIMB 30236 contenente almeno 1,2 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28 |
1k20751 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum NCIMB 42150 |
Preparato di Lactobacillusplantarum NCIMB 42150 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, versione della GU L 333 dell’8.12.2016, pag. 44 |
1k20746 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum CECT 4528 |
Preparato di Lactobacillusplantarum CECT 4528 contenente almeno 2,5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, versione della GU L 119 del 23.4.2014, pag. 40 |
1k20749 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum DSMZ 16627 |
Preparato di Lactobacillusplantarum DSMZ 16627 contenente almeno 1 × 107 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16 |
1 |
k |
Lactobacillus plantarum K KKP/593/p |
Lactobacillus plantarum K KKP/593/p |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
|
1k20743 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum NCIMB 40027 |
Preparato di Lactobacillusplantarum NCIMB 40027 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 29 |
1k20761 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumATCC 55058 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31 |
1k20762 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumATCC 55942 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31 |
1k20763 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 34271 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 contenente almeno 4×1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/273 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/273, 13.2.2025 |
1k20756 |
1 |
k |
Lactobacillusrhamnosus DSM 29226 |
Preparato di Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22 |
1k20711 |
1 |
k |
Lacticaseibacillus rhamnosusNCIMB 30121 |
Preparato di Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30121 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k2081 |
1 |
k |
Lactococcus lactisDSM 11037 |
Preparato di Lactococcuslactis DSM 11037 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k2083 |
1 |
k |
Lactococcus lactisNCIMB 30117 |
Preparato di Lactococcus lactis NCIMB 30117 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28 |
1k2084 |
1 |
k |
Lactococcus lactisDSM 34262 |
Preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/359 della Commissione, del 21 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/359, 24.2.2025 |
1k2082 |
1 |
k |
Lactococcus lactis NCIMB 30160 |
Preparato di Lactococcus lactis NCIMB 30160 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k2104 |
1 |
k |
Pediococcus acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622 |
Preparato di Pediococcus acidilacticiDSM 11673 / CNCM I‑4622 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2102 |
1 |
k |
Pediococcusacidilactici DSM 16243 |
Preparato di Pediococcus acidilacticiDSM 16243 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k21009 |
1 |
k |
Pediococcusacidilactici CNCM I‑3237 |
Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I‑3237 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k21013 |
1 |
k |
Pediococcusacidilactici NCIMB 30005 |
Preparato di Pediococcus acidilactici NCIMB 30005 contenente almeno 1 × 107 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16 |
1k21014 |
1 |
k |
Pediococcusparvulus DSM 28875 |
Preparato di Pediococcusparvulus DSM 28875 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22 |
1k2103 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 12834 |
Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 12834 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 |
1k1009 |
1 |
k |
Pediococcus pentosaceus DSM 14021 |
Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/159 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/159, 30.1.2025 |
1k2101 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 16244 |
Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione, del 16 dicembre 2020, versione della GU L 426 del 17.12.2020, pag. 15 |
1k2105 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 23376 |
Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 23376 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 8 |
1k1010 |
1 |
k |
Pediococcus pentosaceus DSM 23688 |
Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 23688 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2412 della Commissione, del 13 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2412, 16.9.2024 |
1k1011 |
1 |
k |
Pediococcus pentosaceus |
Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 23689 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2388 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2388, 10.9.2024 |
1k21015 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 32291 |
Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, versione della GU L 259 del 16.10.2018, pag. 22 |
1k2106 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus NCIMB 12455 |
Preparato diPediococcus pentosaceusNCIMB 12455 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k2107 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus NCIMB 30168 |
Preparato diPediococcus pentosaceusNCIMB 30168 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/220 della Commissione, del 12 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/220, 15.1.2024 |
1k21008 |
1 |
k |
Lactobacillusplantarum NCIMB 30238 |
Preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenente almeno 2,0 × 1010 CFU/g di additivo e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenente almeno 2,6 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1489 della Commissione, del 3 settembre 2015, versione della GU L 231 del 4.9.2015, pag. 1 |
1k2111 |
1 |
k |
Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 |
Preparato di AcidipropionibacteriumacidipropioniciCNCM I‑4661 contenente almeno 1 × 108 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024 |
1k21801 |
1 |
k |
Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 |
Preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/277 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/277, 13.2.2025 |
1k202 |
1 |
k |
Sorbato di potassio |
Sorbato di potassio ≥ 99 % Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: C6H7 KO2 Numero CAS: 24634-61-5 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
300 mg |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, versione della GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14 |
1k236 |
1 |
k |
Acido formico |
Acido formico (≥ 84,5 %) Forma liquida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: H2CO2 Numero CAS: 64‑18‑6 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
10 000 mg |
|
1k237 |
1 |
k |
Formiato di sodio |
Forma solida: Formiato di sodio ≥ 98 % Forma liquida: Formiato di sodio ≥ 15 % Caratterizzazione dellasostanzaattiva: Formiato di sodio ≥ 98 % NaHCO2 Numero CAS: 141‑53‑7 Forma liquida: formaldeide ≤ 6,2 mg/kg acetaldeide ≤ 5 mg/kg butilaldeide ≤ 25 mg/kg Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico ≤ 75 % Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
10 000 mg equivalente acido formico) |
|
1k280 |
1 |
k |
Acido propionico |
Acido propionico ≥ 99,5 % Caratterizzazione dellasostanzaattiva: C3H6O2 Numero CAS: 79‑09‑4 Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide Prodotto mediante sintesi chimica |
Ruminanti |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16 |
Suini |
– |
– |
30 000 mg |
||||||
Pollame |
– |
– |
10 000 mg |
||||||
Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12 |
|||||
1k281 |
1 |
k |
Propionato di sodio |
Propionato di sodio ≥ 98,5 % Caratterizzazione dellasostanzaattiva: C3H5O2Na Numero CAS: 137‑40‑6 Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 % Prodotto mediante sintesi chimica |
Ruminanti |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16 |
Suini |
– |
– |
30 000 mg |
||||||
Pollame |
– |
– |
10 000 mg |
||||||
Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12 |
|||||
1k284 |
1 |
k |
Propionato di ammonio |
Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19 %, Caratterizzazione dellasostanzaattiva: C3H9O2N Numero CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica |
Ruminanti |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16 |
Suini |
– |
– |
30 000 mg |
||||||
Pollame |
– |
– |
10 000 mg |
||||||
Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12 |
|||||
1k301 |
1 |
k |
Benzoato di sodio |
Benzoato di sodio ≥ 99,5 % Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: C7H5NaO2 Numero CAS: 532‑32‑1 Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
2 400 mg |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, versione della GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14 |
E 250 |
1 |
k |
Nitrito di sodio |
Nitrito di sodio |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
– |
1k21016 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus IMI 507024 |
Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione, del 23 febbraio 2022, versione della GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17 |
1k21017 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus IMI 507025 |
Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k21601 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumIMI 507026 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k21602 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumIMI 507027 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k21603 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumIMI 507028 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k21701 |
1 |
k |
Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 |
Preparato diLacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k1604 |
1 |
k |
Lactiplantibacillus plantarumDSM 26571 |
Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione, del 13 aprile 2022, versione della GU L 117 del 19.4.2022, pag. 26 |
1k1801 |
1 |
k |
Propionibacterium freudenreichiiDSM 33189 e LentilactobacillusbuchneriDSM 12856 |
Preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g, di additivo in un rapporto di 1:4 (1 × 1011 CFU/g P. freudenreichii DSM 33189 e 4 × 1011 CFU/g L. buchneri DSM 12856) Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva:
|
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 16 |
1k105 |
1 |
k |
Endo-1,4-beta-glucanasi |
Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da: Aspergillus niger CBS 120604, con un’attività minima di 25650 DNS56/g di additivo Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 24 |
1k106 |
1 |
k |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da: Aspergillus neoniger MUCL 39199, con un’attività minima di 10000 DNS/g di additivo Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k107 |
1 |
k |
Endo-1,4-beta-xilanasi |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: Trichoderma citrinoviride MUCL 39203, con un’attività minima di 51600 DNS/g di additivo Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k108 |
1 |
k |
Endo-1,4-beta-xilanasi |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 con un’attività minima di 70 000 DNS/g di additivo Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
|
1k1018 |
1 |
k |
Pediococcuspentosaceus DSM 32292 |
Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione dellasostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 16 |
1.7 Gruppi funzionali m: sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine e n: potenziatori delle condizioni d’igiene
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale o |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg o unità/kg di alimento completo |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1m01 |
1 |
m57 |
Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae |
Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo Forma solida Caratterizzazionedel principioattivo: |
Suini Tutte le specie avicole |
– |
1,7×108UFC |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Per le specie avicole: |
|
1m03 |
1 |
m58 |
Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 |
Preparato di fumonisina esterasi prodotta da KomagataellapastorisDSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g59 Caratterizzazionedel principioattivo: |
Tutte le specie avicole |
– |
15 U |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
|
1m03i |
1 |
m60 |
Fumonisina esterasi CE 3.1.1.87 |
Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataellaphaffii (DSM 32159) contenente un minimo di 3000 U/g61 Caratterizzazionedel principioattivo: |
Suini Tutte le specie avicole |
– |
10 U |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali o di sostanza fresca per l’insilato a base di granturco. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
|
Tutte le specie animali (Consentito solo negli insilati a base di granturco) |
– |
40 U/kg di sostanza fresca |
– |
|||||||
1m04 |
1 |
m62 |
Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 |
Preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 contenente almeno 1200 U63/g Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Suinetti di tutte le specie di suidi Suini da ingrasso di tutte le specie di suidi |
– |
60 U |
60 U |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere utilizzato solo negli alimenti per animali già conformi alle norme stabilite per le micotossine nel diritto relativo alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. |
|
1m558 |
1 |
m64 |
Bentonite |
Bentonite: ≥ 70 % smectite < 10 % opale e feldspato < 4 % quarzo e calcite Capacità legante dell’AfB 1 (BC AfB1) superiore al 90 % |
Ruminanti Pollame Suini |
– |
– |
20 000 |
Indicare nelle istruzioni per l’uso:
La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. |
|
1n01 |
1 |
n65 |
Bacillus subtilis CNCM I‑4606, CNCM I‑5043 e CNCM I‑4607 e Lactococcus lactis CNCM I‑4609 |
Preparato di Bacillus subtilis CNCM I-4606,
Caratterizzazionedel principioattivo: |
Tutte le specie animali |
– |
1 × 109 CFU di Bacillus subtilisCNCM I‑4606, 4607, e 5043 (in rapporto 1:1:1) 1 × 109 CFU di Lactococcus lactisCNCM I‑4609 |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere utilizzato soltanto in alimenti composti sotto forma di pastone o in materie prime per alimenti solide, destinati alla preparazione di alimenti con un tasso di umidità del 60–90 %. L’additivo non deve essere utilizzato nelle premiscele contenenti oligoelementi o conservanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «L’additivo 1n01 è destinato alla riduzione della contaminazione da Salmonella Typhimurium. Non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. |
|
1k236 |
1 |
n |
Acido formico |
CH2O2 ≥ 84,5 % In forma liquida N. CAS: 64-18-6 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
10 000 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi. |
|
1k237 |
1 |
n |
Formiato di sodio |
Composizione dell’additivo: Forma liquida ≥ 15 % formiato di sodio ≤ 75 % acido formico ≤ 25 % acqua Caratterizzazionedel principioattivo:
Acido formico ≤ 75 % Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali eccetto i suini |
– |
– |
10 000 (equivalente acido formico) |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti per animali completi. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. |
|
Suini |
– |
– |
12 000 (equivalente acido formico) |
|||||||
4d1712 |
1 |
n66 |
Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622 |
Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: |
Tutte le specie animali |
– |
1 × 109 CFU |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola. Può essere utilizzato in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
|
1.8 Gruppo funzionale o: altri additivi tecnologici
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale o |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1o01 |
1 |
o67 |
Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP |
Composizione dell’additivo: Caratterizzazionedella sostanzaattiva: |
Tutte le specie animali |
Bacillus subtilis 1,2 × 106 CFU/kg di soia Aspergillus oryzae 2,0 × 106 CFU/kg di soia |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione. L’additivo deve essere utilizzato soltanto nella soia. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio. |
2 Categoria 2: additivi organolettici
2.1 Gruppo funzionale a: coloranti
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
2a102 |
2 |
a (i)68 |
Tartrazina |
La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida. La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5‑idrossi-1-(4- solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti non colorati. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. |
Gatti |
– |
433 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell’apparato respiratorio. |
|||||
Cani |
– |
– |
520 |
||||||||||
Piccoli roditori |
– |
– |
2000 |
||||||||||
Uccelli ornamentali granivori |
– |
– |
63 |
||||||||||
2a102 |
2 |
a (iii) |
Tartrazina |
Pesci ornamentali |
– |
– |
1924 |
||||||
2a110 |
2 |
a (i) |
Giallo tramonto FCF |
Giallo tramonto FCF Forma solida (polvere o granuli) Caratterizzazionedel principioattivo: Il giallo tramonto FCF, descritto come sale sodico, è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(4- solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori unitamente al cloruro di sodio e/o al solfato di sodio come principali componenti incolore. Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale di sodio. Prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: contenuto totale di sostanze coloranti, calcolate come sali sodici, non inferiore al 90 % (saggio) Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 % Coloranti accessori: ≤ 5 % 1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I): ≤ 0,5 mg/kg Composti organici diversi dai coloranti: ≤ 0,5 % Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % (calcolate come anilina) Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7 Formula chimica: N. CAS: 2783‑94‑0 |
Gatti |
– |
– |
165 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. |
||||
Cani |
– |
– |
198 |
||||||||||
Pesci ornamentali |
– |
– |
733 |
||||||||||
Uccelli ornamentali granivori |
– |
– |
24 |
||||||||||
Piccoli roditori |
– |
– |
750 |
||||||||||
E 120 |
2 |
a |
Carminio (lacca carminio WSP 50 %) |
Cani Gatti |
– |
– |
– |
– |
|||||
2a124 |
2 |
a (i) |
Ponceau 4R |
Ponceau 4R descritto come sale di sodio quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli). Il ponceau 4R è costituito essenzialmente da trisodio 2‑idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8- disolfonato e da sostanze coloranti accessorie, accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. |
Gatti |
– |
– |
31 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle, della bocca e dell’apparato respiratorio. |
||||
Cani |
– |
– |
37 |
||||||||||
2a124 |
2 |
a (iii) |
Ponceau 4R |
Pesci ornamentali |
– |
– |
137 |
||||||
2a127 |
2 |
a (i) |
Eritrosina |
Eritrosina descritta come sale sodico quale componente principale. Forma solida L’eritrosina è costituita essenzialmente da disodio 2‑(2,4,5,7-tetraiodo-3-ossido-6-ossoxanten-9-il) benzoato monoidrato e da coloranti accessori accompagnati da acqua, cloruro sodico e/o solfato sodico quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. |
Cani Gatti |
– – |
– – |
16 13 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
||||
2a129 |
2 |
a (i) |
Rosso allura AC |
Rosso allura AC descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2‑idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: contenuto di sostanze coloranti non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici (composizione) Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 % Coloranti accessori: ≤ 3 % Composti organici diversi dai coloranti:
Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7 Formula chimica: C18H14N2Na2O8S2 Numero CAS: 25956‑17‑6 Numero Einecs: 247‑368‑0 |
Gatti |
– |
– |
308 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
||||
Cani |
– |
– |
370 |
||||||||||
Cavia / porcellino d’India Cincillà Degu Criceto Gerbillo Tamia |
– |
– |
500 |
||||||||||
Furetti Altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare |
– |
– |
99 |
||||||||||
Canarini Pappagallini ondulati Maine Tucani |
– |
– |
45 |
||||||||||
Inseparabili |
– |
– |
51 |
||||||||||
Calopsitte |
– |
– |
79 |
||||||||||
Cacatua |
– |
– |
115 |
||||||||||
Amazzoni |
– |
– |
145 |
||||||||||
Pappagalli |
– |
– |
147 |
||||||||||
Are ararauna |
– |
– |
150 |
||||||||||
Are di Wagler |
– |
– |
173 |
||||||||||
Are giacinto |
– |
– |
214 |
||||||||||
Altri uccelli ornamentali |
– |
– |
45 |
||||||||||
2a131 |
2 |
a (i) |
Blu patentato V |
Sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α-(4-dietilammi-nofenil)-5-idrossi-2,4- disolfofenil-metilidene) 2,5-cicloesadien-1-ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti incolori. È ammesso anche il sale di potassio. Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potassio, sodio o calcio. Leucobase: non più dell’1 %. |
Tutti gli animali non destinati alla produzione alimentare |
– |
– |
250 |
Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. |
||||
2a132 |
2 |
a (i) |
Carminio d’indaco |
Carminio d’indaco Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Il carminio d’indaco, descritto come sale sodico, è costituito essenzialmente da una miscela di disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,5’-disolfonato e disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,7’-disolfonato Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale di sodio. Prodotto mediante sintesi chimica Formula chimica: C16H8N2Na2O8S2 Numero CAS: 860-22-0 / 54947-75-0 Sostanza colorante totale ≥ 85 % Disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,7’-disolfonato ≤ 18 % Sostanza colorante accessoria ≤ 1 % Composti organici diversi dalle sostanze coloranti (acido isatin-5-solfonico, acido 5-solfoantranilico e acido antranilico) ≤ 0,5 % Ammine primarie aromatiche non solfonate ≤ 0,01 % Sostanze estraibili in etere ≤ 0,2 % in condizioni di neutralità Piombo ≤ 2 mg/kg |
Gatti Cani |
– |
– |
250 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. |
||||
Pesci ornamentali |
– |
– |
1000 |
||||||||||
2a133 |
2 |
a (i) |
Blu brillante FCF |
Blu brillante FCF descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida (polvere) Caratterizzazione dellasostanzaattiva quale salesodico: |
Gatti Cani |
– – |
– – |
278 334 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell’apparato respiratorio. |
||||
E 141 |
2 |
a |
Complesso rame-clorofilla |
– |
Cani Gatti |
– |
– |
– |
– |
||||
2a160b |
2 |
a (i) |
Norbissina (annatto F) |
Preparazione liquida di annatto F con un tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3–2,7 % La norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida (annatto F) è descritta come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6’-diapo-psi,psi-carotenedioato) È un derivato carotenoide preparato tramite la rimozione dell’involucro esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L) e un ulteriore trattamento chimico. |
Gatti Cani |
– – |
– – |
13 16 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle. |
||||
2a160c |
2 |
a (ii) |
Estratto di paprica saponificato (capsantina) |
Estratto saponificato ottenuto dai frutti essiccati di Capsicum annuum L. ricco di capsantina Tenore del totale dei carotenoidi 25–90 g/kg N. CAS della capsantina: 465‑42‑9 Numero EINECS della capsantina: 207‑364‑1 Pasta viscosa |
Polli da ingrasso |
– |
– |
40 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sull’etichetta dell’additivo e sull’etichetta delle premiscele deve essere indicato il tenore totale dei carotenoidi dell’additivo. L’estratto di paprica saponificato (capsantina) deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. La miscela di estratto di paprica saponificato (capsantina) con altri carotenoidi e/o xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle. |
||||
Specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
40 |
||||||||||
Galline ovaiole |
– |
– |
40 |
||||||||||
Specie avicole minori destinate alla produzione di uova |
– |
– |
40 |
||||||||||
2a160f |
2 |
a (ii) |
Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico |
Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico Formula chimica: C32H44O2 N. CAS: 1109-11-1 Forma solida prodotta mediante sintesi chimica Criteri di purezza: ≥ 97 % (tutti gli isomeri). |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
15 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’estere etilico dell’acido betaapo-8’-carotenoico deve essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. |
||||
Galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova |
– |
– |
5 |
||||||||||
E 161b |
2 |
a (ii) |
Luteina |
C40H56O2 |
Pollame |
– |
– |
80 |
La miscela di luteina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali. |
||||
2a161b |
2 |
a (ii) |
Estratto ricco di luteina |
Estratto di Tagetes erecta ricco di luteina Luteina ottenuta da un estratto saponificato di Tagetes erecta (petali essiccati) mediante estrazione e saponificazione Formula chimica: C40H56O2 N. CAS: 127-40-2 (luteina) N. CAS 144-68-3 (zeaxantina) Numero CoE: 494 In forma liquida |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e specie avicole minori allevate per la produzione di uova |
– |
– |
80 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’estratto ricco di luteina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. La miscela di estratto ricco di luteina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle. |
||||
2a161bi |
2 |
a (ii) |
Estratto di luteina/zeaxantina |
Estratto di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta Luteina ottenuta da un estratto saponificato di Tagetes erecta (petali essiccati) mediante estrazione e saponificazione: In forma liquida N. CAS: 127-40-2 (luteina) N. CAS: 144-68-3 (zeaxantina) Numero CoE: 494 Formula chimica: C40H56O2 |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole |
– |
– |
80 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’estratto di luteina/zeaxantina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. La miscela di estratto di luteina/zeaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare un tenore totale di carotenoidi e xantofille di:
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle. |
||||
Specie avicole minori allevate per la produzione di uova |
– |
– |
50 |
||||||||||
2a161g |
2 |
a (ii) |
Cantaxantina |
C40H52O2 Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg Numero CAS: 514-78-3 Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Purezza: tenore: min. 96 %. Carotenoidi diversi dalla cantaxantina: non più del 5 % del totale delle sostanze coloranti. |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
25 |
La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare gli 80 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. |
||||
Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova |
– |
– |
8 |
||||||||||
2a161g |
2 |
a (iii) |
Cantaxantina |
Pesci ornamentali e uccelli ornamentali diversi da galline da riproduzione ornamentali |
– |
– |
100 |
La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare i 100 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. |
|||||
Galline da riproduzione ornamentali |
– |
– |
8 |
||||||||||
E 161h |
2 |
a (ii) |
Zeaxantina |
C40H56O2 |
Pollame |
– |
– |
80 |
La miscela di zeaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali. |
||||
E 161i |
2 |
a (ii) |
Citranaxantina |
C33H44O |
Galline ovaiole |
– |
– |
80 |
La miscela di citranaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali. |
||||
2a161j |
2 |
a(ii) |
Astaxantina |
C40H52O4 Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg Numero CAS: 7542-45-2 In forma solida prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza:
|
Pesci Crostacei |
– – |
– – |
100 100 |
L’astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità. La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare 100 mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. |
||||
2a161j |
2 |
a (iii) |
Astaxantina |
Pesci ornamentali |
– |
– |
100 |
||||||
E 161y |
2 |
a (ii) |
Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD‑5340) |
Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10 g di astaxantina per kg di additivo |
Salmoni e trote |
– |
– |
100 |
Il tenore massimo è espresso come astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall’età di 6 mesi. La miscela dell’additivo con la cantaxantina è ammessa a condizione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg di alimento completo. |
||||
2a165 |
2 |
a (ii) |
Astaxantina-dimetildisuccinato |
Astaxantina-dimetildisuccinato Astaxantina-dimetildisuccinato In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. N. CAS: 578006-46-9 Criteri di purezza |
Pesci e crostacei |
– |
– |
138 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’astaxantina-dimetildisuccinato deve essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. Se l’astaxantina-dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina/kg di alimento completo. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, compresi i rischi derivanti dall’uso di tali additivi inclusi nel preparato. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. |
||||
2a(ii)167 |
2 |
a(ii) |
Panaferd Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso |
Sostanze attive: adonirubina (C40H52O3, 3‑idrossibeta-beta, beta-carotene-4,4’-dione, Numero CAS: 511‑23801) Cantaxantina (C40H52O2, Numero CAS: 514‑78‑3) Composizione dell’additivo: (NITE SD 00017) contenente: 20–23 g/kg astaxantina, 7–15 g/kg adonirubina, 1–5 g/kg cantaxantina. Metodo di analisi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di astaxantina, adonirubina e cantaxantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci. |
Salmoni e trote |
– |
– |
100 |
Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina. Somministrazione autorizzata a partire dall’età di 6 mesi o da un peso di 50 g. La miscela dell’additivo con l’astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %. |
||||
E 172 |
2 |
a (iii) |
Ossido ferrico rosso |
Fe2O3 |
Pesci ornamentali |
– |
– |
– |
– |
||||
Cani Gatti |
– |
– |
– |
– |
|||||||||
2.2 Gruppo funzionale b: aromatizzanti
2.2.1 Sostanze aromatizzanti autorizzate
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Denominazione chimica, |
Specie animale |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Autorizzazione disciplinata |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
2b920 |
2 |
b |
L-cisteina cloridrato monoidrato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Cani e gatti |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 326 del 11.12.2015, pag. 46 |
|||
2b959 |
2 |
b |
Neoesperidina diidrocalcone |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Suinetti e suini da ingrasso |
– |
– |
35 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 45 del 19.02.2015, pag. 10 |
|||
Vitelli |
– |
– |
35 |
|||||||||
Ovini |
– |
– |
35 |
|||||||||
Pesci |
– |
– |
35 |
|||||||||
Cani |
– |
– |
35 |
|||||||||
1j514ii |
2 |
b |
Bisolfato di sodio |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da animali acquatici, gatti e visoni |
– |
– |
4000 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2393, 10.9.2024 |
|||
Gatti |
– |
– |
20 000 |
|||||||||
Visoni |
– |
– |
10 000 |
|||||||||
1k280 |
2 |
b |
Acido propionico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/183, GU L, 2025/183, 3.2.2025. |
|||
2b02004 |
2 |
b |
Butan-1-olo |
|||||||||
2b02005 |
2 |
b |
Esan-1-olo |
|||||||||
2b02006 |
2 |
b |
Ottan-1-olo |
|||||||||
2b02007 |
2 |
b |
Nonan-1-olo |
|||||||||
2b02008 |
2 |
b |
Dodecan-1-olo |
|||||||||
2b02021 |
2 |
b |
Eptan-1-olo |
|||||||||
2b02024 |
2 |
b |
Decan-1-olo |
|||||||||
2b02040 |
2 |
b |
Pentan-1-olo |
|||||||||
2b02078 |
2 |
b |
Etanolo |
|||||||||
2b05001 |
2 |
b |
Acetaldeid |
|||||||||
2b05002 |
2 |
b |
Propanale |
|||||||||
2b05003 |
2 |
b |
Butanale |
|||||||||
2b05005 |
2 |
b |
Pentanale |
|||||||||
2b05008 |
2 |
b |
Esanale |
|||||||||
2b05009 |
2 |
b |
Ottanale |
|||||||||
2b05010 |
2 |
b |
Decanale |
|||||||||
2b05011 |
2 |
b |
Dodecanale |
|||||||||
2b05025 |
2 |
b |
Nonanale |
|||||||||
2b05031 |
2 |
b |
Eptanale |
|||||||||
2b05034 |
2 |
b |
Undecanale |
|||||||||
2b06001 |
2 |
b |
1,1-dietossietano |
|||||||||
2b08001 |
2 |
b |
Acido formico |
|||||||||
2b08002 |
2 |
b |
Acido acetico |
|||||||||
2b08007 |
2 |
b |
Acido valerico |
|||||||||
2b08009 |
2 |
b |
Acido esanoico |
|||||||||
2b08010 |
2 |
b |
Acido ottanoico |
|||||||||
2b08011 |
2 |
b |
Acido decanoico |
|||||||||
2b08012 |
2 |
b |
Acido dodecanoico |
|||||||||
2b08013 |
2 |
b |
Acido oleico |
|||||||||
2b08014 |
2 |
b |
Acido esadecanoico |
|||||||||
2b08016 |
2 |
b |
Acido tetradecanoico |
|||||||||
2b08028 |
2 |
b |
Acido eptanoico |
|||||||||
2b08029 |
2 |
b |
Acido nonanoico |
|||||||||
2b09001 |
2 |
b |
Acetato di etile |
|||||||||
2b09002 |
2 |
b |
Propilacetato |
|||||||||
2b09004 |
2 |
b |
Acetato di butile |
|||||||||
2b09006 |
2 |
b |
Acetato di esile |
|||||||||
2b09007 |
2 |
b |
Acetato di ottile |
|||||||||
2b09008 |
2 |
b |
Acetato di nonile |
|||||||||
2b09009 |
2 |
b |
Acetato di decile |
|||||||||
2b09010 |
2 |
b |
Acetato di dodecile |
|||||||||
2b09022 |
2 |
b |
Acetato di eptile |
|||||||||
2b09023 |
2 |
b |
Acetato di metile |
|||||||||
2b09038 |
2 |
b |
Butirrato di metile |
|||||||||
2b09042 |
2 |
b |
Butirrato di butile |
|||||||||
2b09044 |
2 |
b |
Butirrato di pentile |
|||||||||
2b09045 |
2 |
b |
Butirrato di esile |
|||||||||
2b09046 |
2 |
b |
Butirrato di ottile |
|||||||||
2b09059 |
2 |
b |
Decanoato di etile |
|||||||||
2b09060 |
2 |
b |
Esanoato di etile |
|||||||||
2b09061 |
2 |
b |
Esanoato di propile |
|||||||||
2b09065 |
2 |
b |
Esanoato di pentile |
|||||||||
2b09066 |
2 |
b |
Esanoato di esile |
|||||||||
2b09069 |
2 |
b |
Esanoato di metile |
|||||||||
2b09072 |
2 |
b |
Formiato di etile |
|||||||||
2b09099 |
2 |
b |
Laurato di etile |
|||||||||
2b09104 |
2 |
b |
Tetradecanoato di etile |
|||||||||
2b09107 |
2 |
b |
Nonanoato di etile |
|||||||||
2b09111 |
2 |
b |
Ottanoato di etile |
|||||||||
2b09121 |
2 |
b |
Propionato di etile |
|||||||||
2b09134 |
2 |
b |
Propionato di metile |
|||||||||
2b09147 |
2 |
b |
Valerato di etile |
|||||||||
2b09148 |
2 |
b |
Valerato di butile |
|||||||||
2b09191 |
2 |
b |
Es-3-enoato di etile |
|||||||||
2b09193 |
2 |
b |
Esadecanoato di etile |
|||||||||
2b09248 |
2 |
b |
Trans-2-butenoato di etile |
|||||||||
2b09274 |
2 |
b |
Undecanoato di etile |
|||||||||
2b09449 |
2 |
b |
Isovalerato di butile |
|||||||||
2b09478 |
2 |
b |
Isobutirrato di esile |
|||||||||
2b09483 |
2 |
b |
2-metilbutirrato di metile |
|||||||||
2b09507 |
2 |
b |
2-metilbutirrato di esile |
|||||||||
2b09512 |
2 |
b |
Citrato di trietile |
|||||||||
2b09529 |
2 |
b |
Isovalerato di esile |
|||||||||
2b09549 |
2 |
b |
2-metilvalerato di metile |
|||||||||
2b02001 |
2 |
b |
2-metilpropan-1-olo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 80 |
|||
2b02003 |
2 |
b |
Isopentanolo |
|||||||||
2b02026 |
2 |
b |
3,7-dimetilottan-1-olo |
|||||||||
2b02082 |
2 |
b |
2-etilesan-1-olo |
|||||||||
2b05004 |
2 |
b |
2-metilpropanale |
|||||||||
2b05006 |
2 |
b |
3-metilbutanale |
|||||||||
2b05049 |
2 |
b |
2-metilbutirraldeide |
|||||||||
2b08008 |
2 |
b |
Acido 3-metilbutirrico |
|||||||||
2b08031 |
2 |
b |
Acido 2-metilvalerico |
|||||||||
2b08045 |
2 |
b |
Acido 2-etilbutirrico |
|||||||||
2b08046 |
2 |
b |
Acido 2-metilbutirrico |
|||||||||
2b08047 |
2 |
b |
Acido 2-metileptanoico |
|||||||||
2b08062 |
2 |
b |
Acido 4-metilnonanoico |
|||||||||
2b08063 |
2 |
b |
Acido 4-metilottanoico |
|||||||||
2b09005 |
2 |
b |
Acetato di isobutile |
|||||||||
2b09043 |
2 |
b |
Butirrato di isobutile |
|||||||||
2b09070 |
2 |
b |
Esanoato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b09103 |
2 |
b |
Dodecanoato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b09120 |
2 |
b |
Ottanoato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b09136 |
2 |
b |
Propionato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b09162 |
2 |
b |
Formiato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b09211 |
2 |
b |
Tributirrato di glicerile |
|||||||||
2b09417 |
2 |
b |
Isobutirrato di isobutile |
|||||||||
2b09419 |
2 |
b |
Isobutirrato di isopentile |
|||||||||
2b09472 |
2 |
b |
Isovalerato di isobutile |
|||||||||
2b09530 |
2 |
b |
2-metilbutirrato di isopentile |
|||||||||
2b09531 |
2 |
b |
Isovalerato di 2-metilbutile |
|||||||||
2b09659 |
2 |
b |
Butirrato di 2-metilbutile |
|||||||||
2b02022 |
2 |
b |
Ottan-2-olo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 112 |
|||
2b02079 |
2 |
b |
Isopropanolo |
|||||||||
2b02088 |
2 |
b |
Pentan-2- olo |
|||||||||
2b02098 |
2 |
b |
Ottan-3- olo |
|||||||||
2b07002 |
2 |
b |
Eptan-2- one |
|||||||||
2b07054 |
2 |
b |
Pentan-2- one |
|||||||||
2b07099 |
2 |
b |
6-metil-epta-3,5-dien-2-one |
|||||||||
2b07113 |
2 |
b |
Nonan- 3- one |
|||||||||
2b07150 |
2 |
b |
Decan-2- one |
|||||||||
2b09105 |
2 |
b |
Tetradecanoato di isopropile |
|||||||||
2b08004 |
2 |
b |
Acido lattico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 129 |
|||
2b08023 |
2 |
b |
Acido 4-ossovalerico |
|||||||||
2b08024 |
2 |
b |
Acido succinico |
|||||||||
2b08025 |
2 |
b |
Acido fumarico |
|||||||||
2b09402 |
2 |
b |
Acetoacetato di etile |
|||||||||
2b09433 |
2 |
b |
Lattato di etile |
|||||||||
2b09434 |
2 |
b |
Lattato di butile |
|||||||||
2b09435 |
2 |
b |
4-Ossovalerato di etile |
|||||||||
2b09444 |
2 |
b |
Succinato di dietile |
|||||||||
2b09490 |
2 |
b |
Malonato di dieti |
|||||||||
2b09491 |
2 |
b |
Butile-o-butirrillattato |
|||||||||
2b09545 |
2 |
b |
Lattato di es-3-enile |
|||||||||
2b09580 |
2 |
b |
Lattato di esile |
|||||||||
2b10006 |
2 |
b |
Butirro-1,4-lattone |
|||||||||
2b10007 |
2 |
b |
Decano-1,5-lattone |
|||||||||
2b10011 |
2 |
b |
Undecano-1,5-lattone |
|||||||||
2b10013 |
2 |
b |
Pentano-1,4-lattone |
|||||||||
2b10014 |
2 |
b |
Nonano-1,5-lattone |
|||||||||
2b10015 |
2 |
b |
Ottano-1,5-lattone |
|||||||||
2b10020 |
2 |
b |
Eptano-1,4-lattone |
|||||||||
2b10021 |
2 |
b |
Esano-1,4-lattone |
|||||||||
2b03001 |
2 |
b |
1,8-cineolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 153 |
|||
2b13009 |
2 |
b |
3,4-diidrocumarina |
|||||||||
2b13037 |
2 |
b |
2-(2-metilprop-1-enil)-4‑metiltetraidropirano |
|||||||||
2b02014 |
2 |
b |
Alfaterpineolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 159 |
|||
2b02018 |
2 |
b |
Nerolidolo |
|||||||||
2b02042 |
2 |
b |
2-(4-metilfenil)propan-2-olo |
|||||||||
2b02230 |
2 |
b |
Terpineolo |
|||||||||
2b09013 |
2 |
b |
Acetato di linalile |
|||||||||
2b06006 |
2 |
b |
1,1-dimetossi-2-feniletano |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 167 |
|||
2b09083 |
2 |
b |
Formiato di fenetile |
|||||||||
2b09262 |
2 |
b |
Ottanoato di fenetile |
|||||||||
2b09427 |
2 |
b |
Isobutirrato di fenetile |
|||||||||
2b09538 |
2 |
b |
Etilbutirrato di fenetile |
|||||||||
2b09774 |
2 |
b |
Benzoato di fenetile |
|||||||||
2b04004 |
2 |
b |
Isoeugenolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Suini Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano Animali da compagnia |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 177 |
|||
2b04051 |
2 |
b |
4-allil-2,6- dimetossifenolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 181 |
|||||
2b09020 |
2 |
b |
Acetato di eugenile |
|||||||||
2b12173 |
2 |
b |
2-Metilpropan-1-tiolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
0,04 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186 |
|||||
2b12025 |
2 |
b |
Isotiocianato di allile |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
0,05 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186 |
|||||
2b12001 |
2 |
b |
3-(Metiltio) propionaldeide |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186 |
|||||
2b12002 |
2 |
b |
3-(Metiltio) propionato di metile |
|||||||||
2b12004 |
2 |
b |
Alliltiolo |
|||||||||
2b12006 |
2 |
b |
Solfuro di dimetile |
|||||||||
2b12007 |
2 |
b |
Solfuro di dibutile |
|||||||||
2b12008 |
2 |
b |
Disolfuro di diallile |
|||||||||
2b12009 |
2 |
b |
Trisolfuro di diallile |
|||||||||
2b12013 |
2 |
b |
Trisolfuro di dimetile |
|||||||||
2b12014 |
2 |
b |
Disolfuro di dipropile |
|||||||||
2b12026 |
2 |
b |
Disolfuro di dimetile |
|||||||||
2b12027 |
2 |
b |
2-Metilbenzen-1-tiolo |
|||||||||
2b12032 |
2 |
b |
Butantioato di S-metile |
|||||||||
2b12037 |
2 |
b |
Disolfuro di allile metile |
|||||||||
2b12062 |
2 |
b |
3-(Metiltio) propan-1-olo |
|||||||||
2b12063 |
2 |
b |
3-(Metiltio) esan-1-olo |
|||||||||
2b12071 |
2 |
b |
1-Propan-1-tiolo |
|||||||||
2b12088 |
2 |
b |
Solfuro di diallile |
|||||||||
2b12118 |
2 |
b |
2,4-Ditiapentano |
|||||||||
2b12168 |
2 |
b |
2-Metil-2-(metilditio) propanale |
|||||||||
2b12175 |
2 |
b |
Metilsolfinilmetano |
|||||||||
2b12197 |
2 |
b |
Propan-2-tiolo |
|||||||||
2b15025 |
2 |
b |
3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano |
|||||||||
2b16030 |
2 |
b |
2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano |
|||||||||
2b02010 |
2 |
b |
Alcole benzilico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214 |
|||
2b02039 |
2 |
b |
Alcole 4-isopropilbenzilico |
|||||||||
2b05013 |
2 |
b |
Benzaldeide |
|||||||||
2b05022 |
2 |
b |
4-Isopropilbenzaldeide |
|||||||||
2b05029 |
2 |
b |
p-Tolualdeide |
|||||||||
2b05055 |
2 |
b |
Salicilaldeide |
|||||||||
2b05129 |
2 |
b |
2-Metossibenzaldeide |
|||||||||
2b09014 |
2 |
b |
Acetato di benzile |
|||||||||
2b09051 |
2 |
b |
Butirrato di benzile |
|||||||||
2b09077 |
2 |
b |
Formiato di benzile |
|||||||||
2b09132 |
2 |
b |
Propionato di benzile |
|||||||||
2b09316 |
2 |
b |
Esanoato di benzile |
|||||||||
2b09426 |
2 |
b |
Isobutirrato di benzile |
|||||||||
2b09458 |
2 |
b |
Isovalerato di benzile |
|||||||||
2b09581 |
2 |
b |
Salicilato di esile |
|||||||||
2b09705 |
2 |
b |
Fenilacetato di benzile |
|||||||||
2b09725 |
2 |
b |
Benzoato di metile |
|||||||||
2b09726 |
2 |
b |
Benzoato di etile |
|||||||||
2b09755 |
2 |
b |
Benzoato di isopentile |
|||||||||
2b09757 |
2 |
b |
Benzoato di isobutile |
|||||||||
2b09762 |
2 |
b |
Salicilato di pentile |
|||||||||
2b08080 |
2 |
b |
Acido gallico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali esclusi i pesci |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214 |
|||
2b05017 |
2 |
b |
Veratraldeide |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214 |
|||
2b08021 |
2 |
b |
Acido benzoico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
125 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214 |
|||
2b16060 |
2 |
b |
Acido glicirrizico, ammoniato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 242 |
|||
2b01045 |
2 |
b |
D-limonene |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246 |
|||
2b01002 |
2 |
b |
1-isopropil-4-metibenzene |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246 |
|||
2b01003 |
2 |
b |
Pin-2(10)-ene |
|||||||||
2b01004 |
2 |
b |
Pin-2(3)-ene |
|||||||||
2b01007 |
2 |
b |
Beta-cariofillene |
|||||||||
2b01009 |
2 |
b |
Canfene |
|||||||||
2b01010 |
2 |
b |
1-isopropenil-4-metilbenzene |
|||||||||
2b01029 |
2 |
b |
Delta-3-carene |
|||||||||
2b16080 |
2 |
b |
Acido tannico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 259 |
|||
2b485 |
2 |
b |
Estratto secco di uva |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali ad eccezione dei cani |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, versione della GU L 44 del 22.02.2017, pag. 1 |
|||
2b161 |
2 |
b |
Tintura di cumino |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, versione della GU L 261 del 18.10.2018, pag. 16 |
|||
2b627 |
2 |
b |
Disodio 5’-guanilato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/238 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 1 |
|||
2b631 |
2 |
b |
Disodio 5’-inosinato |
|||||||||
2b635 |
2 |
b |
Disodio 5’-ribonucleotidi |
|||||||||
2b09715 |
2 |
b |
Metilantranilato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie eccetto le specie avicole |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 9 |
|||
2b09781 |
2 |
b |
N-metilantranilato di metile |
|||||||||
2b11009 |
2 |
b |
Trimetilammina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali, escluse le galline ovaiole |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14 |
|||
2b11024 |
2 |
b |
Cloridrato di trimetilammina |
|||||||||
2b11001 |
2 |
b |
3-metilbutilammina |
|||||||||
2b03006 |
2 |
b |
2-metossietil benzene |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14 |
|||
2b04016 |
2 |
b |
1,3-dimetossibenzene |
|||||||||
2b04034 |
2 |
b |
1,4-dimetossibenzene |
|||||||||
2b04043 |
2 |
b |
1-isopropil-2-metossi-4‑metilbenzene |
|||||||||
2b14003 |
2 |
b |
Piperina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 27 |
|||
2b14004 |
2 |
b |
3-metilindolo |
|||||||||
2b14007 |
2 |
b |
Indolo |
|||||||||
2b14047 |
2 |
b |
2-acetilpirrolo |
|||||||||
2b14064 |
2 |
b |
Pirrolidina |
|||||||||
2b02011 |
2 |
b |
Citronellolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/242 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 36 |
|||
2b02056 |
2 |
b |
Es-3(cis)-en-1-olo |
|||||||||
2b02093 |
2 |
b |
Non-6-en-1-olo |
|||||||||
2b02094 |
2 |
b |
Ott-3-en-1-olo |
|||||||||
2b02229 |
2 |
b |
(-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo |
|||||||||
2b05021 |
2 |
b |
Citronellale |
|||||||||
2b05059 |
2 |
b |
Non-6(cis)-enale |
|||||||||
2b05074 |
2 |
b |
2,6-Dimetilept-5-enale |
|||||||||
2b05075 |
2 |
b |
Es-3(cis)-enale |
|||||||||
2b05085 |
2 |
b |
Ept-4-enale |
|||||||||
2b06081 |
2 |
b |
1-Etossi-1-(3-esenilossi) etano |
|||||||||
2b08036 |
2 |
b |
Acido citronellico |
|||||||||
2b09012 |
2 |
b |
Acetato di citronellile |
|||||||||
2b09049 |
2 |
b |
Butirrato di citronellile |
|||||||||
2b09078 |
2 |
b |
Formiato di citronellile |
|||||||||
2b09129 |
2 |
b |
Propionato di citronellile |
|||||||||
2b09197 |
2 |
b |
Acetato di es-3(cis)-enile |
|||||||||
2b09240 |
2 |
b |
Formiato di es-3(cis)-enile |
|||||||||
2b09270 |
2 |
b |
Butirrato di es-3-en |
|||||||||
2b09271 |
2 |
b |
Esanoato di es-3-enile |
|||||||||
2b09505 |
2 |
b |
Isovalerato di es-3-enile |
|||||||||
2b09563 |
2 |
b |
Isobutirrato di es-3(cis)-enile |
|||||||||
2b07051 |
2 |
b |
3-idrossibutan-2-one |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 69 |
|||
2b07060 |
2 |
b |
Pentan-2,3-dione |
|||||||||
2b07076 |
2 |
b |
3,5-dimetil ciclopentan-1,2‑dione |
|||||||||
2b07077 |
2 |
b |
Esan-3,4- dione |
|||||||||
2b07109 |
2 |
b |
2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4‑dione |
|||||||||
2b07184 |
2 |
b |
3-metilnona-2-,4- dione |
|||||||||
2b09186 |
2 |
b |
Acetato di sec-butan-3-onile |
|||||||||
2b07005 |
2 |
b |
Vanillile acetone |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 81 |
|||
2b07029 |
2 |
b |
4-(4-metossifenil)butan-2‑one |
|||||||||
2b02015 |
2 |
b |
Mentolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989, GU L, 2024/1989, 24.7.2024 |
|||
2b02038 |
2 |
b |
Alcole fenchilico |
|||||||||
2b07078 |
2 |
b |
d,l-Isomentone |
|||||||||
2b07094 |
2 |
b |
3-Metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one |
|||||||||
2b07126 |
2 |
b |
3,5,5-Trimetilcicloes-2-en-1‑one |
|||||||||
2b07146 |
2 |
b |
d-Carvone |
|||||||||
2b07159 |
2 |
b |
d-Fencone |
|||||||||
2b09016 |
2 |
b |
Acetato di mentile |
|||||||||
2b09215 |
2 |
b |
Acetato di carvile |
|||||||||
2b09216 |
2 |
b |
Acetato di diidrocarvile |
|||||||||
2b09269 |
2 |
b |
Acetato di fenchile |
|||||||||
2b13140 |
2 |
b |
Ossido di linalool |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali eccetto i pesci |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 105 |
|||
2b15013 |
2 |
b |
2-Isobutiltiazolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/247 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 109 |
|||
2b15014 |
2 |
b |
5-(2-Idrossietil)-4-metiltiazolo |
|||||||||
2b15019 |
2 |
b |
2,4,5-Trimetiltiazolo |
|||||||||
2b15020 |
2 |
b |
2-Acetiltiazolo |
|||||||||
2b15033 |
2 |
b |
2-Etil-4-metiltiazolo |
|||||||||
2b15113 |
2 |
b |
5,6-Diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil) 4H-1,3,5-ditiazina |
|||||||||
2b16027 |
2 |
b |
Tiamina cloridrato |
|||||||||
2b14005 |
2 |
b |
2,3-Dietilpirazina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/248 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 120 |
|||
2b14015 |
2 |
b |
5,6,7,8-Tetraidrochinossalina |
|||||||||
2b14022 |
2 |
b |
2-Etilpirazina |
|||||||||
2b14025 |
2 |
b |
2,5 o 6-Metossi-3-metilpirazina |
|||||||||
2b14028 |
2 |
b |
5-Metilchinossalina |
|||||||||
2b14049 |
2 |
b |
2-Acetil-3-etilpirazina |
|||||||||
2b14056 |
2 |
b |
2,3-Dietil-5-metilpirazina |
|||||||||
2b14062 |
2 |
b |
2-(sec-Butil)-3-metossipirazina |
|||||||||
2b14112 |
2 |
b |
2-Etil-3-metossipirazina |
|||||||||
2b920 |
2 |
b |
L-cisteina cloridrato monoidrato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31 |
|||
2b16056 |
2 |
b |
Taurina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31 |
|||
2b17001 |
2 |
b |
Beta-alanina |
|||||||||
2b17002 |
2 |
b |
L-Alanina |
|||||||||
2b17003 |
2 |
b |
L-Arginina |
|||||||||
2b17005 |
2 |
b |
Acido L-aspartico |
|||||||||
2b17008 |
2 |
b |
L-Istidina |
|||||||||
2b17010 |
2 |
b |
D,L-Isoleucina |
|||||||||
2b17012 |
2 |
b |
L-Leucina |
|||||||||
2b17018 |
2 |
b |
L-Fenilalanina |
|||||||||
2b17019 |
2 |
b |
L-Prolina |
|||||||||
2b17020 |
2 |
b |
D,L-Serina |
|||||||||
2b17022 |
2 |
b |
L-Tirosina |
|||||||||
2b17027 |
2 |
b |
L-Metionina |
|||||||||
2b17028 |
2 |
b |
L-Valina |
|||||||||
2b17033 |
2 |
b |
L-Cisteina |
|||||||||
2b17034 |
2 |
b |
Glicina |
|||||||||
2b620 |
2 |
b |
Acido L-glutamico |
|||||||||
2b621 |
2 |
b |
Glutammato monosodico |
|||||||||
2b13002 |
2 |
b |
2-Furoato di metile |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 166 |
|||
2b13016 |
2 |
b |
Disolfuro di bis-(2-metil-3‑furile) |
|||||||||
2b13018 |
2 |
b |
Furfurale |
|||||||||
2b13019 |
2 |
b |
Alcole furfurilico |
|||||||||
2b13026 |
2 |
b |
2-Furanmetantiolo |
|||||||||
2b13033 |
2 |
b |
Acetotioato di S-furfurile |
|||||||||
2b13050 |
2 |
b |
Disolfuro di difurfurile |
|||||||||
2b13053 |
2 |
b |
Solfuro di metile furfurile |
|||||||||
2b13055 |
2 |
b |
2-Metilfuran-3-tiolo |
|||||||||
2b13064 |
2 |
b |
Disolfuro di metile furfurile |
|||||||||
2b13079 |
2 |
b |
Disolfuro di metile 2-metil-3‑furile |
|||||||||
2b13128 |
2 |
b |
Acetato di furfurile |
|||||||||
3c363 |
2 |
b |
L-arginina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, versione della GU L 2 del 4.01.2019, pag. 21 |
|||||
2b233 |
2 |
b |
Estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Suinetti svezzati e suini da ingrasso Animali svezzati e da ingrasso di specie suine minori |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/111 della Commissione, del 24 gennaio 2019, versione della GU L 23 del 25.01.2019, pag. 14 |
|||
2b12038 |
2 |
b |
8-mercapto-p- mentan-3-one |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, versione della GU L 144 del 3.06.2019, pag. 36 |
|||
2b12085 |
2 |
b |
p-ment-1-en-8-tiolo |
|||||||||
2b12005 |
2 |
b |
Fenilmetantiolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Gatti e cani |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 della Commissione, del 26 novembre 2019, versione della GU L 308 del 29.11.2019, pag. 45 |
|||
2b12077 |
2 |
b |
Benzil metil solfuro |
|||||||||
2b13084 |
2 |
b |
2-etil-4-idrossi-5-metil-3 (2H)-furanone |
|||||||||
2b15096 |
2 |
b |
Sec-pentiltiofene |
|||||||||
2b4019 |
2 |
b |
2,5-dimetilfenolo |
|||||||||
2b5057 |
2 |
b |
Esa-2 (trans),4 (trans)-dienale |
|||||||||
2b5078 |
2 |
b |
Tridec-2-enale |
|||||||||
2b5169 |
2 |
b |
12-metiltridecanale |
|||||||||
2b0001 |
2 |
b |
Aromatizzante di affumicatura |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Cani e gatti |
– |
– |
40 |
Regolamento di esecuzione (UE) 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, versione della GU L 296 del 14.10.2014, pag. 19 |
|||
2b957i |
2 |
b |
Taumatina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/750, 1.3.2024 |
|||
2b16058 |
2 |
b |
Naringina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, versione della GU L 35 del 7.2.2023, pag. 11 |
|||
3c352 |
2 |
b |
L-istidina monocloridrato Monoidrato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
– |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1090 della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 1 |
|||
3c362 |
2 |
b |
L-arginina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione, del 15 luglio 2020, versione della GU L 227 del 16.07.2020, pag. 27 |
|||
2b180 |
2 |
b |
Olio essenziale di cardamomo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 28 |
|||
2b920i |
2 |
b |
L-cisteina cloridrato monoidrato |
Cfr. regolamenti UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, versione della GU L 259 del 10.08.2020, pag. 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 10 |
|||
3c392 |
2 |
b |
L-cistina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione, del 1° ottobre 2020, versione della GU L 319 del 2.10.2020, pag. 36 |
|||
2b02012 |
2 |
b |
Geraniolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1396 della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 6 |
|||
2b02029 |
2 |
b |
3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo (farnesolo) |
|||||||||
2b02058 |
2 |
b |
(Z)-nerolo |
|||||||||
2b05020 |
2 |
b |
Citrale |
|||||||||
2b09011 |
2 |
b |
Acetato di geranile |
|||||||||
2b09048 |
2 |
b |
Butirrato di geranile |
|||||||||
2b09076 |
2 |
b |
Formiato di geranile |
|||||||||
2b09128 |
2 |
b |
Propionato di geranile |
|||||||||
2b09169 |
2 |
b |
Propionato di nerile |
|||||||||
2b09212 |
2 |
b |
Formiato di nerile |
|||||||||
2b09213 |
2 |
b |
Acetato di nerile |
|||||||||
2b09424 |
2 |
b |
Isobutirrato di nerile |
|||||||||
2b09431 |
2 |
b |
Isobutirrato di geranile |
|||||||||
2b09692 |
2 |
b |
Acetato di prenile |
|||||||||
3c381 |
2 |
b |
L-isoleucina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1397 della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 19 |
|||
2b02017 |
2 |
b |
Alcole cinnamilico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione, del 16 ottobre 2020, versione della GU L 344 del 19.10.2020, pag. 2 |
|||
2b02031 |
2 |
b |
3-fenilpropan-1-olo |
|||||||||
2b05038 |
2 |
b |
2-fenilpropanale |
|||||||||
2b05045 |
2 |
b |
3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide |
|||||||||
2b05050 |
2 |
b |
Alfa-metilcinnamaldeide |
|||||||||
2b05080 |
2 |
b |
3-fenilpropanale |
|||||||||
2b08022 |
2 |
b |
Acido cinnamico |
|||||||||
2b09018 |
2 |
b |
Acetato di cinnamile |
|||||||||
2b09053 |
2 |
b |
Butirrato di cinnamile |
|||||||||
2b09428 |
2 |
b |
Isobutirrato di 3-fenilpropile |
|||||||||
2b09459 |
2 |
b |
Isovalerato di cinnamile |
|||||||||
2b09470 |
2 |
b |
Isobutirrato di cinnamile |
|||||||||
2b09730 |
2 |
b |
Cinnamato di etile |
|||||||||
2b09740 |
2 |
b |
Cinnamato di metile |
|||||||||
2b09742 |
2 |
b |
Cinnamato di isopentile |
|||||||||
2b631i |
2 |
b |
Disodio 5’-inosinato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 21 |
|||
3c451 |
2 |
b |
L-glutammina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1796 della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 31 |
|||
2b621i |
2 |
b |
Glutammato monosodico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 46 |
|||
2b72-t |
2 |
b |
Tintura di artemisia |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
|||
2b489-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di zenzero |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
|||
2b489-or |
2 |
b |
Oleoresina di zenzero |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso Scrofe Vacche da latte Vitelli a carne bianca (sostituti del latte) Bovini da ingrasso Ovini e caprini Cavalli Conigli Pesci Animali da compagnia |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
|||
2b489-t |
2 |
b |
Tintura di zenzero |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cavalli Cani |
- |
- |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
|||
2b12003 |
2 |
b |
Metantiolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, versione della GU L 102 del 24.3.2021, pag. 4 |
|||
2b163-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di curcuma |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
|||
2b163-or |
2 |
b |
Oleoresina di curcuma |
|||||||||
2b163-ex |
2 |
b |
Estratto di curcuma |
|||||||||
2b163-t |
2 |
b |
Tintura di curcuma |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cavalli Cani |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
|||
2b317-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10) |
Tutte le specie animali |
– |
– |
150 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, versione della GU L 137 del 22.4.2021, pag. 16 |
|||
3c351i |
2 |
b |
L-istidina monocloridrato monoidrato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione, del 26 novembre 2021, versione della GU L 426 del 29.11.2021, pag. 23 |
|||
2b627i |
2 |
b |
Disodio 5’-guanilato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, versione della GU L 427 del 30.11.2021, pag. 169 |
|||
2b142-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di mandarino estratto a freddo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Pollame Conigli Salmonidi |
– |
– |
15 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 |
|||
Suini |
– |
– |
33 |
|||||||||
Ruminanti |
– |
– |
30 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
40 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
15 |
|||||||||
2b136-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/ Cavalli Conigli Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1 |
|||
2b136-ex |
2 |
b |
Estratto di arancio amaro |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 |
|||
2b139a-ex |
2 |
b |
Estratto di limone |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione, del 4 aprile 2022, versione della GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4 |
|||
2b491-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di litsea |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/ Equini Conigli Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44 |
|||
2b280-ex |
2 |
b |
Estratto di foglie di Melissa officinalis L. |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, versione della GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79 |
|||
2b475(m)-t |
2 |
b |
Tintura di verbasco |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Vitelli da ingrasso Agnelli e capretti da ingrasso Salmonidi, esclusi quelli destinati alla riproduzione Conigli da ingrasso |
– |
– |
50 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione, del 5 maggio 2022, versione della GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1 |
|||
2b317-eo-i |
2 |
b |
Olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso |
– |
– |
22 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 7 |
|||
Galline ovaiole |
– |
– |
33 |
|||||||||
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
30 |
|||||||||
Suinetti |
– |
– |
40 |
|||||||||
Suini da ingrasso |
– |
– |
48 |
|||||||||
Scrofe |
– |
– |
63 |
|||||||||
Vacche da latte |
– |
– |
57 |
|||||||||
Vitelli |
– |
– |
100 |
|||||||||
Bovini da ingrasso, ovini, caprini e cavalli |
– |
– |
88 |
|||||||||
Conigli |
– |
– |
35 |
|||||||||
Cani |
– |
– |
106 |
|||||||||
Gatti |
– |
– |
18 |
|||||||||
Salmonidi |
– |
– |
101 |
|||||||||
Pesci ornamentali |
– |
– |
150 |
|||||||||
2b09037 |
2 |
b |
Acrilato di etile |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 13 |
|||
2b09499 |
2 |
b |
Isovalerato di pentile |
|||||||||
2b09519 |
2 |
b |
2-metilbutirrato di metile |
|||||||||
2b05077 |
2 |
b |
2-metilundecanale |
|||||||||
2b08064 |
2 |
b |
Acido (2E)-metilcrotonico |
|||||||||
2b09260 |
2 |
b |
(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile |
|||||||||
2b07053 |
2 |
b |
Butan-2-one |
|||||||||
2b09027 |
2 |
b |
Acetato di cicloesile |
|||||||||
2b07075 |
2 |
b |
3,4-dimetilciclopentan-1,2‑dione |
|||||||||
2b10023 |
2 |
b |
5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one |
|||||||||
2b09168 |
2 |
b |
Butirrato di fenetile |
|||||||||
2b09804 |
2 |
b |
Fenilacetato di esile |
|||||||||
2b07022 |
2 |
b |
4-metilacetofenone |
|||||||||
2b07038 |
2 |
b |
4-metossiacetofenone |
|||||||||
2b04026 |
2 |
b |
3-metilfenolo |
|||||||||
2b04048 |
2 |
b |
3,4-dimetilfenolo |
|||||||||
2b04015 |
2 |
b |
1-metossi-4-metilbenzene |
|||||||||
2b13169 |
2 |
b |
Trimetilossazolo |
|||||||||
2b15012 |
2 |
b |
4,5-diidrotiofen-3(2H)-one |
|||||||||
2b621i |
2 |
b |
Glutammato monosodico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione, del 20 luglio 2022, versione della GU L 192 del 21.7.2022, pag. 17 |
|||
2b2816-ex |
2 |
b |
Estratto di olibano |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cavalli Cani |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1383 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 19 |
|||
2b103-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di ylang ylang |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Gatti |
– |
– |
1 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione, del 19 agosto 2022, versione della GU L 217 del 22.8.2022, pag. 1 |
|||
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
|||||||||
2b85c-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di foglie di bucco |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Gatti |
– |
– |
0,2 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 12 |
|||
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
|||||||||
2b620i |
2 |
b |
Acido L-glutammico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1420 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 17 |
|||
2b621ii |
2 |
b |
Glutammato monosodico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b143-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di arancio estratto a freddo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso |
– |
– |
80 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 |
|||
Tutte le specie di suidi da ingrasso |
– |
– |
172 |
|||||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi |
– |
– |
144 |
|||||||||
Scrofe di tutte le specie di suidi |
– |
– |
200 |
|||||||||
Ruminanti |
– |
– |
130 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
230 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
50 |
|||||||||
2b143-di |
2 |
b |
Olio essenziale di arancio distillato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso |
– |
– |
80 |
||||
Suidi |
– |
– |
200 |
|||||||||
Ruminanti |
– |
– |
130 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
225 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
80 |
|||||||||
2b143-f |
2 |
b |
Olio di arancio concentrato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
15,5 |
||||||
Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione |
– |
– |
23,5 |
|||||||||
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
21 |
|||||||||
Tutti i suidi da ingrasso |
– |
– |
34 |
|||||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi |
– |
– |
28,5 |
|||||||||
Scrofe di tutte le specie di suidi |
– |
– |
41,5 |
|||||||||
Vitelli (sostituti del latte) |
– |
– |
66,5 |
|||||||||
Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso |
– |
– |
62,5 |
|||||||||
Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte |
– |
– |
40,5 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
62,5 |
|||||||||
Conigli |
– |
– |
25 |
|||||||||
Pesci, esclusi i pesci ornamentali |
– |
– |
70 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
15,5 |
|||||||||
2b143-f-i |
2 |
b |
Olio di arancio concentrato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
5,5 |
||||||
Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione |
– |
– |
8 |
|||||||||
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
7 |
|||||||||
Tutti i suidi da ingrasso |
– |
– |
11,5 |
|||||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi |
– |
– |
9,5 |
|||||||||
Scrofe di tutte le specie di suidi |
– |
– |
14 |
|||||||||
Vitelli (sostituti del latte) |
– |
– |
23 |
|||||||||
Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso |
– |
– |
21,5 |
|||||||||
Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte |
– |
– |
14 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
21,5 |
|||||||||
Conigli |
– |
– |
8,5 |
|||||||||
Pesci, esclusi i pesci ornamentali |
– |
– |
24,5 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
5,5 |
|||||||||
2b143-f-ii |
2 |
b |
Olio di arancio concentrato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione di cavalli, conigli, cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b130-eo |
2 |
b |
Olio essenziale bianco di canfora |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Gatti |
– |
– |
22 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione, del 1° settembre 2022, versione della GU L 228 del 2.9.2022, pag. 10 |
|||
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
|||||||||
2b2289-t |
2 |
b |
Tintura di cannella |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b07057 |
2 |
b |
3-Etilciclopentan-1,2dione |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2179, GU L 2024/2179, 3.9.2024 |
|||
2b13010 |
2 |
b |
4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cani Gatti |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b13042 |
2 |
b |
4,5-Diidro-2-metilfuran-3(2H)-one |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cani Gatti |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b04003 |
2 |
b |
Eugenolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b04010 |
2 |
b |
1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b05040 |
2 |
b |
ALFA-pentilcinnamaldeide |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b05041 |
2 |
b |
ALFA-esilcinnamaldeide |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b14038 |
2 |
b |
2-Acetilpiridina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b139-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di limone estratto a freddo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
35 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione, del 1° marzo 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024 |
|||
Tacchini da ingrasso Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali |
– |
– |
40 |
|||||||||
Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione |
– |
– |
52 |
|||||||||
Tutti i suidi da ingrasso |
– |
– |
74 |
|||||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi |
– |
– |
62 |
|||||||||
Scrofe di tutte le specie di suidi |
– |
– |
92 |
|||||||||
Vitelli (sostituti del latte) Ruminanti da ingrasso diversi da ovini e caprini Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini |
– |
– |
90 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
137 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
30 |
|||||||||
2b139-rf |
2 |
b |
Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
11 |
||||
Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione Tacchini da ingrasso Conigli Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali |
– |
– |
12 |
|||||||||
Ruminanti Suinetti di tutte le specie di suidi |
– |
– |
20 |
|||||||||
Tutti i suidi da ingrasso |
– |
– |
24 |
|||||||||
Scrofe di tutte le specie di suidi |
– |
– |
30 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
35 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
11 |
|||||||||
2b139-di |
2 |
b |
Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
36 |
||||
Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione |
– |
– |
53 |
|||||||||
Conigli |
– |
– |
56 |
|||||||||
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
48 |
|||||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi |
– |
– |
64 |
|||||||||
Tutti i suidi da ingrasso |
– |
– |
76 |
|||||||||
Scrofe di tutte le specie di suidi |
– |
– |
94 |
|||||||||
Vitelli (sostituti del latte) Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso |
– |
– |
95 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
141 |
|||||||||
Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini |
– |
– |
91 |
|||||||||
Salmonidi, pesci ornamentali e tutti gli altri pesci Cani |
– |
– |
60 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali |
– |
– |
30 |
|||||||||
2b141-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di lime distillato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso |
– |
– |
8,5 |
||||
Galline ovaiole |
– |
– |
12,5 |
|||||||||
Tacchini daingrasso |
– |
– |
11 |
|||||||||
Suinetti |
– |
– |
15 |
|||||||||
Suini da ingrasso |
– |
– |
18 |
|||||||||
Scrofe in lattazione |
– |
– |
22 |
|||||||||
Bovini da ingrasso Ovini/ Cavalli |
– |
– |
33,5 |
|||||||||
Vitelli (sostituti del latte) |
– |
– |
35,5 |
|||||||||
Vacche da latte |
– |
– |
21,5 |
|||||||||
Conigli |
– |
– |
13,5 |
|||||||||
Salmonidi Pesci ornamentali |
– |
– |
30 |
|||||||||
2b09093 |
2 |
b |
Eptanoato di etile |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/565 della Commissione, del 10 marzo 2023, versione della GU L 74 del 13.3.2023, pag. 10 |
|||
2b09409 |
2 |
b |
2-metilbutirrato di etile |
|||||||||
2b09024 |
2 |
b |
Acetato di isopentile |
|||||||||
2b09463 |
2 |
b |
3-metilbutirrato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b08006 |
2 |
b |
Acido 2-metilpropionico |
|||||||||
2b09055 |
2 |
b |
Butirrato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b09286 |
2 |
b |
Acetato di 2-metilbutile |
|||||||||
2b02020 |
2 |
b |
es-2-en-1-olo |
|||||||||
2b05073 |
2 |
b |
es-2(trans)-enale |
|||||||||
2b09244 |
2 |
b |
Esanoato di allile |
|||||||||
2b09097 |
2 |
b |
Eptanoato di allile |
|||||||||
2b02013 |
2 |
b |
Linalolo |
|||||||||
2b02035 |
2 |
b |
2-metil-1-fenilpropan-2-olo |
|||||||||
2b07007 |
2 |
b |
alfa-ionone |
|||||||||
2b07083 |
2 |
b |
beta-damascone |
|||||||||
2b07089 |
2 |
b |
Nootcatone |
|||||||||
2b07008 |
2 |
b |
beta-ionone |
|||||||||
2b07011 |
2 |
b |
alfa-irone |
|||||||||
2b07108 |
2 |
b |
beta-damascenone |
|||||||||
2b07224 |
2 |
b |
(e)-beta-damascone |
|||||||||
2b10004 |
2 |
b |
Pentadecano-1,15-lattone |
|||||||||
2b02019 |
2 |
b |
2-feniletan-1-olo |
|||||||||
2b09466 |
2 |
b |
Isovalerato di fenetile |
|||||||||
2b07055 |
2 |
b |
4-(p-idrossifenil)butan-2-one |
|||||||||
2b04074 |
2 |
b |
2-metossinaftalene |
|||||||||
2b15026 |
2 |
b |
2-isopropil-4-metiltiazolo |
|||||||||
2b01017 |
2 |
b |
Valencene |
|||||||||
2b09192 |
2 |
b |
Oleato di etile |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della Commissione, del 9 marzo 2023, versione della GU L 82 del 21.3.2023, pag. 1 |
|||
2b02049 |
2 |
b |
nona-2,6-dien-1-olo |
|||||||||
2b02050 |
2 |
b |
pent-2-en-1-olo |
|||||||||
2b02231 |
2 |
b |
trans-2, cis-6-nonadien-1-olo |
|||||||||
2b05037 |
2 |
b |
2-dodecenale |
|||||||||
2b05058 |
2 |
b |
nona-2(trans),6(cis)-dienale |
|||||||||
2b05071 |
2 |
b |
nona-2,4-dienale |
|||||||||
2b05072 |
2 |
b |
trans-2-nonenale |
|||||||||
2b05081 |
2 |
b |
2,4-decadienale |
|||||||||
2b05084 |
2 |
b |
epta-2,4-dienale |
|||||||||
2b05140 |
2 |
b |
deca-2(trans),4(trans)-dienale |
|||||||||
2b05144 |
2 |
b |
dodec-2(trans)-enale |
|||||||||
2b05150 |
2 |
b |
ept-2(trans)-enale |
|||||||||
2b05171 |
2 |
b |
non-2-enale |
|||||||||
2b05172 |
2 |
b |
nona-2(trans),6(trans)-dienale |
|||||||||
2b05184 |
2 |
b |
undec-2(trans)-enale |
|||||||||
2b05190 |
2 |
b |
trans-2-ottenale |
|||||||||
2b05191 |
2 |
b |
trans-2-decenale |
|||||||||
2b05194 |
2 |
b |
tr-2, tr-4-nonadienale |
|||||||||
2b05196 |
2 |
b |
tr-2, tr-4-undecadienale |
|||||||||
2b09394 |
2 |
b |
Acetato di es-2(trans)-enile |
|||||||||
2b09396 |
2 |
b |
Butirrato di es-2-enile |
|||||||||
2b07081 |
2 |
b |
ott-1-en-3-one |
|||||||||
2b02067 |
2 |
b |
Isopulegolo |
|||||||||
2b02072 |
2 |
b |
4-terpinenolo |
|||||||||
2b09050 |
2 |
b |
Butirrato di linalile |
|||||||||
2b09080 |
2 |
b |
Formiato di linalile |
|||||||||
2b09130 |
2 |
b |
Propionato di linalile |
|||||||||
2b09423 |
2 |
b |
Isobutirrato di linalile |
|||||||||
2b07112 |
2 |
b |
3-metil-2-ciclopenten-1-one |
|||||||||
2b09520 |
2 |
b |
3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile |
|||||||||
2b07032 |
2 |
b |
Benzofenone |
|||||||||
2b09739 |
2 |
b |
Cinnamato di benzile |
|||||||||
2b09748 |
2 |
b |
Salicilato di etile |
|||||||||
2b04013 |
2 |
b |
1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene |
|||||||||
2b01008 |
2 |
b |
Mircene |
|||||||||
2b01018 |
2 |
b |
beta-ocimene |
|||||||||
2b08005 |
2 |
b |
Acido butirrico |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417 della Commissione, del 5 luglio 2023, versione della GU L 171 del 6.7.2023, pag. 11 |
|||
2b09039 |
2 |
b |
Butirrato di etile |
|||||||||
2b09413 |
2 |
b |
Isobutirrato di etile |
|||||||||
2b09447 |
2 |
b |
Isovalerato di etile |
|||||||||
2b09462 |
2 |
b |
Isovalerato di metile |
|||||||||
2b08055 |
2 |
b |
Acido 2-metil-2-pentenoico |
|||||||||
2b07015 |
2 |
b |
6-metilept-5-en-2-one |
|||||||||
2b07016 |
2 |
b |
Undecan-2-one |
|||||||||
2b07019 |
2 |
b |
Ottan-2-one |
|||||||||
2b07020 |
2 |
b |
Nonan-2-one |
|||||||||
2b07062 |
2 |
b |
Ottan-3-one |
|||||||||
2b07103 |
2 |
b |
Tridecan-2-one |
|||||||||
2b07139 |
2 |
b |
5-metilept-2-en-4-one |
|||||||||
2b10008 |
2 |
b |
Dodecano-1,5-lattone |
|||||||||
2b10016 |
2 |
b |
Tetradecano-1,5-lattone |
|||||||||
2b13001 |
2 |
b |
5-metilfurfurale |
|||||||||
2b07024 |
2 |
b |
4-fenilbut-3-en-2-one |
|||||||||
2b02128 |
2 |
b |
Alcole p-anisilico |
|||||||||
2b05015 |
2 |
b |
4-metossibenzaldeide |
|||||||||
2b05016 |
2 |
b |
Piperonale |
|||||||||
2b05018 |
2 |
b |
Vanillina |
|||||||||
2b09019 |
2 |
b |
Acetato di p-anisile |
|||||||||
2b09727 |
2 |
b |
Benzoato di benzile |
|||||||||
2b09750 |
2 |
b |
Salicilato di isobutile |
|||||||||
2b09751 |
2 |
b |
Salicilato di isopentile |
|||||||||
2b09752 |
2 |
b |
Salicilato di benzile |
|||||||||
2b04035 |
2 |
b |
Difenil etere |
|||||||||
2b13054 |
2 |
b |
2-acetilfurano |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 27 |
|||
2b13059 |
2 |
b |
2-pentilfurano |
|||||||||
2b631i |
2 |
b |
Disodio 5’-inosinato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione, del 27 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2632, 28.11.2023 |
|||
2b2972-ex |
2 |
b |
Estratto di quebracho rosso |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
540 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1839, GU L, 2024/1839, 4.7.2024 |
|||
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
400 |
|||||||||
Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione |
– |
– |
600 |
|||||||||
Suinetti, suinetti di suidi minori e suini da ingrasso di suidi minori |
– |
– |
720 |
|||||||||
Suini da ingrasso |
– |
– |
860 |
|||||||||
Scrofe |
– |
– |
1 050 |
|||||||||
Vitelli a carne bianca (sostituto del latte) |
– |
– |
1 680 |
|||||||||
Ruminanti da ingrasso, eccetto ovini e caprini Cavalli |
– |
– |
1 580 |
|||||||||
Ovini e caprini |
– |
– |
1 580 |
|||||||||
Vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte |
– |
– |
1 030 |
|||||||||
Conigli |
– |
– |
630 |
|||||||||
Salmonidi e pesci piccoli |
– |
– |
1 810 |
|||||||||
Pesci ornamentali |
– |
– |
3 000 |
|||||||||
Cani |
– |
– |
1 900 |
|||||||||
Gatti |
– |
– |
317 |
|||||||||
Uccelli ornamentali |
– |
– |
317 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali |
– |
– |
317 |
|||||||||
2b141-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di lime distillato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
8,5 |
||||
Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione |
– |
– |
12,5 |
|||||||||
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
11 |
|||||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi |
– |
– |
15 |
|||||||||
Tutti i suidi da ingrasso |
– |
– |
18 |
|||||||||
Scrofe in lattazione di tutte le specie di suidi |
– |
– |
22 |
|||||||||
Ovini e caprini Altri ruminanti da ingrasso Cavalli |
– |
– |
33,5 |
|||||||||
Vitelli (sostituti del latte) |
– |
– |
35,5 |
|||||||||
Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini |
– |
– |
21.5 |
|||||||||
Conigli |
– |
– |
13,5 |
|||||||||
Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali |
– |
– |
30 |
|||||||||
Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali |
– |
– |
8,5 |
|||||||||
2b161-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di cumino |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
15 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/260 della Commissione del 12 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/260, 15.1.2024 |
|||
2b200-t |
2 |
b |
Tintura di finocchio dolce |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli |
– |
– |
50 |
||||
Cavalli |
– |
– |
200 |
|||||||||
2b92456-t |
2 |
b |
Tintura di angelica cinese (dong quai) |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cavalli |
– |
– |
123 |
||||
Cani |
– |
– |
481 |
|||||||||
Gatti |
– |
– |
184 |
|||||||||
2b2835-t |
2 |
b |
Tintura di prezzemolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli |
– |
– |
50 |
||||
Cavalli |
– |
– |
200 |
|||||||||
2b2095-t |
2 |
b |
Tintura di anice stellato |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli |
– |
– |
50 |
||||
Cavalli |
– |
– |
200 |
|||||||||
2b196-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di assafetida |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Gatti Cani |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b42-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di erba di aneto |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Gatti Cani |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b42-t |
2 |
b |
Tintura di aneto |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli |
– |
– |
50 |
||||
Cavalli |
– |
– |
200 |
|||||||||
2b347-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di pepe nero |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/261 della Commissione del 17 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/261, 18.1.2024 |
|||
2b347-ex |
2 |
b |
Estratto supercritico di pepe nero |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cani Gatti |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b347-or |
2 |
b |
Oleoresina di pepe nero |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b84696-t |
2 |
b |
Tintura di eleuterococco |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cani |
– |
– |
460 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/285 della Commissione del 17 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/285, 18.1.2024 |
|||
Gatti |
– |
– |
489 |
|||||||||
Cavalli |
– |
– |
140 |
|||||||||
3c320i |
2 |
b |
L-lisina base, liquida |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione del 5 marzo 2024, versione della GU L, 2024/777, 6.3.2024 |
|||
3c321i |
2 |
b |
Monocloridrato di L‑lisina, liquido |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
3c322v |
2 |
b |
Monocloridrato di L‑lisina |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
||||
2b2816792-t |
2 |
b |
Tintura di pino |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/806 della Commissione del 7 marzo 2024, versione della GU L, 2024/806, 8.3.2024 |
|||
2b2506-t |
2 |
b |
Tintura di genziana |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Suini da ingrasso e suini da ingrasso delle specie minori di suidi Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso, specie minori di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso Polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi |
– |
– |
50 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/824 della Commissione dell’8 marzo 2024, versione della GU L, 2024/824, 11.3.2024 |
|||
2b133-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di corteccia di cannella |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Suini da ingrasso |
– |
– |
25 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1186, 25.4.2024 |
|||
Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi |
– |
– |
50 |
|||||||||
Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi |
– |
– |
50 |
|||||||||
Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso, specie secondarie di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso |
– |
– |
10 |
|||||||||
Polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
5 |
|||||||||
Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori |
– |
– |
5 |
|||||||||
Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi |
– |
– |
5 |
|||||||||
2b133i-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di foglie di cannella |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Suini da ingrasso |
– |
– |
50 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1186, 25.4.2024 |
|||
Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi |
– |
– |
50 |
|||||||||
Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi |
– |
– |
50 |
|||||||||
Bovini e ovini da ingrasso, specie secondarie di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso |
– |
– |
50 |
|||||||||
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
40 |
|||||||||
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
50 |
|||||||||
Conigli da ingrasso |
– |
– |
50 |
|||||||||
Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori |
– |
– |
25 |
|||||||||
Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi |
– |
– |
25 |
|||||||||
2b131-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di cassia |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Suini da ingrasso |
– |
– |
61 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1195 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1195, 25.4.2024 |
|||
Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi |
– |
– |
51 |
|||||||||
Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi |
– |
– |
51 |
|||||||||
Vitelli da ingrasso |
– |
– |
100 |
|||||||||
Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso e specie secondarie di ruminanti da ingrasso |
– |
– |
60 |
|||||||||
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
– |
– |
28,5 |
|||||||||
Tacchini da ingrasso |
– |
– |
38 |
|||||||||
Conigli da ingrasso |
– |
– |
25 |
|||||||||
Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori |
– |
– |
125 |
|||||||||
Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi |
– |
– |
28,5 |
|||||||||
2b05035 |
2 |
b |
Undec-10-enal |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 della Commissione, del 22 luglio 2024, versione della GU L, 2024/1989, 24.7.2024 |
|||
2b09830 |
2 |
b |
Acetato di terpineolo |
|||||||||
2b02016 |
2 |
b |
d,l-borneolo |
|||||||||
2b07147 |
2 |
b |
l-carvone |
Tutte le specie animali |
– |
– |
10 |
|||||
2b07215 |
2 |
b |
d-canfora |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
|||||
2b09218 |
2 |
b |
Acetato di d,l-isobornile |
|||||||||
2b10005 |
2 |
b |
3-Propilidenftalide |
|||||||||
2b08038 |
2 |
b |
Acido fenilacetico |
|||||||||
2b09749 |
2 |
b |
Salicilato di metile |
Tutte le specie animali |
– |
– |
50 |
|||||
2b04006 |
2 |
b |
Timolo |
Tutte le specie animali |
– |
– |
125 |
|||||
2b04031 |
2 |
b |
Carvacrolo |
Tutte le specie animali |
– |
– |
125 |
|||||
2b15016 |
2 |
b |
Benzotiazolo |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
|||||
2b01005 |
2 |
b |
Terpinolene |
|||||||||
2b02059 |
2 |
b |
d,l-isoborneolo |
|||||||||
2b07176 |
2 |
b |
trans-mentone |
|||||||||
2b09017 |
2 |
b |
Acetato di d,l-bornile |
|||||||||
2b10024 |
2 |
b |
3-Butilidenftalide |
|||||||||
2b05030 |
2 |
b |
Fenilacetaldeide |
|||||||||
2b09031 |
2 |
b |
Acetato di fenetile |
|||||||||
2b09707 |
2 |
b |
Fenilacetato di fenetile |
|||||||||
2b09783 |
2 |
b |
Fenilacetato di metile |
|||||||||
2b09784 |
2 |
b |
Fenilacetato di etile |
|||||||||
2b09788 |
2 |
b |
Fenilacetato di isobutile |
|||||||||
2b09789 |
2 |
b |
Fenilacetato di 3-metilbutile |
|||||||||
2b04005 |
2 |
b |
2-Metossifenolo |
|||||||||
2b04007 |
2 |
b |
2-Metossi-4-metilfenolo |
|||||||||
2b04008 |
2 |
b |
4-Etilguaiacolo |
|||||||||
2b04009 |
2 |
b |
2-Metossi-4-vinilfenolo |
|||||||||
2b04022 |
2 |
b |
4-Etilfenolo |
|||||||||
2b04027 |
2 |
b |
2-Metilfenolo |
|||||||||
2b04028 |
2 |
b |
4-Metilfenolo |
|||||||||
2b04036 |
2 |
b |
2,6-Dimetossifenolo |
|||||||||
2b04041 |
2 |
b |
Fenolo |
|||||||||
2b04042 |
2 |
b |
2,6-Dimetilfenolo |
|||||||||
2b04044 |
2 |
b |
2-Isopropilfenolo |
|||||||||
2b04047 |
2 |
b |
Benzene-1,3-diolo |
|||||||||
2b01006 |
2 |
b |
alfa-Fellandrene |
|||||||||
2b01019 |
2 |
b |
alfa-Terpinene |
|||||||||
2b01020 |
2 |
b |
gamma-Terpinene |
|||||||||
2b01046 |
2 |
b |
l-limonene |
|||||||||
2b15018 |
2 |
b |
4-metil-5-viniltiazolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2385 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2385, 10.9.2024 |
|||
2b249-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di ginepro |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2414 della Commissione, del 13 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2414, 16.9.2024 |
|||
2b249-t |
2 |
b |
Tintura di ginepro |
|||||||||
2b154-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di coriandolo |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2427 della Commissione, del 16 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2427, 17.9.2024 |
|||
2b340-eo |
2 |
b |
Olio essenziale bianco di pino |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2464 della Commissione, del 12 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2464, 13.9.2024 |
|||
2b61281-t |
2 |
b |
Tintura di Schisandra |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cani Gatti Cavalli Pollame |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/152 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/152, 30.1.2025 |
|||
2b318-t |
2 |
b |
Tintura di ginseng |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Cani Gatti Cavalli |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/152 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/152, 30.1.2025 |
|||
2b188-t |
2 |
b |
Tintura di chiodi di garofano |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali diverse dagli equidi |
– |
– |
50 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/276 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/276, 13.2.2025 |
|||
2b91722-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di legno di cedro (Texas) |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/278 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/278, 13.2.2025 |
|||
2b276-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di cajeput |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/279 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/279, 13.2.2025 |
|||
2b324-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di geranio rosa |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione, del 31 marzo 2025, versione della GU L, 2025/630, 1.4.2025 |
|||
2b185-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di eucalipto |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione, del 31 marzo 2025, versione della GU L, 2025/630, 1.4.2025 |
|||
2b38-eo |
2 |
b |
Olio essenziale di citronella |
Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione, del 31 marzo 2025, versione della GU L, 2025/630, 1.4.2025 |
|||
2.2.2 Sostanze aromatizzanti provvisoriamente autorizzate
a. Sostanze aromatizzanti autorizzate per tutte le specie o categorie animali
Numero |
Categoria |
Gruppo |
Denominazione chimica |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
b |
3-Methylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.056 |
2 a 24 |
|||
25 |
2 |
b |
N. CAS 104-50-7 / Octano-1,4-lactone / Flavis No. 10.022 |
26 e 27 |
|||
28 |
2 |
b |
N. CAS 104-55-2 / Cinnamaldehyde / Flavis No. 05.014 |
29 |
2 |
b |
N. CAS 104-61-0 / Nonano-1,4-lactone / Flavis No. 10.001 |
30 |
2 |
b |
N. CAS 104-67-6 / Undecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.002 |
31 a 47 |
|||
48 |
2 |
b |
N. CAS 108-48-5 / 2,6-Dimethylpyridine / Flavis No. 14.065 |
49 |
2 |
b |
N. CAS 108-50-9 / 2,6-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.021 |
50 e 51 |
|||
52 |
2 |
b |
N. CAS 109-08-0 / 2-Methylpyrazine / Flavis No. 14.027 |
53 a 58 |
|||
59 |
2 |
b |
N. CAS 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine / Flavis No. 14.018 |
60 a 63 |
|||
64 |
2 |
b |
N. CAS 118-71-8 / Maltol / Flavis No. 07.014 |
65 a 78 |
|||
79 |
2 |
b |
N. CAS 123-32-0 / 2,5-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.020 |
80 a 88 |
|||
89 |
2 |
b |
N. CAS 13925-07-0 / 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine / Flavis No. 14.024 |
90 a 95 |
|||
96 |
2 |
b |
N. CAS 14667-55-1 / 2,3,5-Trimethylpyrazine / Flavis No. 14.019 |
97 a 99 |
|||
100 |
2 |
b |
N. CAS 15707-23-0 / 2-Ethyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.006 |
101 a 109 |
|||
110 |
2 |
b |
N. CAS 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal / Flavis No. 05.099 |
111 |
|||
112 |
2 |
b |
N. CAS 22047-25-2 / Acetylpyrazine / Flavis No. 14.032 |
113 |
2 |
b |
N. CAS 2216-51-5 / L-Menthol / Flavis No. 02.015 |
114 |
2 |
b |
N. CAS 2305-05-7 / Dodecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.019 |
115 a 121 |
|||
122 |
2 |
b |
N. CAS 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-dihydrocyclopenta (b)pyrazine / Flavis No. 14.037 |
123 |
2 |
b |
N. CAS 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acetate / Flavis No. 09.281 |
124 e 125 |
|||
126 |
2 |
b |
N. CAS 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine / Flavis No. 14.043 |
127 a 136 |
|||
137 |
2 |
b |
N. CAS 2847-30-5 / 2-Methoxy-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.126 |
138 |
2 |
b |
N. CAS 28664-35-9 / 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one / Flavis No. 10.030 |
139 a 143 |
|||
144 |
2 |
b |
N. CAS 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flavis No. 02.023 |
145 |
2 |
b |
N. CAS 4691-65-0 / Disodium Inosine-5-Mono-phosphate (IMP) |
146 a 148 |
|||
149 |
2 |
b |
N. CAS 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Flavis No. 02.112 |
150 |
2 |
b |
N. CAS 4166-20-5 / 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.099 |
151 |
|||
152 |
2 |
b |
N. CAS 43039-98-1 / 2-Propionylthiazole / Flavis No. 15.027 |
153 |
|||
154 |
2 |
b |
N. CAS 431-03-8 / Diacetyl / Flavis No. 07.052 |
155 a 165 |
|||
166 |
2 |
b |
N. CAS 536-78-7 / 3-Ethylpyridine / Flavis No. 14.061 |
167 a 169 |
|||
170 |
2 |
b |
N. CAS 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methylpyrazine / Flavis No. 14.100 |
171 a 176 |
|||
177 |
2 |
b |
N. CAS 578-58-5 / 2,5-Dimethylphenol / Flavis No. 04.0192 |
178 e 179 |
|||
180 |
2 |
b |
N. CAS 5910-89-4 / 2,3-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.050 |
181 a 183 |
|||
184 |
2 |
b |
N. CAS 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flavis No. 02.099 |
185 a 194 |
|||
195 |
2 |
b |
N. CAS 706-14-9 / Decano-1,4-lactone / Flavis No. 10.017 |
196 a 215 |
|||
216 |
2 |
b |
N. CAS 89-78-1 / DL-Menthol (racemic) / Flavis No. 02.015 |
217 a 225 |
|||
226 |
2 |
b |
N. CAS 93-92-5 / 1-Phenethyl acetate / Flavis No. 09.178 |
227 a 230 |
|||
231 |
2 |
b |
N. CAS 98-85-1 / 1-Phenylethan-1-ol / Flavis No. 02.064 |
232 |
2 |
b |
N. CAS 98-86-2 / Acetophenone / Flavis No. 07.004 |
233 a 237 |
|||
238 |
2 |
b |
Allium cepa L.: Onion absolute CoE 24 / Onion oleoresin CoE 24 / Onion extract CoE 24 / Onion oil CAS 8002‑72‑0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232‑498‑2 / Onion tincture CoE 24 |
239 |
2 |
b |
Allium sativum L.: Garlic oleoresin CAS 8000‑78‑0 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic oil CAS 8000‑78‑0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic tincture CoE 26 / Garlic extract (sb) |
240 |
2 |
b |
Althaea officinalis L.: Althaea tincture CoE 31 |
241 |
2 |
b |
Andrographis paniculata Nees: King of bitter extract CoE 37 |
244 |
2 |
b |
Anthemis nobilis L.: Chamomile flower tincture CoE 48 |
245 |
2 |
b |
Apium graveolens L.: Celery seed oil CAS 8015‑90‑5 FEMA 2271 CoE 52 EINECS 289‑668‑4 |
246 |
2 |
b |
Armoracia lapathifolia Gilib. = A. rusticana (Gaertner) B. Meyer et Scherbius: Horseradish tincture CoE 145 |
247 |
2 |
b |
Artemisia absinthium L.: Wormwood tincture CoE 61 |
248 |
2 |
b |
Artemisia cina Berg.: Artemisia wormseeds tincture CoE 63 |
249 |
2 |
b |
Artemisia dracunculus L.: Tarragon oil CAS 8016‑88‑4 FEMA 3043 CoE 64 EINECS 290‑356‑5 |
251 |
2 |
b |
Astragalus membranaceus L. = A. pycnocladus Boiss. et Haussk. ex Boiss.: Astragalus tincture |
252 |
|||
253 |
2 |
b |
Berberis vulgaris L.: Barberry concentrate CoE 86 / Barberry tincture CoE 86 |
254 a 256 |
|||
257 |
2 |
b |
Capsicum annuum L., C. frutescens L.: Capsicum oleoresin CAS 8023‑77‑6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Paprika oleoresin CAS 84625‑29‑6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283‑403‑6 / Capsicum extract CAS 8023‑77‑6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Capsicum / Paprika tincture CoE 107/108 |
258 |
2 |
b |
Carlina acaulis L.: Carline thistle tincture |
259 |
2 |
b |
Carum carvi L. = Apium carvi L.: Caraway seed oil CAS 8000‑42‑8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288‑921‑6 |
260 |
2 |
b |
Castanea sativa Mill.: Chestnut extract |
261 |
2 |
b |
Chamomilla recutita (L.) Rauschert.: Chamomile flower oil CAS 8022‑66‑2 FEMA 2273 CoE 273 EINECS 282‑006‑5 |
262 |
2 |
b |
Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: Sarashina shoma tincture |
263 a 266 |
|||
267 |
2 |
b |
Citrus aurantium L. var myrtifolia Ker-Gawl. = C. aurantium L. spp. Amara var. pumilia: Bitter orange extract of whole fruit CoE 138 |
268 a 272 |
|||
273 |
2 |
b |
Crataegus oxyacantha L.p.p. et auct.: Hawthorne tincture CoE 156 |
275 a 276 |
|||
277 |
2 |
b |
Cymbopogon nardus (L.) W. Wats.: Citronella oil CAS 8000‑29‑1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289‑753‑6 |
278 |
2 |
b |
Cynara scolymus L.: Artichoke extract CoE 565 / Artichoke tincture CoE 565 |
279 |
2 |
b |
Cytisus scoparius (L.) Link: Common broom tincture CoE 170 |
280 |
|||
281 |
2 |
b |
Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea tincture |
282 |
|||
284 |
2 |
b |
Equisetum arvense L.: Horsetail tincture |
285 |
2 |
b |
Eschscholzia californica Cham.: California poppy tincture |
286 |
2 |
B |
Eucalyptus globulus Labill.: Eucalyptus tincture CoE 185 |
287 |
2 |
B |
Eugenia caryophyllus (C. Sprengn.) Bull. = Caryophyllus aromaticum L. = Syzygium aromaticum L.: Clove leaf oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284‑638‑7 / Clove stem oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284‑638‑7 |
288 |
2 |
b |
Ferula assa-foetida L.: Asafoetida extract |
289 |
2 |
b |
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: Dropwort tincture CoE 199 |
290 |
2 |
b |
Foeniculum vulgare Mill.: Fennel oil bitter CAS 8006‑84‑6 CoE 201 EINECS 283‑414‑6 / Fennel oil sweet CAS 8006‑84‑6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282‑892‑3 |
291 |
2 |
b |
Fucus vesiculosus L.: Algues absolute CAS 68917‑51‑1 CoE 206 EINECS 283‑633‑7 |
292 |
2 |
b |
Gaultheria procumbens L.: Wintergreen oil CAS 90045‑28‑6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289‑888‑0 |
294 |
2 |
b |
Ginkgo biloba L.: Ginkgo extract / Ginkgo tincture [All species] |
295 |
2 |
b |
Glycyrrhiza glabra L.: Licorice tincture CoE 218 / Licorice extract powder CAS 68916‑91‑6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272‑837‑1 / Licorice extract (wb) CAS 97676‑23‑8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272‑837‑1 |
296 |
2 |
b |
Gymnostemma pentaphyllum Makino: Immortality herb tincture |
297 |
2 |
b |
Harpagophytum procumbens DC.: Devil’s claw / grapple extract / Devil’s claw / grapple tincture |
298 |
2 |
b |
Hedera helix L.: Common ivy extract |
299 |
|||
300 |
2 |
b |
Humulus lupulus L.: Hop. Tincture CoE 233 |
301 |
|||
302 |
2 |
b |
Illicium verumHook, Anisum stellatum: Anise star oil terpenless CAS 8007‑70‑3 CoE 238 EINECS 283‑518‑1 |
303 |
2 |
b |
Inula helenium L.: Elecampane root tincture CoE 240 |
304 |
2 |
b |
Juniperus communis L.: Juniper branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3 |
305 |
|||
306 |
2 |
b |
Laurus nobilis L.: Laurel leaves oil CAS 8002‑41‑3 CoE 255 EINECS 283‑272‑5 / Laurel tincture CoE 255 |
307 |
2 |
b |
Lavandula angustifolia Mill., L. angustifolia x L. latifolia: Lavender oil CAS 8000‑28‑0 FEMA 2622 CoE 257 EINECS 289‑995‑2 / Lavender tincture CoE 257 |
308 e 309 |
|||
310 |
2 |
b |
Lythrum salicaria L.: Purple loosestrife tincture |
311 |
2 |
b |
Matricaria recutita.: extract |
312 |
2 |
b |
Melaleuca alternifolia Cheel.: Tea tree oil CAS 68647‑73‑4 FEMA 3902 CoE 275 EINECS 285‑377‑1 |
313 |
|||
314 |
2 |
b |
Melaleuca viridiflora Soland ex Gaertn.: Niaouli oil |
315 |
2 |
b |
Melissa officinalis L.: Balm leaves oil CAS 8014‑71‑9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282‑007‑0 / Melissa balm tincture CoE 280 |
316 |
|||
317 |
2 |
b |
Mentha arvensis L.: Mentha arvensis oil CAS 68917‑18‑0 CoE 492 EINECS 290‑058‑5 |
318 |
2 |
b |
Mentha spicata L.: Spearmint oil native CAS 8008‑79‑5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283‑656‑2 / Spearmint oil terpeneless CAS 8008‑79‑5 CoE 285 EINECS 283‑656‑2 |
319 |
2 |
b |
Mentha x piperita L. = M. aquatica x M. spicata L.: Peppermint oil CAS 8006‑90‑4 FEMA 2848 CoE 282 EINECS 308‑770‑2 / Peppermint tincture CoE 282 |
320 |
2 |
b |
Momordica charantia L.: Bitter melon tincture |
321 |
2 |
b |
Myristica fragrans Houtt.: Nutmeg oil CAS 8008‑45‑5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282‑013‑3 / Nutmeg oleoresin CAS 84082‑68‑8 CoE 296 EINECS 282‑013‑3 |
322 |
2 |
b |
Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae: / Balsam Peru oil CAS 8007‑00‑9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232‑352‑8 |
323 |
2 |
b |
Ocimum basilicum L.: Basil tincture CoE 308 |
324 |
2 |
b |
Olea europaea L.: Olive extract |
325 |
2 |
b |
Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench.: Marjoram oil sweet CAS 8015‑01‑8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282‑004‑4 |
326 |
|||
327 |
2 |
b |
Origanum vulgareL., Lippia ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tincture CoE 317 |
328 |
2 |
b |
Paeonia lactiflora Pall. = P. albiflora Pall.: Chinese peony tincture |
329 |
|||
330 |
2 |
b |
Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Passionfruit tincture CoE 321; Passionfruit extract (sb)3F[1] CoE 321 |
331 a 332 |
|||
333 |
2 |
b |
Peumus boldus Mol.: Boldo absolute CoE 328 / Boldo oil CoE 328 |
334 |
|||
335 |
2 |
b |
Pimpinella anisum L.: Anise oil CAS 84775‑42‑8 FEMA 2094 CoE 336 EINECS 283‑872‑7 / Anise tincture CoE 336 |
336 |
2 |
b |
Pinus pinaster Soland.: Pine tincture |
337 a 339 |
|||
340 |
2 |
b |
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014‑09‑3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282‑493‑4 |
341 |
2 |
b |
Potentilla erecta L.; synonyme Potentilla tormentilla Stokes: Tormentill tincture CoE 493 |
342 |
2 |
b |
Punica granatum L.: Pomegranate bark extract CAS 84961‑57‑9 FEMA 2918 CoE 381 |
343 |
2 |
b |
Quercus robur L., Q. pedunculata Ehrh.: Oak wood english cresote / extract CAS 71011‑28‑4 CoE 390 EINECS 275‑129‑0 |
344 |
2 |
b |
Quillaja saponaria Molina: Quillaia extract (wb) CoE 391 |
345 |
2 |
b |
Rosa canina L.: Rose tincture CoE 403 |
346 |
2 |
b |
Rosmarinus officinalis L.: Rosemary oil CAS 8000‑25‑7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary oleoresin / Rosemary extract CAS 84604‑14‑8 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary tincture CoE 406 |
347 |
2 |
b |
Rubus spp., (e.g. Rubus fructicosus L.): Blackberry tincture CoE 408 |
348 |
2 |
b |
Salix alba L.: White willow extract / White willow tincture |
349 |
2 |
b |
Salvia lavandulifolia Vahl: Spanish sage oil CAS 8016‑65‑7 FEMA 3003 CoE 413 |
350 |
2 |
b |
Salvia officinalis L.: Sage oil CAS 8022‑56‑8 FEMA 3001 CoE 414 EINECS 283‑291‑0 / Sage tincture CoE 414 |
351 |
2 |
b |
Salvia sclarea L.: Clary sage oil CAS 8016‑63‑5 FEMA 2321 CoE 415 EINECS 283‑911‑8 |
352 |
2 |
b |
Sambucus canadensisL., S. nigra L.: Elder flowers / Elderberry tincture CoE 417 |
353 |
2 |
b |
Satureja hortensis L.: Savory summer tincture CoE 425 |
354 a 355 |
|||
356 |
2 |
b |
Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: Milk thistle extract CoE 551 / Milk thistle tincture CoE 551 |
357 |
2 |
b |
Solidago virgaurea L.: Goldenrot tincture |
358 |
2 |
b |
Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.: Stevia extract CoE 552 |
359 |
2 |
b |
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d’arco tincture |
360 |
2 |
b |
Tanacetum vulgare L.: Tansy tincture CoE 446 / Tansy extract (wb) |
361 |
2 |
b |
Taraxacum officinale Wiggers: Dandelion root solid extract CAS 68990‑74‑9 FEMA 2358 CoE 447 EINECS 273‑624‑6 / Dandelion leaves solid extract CoE 447 / Dandelion fluid extract CAS 68990‑74‑9 FEMA 2357 CoE 447 EINECS 273‑624‑6 / Dandelion tincture CAS 68990‑74‑9 FEMA 2357 EINECS 273‑624‑6 |
362 |
2 |
b |
Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Tea extract CAS 84650‑60‑2 CoE 451 EINECS 283‑519‑7 |
363 |
2 |
b |
Theobroma cacao L.: Cocoa absolute CoE 452 / Cocoa extract CAS 84649‑99‑0 CoE 452 EINECS 283‑460‑6 |
364 |
2 |
b |
Thymus capitatus Hoffm. & Link. = Coridothymus capitatus L.: Thymus, Origanum oil CAS 8007‑11‑2 FEMA 2828 CoE 454 EINECS 290‑371‑1 |
365 |
|||
366 |
2 |
b |
Thymus serpyllum L.: Wild thyme tincture CoE 455 |
367 |
2 |
b |
Thymus vulgaris L., T. zygis L.: Thyme oil CAS 8007‑46‑3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / oleoresin CAS 8007‑46‑3 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oleoresin red CAS 8007‑46‑3 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oleoresin grey CoE / Thyme oil red CAS 8007‑46‑3 CoE 456 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oil white CAS 8007‑46‑3 FEMA 3065 CoE 457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme extract / Thyme tincture CoE 456/457 |
368 |
|||
369 |
2 |
b |
Trigonella foenum-graecum L.: Fenugreek absolute CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek extract CAS 84625‑40‑1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek oleoresin CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek tincture CoE 460 |
370 |
2 |
b |
Urtica dioica L.: Common nettle extract CoE 468 |
371 |
2 |
b |
Urtica urens L.: Dwarf nettle tincture |
372 |
2 |
b |
Vaccinium myrtillus L.: Blueberry tincture CoE 469 |
373 |
2 |
b |
Valeriana officinalis L.: Valerian root extract CAS 92927‑02‑1 FEMA 3099 CoE 473 |
374 |
2 |
b |
Vanilla planifolia G. Jacks. = V. fragrans Salisb.: Vanilla extract CAS 8024‑06‑4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283‑521‑8 / Vanilla tincture CoE 474 |
375 |
2 |
b |
Viburnum prunifolium L.: Black snow ball tincture CoE 480 |
376 |
2 |
b |
Vitex agnus-castus L.: Lilac chastetree tincture / Lilac chastetree extract |
377 |
2 |
b |
Vitis vinifera L.: Grape skin extract CoE 485 |
378 |
2 |
b |
Withania somnifera (L.) Dunal. = Physalis somnifera Link: Ashwagandha tincture |
379 |
2 |
b |
Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies |
380 |
b. Sostanze aromatizzanti autorizzate per cani e gatti
Numero |
Categoria |
Gruppo |
Denominazione chimica |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
329 |
2 |
b |
Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng tincture CoE 318 |
382 |
2 |
b |
N. CAS 108-99-6 / picoline beta (3-methylpyridine) / Flavis No. 14.135 |
383 |
2 |
b |
N. CAS 109-73-9 / Butylamine / Flavis No. 11.003 |
384 |
2 |
b |
N. CAS 110-42-9 / Methyl decanoate / Flavis No. 09.251 |
385 |
2 |
b |
N. CAS 1193-79-9 / 2-Acetyl-5-methylfuran / Flavis No. 13.083 |
386 |
2 |
b |
N. CAS 122-70-3 / Phenethyl propionate / Flavis No. 09.137 |
388 |
2 |
b |
N. CAS 2363-89-5 / Oct-2-enal / Flavis No. 05.060 |
389 |
2 |
b |
N. CAS 23787-80-6 / 2-Acetyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.082 |
391 |
2 |
b |
N. CAS 30086-02-3 / 3,5-Octadiene-2-one / Flavis No. 07.247 |
392 |
2 |
b |
N. CAS 3913-71-1 / Dec-2-enal / Flavis No. 05.076 |
393 |
2 |
b |
N. CAS 3913-85-7 / Dec-2-enoic acid / Flavis No. 08.073 |
395 |
2 |
b |
N. CAS 505-57-7 / 2-Hexenal; hex-2-enal / Flavis No. 05.189 |
396 |
2 |
b |
N. CAS 534-22-5 / 2-Methylfuran / Flavis No. 13.030 |
397 |
2 |
b |
N. CAS 541-31-1 / 3-Methylbutane-1-thiol / Flavis No. 12.171 |
398 |
2 |
b |
N. CAS 7367-88-6 / Ethyl dec-2-enoate / Flavis No. 09.283 |
400 |
2 |
b |
N. CAS 76649-16-6 / Ethyl dec-4-enoate / Flavis No. 09.284 |
404 |
2 |
b |
Arctium majus Bernh. = A. lappa L.: Great burdock extract CoE 57 |
405 |
2 |
b |
Echinacea angustifolia DC.: Blacksamson echinacea extract |
406 |
2 |
b |
Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea absolute / Echinacea extract |
407 |
2 |
b |
Garcinia cambogia Desrouss.: Garcinia extract |
408 |
|||
409 |
2 |
b |
Levisticum officinale Koch: Lovage root oil CAS 8016‑31‑7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284‑292‑7 |
410 |
2 |
b |
Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng extract CoE 318 |
411 |
2 |
b |
Plantago ovata L.: Fleawort absolute |
3 Categoria 3: additivi nutrizionali
3.1 Gruppo funzionale a: vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie animale |
Età massima gg. = giorni |
Tenore massimo per kg di alimento completo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3a672a |
3 |
a |
Acetato di retinile o Vitamina A |
Acetato di retinile Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg C22H32O2 Numero CAS: 127-47-9 In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 95 % (min. 2,76 MUI/g). |
Suinetti (lattanti e svezzati) |
– |
16 000 UI |
L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. L’acetato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,344 μg di acetato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione. |
Suini da ingrasso |
– |
6 500 UI |
||||||
Scrofe |
– |
12 000 UI |
||||||
Altri suini |
– |
– |
||||||
Polli e specie avicole minori |
≤ 14 gg. |
20 000 UI |
||||||
> 14 gg. |
10 000 UI |
|||||||
Tacchini |
≤ 28 gg. |
20 000 UI |
||||||
> 28 gg. |
10 000 UI |
|||||||
Altro pollame |
– |
10 000 UI |
||||||
Vacche da latte e vacche da riproduzione |
– |
9 000 UI |
||||||
Vitelli da allevamento |
4 mm. |
16 000 UI |
||||||
Altri vitelli e vacche |
– |
25 000 UI |
||||||
Agnelli e capretti da allevamento |
≤ 2 mm. |
16 000 UI |
||||||
> 2 mm. |
25 000 UI |
|||||||
Bovini, ovini e caprini da ingrasso |
– |
10 000 UI |
||||||
Altri bovini, ovini e caprini |
– |
– |
||||||
Mammiferi |
– |
Solo negli alimenti d’allattamento: 25 000 UI |
||||||
Altre specie animali |
– |
– |
||||||
3a672b |
3 |
a |
Palmitato di retinile o Vitamina A |
Palmitato di retinile Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo C36H60O2 Numero CAS: 79-81-2 In forma solida e liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 90 % o 1,64 MUI/g |
Suinetti (lattanti e svezzati) |
– |
16 000 UI |
L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. Il palmitato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,5458 μg di palmitato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione. |
Suini da ingrasso |
– |
6 500 UI |
||||||
Scrofe |
– |
12 000 UI |
||||||
Altri suini |
– |
– |
||||||
Polli e specie avicole minori |
≤ 14 gg. |
20 000 UI |
||||||
> 14 gg. |
10 000 UI |
|||||||
Tacchini |
≤ 28 gg |
20 000 UI |
||||||
> 28 gg. |
10 000 UI |
|||||||
Altro pollame |
– |
10 000 UI |
||||||
Vacche da latte e vacche da riproduzione |
– |
9 000 UI |
||||||
Vitelli da allevamento |
4 mm. |
16 000 UI |
||||||
Altri vitelli e vacche |
– |
25 000 UI |
||||||
Agnelli e capretti da allevamento |
≤ 2 mm. |
16 000 UI |
||||||
> 2 mm. |
– |
|||||||
Bovini, ovini e caprini da ingrasso |
– |
10 000 UI |
||||||
Altri bovini, ovini e caprini |
– |
– |
||||||
Mammiferi |
– |
Solo negli alimenti d’allattamento: 25 000 UI |
||||||
Altre specie animali |
– |
– |
||||||
3a672c |
3 |
a |
Propionato di retinile o Vitamina A |
Propionato di retinile Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo C23H34O2 Numero CAS: 7069-42-3 In forma liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 95 % o 2,64 MIU/g |
Suinetti (lattanti e svezzati) |
– |
16 000 UI |
L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. Il propionato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,3585 μg di propionato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione. |
Suini da ingrasso |
– |
6 500 UI |
||||||
Scrofe |
– |
12 000 UI |
||||||
Altri suini |
– |
– |
||||||
Polli e specie avicole minori |
≤ 14 gg. |
20 000 UI |
||||||
> 14 gg. |
10 000 UI |
|||||||
Tacchini |
≤ 28 gg. |
20 000 UI |
||||||
> 28 gg. |
10 000 UI |
|||||||
Altro pollame |
– |
10 000 UI |
||||||
Vacche da latte e vacche da riproduzione |
– |
9 000 UI |
||||||
Vitelli da allevamento |
4 mm. |
16 000 UI |
||||||
Altri vitelli e vacche |
– |
25 000 UI |
||||||
Agnelli e capretti da allevamento |
≤ 2 mm. |
16 000 UI |
||||||
> 2 mm. |
– |
|||||||
Bovini, ovini e caprini da ingrasso |
– |
10 000 UI |
||||||
Altri bovini, ovini e caprini |
– |
– |
||||||
Mammiferi |
– |
Solo negli alimenti d’allattamento: 25 000 UI |
||||||
Altre specie animali |
– |
– |
||||||
3a673 |
3 |
a |
1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanumglaucophyllum |
Preparato di estratto di Solanum glaucophyllum con un tenore minimo di 1,25‑diidrossicolecalciferolo glicosilato dello 0,005 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato Formula chimica: Numero CAS: 89457-77-2
|
Vacche da latte |
– |
0,004 mg di |
L’additivo deve essere utilizzato solo incorporato in un alimento complementare, sotto forma di bolo, per ridurre il rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica. L’uso dell’additivo è consentito una sola volta durante il periodo preparto (da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto). L’additivo deve essere somministrato una volta per via orale sotto forma di bolo, con la somministrazione quotidiana di:
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione. Tenore massimo della combinazione di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato e vitamina D3 (colecalciferolo) per kg di alimento completo: 0,1 mg69 di colecalciferolo. Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo con il 25-idrossicolecalciferolo. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. |
3a160(a) |
3 |
a |
Beta-carotene |
Beta-carotene Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo C40H56 Numero CAS: 7235-40-7 In forma solida, prodotta mediante fermentazione o sintesi chimica. Ceppi usati per la fermentazione: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) e XCPA 07‑05-2 (CGMCC 7.45). Criteri di purezza:
|
Tutte |
– |
– |
Il beta-carotene può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di un preparato. Negli alimenti d’allattamento per vitelli si raccomanda un tenore massimo di 50 mg di beta-carotene/kg di alimenti d’allattamento. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione. |
3a671 |
3 |
a |
Colecalciferolo o Vitamina D3 |
Colecalciferolo C27H44O Numero CAS: 67-97-0 Colecalciferolo in forma solida e di resina, prodotto per sintesi chimica. Criteri di purezza: min. 80 % (colecalciferolo e precolecalciferolo) e max. 7 % (tachisterolo) |
Suini |
– |
2 000 UI |
40 UI Colecalciferolo = 0,001 mg Colecalciferolo La vitamina D3 può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e stabilità. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalciferolo per kg di alimento completo per animali:
Non è consentito l’uso simultaneo di vitamina D2. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative atte ad affrontare gli effetti molto pericolosi derivanti dall’inalazione di vitamina D3 per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi associati a tali effetti molto pericolosi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
Sostituti del latte per suinetti |
– |
10 000 UI |
||||||
Bovini |
– |
4 000 UI |
||||||
Sostituti del latte per vitelli |
– |
10 000 UI |
||||||
Ovini |
– |
4 000 UI |
||||||
Polli da ingrasso |
– |
5 000 UI |
||||||
Tacchini |
– |
5 000 UI |
||||||
Altro pollame |
– |
3 200 UI |
||||||
Equini |
– |
4 000 UI |
||||||
Salmonidi |
– |
60 000 UI |
||||||
Altre specie ittiche |
– |
3 000 UI |
||||||
Altre specie |
– |
2 000 UI |
||||||
3a670a |
3 |
a |
25-idrossicolecalciferolo |
Preparato con un tenore massimo dell’1,25 % di 25‑idrossicolecalciferolo Forma solida Caratterizzazionedel principioattivo: Formula chimica: C27H44O2.H2O Numero CAS: 63283‑36‑3 Criteri di purezza:
– eritrosina < 5 mg/kg |
Polli da ingrasso |
– |
0,1 mg |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con colecalciferolo (vitamina D3) per kg di alimento completo:
Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo con l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanumglaucophyllum. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. |
Tacchini da ingrasso |
– |
0,08 mg |
||||||
Altri volatili |
– |
0,1 mg |
||||||
Suini |
– |
0,05 mg |
||||||
Bovini e ovini |
– |
0,1 mg |
||||||
Ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini |
– |
0,05 mg |
||||||
3a820 |
3 |
a |
«Cloridrato di tiamina» o «Vitamina B1» |
Cloridrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica C12H17ClN4OS•HCl Criteri di purezza: min. 98,5 % su base anidra. Numero CAS: 67-03-8 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Il cloridrato di tiamina può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. |
3a821 |
3 |
a |
«Mononitrato di tiamina» o «Vitamina B1» |
Mononitrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica C12 H17 N4OS•NO3 Criteri di purezza: min. 98 % su base anidra. Numero CAS: 532-43-4 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il mononitrato di tiamina può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Il mononitrato di tiamina può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. |
3a825i |
3 |
a |
«Riboflavina» o «vitamina B2» |
Riboflavina in forma solida prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096 C17H20N4O6 Criteri di purezza: min. 80 % di riboflavina Numero CAS: 83-88-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. |
3a825ii |
3 |
a |
«Riboflavina» o «vitamina B2» |
Riboflavina in forma solida prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984 C17H20N4O6 Criteri di purezza: min. 96 % Numero CAS: 83-88-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La riboflavina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato. Può essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. |
3a825iii |
3 |
a |
«Riboflavina» o «Vitamina B2» |
Riboflavina prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445, con un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Forma solida C17H20N4O6 Numero CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3a825iv |
3 |
a |
«Riboflavina» o «Vitamina B2» |
Preparato con un tenore minimo di riboflavina dell’80 % e un tenore massimo di acqua del 3 % Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: C17H20N4O6 Numero CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
3a825v |
3 |
a |
«Riboflavina» o «Vitamina B2» |
Preparato contenente almeno l’80 % di riboflavina, con un tenore massimo di acqua del 3 % Forma solida Caratterizzazionedel principioattivo: Formula chimica: C17H20N4O6 N. CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 % Prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 13326 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
3a826 |
3 |
a |
«Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato» o «vitamina B2» |
Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillussubtilis DSM 17339 e/o DSM 23984. C17H20N4O9PNa Criteri di purezza: min. 65 % Numero CAS: 130-40-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Può essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. |
3a826i |
3 |
a |
«Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato» o «vitamina B2» |
Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) Forma solida Caratterizzazionedel principioattivo: Formula chimica: C17H20N4O9PNa Numero CAS: 130‑40‑5 Tenore: 73–79 % di riboflavina sulla sostanza secca Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi. |
3a827 |
3 |
a |
«Riboflavina» o «Vitamina B2» |
Riboflavina prodotta da Eremotheciumashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato contenente almeno il 5 % di riboflavina. Forma solida Caratterizzazionedel principio attivo: Formula chimica: Numero CAS: 83-88-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
3a831 |
3 |
a |
«Cloridrato di piridossina» o «vitamina B6» |
Cloridrato di piridossina C8H11NO3·HCl Criteri di purezza: non inferiore al 98,5 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. Il cloridrato di piridossina o vitamina B6 può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
3a835 |
3 |
A |
«Vitamina B12» o «cianocobalamina» |
Preparato di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I‑5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: C63H88CoN14O14P Numero CAS: 68-19-9 Purezza: ≥ 96 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria |
3a836 |
3 |
a |
«Vitamina B12» o |
Cianocobalamina Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cianocobalamina C63H88CoN14O14P Numero CAS: 68-19-9 Purezza: ≥ 96 % su base secca; perdita all’essiccazione: 12 % Prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 19596 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1600 UI/m3 di aria. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. |
3a837 |
3 |
a |
«Vitamina B12» o «cianocobalamina» |
Preparato contenente ≤ 1 % di cianocobalamina Nichel: massimo 0,5 mg/kg Forma solida Caratterizzazionedel principioattivo: Formula chimica: C63H88CoN14O14P Numero CAS: 68‑19‑9 Purezza: minimo 96 % Prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 21299 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
3a300 |
3 |
a |
«Acido ascorbico» o «Vitamina C» |
Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica C6H8O6 Criteri di purezza: min. 99 % Numero CAS: 50-81-7 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. |
3a311 |
3 |
a |
«Sodio ascorbil fosfato» o «Vitamina C» |
Sodio ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica C6H6O9Na3P · 2H2O Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 45 % Numero CAS: 66170-10-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il sodio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione. |
3a312 |
3 |
a |
«Sodio calcio ascorbil fosfato» o «Vitamina C» |
Sodio calcio L-ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica C6H6O9P · CaNa Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 35 % |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il sodio calcio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione. |
3a841 |
3 |
a |
Calcio D‑pantotenato |
Calcio D-pantotenato, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica. Ca[C9H16NO5]2 Criteri di purezza:
Numero CAS: 137-08-6 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. |
3a842 |
3 |
a |
D-pantenolo |
D-pantenolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica C9H19NO4 Criteri di purezza:
Numero CAS: 81-13-0 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Da somministrare solo nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. |
2b09093 |
2 |
b |
Eptanoato di etile |
Eptanoato di etile |
||||
2b09409 |
2 |
b |
2-metilbutirrato di etile |
2-metilbutirrato di etile |
||||
2b09024 |
2 |
b |
Acetato di isopentile |
Acetato di isopentile |
||||
2b09463 |
2 |
b |
3-metilbutirrato di 3-metilbutile |
3-metilbutirrato di 3-metilbutile |
||||
2b08006 |
2 |
b |
Acido 2-metilpropionico |
Acido 2-metilpropionico |
||||
2b09055 |
2 |
b |
Butirrato di 3-metilbutile |
Butirrato di 3-metilbutile |
||||
3a700 |
3 |
a |
«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato» |
Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato In forma liquida C31H52O3 Numero CAS: 7695-91-2 Purezza: > 93 % Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
3a700i |
3 |
a |
«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato» |
Preparato contenente ≥ 50 % di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato Forma solida Caratterizzazionedella sostanzaattiva: C31H52O3 Numero CAS: 7695-91-2 Purezza: > 93 % Prodotto mediante sintesi chimica |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
3a700ii |
3 |
a |
«Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferile acetato» |
Preparato contenente ≥ 25 % di RRR-alfa-tocoferile acetato Forma solida Caratterizzazione dellasostanzaattiva: C31H52O3 Numero CAS: 58-95-7 Purezza: > 40 % Ottenuto mediante sintesi chimica a partire da oli vegetali. |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
3a710 |
3 |
a |
«Menadione bisolfito di sodio» o «vitamina K3» |
Menadione bisolfito di sodio C11H9NaO5S·3H2O Cromo ≤ 45 mg/kg Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % di menadione bisolfito di sodio complesso che corrisponde a min. 50 % di menadione. Numero CAS: 6147-37-1 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Se la quantità dell’additivo è indicata sull’etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2 mg di menadione bisolfito di sodio. Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell’aria e prevenire l’esposizione per inalazione o per via cutanea. Utilizzare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi durante la manipolazione. |
3a711 |
3 |
a |
«Menadione nicotinamide bisolfito» o «vitamina K3» |
Menadione nicotinamide bisolfito Cromo ≤ 142 mg/kg C11H9O5S·C6H7N2O Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % di menadione nicotinamide bisolfito complesso che corrisponde a min. 43,9 % di menadione e min. 31,2 % di nicotinamide Numero CAS: 73581-79-0 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Se la quantità dell’additivo è indicata sull’etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2,27 mg di menadione nicotinamide bisolfito. Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell’aria e prevenire l’esposizione per inalazione o per via cutanea. Utilizzare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi durante la manipolazione. |
3a712 |
3 |
a |
Fitomenadione o Vitamina K1 |
Preparato con un tenore di fitomenadione ≥ 4,2 % Forma solida 2-metil-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilesadec-2‑enil]naftalen-1,4-dione C31H46O2 Purezza: ≥ 97 % per la somma degli isomeri di E‑fitomenadione, E‑epossifitomenadione e Z‑fitomenadione Criteri di purezza:
Prodotto mediante sintesi chimica Numero CAS: 84-80-0 |
Cavalli |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare eventuali rischi da inalazione, irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio. |
3a920 |
3 |
a |
Betaina anidra |
Betaina anidra, prodotta mediante sintesi chimica o mediante estrazione dalla melassa di barbabietole da zucchero o vinacce sottoprodotti della produzione di zucchero. C5H11NO2 Criteri di purezza: betaina anidra (forma solida) min. 97 % (su base anidra). Betaina anidra forma liquida, min. 47 %. Numero CAS: 107-43-7 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La betaina anidra può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo in forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2000 mg di betaina/kg di alimenti per animali completi, con un tasso di umidità del 12 %, o 1000 mg di betaina/l di acqua di abbeveraggio per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per vitelli da allevamento. Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci negli alimenti per animali. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. |
3a921i |
3 |
a |
Betaina anidra prodotta da barbabietola da zucchero geneticamente modificata |
Betaina anidra, in forma solida cristallina, prodotta mediante estrazione da barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4 geneticamente modificata C5H11NO2 Criteri di purezza: min. 97 % (su base anidra) Numero CAS: 107-43-7 |
Animali produzione di alimenti, ad eccezione dei conigli |
– |
– |
La betaina anidra può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo in forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela reca la seguente indicazione: «Si raccomanda di non superare il livello di 2000 mg di betaina per kg di alimenti per animali completi (con un tenore di umidità del 12 %)». Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. |
3a925 |
3 |
a |
Cloridrato di betaina |
Cloridrato di betaina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica. C5H11NO2·HCl Criteri di purezza: min. 98 % (su base anidra). Numero CAS: 590-46-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il cloridrato di betanina può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo in forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2000 mg di betaina/kg di alimenti per animali completi, con un tasso di umidità del 12 %, o 1000 mg di betaina/l di acqua di abbeveraggio per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per vitelli da allevamento. Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci negli alimenti per animali. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. |
3a880 |
3 |
a |
Biotina |
D-(+)-biotina C10H16N2O3S Biotina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza: min. 97 % Numero CAS: 58-85-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La biotina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. |
3a910 |
3 |
a |
L-carnitina |
L-carnitina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 % C7H15NO3 Numero CAS: 541-15-1 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-carnitina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. È consentito l’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio. |
3a911 |
3 |
a |
L-carnitina-L-tartrato |
L-carnitina-L-tartrato, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 % C18H36N2O12 Numero CAS: 36687-82-8 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. È consentito l’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio. |
3a890 |
3 |
a |
Cloruro di colina |
Preparato di cloruro di colina, solido e liquido Nome: Cloruro di colina C5H14ClNO Prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 99 %, base anidra Numero CAS: 67-48-1 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti. Nelle istruzioni per l’uso degli additivi e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Il cloruro di colina può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni d’uso specificate sull’etichetta degli alimenti per animali per pollame e suini contenenti cloruro di colina dovranno riportare la dicitura: «Evitare l’uso simultaneo con acqua di abbeveraggio addizionata con cloruro di colina». Si raccomanda di non eccedere i livelli supplementari di 1000 mg di cloruro di colina/kg di alimenti per animali completi per pollame e suini. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione. |
3a316 |
3 |
a |
Acido folico |
Preparato di acido folico in forma solida Nome: acido folico C19H19N7O6 Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: non meno del 96 % di acido folico, base anidra Numero CAS: 59-30-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per le quali è stabilito un tenore massimo o che sono soggetti ad altre limitazioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informare i clienti. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione. L’acido folico può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione. |
3a314 |
3 |
a |
Acido nicotinico |
Acido nicotinico Caratterizzazione del principio attivo: Acido nicotinico Forma solida Purezza: ≥ 99 % Denominazione chimica: acido nicotinico Formula chimica: C6H5NO2 Numero CAS: 59-67-6 Numero Einecs: 200‑441‑0 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’acido nicotinico può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
3a315 |
3 |
a |
Niacinamide |
Niacinamide Caratterizzazione del principio attivo: Niacinamide Forma solida Purezza: ≥ 99 % Denominazione chimica: niacinamide, nicotinamide Formula chimica: C6H6N2O Numero CAS: 98-92-0 Numero Einecs: 202-713 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La niacinamide può essere utilizzata anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
3a370 |
3 |
a |
Taurina |
Taurina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 98 % Denominazione IUPAC: Acido 2-ammino-etanosulfonico C2H7NO3S Numero CAS: 107-35-7 |
Canidae, |
– |
– |
La taurina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione. Livelli raccomandati per il tenore massimo in mg di taurina/kg di alimenti per animali completi con un tasso di umidità del 12 %:
Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. |
3a900 |
3 |
a |
Inositolo |
Inositolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica. C6H12O6 Criteri di purezza: min. 97 % Numero CAS: 87-89-8 |
Pesci e crostacei |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. |
3.2 Gruppo funzionale b: composti di oligoelementi
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo funzionale |
Additivo |
Composizione, |
Specie o |
Tenore |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenore totale dell’elemento |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3b101 |
3 |
b |
Carbonato di ferro (II) (siderite) |
Polvere ottenuta da minerali estratti con un tenore minimo di siderite (FeCO3) del 70 % e un tenore totale di ferro del 39 %. Formula chimica: FeCO3 Numero CAS: 563-71-3 |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono: «Il carbonato di ferro (II) non dovrebbe essere usato come fonte di ferro per animali giovani a causa della sua limitata biodisponibilità». |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre le specie animali eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni |
– |
750 |
||||||
3b102 |
3 |
b |
Cloruro di ferro (III) esaidrato |
Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 % Formula chimica: FeCl3 · 6H2O Numero CAS: 10025‑77‑1 |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b103 |
3 |
b |
Solfato di ferro (II) monoidrato |
Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 29 % Formula chimica: FeSO4 · H2O Numero CAS: 17375-41-6 |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b104 |
3 |
b |
Solfato di ferro (II) eptaidrato |
Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 % Formula chimica: FeSO4 · 7H2O Numero CAS: 7782-63-0 |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b105 |
3 |
b |
Fumarato di ferro (II) |
Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 % Formula chimica: C4H2FeO4 Numero CAS: 141-01-5 |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b106 |
3 |
b |
Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato |
Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 % Formula chimica: [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b106i |
3 |
b |
Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato |
Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di ferro del 9–10 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %. Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale (specie avicole) è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b107 |
3 |
b |
Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici |
Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 10 % Tenore minimo di chelato di ferro del 50 % Formula chimica: Fe(x)1–3 · nH2O, |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b108 |
3 |
b |
Chelato di ferro (II) di idrato di glicina |
Chelato di ferro (II) e di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 15 % Umidità: max. 10 % Formula chimica: [x = anione di glicina] |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b110 |
3 |
b |
Ferro destrano 10 % |
Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell’1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %. Formula chimica: Denominazione IUPAC: Numero CAS: 9004-66-4 |
Suinetti lattanti |
– |
200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda settimana di vita |
Le istruzioni per l’uso recano le seguenti indicazioni:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3b111 |
3 |
b |
Chelato di ferro di lisina e di acido glutammico |
Miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con Formule chimiche: |
Ovini |
– |
500 |
La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/ giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b112 |
3 |
b |
Complesso di ferro(II) e betaina |
Complesso di ferro e betaina con tenore minimo di ferro del 14 % e tenore minimo di betaina del 36 % Forma solida Caratterizzazione dei principiattivi: Formula chimica: [Fe(H2O)2[(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n Specifiche:
|
Ovini |
– |
500 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
Bovini Pollame |
– |
450 |
||||||
Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento |
– |
250 mg/giorno |
||||||
Animali da compagnia |
– |
600 |
||||||
Altre specie animali |
– |
750 |
||||||
3b201 |
3 |
b |
Ioduro di potassio |
Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo del 69 % di iodio Formula chimica: KI Numero CAS: 7681-11-0 |
Equidi |
– |
4 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela. Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:
|
Ruminanti per la produzione di latte Galline ovaiole |
– |
5 |
||||||
Pesci |
– |
20 |
||||||
Altre specie o categorie di animali |
– |
10 |
||||||
3b202 |
3 |
b |
Iodato di calcio anidro |
Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo del 63,5 % di iodio Formula chimica: Ca(IO3)2 Numero CAS: 7789-80-2 |
Equidi |
– |
4 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela. Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:
|
Ruminanti per la produzione di latte Galline ovaiole |
– |
5 |
||||||
Pesci |
– |
20 |
||||||
Altre specie o categorie di animali |
– |
10 |
||||||
3b203 |
3 |
b |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti |
Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall’1 % al 10 % Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo (E420ii), e maltodestrina]: < 5 %. Particelle < 50 μm: < 1,5 % Formula chimica: Ca(IO3)2 Numero CAS: 7789-80-2 |
Equidi |
– |
4 |
Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:
|
Ruminanti per la produzione di latte Galline ovaiole |
– |
5 |
||||||
Pesci |
– |
20 |
||||||
Altre specie o categorie di animali |
– |
10 |
||||||
3b304 |
3 |
b |
Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti |
Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall’1 % al 5 % Agenti di rivestimento Particelle < 50 μm: meno dell’1 % Formula chimica: CoCO3 Numero CAS: 513-79-1 |
Ruminanti con rumine funzionale Equidi Roditori Lagomorfi Rettili erbivori Mammiferi da zoo |
– |
1 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali. Utilizzare dispositivi adeguati di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «Si raccomanda di limitare l’integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta». |
3b401 |
3 |
b |
Rame(II) diacetato monoidrato |
Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 % Formula chimica: Numero CAS: 6046-93-1 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b402 |
3 |
b |
Rame(II) carbonato diidrossi- monoidrato |
Rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 % Formula chimica: Numero CAS: 100742-53-8 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b403 |
3 |
b |
Cloruro di rame(II) diidrato |
Cloruro di rame(II) diidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 % Formula chimica: CuCl2 · 2H2O Numero CAS: 10125-13-0 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b404 |
3 |
b |
Ossido di rame(II) |
Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 % Formula chimica: CuO Numero CAS: 1317-38-0 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b405 |
3 |
b |
Solfato di rame(II) pentaidrato |
Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 % Formula chimica: CuSO4 · 5H2O Numero CAS: 7758-99-8 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b406 |
3 |
b |
Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato |
Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % Formula chimica: [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b406i |
3 |
b |
Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato |
Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di rame del 10–11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %. Formula chimica: (x = qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante) Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale (specie avicole) è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b407 |
3 |
b |
Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici |
Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 % Formula chimica: [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia] |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b409 |
3 |
b |
Dicloruro di rame triidrossido |
Formula chimica: Numero CAS: 1332-65-6 Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compreso tra 1:1 e 1:1,5 Purezza: min. 90 % Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino Tenore di rame: min. 53 % Particelle < 50 μm: inferiori all’1 % |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b410i |
3 |
b |
Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina |
Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina contenente almeno il 16 % di rame e almeno il 78 % di acido (2‑idrossi-4-metiltio)butanoico. Tenore massimo di nichel: 20 ppm. Forma solida Formula chimica: bis(-2-idrossi-4-metiltio)butanoato di rame: N. CAS: 292140-30-8 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b411 |
3 |
b |
Bilisinato di rame |
Polvere o granulato con un tenore di rame ≥ 14,5 % e lisina ≥ 84,0 % Chelato di rame di l‑lisinato-HCl Formula chimica: Numero CAS: 53383-24-7 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b412 |
3 |
b |
Ossido di rame(I) |
Preparazione di ossido di rame(I) con
Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 % Formula chimica: Cu2O Numero CAS: 1317-39-1 |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b413 |
3 |
b |
Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) |
Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un’umidità massima del 13 % Formula chimica: [x = anione di glicina] |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b414 |
3 |
b |
Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) |
Chelato di ferro(II) di idrato di glicina, liquido, con un tenore minimo di rame del 6 % Formula chimica: [x = anione di glicina] |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b415 |
3 |
b |
Chelato di rame di lisina e di acido glutammico |
Miscela di chelato di rame di lisina e chelato di rame di acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di rame compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 19 e il 21 % e un tasso di umidità massimo del 3 % Formule chimiche: Acido rame-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato: |
Bovini prima dell’inizio della ruminazione |
– |
15 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altri bovini |
– |
30 |
||||||
Ovini |
– |
15 |
||||||
Caprini |
– |
35 |
||||||
Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
150 |
||||||
Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento |
– |
100 |
||||||
Crostacei |
– |
50 |
||||||
Altre specie animali |
– |
25 |
||||||
3b501 |
3 |
b |
Cloruro manganoso, tetraidrato |
Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 % Formula chimica: MnCl2 ∙ 4H2O Numero CAS: 13446‑34‑9 |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b502 |
3 |
b |
Ossido di manganese (II) |
Ossido di manganese, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 60 % Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO2 del 2 % Formula chimica: MnO Numero CAS: 1344-43-0 |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b503 |
3 |
b |
Solfato manganoso, monoidrato |
Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 % Formula chimica: MnSO4 ∙ H2O Numero CAS: 10034-96-5 |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b504 |
3 |
b |
Chelato di manganese di amminoacidi, idrato |
Preparato di complesso di manganese e amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di manganese dell’8 %. Formula chimica: [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate acide] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b504i |
3 |
b |
Chelato di manganese di amminoacidi idrato |
Preparato di complesso di manganese di amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di manganese dell’8–9 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %. Formula chimica: [x = qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale (specie avicole) è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b505 |
3 |
b |
Chelato di manganese di idrolizzati proteici |
Chelato di manganese di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %. Tenore minimo di manganese chelato del 50 % Formula chimica: [x = anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate] |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b506 |
3 |
b |
Chelato di manganese di idrato di glicina |
Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 % Umidità: max. 10 % Formula chimica: [x = anione di glicina] |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b507 |
3 |
b |
Dicloruro di manganese triidrossido |
Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 % Formula chimica: Mn2(OH)3Cl Numero CAS: 39438-40-9 |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b509 |
3 |
b |
Chelato di manganese di lisina e di acido glutammico |
Preparato di chelati di manganese con lisina e di chelati di manganese con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con Formule chimiche: |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b510 |
3 |
b |
Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina |
Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 14 % di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4‑metiltio-butanoico |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b511 |
3 |
b |
Lisinato di manganese solfato |
Manganese e amminoacido
Forma solida (umidità ≤ 10 %) Formula chimica: C6H16MnN2O7S IUPAC: monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato |
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b512 |
3 |
b |
Complesso di manganese(II) e betaina |
Complesso di manganese(II) e betaina con tenore minimo di manganese del 17 % e tenore minimo di betaina del 42 % Forma solida Caratterizzazione dei principiattivi: Formula chimica: [Mn(H2O)2(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n Specifiche:
|
Pesci |
– |
100 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
Altre specie animali |
– |
150 |
||||||
3b601 |
3 |
b |
Acetato di zinco diidrato |
Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 % Formula chimica: Numero CAS: 5970-45-6 |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b602 |
3 |
b |
Cloruro di zinco anidro |
Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 % Formula chimica: ZnCl2 Numero CAS: 7646-85-7 |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b603 |
3 |
b |
Ossido di zinco |
Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 % Formula chimica: ZnO Numero CAS: 1314-13-2 |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b604 |
3 |
b |
Solfato di zinco eptaidrato |
Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 % Formula chimica: ZnSO4 · 7H2O Numero CAS: 7446-20-0 |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b605 |
3 |
b |
Solfato di zinco, monoidrato |
Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 % Formula chimica: ZnSO4 · H2O Numero CAS: 7446-19-7 |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b606 |
3 |
b |
Chelato di zinco di amminoacidi idrato |
Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %. Formula chimica: [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b606i |
3 |
b |
Chelato di zinco di amminoacidi idrato |
Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di zinco del 10–11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %. Formula chimica: (x = qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante) Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b607 |
3 |
b |
Chelato di zinco di idrato di glicina (solido) |
Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 % Umidità: max. 10 % Formula chimica: [x = anione di glicina] |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b608 |
3 |
b |
Chelato di zinco di idrato di glicina |
Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 % Formula chimica: [x = anione di glicina sintetico] |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b609 |
3 |
b |
Idrossicloruro di zinco monoidrato |
Formula chimica: Numero CAS: 12167-79-2 Purezza: min. 84 % Ossido di zinco: max. 9 % Tenore di zinco: min. 54 % Particelle < 50 µm: meno dell’1 % |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b610 |
3 |
b |
Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina |
Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico Forma solida |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b612 |
3 |
b |
Chelato di zinco di proteine idrolizzate |
Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 % Tenore minimo di chelato di zinco dell’85 % |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b613 |
3 |
b |
Bislisinato di zinco |
Polvere o granulato con un tenore minimo di zinco del 13,5 % e un tenore minimo di lisina dell’85 % Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 % Chelato di zinco di bislisinato HCl Formula chimica: Numero CAS: 23333-98-4 |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b614 |
3 |
b |
Chelato di zinco di metionina solfato |
Chelato di zinco di metionina solfato, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 2 % e il 15 % Zinco, acido 2-ammino-4 metilsulfanilbutanoico, solfato; zinco chelato con metionina in un rapporto molare di 1:1. Formula chimica: C5H11NO6S2Zn Numero CAS: 56329-42-1 |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b615 |
3 |
b |
Chelato di zinco di lisina e di acido glutammico |
Miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 21 e il 23 % e un’umidità massima del 3 % Formule chimiche: |
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Suinetti Scrofe Conigli Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie |
– |
120 |
||||||
3b616 |
3 |
b |
Complesso di zinco(II) e betaina |
Complesso di zinco(II) e betaina con tenore minimo di zinco del 20 % e tenore minimo di betaina del 41 % Forma solida Caratterizzazione dei principiattivi: Formula chimica: [Zn[(CH3)3NCH2COO) (SO4)]n Specifiche:
|
Cani Gatti |
– |
200 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. |
Suinetti Scrofe Leporidi Pesci allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma diversi dai salmonidi |
– |
150 |
||||||
Vitelli (sostituto del latte) Salmonidi allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma |
– |
180 |
||||||
Altre specie e categorie esclusi gli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina |
– |
120 |
||||||
3b701 |
3 |
b |
Molibdato di sodio diidrato |
Molibdato di sodio diidrato, in polvere, con un tenore minimo di molibdeno del 37 % Formula chimica: Na2MoO4. 2 H2O Numero CAS: 10102-40-6 |
Ovini |
– |
2,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi potenziali di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «La supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini porterà a un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10 al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame». |
3b801 |
3 |
b |
Selenito di sodio |
Selenito di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 45 % Formula chimica: Na2SeO3 Numero CAS: 10102-18-8 Numero Einecs: 233-267-9 |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
Il selenito di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3b802 |
3 |
b |
Selenito di sodio in granuli rivestiti |
Preparato di selenito di sodio in granuli rivestiti con
e
Particelle < 50 μm: meno del 5 % Selenito di sodio Formula chimica: Na2SeO3 Numero CAS: 10102-18-8 Numero Einecs: 233-267-9 |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3b803 |
3 |
b |
Selenato di sodio |
Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 % Formula chimica: Na2SeO4 Numero CAS: 13410-01-0 |
Ruminanti |
– |
0,50 |
Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3b810 |
3 |
b |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inattivato |
Preparazione di selenio organico: Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060 Formula chimica: C5H11NO2Se |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. |
3b810i |
3 |
b |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inattivato |
Preparazione di selenio organico: Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060 Formula chimica: C5H11NO2Se |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %. Il potenziale di polverizzazione dell’additivo deve garantire un’esposizione massima al selenio di 0,2 mg Se/m3. |
3b811 |
3 |
b |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiaeNCYC R397, inattivato |
Preparazione di selenio organico: Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 Formula chimica: C5H11NO2Se |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto con la pelle, le mucose o gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. |
3b812 |
3 |
b |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiaeCNCM I‑3399, inattivato |
Preparazione di selenio organico: tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3399 Formula chimica: C5H11NO2Se |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Le imprese del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. |
3b814 |
3 |
b |
Analogo idrossilato di seleniometionina |
Preparato solido e liquido dell’analogo idrossilato di seleniometionina Tenore di selenio: Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata Selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico) Formula chimica: C5H10O3Se Numero CAS: 873660-49-2 |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. |
3b815 |
3 |
b |
L-selenometionina |
Preparato solido di L‑seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg Selenio organico in forma di L‑selenometionina (acido 2‑ammino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: C5H11NO2Se Numero CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L‑seleniometionina > 97 % e selenio > 39 % |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. |
3b818 |
3 |
b |
Zinco-L-selenometionina |
Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 1 a 2 g/kg Selenio organico sotto forma di zinco- L-selenometionina Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn Polvere cristallina con: L-selenometionina > 62 % selenio > 24,5 % zinco > 19 % e cloruro > 20 % |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. |
3b818i |
3 |
b |
Zinco-L-selenometionina |
Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 40-46 g/kg Selenio organico sotto forma di zinco-L-selenometionina Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn Polvere cristallina con: L-selenometionina > 62 % selenio > 24,5 % zinco > 19 % e cloruro > 20 % |
Tutte le specie animali |
– |
0,5 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %. |
3.3 Gruppo funzionale c: amminoacidi, loro sali e analoghi
N. d’identi-ficazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie o categoria di animali |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg di additivo/kg di |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3c301 |
3 |
c |
DL-metionina tecnicamente pura |
Metionina: minimo 99 % Caratterizzazione del principioattivo: Denominazione IUPAC: acido 2‑ammino-4-(metiltio)butanoico N. CAS: 59-51-8 C5H11NO2S |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «Se l’additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l’eccesso di proteine.» |
3c303 |
3 |
c |
DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene |
Preparato con DL-metionina: minimo 74 % Acido stearico: massimo 19 % Copolimero poli(2-vinilpiridina)/stirene: massimo 3 % Etilcellulosa e stearato di sodio: massimo 0,5 % Caratterizzazione del principioattivo:
N. CAS: 59‑51‑8 Formula chimica: C5H11NO2S |
Ruminanti |
– |
– |
|
3c304 |
3 |
c |
DL-metionina protetta con etilcellulosa |
Preparato di DL-metionina: minimo 85 % Etilcellulosa: massimo 4 % Amido massimo 8 % Silicato di sodio e alluminio: massimo 1,5 % Stearato di sodio: massimo 1 % Acqua: massimo 2 % Caratterizzazione del principioattivo:
N. CAS: 59-51-8 Formula chimica: C5H11NO2S |
Ruminanti |
– |
– |
|
3c305 |
3 |
c |
L-metionina |
L-metionina con un tenore minimo del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 % In polvere Caratterizzazionedel principioattivo: Formula chimica: C5H11NO2S N. CAS: 63-68-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
3c305ii |
3 |
c |
L-metionina |
Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 % In polvere Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: C5H11NO2S Numero CAS: 63-68-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
3c307 |
3 |
c |
Analogo idrossilato di metionina |
Analogo idrossilato di metionina: metionina: minimo 88 % acqua: massimo 12 % Caratterizzazione del principioattivo:
N. CAS: 583-91-5 Formula chimica: C5H10O3S |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. L’analogo idrossilato della DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:
Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:
|
3c308 |
3 |
c |
Sale di calcio dell’analogo idrossilato della metionina |
Analogo idrossilato di metionina: minimo 84 % Calcio: minimo 11,7 % Acqua: massimo 1 % Caratterizzazione del principioattivo:
N. CAS: 4857-44-7 Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:
Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:
|
3c309 |
3 |
c |
Estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina |
Preparato di estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina minimo 95 % Acqua: massimo 0,5 % Caratterizzazione del principioattivo:
N. CAS 57296-04-5 Formula chimica: C8H16O3S |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:
Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:
|
3c310 |
3 |
c |
Analogo idrossilato di metionina e suo sale di calcio |
Preparato di analogo idrossilato di metionina e sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina con un tenore minimo di analogo idrossilato di metionina dell’88 % e un tenore minimo di calcio dell’8 %. Caratterizzazione del principioattivo:
Denominazione IUPAC: acido 2‑idrossi-4-(metiltio)butanoico N. CAS: 583-91-5 Formula chimica: C5H10O3S Sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina Denominazione IUPAC: acido 2‑idrossi-4-(metiltio)butanoico, sale di calcio N. CAS: 4857-44-7 Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa dell’effetto corrosivo per la pelle e gli occhi. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: Tenore di analogo idrossilato di metionina. |
3c320 |
3 |
c |
L-lisina base, liquida |
Preparato (soluzione acquosa) di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 50 % Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH Numero CAS: 56-87-1 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio. |
3c320i |
3 |
c |
L-lisina base, liquida |
Soluzione acquosa di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 50 % Forma liquida Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: Numero CAS: 56‑87‑1 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e degli occhi. |
3c321 |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina, liquido |
Soluzione acquosa di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 22 % e un tenore massimo di umidità del 66 % (tenore minimo di L-lisina del 58 % nella sostanza secca). Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH N. CAS: 657-27-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo. Il monocloridrato di L-lisina, liquido, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi. Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» |
3c321i |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina, liquido |
Soluzione acquosa di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 22,4 % e un tasso massimo di umidità del 65 % Forma liquida Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: Numero CAS: 657‑27‑2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» |
3c322 |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro |
Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 % Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH N. CAS: 657-27-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condiziona tamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, occhiali di sicurezza e guanti. |
3c322i |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro |
Polvere di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C6H15ClN2O2 N. CAS: 657-27-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L‑lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» |
3c322ii |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro |
Polvere di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78 % e tasso massimo di umidità dell’1,5 % Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH Numero CAS: 657-27-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio. |
3c322iii |
3 |
c |
Monocloridrato di L-lisina |
Preparato di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78,8 % e con un tasso di umidità ≤ 1 % In polvere Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: C6H15ClN2O2 Numero CAS: 657-27-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c322iv |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina |
Monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L‑lisina pari al 78,8 % sulla sostanza secca e un tasso massimo di umidità dell’1 % Forma solida Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C6H14N2O2 N. CAS: 657-27-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
3c322v |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina |
Polvere di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 % Forma solida Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: Numero CAS: 657‑27‑2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. |
3c323 |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 55 % e un tenore massimo di
Caratterizzazione del principioattivo:
Formula chimica: N. CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di L-lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo. Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
3c323i |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Preparato di L-lisina con un tenore di:
Forma solida Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: C12H28N4O4-O4S Numero CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c324 |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4 N. CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di L-lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo. Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» |
3c324i |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Preparato di solfato di L-lisina in granuli con un tenore minimo di L‑lisina del 52 %, un tenore massimo di solfato del 24 % e un tasso massimo di umidità del 4 % Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: C12 H28 N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 Numero CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» |
3c325 |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Granulato con un tenore minimo di L‑lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 N. CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichettatura dell’additivo. Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
3c325i |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Preparato di solfato di L-lisina in granuli con un tenore minimo di L‑lisina del 52 %, un tenore massimo di solfato del 24 % e un tasso massimo di umidità del 4 % Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: C12 H28 N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 Numero CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio. |
3c326 |
3 |
c |
L-lisina base, liquida |
Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 % Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH Numero CAS: 56-87-1 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. La L-lisina base, liquida, può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzaticon dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
3c327 |
3 |
c |
Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro |
Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 % Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH Numero CAS: 657-27-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie e occhiali di sicurezza. |
3c328 |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Preparato di solfato di L-lisina con un tenore minimo del 73 % (≥ 55 % di L-lisina e ≥ 10 % di altri aminoacidi) In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva: Formula chimica: Numero CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c329 |
3 |
c |
Solfato di L‑lisina |
Solfato di L-lisina con un tenore minimo di L‑lisina pari al 55 % sulla sostanza secca e un tenore massimo di: 4 % di umidità; 26,5 % di solfato; 0,8 % di aminoacidi liberi diversi dalla lisina Forma solida Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C12H28N4O4-O4S N. CAS: 60343-69-3 |
Tutte le specie animali |
– |
10 000 |
Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con solfato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. |
3c351 |
3 |
c |
L-istidina monocloridrato monoidrato |
Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O N. CAS: 5934-29-2 Numero EINECS: 211-438-9 |
Pesci a pinne |
– |
– |
La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto oculare e cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3c351i |
3 |
c |
L-istidina monocloridrato monoidrato |
Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: Numero CAS: 5934-29-2 Numero Einecs: 211-438-9 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio. |
3c352 |
3 |
c |
L-istidina monocloridrato monoidrato |
Polvere con un contenuto minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un contenuto massimo di 100 ppm di istamina Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: N. CAS: 5934-29-2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il tenore di endotossina dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:
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3c352i |
3 |
c |
L-istidina monocloridrato monoidrato |
Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: Numero CAS: 5934-29-2 Numero Einecs: 211-438-9 |
Tutte le specie animali |
– |
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La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:
Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. |
3c361 |
3 |
c |
L-arginina |
Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 % Caratterizzazione del principioattivo:
C6H14N4O2 N. CAS: 74-79-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. |
3c362 |
3 |
c |
L-arginina |
Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 % Caratterizzazione del principioattivo:
Formula chimica: C6H14N4O2 N. CAS: 74-79-3 |
Tutte le specie animali |
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– |
La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituita da preparato. L’additivo può anche essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3c363 |
3 |
c |
L-arginina |
Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Caratterizzazione del principioattivo:
Formula chimica: C6H14N4O2 N. CAS: 74-79-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato. L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «In caso di supplementazione con L‑arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» |
3c364 |
3 |
c |
L-arginina |
Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 15 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C6H14 N4O2 N. CAS: 74-79-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3c365 |
3 |
c |
L-arginina |
L-arginina con un tenore ≥ 98,5 % (sulla sostanza secca) e ≤ 1 % di acqua Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
3c366 |
3 |
c |
L-arginina |
L-arginina ≥ 98,5 % (sulla sostanza secca) Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-arginina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti. Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c370 |
3 |
c |
L-valina |
Polvere con un tenore minimo di L‑valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» |
3c371 |
3 |
c |
L-valina |
Polvere con un tenore minimo di L‑valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C5H11NO2 N. CAS: 72-18-4 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» |
3c371i |
3 |
c |
L-valina |
Polvere con un tenore minimo di L‑valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Caratterizzazione del principioattivo:
Formula chimica: C5H11NO2 N. CAS: 72-18-4 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. |
3c371ii |
3 |
c |
L-valina |
L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %. In polvere Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
3c373 |
3 |
c |
L-valina |
L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %. Forma solida Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 |
Tutte le specie animali |
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– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c374 |
3 |
c |
L-valina |
L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca). Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 |
Tutte le specie animali |
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– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-valina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti. Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c381 |
3 |
c |
L-isoleucina |
Polvere con un tenore minimo di L‑isoleucina del 93,4 % (sulla sostanza secca) Caratterizzazione del principioattivo: Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico Formula chimica: C6H13NO2 N. CAS: 73-32-5 |
Tutte le specie animali |
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La L-isoleucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:
Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3c382 |
3 |
c |
L-leucina |
Polvere con un tenore minimo di L‑leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C6H13NO2 N. CAS: 61-90-5 |
Tutte le specie animali |
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La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. |
3c383 |
3 |
c |
L-isoleucina |
Polvere con un contenuto minimo di L-isoleucina del 90 % Caratterizzazione del principioattivo: Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico Formula chimica: C6H13NO2 N. CAS: 73-32-5 |
Tutte le specie animali |
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– |
La L-isoleucina può essere im messa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:
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3c384 |
3 |
c |
L-isoleucina |
Polvere con un tenore minimo di L‑isoleucina del 90 % (sulla sostanza secca) Caratterizzazione del principioattivo: Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico Formula chimica: C6H13NO2 N. CAS: 73-32-5 |
Tutte le specie animali |
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Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:
Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. |
3c385 |
3 |
c |
L-isoleucina |
Polvere con un tenore minimo di L‑isoleucina del 93,5 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 2 % Caratterizzazionedel principio attivo: Formula chimica: C6H13NO2 Numero CAS: 73-32-5 |
Tutte le specie animali |
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Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-isoleucina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c391 |
3 |
c |
L-cistina |
L-cistina con un tenore minimo del 98,5 % Forma solida Caratterizzazione del principioattivo: Denominazione IUPAC: (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3-idrossi-3-ossopropil] disolfanil-acido propanoico Formula chimica: C6H12N2O4S2 Numero CAS: 56-89-3 |
Tutte le specie animali |
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Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «La supplementazione con L-cistina deve dipendere dal fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello di altri aminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. |
3c392 |
3 |
c |
L-cistina |
Polvere con un tenore minimo di L‑cistina del 98 % Caratterizzazione del principioattivo: L-cistina prodotta mediante fermentazione con Pantoea ananatis NITE BP-02525. Denominazione IUPAC: Acido (2R)‑2-ammino-3-[(2R)-2-ammino-3-hy-droxy-3-oxopropyl] disulfanyl-propanoico N. CAS: 56-89-3 Formula chimica: C6H12N2O4S2 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-cistina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione:
|
3c401 |
3 |
c |
L-tirosina |
Polvere con un tenore minimo Caratterizzazione del principioattivo: Numero CAS: 60-18-4 Formula chimica: C9H11NO3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le istruzioni d’uso devono contenere una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali da produzione alimentare (5 g/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non da produzione alimentare (15 g/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %). Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. |
3c410 |
3 |
c |
L-treonina |
Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca) Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C4H9NO3 N. CAS: 72-19-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’L-treonina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. Nell’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» |
3c411 |
3 |
c |
L-treonina |
Polvere con un tenore minimo di L‑treonina del 98 % e un tenore massimo di umidità dell’1 % Caratterizzazione del principioattivo: Formula chimica: C4H9NO3 Numero CAS: 72-19-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. La L-treonina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. Sull’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, della pelle e degli occhi. |
3c412 |
3 |
c |
L-treonina |
Polvere con un tenore minimo di L‑treonina del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dell’1 % Caratterizzazionedel principio attivo: Formula chimica: C4H9NO3 Numero CAS: 72-19-5 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-treonina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c440 |
3 |
c |
L-triptofano |
Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑triptofano (sulla sostanza secca) Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑ethylidene-bis-L-tryptophan (1,1’‑etilidene-bis-L-triptofano) (EBT) Caratterizzazione del principioattivo:
Formula chimica: C11H12N2O2 N. CAS: 73-22-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’L-triptofano può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Il tenore di endotossina presente nell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo:
|
3c440i |
3 |
c |
L-triptofano |
Polvere con un tenore minimo di L‑triptofano del 98 % sulla sostanza secca e un tasso massimo di umidità dell’1 % Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑etilidene-bis-L-triptofano (EBT) Caratterizzazione della sostanzaattiva: Formula chimica: C11H12N2O2 Numero CAS: 73-22-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’impresa del settore dell’alimentazione animale che immette l’additivo sul mercato deve garantire che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione corrispondenti determinino un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑triptofano, è necessario tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell’apparato respiratorio. |
3c441 |
3 |
c |
L-triptofano |
Polvere con un tenore minimo di L‑triptofano del 98 % (sulla sostanza secca). Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑ethylidene-bis-L-tryptophan (EBT). Caratterizzazione del principioattivo:
Formula chimica: C11H12N2O2 N. CAS: 73-22-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
L’L-triptofano può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. L’L-triptofano può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale. Nell’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo: tenore di umidità. |
3c442 |
3 |
c |
L-triptofano |
Polvere con un tenore minimo di L‑triptofano del 98 % (sulla sostanza secca) e ≤ 0,5 % di acqua Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑etilidene-bis-L-triptofano (EBT) Caratterizzazionedella sostanza attiva: Formula chimica: C11H12N2O2 Numero CAS: 73-22-3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Le imprese del settore dell’alimenta-zione animale devono assicurarsi che l’L-triptofano sia protetto dalla degradazione ruminale se utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c451 |
3 |
c |
L-glutammina |
Polvere con un tenore minimo di L‑glutammina del 98 % Caratterizzazione del principioattivo: Denominazione IUPAC: (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid N. CAS: 56-85-9 Numero EINECS: 200-292-1 Formula chimica: C5H10N2O3 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
La L-glutammina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L‑glutammina, è necessario garantire un profilo amminoacidico adeguato negli alimenti per animali e sopperire a potenziali carenze di glutammina nelle fasi critiche della vita.» |
2b620i |
3 |
c |
Acido L‑glutammico |
Acido L-glutammico Caratterizzazione della sostanzaattiva: Purezza: ≥ 98 % Formula chimica: C5H9O4N Numero CAS: 56-86-0 Numero Einecs: 200-293-7 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con acido L-glutammico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». |
2b621ii |
3 |
c |
Glutammato monosodico |
Glutammato monosodico Caratterizzazione della sostanzaattiva: Purezza: ≥ 99 % Formula chimica: C5H8NaNO4 H2O Numero CAS: 6106-04-3 Numero Einecs: 205-538-1 |
Tutte le specie animali |
– |
– |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con glutammato monosodico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». |
3.4 Gruppo funzionale d: urea e suoi derivati
N. d’identificazione |
Categoria |
Gruppo |
Additivo |
Composizione, |
Specie o categoria di animali |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg di additivo/kg di alimento |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3d1 |
3 |
d |
Urea |
Composizione dell’additivo: Tenore di urea: minimo 97 % Tenore di azoto: 46 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: N. CAS: 57-13-6 Formula chimica: (NH2)2CO |
Ruminanti con rumine funzionante |
– |
8800 |
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e degli alimenti per animali che lo contengono recano la seguente indicazione: Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Allegato 3.170
(art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3 lett. b e 10 lett. b)
Elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)
L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti dietetici per animali e le rispettive caratteristiche nutrizionali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354 71 .
Allegato 3.272
(art. 5 cpv. 2)
Allegato 4.173
(art. 2)
Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni
Parte 1
Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:
- sterco, urina, nonché il contenuto dell’apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
- pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
- sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
- legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
- tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall’origine delle acque di scarico74;
- rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
- …
- imballaggi e parti di essi risultanti dall’uso di prodotti dell’industria agroalimentare;
- lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.
Parte 2
Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali:
- …
- canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano. I semi di canapa e i suoi sottoprodotti possono essere usati come alimento per altri animali da reddito.
Parte 3
I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l’alimentazione animale solo se sono conformi alle disposizioni degli articoli 27–34 OSOAn 75 .
Allegato 4.276
(art. 3)
Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA
Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 77 .
Parte 2 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica sottostanno a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA
Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Allegato 578
(art. 16)
Disposizioni d’esecuzione concernenti l’allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l’omologazione di additivi per alimenti per animali
1 Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
- data;
- oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali;
- tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente);
- indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante;
- identificazione e caratteristiche dell’additivo:1.descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei principi/organismi attivi),2.denominazione commerciale (se del caso),3.categoria e gruppo funzionale,4.specie bersaglio,5.se del caso: nome del titolare dell’omologazione esistente, numero già attribuito, categoria,6.indicazioni relative all’omologazione della derrata alimentare (se del caso),7.se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, particolari,8.condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell’acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,9.particolari condizioni di utilizzo (se del caso),10.particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),11.limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o categorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di residui nei tessuti o nei prodotti (in μg/kg), tempi di attesa;
- un campione dell’additivo per alimenti per animali con indicazione di:1.numero di lotto o della partita,2.data di fabbricazione,3.durata di conservazione,4.tenore di principio attivo,5.peso,6.descrizione delle proprietà,7.descrizione dell’imballaggio,8.condizioni di stoccaggio;
- modifica richiesta (se del caso);
- fascicolo completo secondo il capoverso 2.
2 Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008 79 .
Allegato 6.180
(art. 17)
Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali
1 Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro metaboliti;
- antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione;
- emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli alimenti per animali;
- stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico degli alimenti per animali;
- addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali;
- gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel;
- leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
- sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione;
- antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
- regolatori dell’acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per animali;
- additivi per l’insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insilati;
- denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l’origine degli alimenti o delle materie prime;
- sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l’assorbimento delle micotossine, ne facilitano l’escrezione o ne modificano il modo di agire;
- potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un alimento per animali riducendo una determinata contaminazione microbiologica;
- altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti agli alimenti per animali per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche degli alimenti per animali.
2 Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- coloranti:i.sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali,ii.sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate,iii.sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;
- aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità.
3 Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo;
- composti di oligoelementi;
- aminoacidi, loro sali e analoghi;
- urea e suoi derivati.
4 Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;
- stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
- sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente;
- altri additivi zootecnici;
- stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la loro resistenza a fattori di stress.
5 Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.
Allegato 6.281
(art. 15)
Condizioni generali per l’uso di additivi per alimenti per animali
- Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.
- La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
- Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
- Nel caso di premiscele contenenti additivi per l’insilamento, sull’etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l’insilamento».
- Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi, costituiti da preparati, possono modificare esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche del principio attivo contenuto nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso.
- È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.
Allegato 782
(art. 21)
Tolleranze consentite per l’indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali
Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali
Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.
2 Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:
Componente |
Tenore dichiarato |
Tolleranza83 |
|
|---|---|---|---|
[%] |
al di sotto del valore dichiarato sull’etichetta |
al di sopra del valore dichiarato sull’etichetta |
|
Grassi grezzi |
< 8 |
1 |
2 |
8–24 |
12,5 % |
25 % |
|
> 24 |
3 |
6 |
|
Grassi grezzi, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare |
< 16 |
2 |
4 |
16–24 |
12,5 % |
25 % |
|
> 24 |
3 |
6 |
|
Proteina grezza |
< 8 |
1 |
1 |
8–24 |
12,5 % |
12,5 % |
|
> 24 |
3 |
3 |
|
Proteina grezza, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare |
< 16 |
2 |
2 |
16–24 |
12,5 % |
12,5 % |
|
> 24 |
3 |
3 |
|
Ceneri grezze |
< 8 |
2 |
1 |
8–32 |
25 % |
12,5 % |
|
> 32 |
8 |
4 |
|
Fibra grezza |
< 10 |
1,75 |
1,75 |
10–20 |
17,5 % |
17,5 % |
|
> 20 |
3,5 |
3,5 |
|
Zucchero |
< 10 |
1,75 |
3,5 |
10–20 |
17,5 % |
35 % |
|
> 20 |
3,5 |
7 |
|
Amido |
< 10 |
3,5 |
3,5 |
10–20 |
35 % |
35 % |
|
> 20 |
7 |
7 |
|
Calcio |
< 1 |
0,3 |
0,6 |
1–5 |
30 % |
60 % |
|
> 5 |
1,5 |
3 |
|
Magnesio |
< 1 |
0,3 |
0,6 |
1–5 |
30 % |
60 % |
|
> 5 |
1,5 |
3 |
|
Sodio |
< 1 |
0,3 |
0,6 |
1–5 |
30 % |
60 % |
|
> 5 |
1,5 |
3 |
|
Fosforo totale |
< 1 |
0,3 |
0,3 |
1–5 |
30 % |
30 % |
|
> 5 |
1,5 |
1,5 |
|
Ceneri insolubili in acido cloridrico |
< 1 |
non sono fissati limiti |
0,3 |
1–5 |
30 % |
||
> 5 |
1,5 |
||
Potassio |
< 1 |
0,2 |
0,4 |
1–5 |
20 % |
40 % |
|
> 5 |
1 |
2 |
|
Umidità |
< 2 |
non sono fissati limiti |
0,4 |
2–< 5 |
20 % |
||
5–12,5 |
1 |
||
> 12,5 |
8 % |
||
Tenore energetico84 |
5 % |
10 % |
|
Tenore proteico85 |
10 % |
20 % |
Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3
Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell’elenco degli additivi per alimenti per animali e nell’elenco dei componenti analitici.
1b Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell’alimento per animali.
1c Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti86:
- 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
- 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
- 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
- 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
- 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.
2 Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.
3 Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.
Allegato 8.187
(art. 7, 8 e 9)
Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali
- I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
- Le date indicano, nell’ordine, il giorno, il mese e l’anno e la struttura sull’etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
- Espressioni sinonimiche in certe lingue:a.in tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» e in italiano «materia prima per alimenti per animali» può essere sostituita da «alimento semplice per animali»;b.per designare gli alimenti per animali da compagnia in italiano è consentito l’uso dell’espressione «alimento».
- Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:–giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o–in percentuale della razione giornaliera, o–per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,
- in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
- Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l’espressione «proteina grezza» con «proteina», l’espressione «grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e l’espressione «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».
Allegato 8.288
(art. 7 e 9)
Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito
Capitolo I Etichettatura di additivi per alimenti per animali
- Il nome specifico dell’additivo, il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:a.additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale destinato alla produzione alimentare;b.additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;c.additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell’omologazione.
- Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omologazione dell’additivo in questione.
- La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.
- Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichetta può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
- Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/200389:
Gruppo funzionale |
Nome e descrizione |
Nome abbreviato |
|---|---|---|
1h |
Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione |
Controllori di radionuclidi |
1m |
Sostanze per la riduzione della contaminazione dell’alimento per animali da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l’assorbimento di micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la modalità di azione |
Riduttori di micotossine |
1n |
Potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche dell’alimento per animali, riducendo una specifica contaminazione microbiologica |
Miglioratori dell’igiene |
2b |
Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità |
Aromi |
3a |
Vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo |
Vitamine |
3b |
Composti di oligoelementi |
Oligoelementi |
3c |
Amminoacidi, loro sali e analoghi |
Amminoacidi |
3d |
Urea e suoi derivati |
Urea |
4c |
Sostanze con effetto positivo sull’ambiente |
Miglioratori dell’ambiente |
- Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
- La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
- Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
- Ferme restando le disposizioni di cui al punto 6, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
- Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, l’etichetta indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.
- Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omologazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.
Capitolo II Etichettatura di componenti analitici
- I componenti analitici di alimenti composti per animali destinati alla produzione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici»90, come segue:
Alimenti composti |
Specie animali destinatarie |
Componenti analitici |
|---|---|---|
Alimenti completi |
Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Suini e pollame Suini e pollame |
|
Alimenti complementari
|
Tutte Tutte Tutte Suini e pollame Suini e pollame Ruminanti |
|
Alimenti complementari
|
Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Suini e pollame Suini e pollame Ruminanti |
|
- Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
- Se è indicato il valore energetico o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all’allegato 8.6.
Allegato 8.391
(art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 lett. f)
Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare
Capitolo I Etichettatura di additivi per alimenti per animali
- Il nome specifico dell’additivo e/o il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:a.additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;b.additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;c.additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell’omologazione.
- Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omologazione in questione.
- La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.
- Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
- Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 5 e 7 può essere sostituito dall’abbreviazione indicata nella tabella dell’allegato 8.2 capitolo 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato 6.1.
- Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
- In deroga al numero 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» definiti all’allegato 6.1 è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell’etichettatura all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo.
- La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
- Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
- Ferme restando le disposizioni di cui al punto 7, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
- Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.
- Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omologazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.
Capitolo II Etichettatura di componenti analitici
- I componenti analitici di alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici», come segue:
Alimenti composti |
Specie animali destinatarie |
Componenti analitici |
|---|---|---|
Alimenti completi |
Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia |
|
Alimenti complementari – Minerali |
Tutte Tutte Tutte |
|
Alimenti complementari – Altri |
Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia |
|
- Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
- Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme allegato 8.6.
Allegato 8.492
(art. 12)
Disposizioni specifiche relative all’etichettatura di alimenti non conformi per animali
- I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «Alimenti per animali con livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L’omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l’articolo 37 OsAlA.
- Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».
- Fatti salvi i numeri 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come alimenti per animali, sull’etichetta devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per alimenti per animali unicamente dopo … [indicazione del processo adeguato secondo l’allegato 1.4, parte B].»
Allegato 8.593
(art. 18)
Prescrizioni specifiche relative all’etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali
1. Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:
- additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:–data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione,–istruzioni per l’uso, e–tenore di principio attivo;
- enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:–nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all’autorizzazione concessa,–numero d’identificazione secondo l’International Union of Biochemistry, e–al posto del tenore di principio attivo, l’unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millimetro);
- microrganismi:–data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione,–istruzioni per l’uso, e–numero d’identificazione del ceppo, e–numero delle unità che formano colonie per grammo;
- additivi nutrizionali:–tenore di principio attivo, e–data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione;
- additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche:–tenore del principio attivo;
- sostanze aromatiche:–quantità aggiunta nelle premiscele.
2. Ulteriori prescrizioni relative all’etichettatura e alle informationi per determinati additivi costituiti da preparati e per le premiscele contenenti tali preparati:
- additivi delle categorie di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA, costituiti da preparati:1.indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrispondente,2.le seguenti informazioni, in forma scritta o annesse al preparato:–nome specifico e numero di identificazione di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato, e–nome di tutte le altre sostanze o prodotti contenuti nel preparato, in ordine decrescente secondo la percentuale di peso;
- premiscele contenenti additivi che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA e costituiti da preparati:1.ove opportuno, indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrispondente,2.su richiesta dell’acquirente o dell’utilizzatore, le informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un’indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al numero 1 del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.
Allegato 8.6
(art. 14)
Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali
Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:
1. Ruminanti
1.1 Energia
Netto energia latte (NEL)
NEL SO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xPG SO + 0,0358xLG SO + 0,0074FG SO + 0,0222xELA SO
Netto energia carne (NEC)
NEC SO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xPG SO + 0,3058xLG SO + 0,2689xFG SO + 0,2891xELA SO
Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO
LG max. 100 g/kg SO
Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO
1.2 Proteina
Proteina assorbibile nell’intestino (PAI)
(correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)
- Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:
PAI SO (g/kg) = 151 + 0,00229xPG 2 SO – 0,00656xrPG 2 + 0,2766xLG SO – 0,00066xLG 2 SO – 0,5054xELA SO + 0,00054xELA 2 SO
- Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:
PAI SO (g/kg) = 560 + 0,00033xPG 2 SO – 5,8230xrPG – 0,00384xLG 2 SO – 0,4886xFG SO
Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.
2. Suini
Energia digeribile suini (EDS)
- Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS
EDS (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB 2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA
Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS
CB 10 a 80 g/kg SS
MG 10 a 130 g/kg SS
- Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS
EDS (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA
Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS
CB 20 a 100 g/kg SS
MG 20 a 110 g/kg SS
Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca
3. Pollame
Energia metabolizzabile pollame (EMP)
EMP (MJ/kg) = 0,01551xPG + 0,03431xLG + 0,01669 A + 0,01301xZuc
Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento
4. Cavalli
Energia digeribile cavalli (EDC)
EDC SO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xPG SO – 0,0126xFG SO + 0,0216xLG SO
Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO
5. Vitelli da ingrasso
Energia metabolizzabile vitelli (EMV)
EMV (MJ/kg) = (0,0242xPG + 0,0366xLG + 0,0209xFG + 0,0170xELA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98
- MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso MDS ≥ 80 g/kg SS
Negli alimenti d’allattamento per animali:
dE = 0,00095 PG SO + 0,00092 LG SO + 0,00099 ELA SO – 0,01
PG = N*6,25
Nelle materie prime
PG = N*6,38
Latte intero fresco: dE = 0,97
Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE = 0,96
Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE = 0,95
Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO
6. Cani e gatti
- Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d’acqua
EMC (MJ/kg) = 0,01464xPG + 0,03556xLG + 0,01464xELA
- Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %
EMC (MJ/kg) = (0,01632xPG + 0,03222xLG + 0,01255xELA) – 0,2092
Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.
Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.
Abbreviazioni
A = Amido
CG = Ceneri grezze
dE = Digeribilità dell’energia
ELA = Estratti liberi di azoto
FG = Fibra grezza (cellulosa grezza)
LG = Lipidi grezzi (grassi grezzi)
MDS = Mono e disaccaridi
N = Azoto
PG = Proteina grezza
rPG = Riducibilità della proteina grezza
SO = Sostanza organica (SS meno CG)
SS = Sostanza secca
Zuc = Zuccheri totali, calcolati come saccarosio
Allegato 994
(art. 21 cpv. 2)
Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali
La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VII del regolamento (CE) n. 152/2009 95 .
Allegato 1096
(art. 19 cpv. 1–4)
Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
Parte 1 Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE 97 .
Parte 2 Soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
Le soglie d’intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 2002/32/CE. Le misure da adottare in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.
Parte 3 Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari
I tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari fissati nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 98 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell’alimentazione animale. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato esclusivamente come alimento per animali:
… |
… |
… |
… |
Parte 4 Tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali
Radionuclidi |
Alimenti per |
Tenori massimi di contaminazione radioattiva |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
Somma di cesio‑134 e cesio‑137 |
Suini |
1250 |
Somma di cesio‑134 e cesio‑137 |
Pollame, agnelli, vitelli |
2500 |
Somma di cesio‑134 e cesio‑137 |
Altri animali |
5000 |
Allegato 1199
(art. 20 cpv. 1 e 2)
Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA
1 Definizioni
- L’espressione prodotti derivati da oli e grassi designa qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico, trattamento per il biodiesel, distillazione o raffinazione chimica o fisica, diverso dall’olio raffinato, dai prodotti derivati dall’olio raffinato e dagli additivi per alimenti per animali.
- L’espressione olio o grasso raffinato designa un olio o un grasso che ha subito un processo di raffinazione come descritto alla voce n. 53 del glossario dei processi di cui all’allegato 1.4 numero 2.
2 Impianti e attrezzature
- Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.
- La progettazione, la disposizione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:–di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;–di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
- Controllo degli impianti e delle attrezzature
- Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti.
- Tutte le bilance e tutti gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione.
- Tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Le imprese devono dimostrare l’efficacia dei miscelatori per quanto concerne l’omogeneità.
- Gli impianti devono essere dotati di un’adeguata illuminazione naturale o artificiale.
- I sistemi di evacuazione delle acque reflue devono essere adatti allo scopo; devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.
- L’acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell’acqua devono essere in materiale inerte.
- Le acque reflue, i rifiuti e l’acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire infestazioni da parassiti.
- Le finestre e le altre aperture devono essere, ove necessario, a prova di parassita. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, essere a prova di parassita.
- Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la formazione di condensa e di muffe nonché la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.
3 Personale
- Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (p. es. diplomi, esperienza professionale specifica) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.
4 Produzione
- Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.
- Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgano secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.
- Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.
- La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell’uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e vanno previste appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.
- I rifiuti e le sostanze non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. Le sostanze di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicamenti veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.
- Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare misure appropriate al fine di garantire in ogni caso l’efficace tracciabilità dei prodotti.
- I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all’alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all’allegato 10.
- L’etichetta dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all’alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un’impresa in una fase successiva della filiera.
- Per l’etichettatura delle materie prime per alimenti per animali devono essere utilizzate, laddove disponibili, le denominazioni menzionate nell’allegato 1.4 numero 3.
5 Controllo della qualità
- Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.
- Le imprese nel settore dell’alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
- Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finiti.
- Per garantire la tracciabilità, il produttore deve provvedere a documentare le materie prime utilizzate nel prodotto finito. I rispettivi documenti devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente, almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la tracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un’adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.
6 Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati
- Le imprese del settore dell’alimentazione animale che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale devono fare analizzare tali grassi, oli o prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dei procedimenti e dei metodi di cui all’allegato 9.
- A integrazione del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (HACCP) dell’impresa del settore dell’alimentazione animale, le analisi di cui al numero 6.1 devono essere effettuate dalle seguenti imprese almeno nelle seguenti quantità (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve superare le 1000 tonnellate):
- Imprese del settore dell’alimentazione animale che trasformano grassi e oli vegetali greggi:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti di cui al numero 6.2.1 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
- Imprese del settore dell’alimentazione animale che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali:
- deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate all’anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui all’articolo 7 OSOAn100, o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.
- Imprese del settore dell’alimentazione animale che producono olio di pesce:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se ottenuto da:–prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato,–prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico,–sottoprodotti della pesca provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari,–melù o menade;b.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato;c.deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate dell’olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 lettera a;d.deve essere analizzato e documentato secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA l’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto.
- Imprese dell’industria oleochimica che immettono alimenti per animali sul mercato:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati;b.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.4 lettera c;c.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
- Imprese dell’industria del biodiesel che immettono alimenti per animali sul mercato:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati;b.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.5 lettera c;c.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
- Stabilimenti di miscelazione dei grassi: l’autorità competente deve essere informata dell’opzione scelta:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–olio di cocco greggio,–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati,–prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.6 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);c.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di grassi e oli miscelati destinati all’alimentazione animale.
- Produttori di alimenti composti per animali allevati per la produzione di derrate alimentari, ad eccezione degli stabilimenti menzionati al numero 6.2.6:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–olio di cocco greggio,–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati,–prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);c.deve essere analizzato l’1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettere a e b.
- Importatori che immettono sul mercato alimenti per animali:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite importate di:–olio di cocco greggio,–grassi animali,–olio di pesce,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati,–tocoferoli estratti dall’olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato,–prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e i prodotti di cui al numero 6.2.8 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).
- I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell’allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE101) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA.
- Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale dimostra che un invio omogeneo è più grande della dimensione massima della partita secondo il numero 6.2 e che è stato campionato in modo rappresentativo, i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.
- Prova delle analisi
- Ogni partita di prodotti analizzati conformemente al numero 6.2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l’analisi a un laboratorio accreditato secondo il numero 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui ai numeri 6.2.1 lettera b, 6.2.2 lettera a, 6.2.3 lettera c, 6.2.3 lettera d, 6.2.4 lettera c, 6.2.5 lettera c, 6.2.6 lettera b, 6.2.7 lettera b e 6.2.8 lettera b.
- La prova dell’analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite analizzate. Tale collegamento va descritto nel sistema di tracciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documentale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui le analisi siano effettuate sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dal rapporto d’analisi.
- Ogni consegna di prodotti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b. Se richiesto, la prova dell’analisi della partita o delle partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l’impresa riceve i risultati dell’analisi dal laboratorio autorizzato.
- L’impresa del settore dell’alimentazione animale in possesso di una prova documentale che una partita di un prodotto o che tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al numero 6.2 che entrano nel suo stabilimento sono stati analizzati durante la fase di produzione, di trasformazione o di distribuzione è esentata dall’obbligo di analizzare la partita.
- Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al numero 6.2.7 lettera a che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conformemente ai requisiti della presente ordinanza e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l’impresa del settore dell’alimentazione animale è esentata dall’obbligo di far analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.
- Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio il compito di eseguire un’analisi conformemente al numero 6.1, essa deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l’allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE102).
- Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire l’analisi di cui al numero 6.1 deve informarne l’UFAG.
7 Stoccaggio e trasporto
- Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.
- Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all’uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dalle imprese del settore dell’alimentazione animale.
- Gli alimenti per animali devono essere immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.
- I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.
- Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l’infestazione da parassiti.
- Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.
- Utilizzo di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto
- I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.
- I contenitori devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.
- Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell’allegato 10.
- In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OSOAn, i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OSOAn.
8 Documentazione
- Tutte le imprese del settore dell’alimentazione animale, comprese quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, alla produzione e alla vendita, per un’efficace tracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l’esportazione fino alla destinazione finale.
- Le imprese del settore dell’alimentazione animale, a eccezione di quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono tenere in un registro i documenti seguenti:
- Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli:
- Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione nonché a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. I rispettivi documenti devono essere conservati per consentire di risalire a ogni fase di fabbricazione di ciascuna partita di prodotto immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
- Documenti relativi alla tracciabilità, in particolare:a.per additivi di alimenti per animali:–natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,–nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;b.per premiscele:–nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,–data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,–nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;c.per alimenti composti per animali e materie prime:–nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori dell’additivo o della premiscela, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero della partita,–nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,–natura, quantità e composizione dell’alimento composto per animali,–natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell’acquirente (p. es. aziende agricole, altre imprese del settore dell’alimentazione animale).
9 Reclami e ritiro dei prodotti
- Le imprese del settore dell’alimentazione animale creano un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
- Esse creano, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato, devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.