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916.307.1 OLAlA

Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)1

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 2 ,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16, 19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2, 30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 3 sugli alimenti per animali (OsAlA), 4

ordina:

Sezione 1 Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali

Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell’allegato 1.1.

Art. 1a5 Materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate

Il catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate figura nell’allegato 1.4.

Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell’alimentazione animale

Sono vietati o autorizzati con restrizioni l’immissione sul mercato e l’uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell’allegato 4.1.

Art. 36 Maggiori controlli

L’allegato 4.2 parte 1 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.

L’allegato 4.2 parte 2 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.

Gli alimenti per animali elencati nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale. Deve essere inoltrata elettronicamente una notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell’importazione.

Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/625 7 (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES) 8 e, per gli alimenti per animali che sottostanno ai maggiori controlli di cui all’allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 9 rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

Sui lotti sono effettuati i controlli seguenti:

  1. controllo dei documenti;
  2. controllo dell’identità e controllo fisico, compresi prelievi di campioni e analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 e in modo che non siano prevedibili per il responsabile del lotto.

I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.

Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all’ordinanza del 16 giugno 2006 10 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali

Fatte salve le condizioni d’uso stabilite nell’autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l’articolo 11 OsAlA. Le condizioni d’uso di tali alimenti per animali sono specificate nell’elenco degli scopi d’utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l’allegato 3.1 11 .

Art. 512 Alimenti dietetici per animali

L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari è riportato nell’allegato 3.1.

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Sezione 2 Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6 Indicazioni

L’etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell’etichettatura possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell’alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

  1. 14 l’indicazione è oggettiva, verificabile dall’UFAG e comprensibile per l’utilizzatore dell’alimento per animali;
  2. lo stabilimento responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’UFAG, una prova scientifica della veridicità dell’indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall’impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell’immissione sul mercato dell’alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all’UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un’indicazione. Se l’UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un’indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l’indicazione in questione.

Sono consentite indicazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e l’integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.

L’etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell’etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l’alimento composto per animali:

  1. previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;
  2. ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell’elenco degli scopi d’utilizzo riportato nell’allegato 3.1, tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.

Art. 7 Requisiti minimi relativi all’etichettatura di alimenti per animali

L’indicazione dell’elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell’allegato 8.2 o del capitolo I dell’allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all’etichettatura per l’autorizzazione dell’additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti.

Il tenore d’acqua deve essere indicato conformemente all’allegato 1.1 numero 6.

Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell’allegato 8.1.

Art. 8 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

  1. la denominazione della materia prima conformemente a quella del catalogo delle materie prime di alimenti per animali secondo l’allegato 1.4 o a quella dell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 3 OsAlA; tale denominazione è utilizzata conformemente all’articolo 9 capoverso 4 OsAlA; e
  2. l’indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l’elenco riportato nell’allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all’allegato 1.4 per la materia prima in questione.15

L’etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:

  1. le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;
  2. le istruzioni per l’uso corretto secondo l’allegato 8.1 numero 4, se per l’additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concentrazione massima;
  3. la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

  1. le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l’alimento composto per animali;
  2. 16 le istruzioni per l’uso corretto con l’indicazione dello scopo dell’alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l’allegato 8.1 numero 4 se l’alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;
  3. qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell’etichettatura:1.il nome o la ditta e l’indirizzo del produttore, o2.il numero d’omologazione o di registrazione del produttore;
  4. la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:1.la dicitura «da consumarsi entro …», seguita dall’indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,2.la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o3.la dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell’ambito dell’etichettatura è inserita la data di fabbricazione;
  5. 17 l’elenco delle materie prime di alimenti per animali che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
  6. le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell’allegato 8.2 o il capitolo II dell’allegato 8.3.

L’elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:

  1. la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici;
  2. se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull’etichettatura, lo stabilimento responsabile dell’etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell’alimento per animali;
  3. nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l’allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.

Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l’allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 10 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l’etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell’alimento per animali secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA;
  2. le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d’utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli scopi d’utilizzo previsti secondo l’allegato 3.1;
  3. l’indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso dell’alimento per animali o prima di prolungare la durata d’utilizzo.

Art. 11 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 9 della presente ordinanza, sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all’acquirente di richiedere informazioni supplementari riguardo:

  1. agli additivi per alimenti per animali contenuti nell’alimento per animali da compagnia; e
  2. alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti non conformi per animali

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell’etichettatura le indicazioni particolari secondo l’allegato 8.4.

Art. 13 Deroghe relative all’etichettatura

Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAlA e l’articolo 8 capoverso 2 lettera c o l’articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta secondo l’articolo 14 capoverso 1 OsAlA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni.

Le indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.

Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate.

Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all’acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e l’articolo 8 capoverso 1 o l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa.

Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.

Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell’alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all’etichettatura secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 8 della presente ordinanza.

L’UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi tale scopo.

Le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l’acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii.

Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.

Art. 14 Etichettatura facoltativa

Oltre ai requisiti obbligatori relativi all’etichettatura, nell’etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:

  1. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito;
  2. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.

Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6.

Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell’UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell’etichettatura.

Sezione 3 Additivi per alimenti per animali e premiscele

Art. 15 Condizioni d’utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l’allegato 6.2 e le condizioni d’utilizzo stabilite nell’autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l’autorizzazione prevede altrimenti.

Art. 16 Richieste e domande

Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell’allegato 5.

Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l’articolo 21 OsAlA devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 5 capoverso 2.

Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l’articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell’allegato 2.

La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è riportata nell’allegato 6.1.

Art. 18 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele

Oltre alle informazioni secondo l’articolo 32 capoverso 1 OsAlA, l’imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l’allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l’allegato 8.5.

Sezione 4 Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 19

Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 1.

Le soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 2.

Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 3.

I tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali figurano nell’allegato 10 parte 4. 18

Sezione 5 Prescrizioni relative all’igiene degli alimenti per animali

Art. 20

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di una registrazione o un’omologazione secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. 19

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono, se previsti:

  1. soddisfare criteri microbiologici specifici; e
  2. prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi specifici.

L’UFAG, d’intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.

Sezione 6 Tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti

Art. 21

Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell’etichettatura e i valori riscontrati nell’ambito di controlli ufficiali sono riportate nell’allegato 7.

La procedura di campionatura e i metodi d’analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell’allegato 9.

Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 2011 20 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). 21

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 10 giugno 1999 22 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è abrogata.

Art. 2323

Art. 23a24

Art. 23b25

Art. 23c26

Art. 23d27

Art. 23e28

Art. 23f29

Art. 23g30

Art. 23h31

Art. 23i32

Art. 23j33

Art. 23k34 Disposizioni transitorie della modifica del 25 aprile 2022

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 25 aprile 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

Art. 23l35 Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 2 novembre 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

Art. 23m36 Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2023

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

I citrati di sodio, i citrati di potassio, il sorbitolo, il mannitolo, l’idrossido di calcio, lo xilitolo, il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, classificati come additivi per alimenti per animali mediante la modifica del 24 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime fino al 30 maggio 2028.

Art. 23n37 Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 1° novembre 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

Art. 23o38 Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2024

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

L’additivo «Anise star terpenes» da Illicium verum Hook (numero di ordine 302), stralciato mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 numero 2.2.2 lettera a, nonché le premiscele, gli alimenti composti e le materie prime per animali che ne contengono, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

Art. 23p39 Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2024

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 6 novembre 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024

Art. 23q40 Disposizioni transitorie della modifica del 19 maggio 2025

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 19 maggio 2025 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.

Art. 23r41 Disposizioni transitorie della modifica del 29 ottobre 2025

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 29 ottobre 2025 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Allegato 1.1

(art. 1 e 7)

Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d’allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d’acqua

  1. Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA sia fissato un tenore massimo specifico.
  2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto.
  3. Il tenore di ferro degli alimenti d’allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d’acqua del 12 per cento.
  4. Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un’altra materia prima, la percentuale di quest’ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.
  5. Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:–le materie prime,–gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autorizzati,–gli alimenti minerali per animali,–gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,–gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,
  6. purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta.
  7. Se nell’allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d’acqua dell’alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:–il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,–il 7 per cento negli alimenti d’allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,–il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,–il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

Allegato 1.242

(art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime

Indicazioni obbligatorie

  1. Foraggi verdi e grezzi

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

  1. Cereali in grani
  1. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani

Amido, se > 20 %

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Fibra grezza

  1. Semi e frutti oleosi
  1. Prodotti, sottoprodotti di semi nonché frutti oleosi

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Fibra grezza

  1. Leguminose a granelli
  1. Prodotti e sottoprodotti di leguminose a granelli

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

  1. Tuberi, radici
  1. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

  1. Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della barbabietola da zucchero

Fibra grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

  1. Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della canna da zucchero

Fibra grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

  1. Altri semi e frutti nonché loro prodotti e sottoprodotti, salvo i prodotti e sottoprodotti di cui ai punti 2–7

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi, se > 10 %

  1. Altri vegetali nonché loro prodotti e sottoprodotti, salvo i prodotti e sottoprodotti di cui ai punti 8–11

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

  1. Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari

Proteina grezza

Acqua, se > 5 %

Lattosio, se > 10 %

  1. Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Acqua, se > 8 %

  1. Pesci e altri animali marini nonché loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Acqua, se > 8 %

  1. Minerali

Calcio

Sodio

Fosforo

Altri minerali pertinenti

  1. Vari

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Allegato 1.3

(art. 9)

Categorie di materie prime utilizzabili nell’etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia

Categorie di materie prime la cui indicazione nell’etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria

Definizione

  1. Carni e sottoprodotti di origine animale

Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo

  1. Latte e derivati del latte

Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

  1. Uova e prodotti a base di uova

Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

  1. Oli e grassi

Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali

  1. Lieviti

Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate

  1. Pesci e sottoprodotti dei pesci

I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

  1. Cereali

Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali

  1. Ortaggi

Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento

  1. Sottoprodotti di origine vegetale

I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

  1. Estratti di proteine vegetali

Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)

  1. Sostanze minerali

Tutte le sostanze inorganiche adatte all’alimentazione animale

  1. Zuccheri

Tutti i tipi di zucchero

  1. Frutta

Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

  1. Noci

Tutte le polpe dei frutti in guscio

  1. Semi

Tutti i semi interi o grossolanamente macinati

  1. Alghe

Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

  1. Molluschi e crostacei

Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

  1. Insetti

Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo

  1. Prodotti del panificio

Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta

  1. Erbe aromatiche

Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

Allegato 1.443

(art. 1 a )

Catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate

1. Disposizioni generali
  1. La denominazione di una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 può essere usata unicamente per indicare una materia prima che soddisfa i requisiti relativi alla voce interessata.
  2. Tutte le voci dell’elenco di cui al numero 3 devono rispettare le restrizioni sull’impiego di materie prime conformemente alla legislazione applicabile. Per quanto riguarda le materie prime che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del capitolo 6 OsAlA. Le materie prime costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni dell’OSOAn44. Le imprese del settore dell’alimentazione animale che utilizzano una materia prima presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all’articolo 7 OsAlA.
  3. Per «ex prodotti alimentari» si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano nel pieno rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d’imballaggio o d’altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come alimenti per animali. I tenori massimi fissati nell’allegato 1.1 numero 1 non si applicano agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essi si applicano se tali alimenti o residui sono successivamente trasformati al fine di ottenere alimenti per animali.
  4. Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego negli alimenti per animali è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi.
  5. Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, i tenori di impurità chimiche delle materie prime derivanti dal processo di fabbricazione o di coadiuvanti tecnologici pari o superiori allo 0,1 per cento possono essere indicati nel catalogo. Il catalogo può anche stabilire tenori inferiori allo 0,1 per cento se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nel glossario di cui al numero 2 o nell’elenco di cui al numero 3, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso. Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente numero non si applicano alle materie prime presenti nell’elenco delle materie prime notificate giusta l’articolo 9 capoverso 3 OsAlA.
  6. I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati nella descrizione del processo presente nel glossario di cui al numero 2, nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 o alla fine di una categoria di tale elenco. I tenori massimi fissati nel glossario di cui al numero 2 per un determinato processo sono applicabili a qualsiasi materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, se la descrizione di tale materia prima fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione presente nel glossario di cui al numero 2. Questa regola non si applica se nell’elenco di cui al numero 3 è fissato un tenore massimo specifico.
  7. Le materie prime non presenti al punto 12 dell’elenco di cui al numero 3, che sono state ottenute per fermentazione o che hanno una naturale presenza di microrganismi contenenti microrganismi vivi, possono essere immessi sul mercato purché lo scopo d’utilizzo previsto delle materie prime e degli alimenti composti per animali che le contengono:a.non sia la moltiplicazione di tali microrganismi; eb.non sia legato a una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all’allegato 6.1.
  8. La presenza di microrganismi e le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime o gli alimenti composti per animali che le contengono.
  9. La purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Tuttavia, le impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non devono superare lo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. I tenori specifici in deroga a tali norme generali figurano nell’elenco di cui al numero 3.
  10. Alla denominazione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 si deve aggiungere, se del caso, il termine o la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3. L’aggiunta del termine o della denominazione di uso corrente è facoltativa nel caso del processo «essiccazione». Una materia prima la cui denominazione è una combinazione di una denominazione presente nell’elenco di cui al numero 3 e di un termine o di una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nel glossario di cui al numero 2 va considerata come inclusa nel catalogo. L’etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima indicate, a seconda dei casi, nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2 e nell’elenco di cui al numero 3. Se il metodo specifico usato per il processo in questione è presente nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima.
  11. Se il processo di fabbricazione di una materia prima è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi di cui al numero 2, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione di tale materia prima secondo l’elenco di cui al numero 3.
  12. Per diverse materie prime si possono impiegare sinonimi. Questi compaiono tra parentesi quadre nella colonna «denominazione» della voce relativa alla materia prima in questione presente nell’elenco di cui al numero 3.
  13. La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell’elenco di cui al numero 3.
  14. L’articolo 7 capoverso 2 e l’allegato 1.1 numero 6 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore d’acqua. L’articolo 8 capoverso 1 lettera b e l’allegato 1.2 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L’allegato 1.1 numero 5 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico, se superiore al 2,2 per cento in generale o, per determinate materie prime, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell’allegato 1.2.
  15. In deroga al numero 1.12:a.le dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell’elenco di cui al numero 3 sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell’allegato 1.2;b.se nella colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie dell’elenco di cui al numero 3 non è menzionato alcuno dei componenti analitici che sono soggetti all’obbligo di dichiarare conformemente alla sezione pertinente dell’allegato 1.2, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Tuttavia, per le ceneri insolubili in acido cloridrico, se non è indicato alcun tenore nell’elenco di cui al numero 3, il tenore in questione deve essere dichiarato se supera il 2,2 per cento;c.se nella colonna «dichiarazioni obbligatorie» dell’elenco di cui al numero 3 sono fissati uno o più tenori d’acqua specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all’allegato 1.1 numero 6. Non è obbligatorio dichiarare il tenore d’acqua se inferiore al 14 per cento. Se in tale colonna non è indicato un tenore d’acqua specifico, si applica l’allegato 1.1 numero 6.
  16. L’articolo 6 si applica all’impresa45 del settore dell’alimentazione animale la quale dichiari che una materia prima presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna «descrizione» dell’elenco di cui al numero 3, o che faccia riferimento a un processo di cui al numero 2 che può essere assimilato a un’allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale).
  17. Se una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, per la quale in una nota è richiesto che la denominazione sia integrata dall’indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima solo se le caratteristiche e l’origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.
2. Glossario dei processi

Il glossario dei processi corrisponde alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 46 .

3. Elenco delle materie prime per alimenti per animali
  1. L’elenco delle materie prime per alimenti per animali corrisponde alla parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/201347.
  2. La sostanza attapulgite di cui al numero 11.7.1 della parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è considerata un additivo conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/169948. Può tuttavia continuare a essere importata, immessa sul mercato e utilizzata come materia prima fino al 27 settembre 2030.

Allegato 249

(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici
1.1 Gruppo funzionale a: conservanti

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale
o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento
completo con un tasso
di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a0001

1

a

Lactobacillusfermentum (NCIMB 41636), Lactobacillusplantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillusrhamnosus (NCIMB 41640)

Preparato di Lactobacillusfermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenente un minimo di Lactobacilli totali di 1,0 × 108 CFU/g di additivo (con un minimo di ciascun Lactobacillus di 1,0 × 107 CFU/g di additivo)

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Cellule vitali di Lactobacillusfermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640).

Cani

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

Questo additivo deve essere usato soltanto nei prodotti derivati dall’avena e nel latte pastorizzato.

Livelli raccomandati di uso dell’additivo:

  1. 6 × 108 CFU/kg di prodotti derivati dall’avena (tasso di umidità del 90 %);
  2. 2,7 × 1010 CFU/kg di latte pastorizzato.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele vanno impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della pelle.

1a200

1

a

Acido sorbico

Acido sorbico ≥ 99 %

Forma solida

Principio attivo:

Acido sorbico ≥ 99 %

C6H8O2

N. CAS: 110-44-1

Ceneri solfatate ≤ 0,2 %

Aldeidi ≤ 0,1 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante

2 500

La miscela di diverse fonti di acido sorbico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Ruminanti con un rumine non funzionante

6 700

1k202

1

a

Sorbato di potassio

Sorbato di potassio ≥ 99 %

Forma solida

Principio attivo:

Sorbato di potassio ≥ 99 %

C6H7 KO2

N. CAS: 24634-61-5

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante

2 500

(come acido sorbico)

La miscela di diverse fonti di sorbato di potassio non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Ruminanti con un rumine non funzionante

6 700

(come acido sorbico)

1k236

1

a

Acido formico

Acido formico ≥ 84,5 %

Forma liquida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Acido formico ≥ 84,5 %

H2CO2

N. CAS: 64-18-6

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

10 000

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1k237i

1

a

Formiato di sodio

Formiato di sodio ≥ 98 %

Forma solida

Formiato di sodio ≥ 15 %

Acido formico ≤ 75 %

Acqua ≤ 25 %

Forma liquida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Formiato di sodio

HCO2Na

N. CAS: 141-53-7

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

10 000

(come acido formico)

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a237a

1

a

Potassio diformiato

Potassio diformiato: 50 ± 5 %

Forma liquida
(50:50 diluito in acqua)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Potassio diformiato

C2H3O4K

Numero CAS:
20642-05-1

Numero Einecs:
243-934-6

Prodotto mediante sintesi chimica

Scrofe

12 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all’alimentazione animale con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo.

Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso e di 12 000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per le scrofe, sia usato da solo come conservante che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato.

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito di 10 000 mg/kg negli alimenti completi per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Suinetti svezzati

Suini da ingrasso

6 000

1a238

1

a

Formiato di calcio

Formiato di calcio ≥ 98 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Formiato di calcio

Ca(HCO)2

N. CAS: 544-17-2

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

10 000

(come acido formico)

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a260

1

a

Acido acetico

Acido acetico ≥ 99,8 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido acetico ≥ 99,8 %

C2H4O2

N. CAS: 64-19-7

Acqua ≤ 0,15 %

Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 0,5 g/kg

Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto)

Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti

2 500

La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Ruminanti

1a262

1

a

Diacetato di sodio

Diacetato di sodio ≥ 97 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Diacetato di sodio (ani-dro e triidrato)

NaC4H7O4

N. CAS: 126-96-5

Acetato di sodio ≥ 58 %

Acido acetico ≥ 39 %

Acqua ≤ 2 %

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti

2 500

(come acido acetico)

La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Ruminanti

1a263

1

a

Acetato di calcio (anidro e monoidrato)

Acetato di calcio ≥ 98,7 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Acetato di calcio ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

N. CAS: 62-54-4

Acqua ≤ 6 %

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali ad eccezione dei ruminanti

2 500

(come acido acetico)

La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Ruminanti

1a270

1

a

Acido lattico

Acido lattico ≥ 72 % (p/p)

Forma liquida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Acido lattico:

Acido D-lattico ≤ 5 %

Acido L-lattico ≥ 95 %

C3H6O3

N. CAS: 79-33-4

Prodotto mediante fermentazione di:

Bacillus coagulans (LMG S‑26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S‑27890) o Bacillus subtilis (LMG S‑27889).

Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti

20 000

La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini e ruminanti con rumine funzionante

50 000

1a270i

1

a

Acido lattico

Acido lattico ≥ 74 % (p/p)

Forma liquida

Caratterizzazione delprincipioattivo:
Acido lattico:

Acido D-lattico ≤ 3 %

Acido L-lattico ≥ 97 %

C3H6O3

Numero CAS: 79-33-4

Prodotto mediante fermentazione di WeizmanniacoagulansDSM 32789

Tutte le specie animali diverse dai suini, dai ruminanti e da tutti gli animali acquatici

20 000

Le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali completi per le specie imparentate.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali per animali destinati alla produzione di alimenti devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suini e ruminanti con rumine funzionante

50 000

1k280

1

a

Acido propionico

Acido propionico ≥ 99,5 %

Forma liquida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Acido propionico ≥ 99,5 %

C3H6O2

N. CAS: 79-09-4

Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante

Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come propionaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

Pollame

10 000

1k281

1

a

Propionato di sodio

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

N. CAS: 137-40-6

Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

(come acido propionico)

Pollame

10 000

(come acido propionico)

1a282

1

a

Propionato di calcio

Propionato di calcio ≥ 98 % sulla sostanza secca

Forma solida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Propionato di calcio ≥ 98 %

C6H10O4Ca

N. CAS: 4075-81-4

Perdita all’essiccazione ≤ 6 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

(come acido propionico)

Pollame

10 000

(come acido propionico)

1k284

1

a

Propionato di ammonio

Preparazione di propionato di ammonio

≥ 19 %, acido propionico ≤ 80 %

e acqua ≤ 30 %

Forma liquida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Propionato di ammonio

C3H9O2N

N. CAS: 17496-08-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini

30 000

(come acido propionico)

Pollame

10 000

(come acido propionico)

1a295

1

a

Formiato di ammonio

Formiato di ammonio ≥ 35 %

Acido formico ≤ 64 %

Forma liquida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Formiato di ammonio ≥ 35 %

HCO2NH4

N. CAS: 540-69-2

Formammide < 3000 mg/kg

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da galline ovaiole, scrofe, ruminanti da latte, animali da compagnia e non destinati alla produzione di alimenti

2 000

(come acido formico)

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a296

1

a

Acido DL-malico

Acido DL-malico ≥ 99,5 %

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Acido DL-malico ≥ 99,5 %

C4H6O5

N. CAS: 6915-15-7
(o 617-48-1)

Ceneri solfatate ≤ 0,02 %

Acido fumarico ≤ 1 %

Acido maleico ≤ 0,05 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a297

1

a

Acido fumarico 99,5 % per le forme solide

N. CAS 110-17-8

C4H4O4

Pollame e suini

Animali giovani nutriti con alimenti d’allattamento

Altre specie animali







20 000

10 00050


Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

1a327

1

a

Lattato di calcio

Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p)

Forma solida

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Lattato di calcio ≥ 98 %

(C3H5O2)2•nH2O

N. CAS: 814-80-2

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti

20 000

(come acido lattico)

La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

Suini e ruminanti con rumine funzionante

30 000

(come acido lattico)

1a330

1

a

Acido citrico

Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)

Caratterizzazione delprincipioattivo:

Acido citrico ≥ 99,5 %

Forma anidra: C6H8O7
N. CAS: 77-92-9

Forma monoidrata:C6H8O7.H2O
N. CAS: 5949-29-1

Ceneri solfatate < 0,05 %

Acido ossalico < 100 mg/kg

Prodotto da:

  1. Aspergillus niger DSM 25794 o
  2. Aspergillus niger CGMCC 4513 / CGMCC 5751 o
  3. Aspergillus niger CICC 40347 / CGMCC 5343

Tutte le specie animali

15 000

La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

1a338

1

a

Acido ortofosforico

Acido ortofosforico

(67 %–85,7 %) p/p (soluzione acquosa)

Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico)

Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro)

Solfati: ≤ 1500 mg/kg (espressi come CaSO4)

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido ortofosforico

H3PO4

N. CAS: 7664-38-2

Tutte le specie animali

Il contenuto di fosforo deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1j514ii

1

a

Bisolfato di sodio

Bisolfato di sodio ≥ 95,2 %

Nichel: massimo 1 mg/kg

Caratterizzazione del principio attivo:

Bisolfato di sodio

Prodotto mediante sintesi chimica

Na: 19,15 %

SO4: 80,01 %

Formula chimica: NaHSO4

N. CAS: 7681-38-1

Tutte le specie animali diver-se da animali acquatici, gatti e visoni

4 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti nell’alimento completo stabiliti per ciascuna specie pertinente.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

gatti

20 000

visoni

10 000

1.2 Gruppo funzionale b: antiossidanti

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale
o categoria di animali

Età
massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento
completo con un tasso
di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3a300

1

b

Acido ascorbico

Acido ascorbico

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Acido L-ascorbico
C6H8O6
N. CAS: 50-81-7
Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto con sintesi chimica
Criteri di purezza: min 99 %

Tutte le specie animali

L’acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e per le premiscele le condizioni di conservazione.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

1b301

1

b

Ascorbato di sodio

C6H7O6Na

Tutte

Tutti gli alimenti

1b302

1

b

Ascorbato di calcio

C12H14O12Ca – 2H2O

Tutte

Tutti gli alimenti

1b304

1

b

Palmitato di ascorbile (Vit. C)

C22H38O7

Tutte

Tutti gli alimenti

1b306(i)

1

b

Estratti di tocoferolo da oli vegetali

Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo

Caratterizzazione del principio attivo:

Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo

Formule chimiche:

  1. C29H50O2
  2. C28H48O2
  3. C28H48O2
  4. C27H46O2

N. CAS:

  1. 59-02-9
  2. 490-23-3
  3. 54-28-4
  4. 119-13-1

Estratti di tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali

Criteri di purezza:
tocoferoli totali min. 30 %

Tutte le specie animali

Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

1b306
(ii)

1

b

  1. Estratti da oli vegetali ricchi in delta tocoferolo

Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo

Caratterizzazione del principio attivo:

Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo

Formule chimiche:

– C29H50O2

– C28H48O2

– C28H48O2

– C27H46O2

N. CAS:

– 59-02-9

– 490-23-3

– 54-28-4

– 119-13-1

Estratti ricchi in delta-tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali

Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 80 % con delta-tocoferolo min. 70 %

Tutte le specie animali

Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

Gli estratti da oli vegetali ricchi in delta-tocoferolo possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

1b307

1

b

Alfa-tocoferolo

Alfa-tocoferolo

Caratterizzazione del principio attivo:

dl-α-tocoferolo

C29H50O2

N. CAS: 10191-41-0

Alfa-tocoferolo, in forma liquida oleosa, prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 96 %

Tutte le specie animali

L’alfa-tocoferolo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

1b310

1

b

Gallato di propile

Gallato di propile ≥ 97 %

Forma solida

Ceneri solfatate: < 0,1 %

Acido gallico: < 0,5 %

Composti organici clorurati < 100 mg/kg

Caratterizzazione del principio attivo:

Gallato di propile

Prodotto per esterificazione dell’acido gallico da noci di galla

Formula chimica: C10H1205

N. CAS: 121-79-9

Bovini

Ovini

Caprini

Cervidi

Camelidi

Scrofe di tutte le specie di suidi

Equini

Salmonidi e pesci pinnati minori

40

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Pesci ornamentali

100

Polli da ingrasso

Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione

Uccelli ornamentali

15

Tacchini da ingrasso

Galline ovaiole

Specie avicole minori da ingrasso allevate per la produzione di uova o per la riproduzione

Leporidi

20

Suinetti di tutte le specie di suidi

Tutte le specie di suidi da ingrasso e allevate per la riproduzione

27

Cani

Gatti

71

Tutte le altre specie animali

15

1b320

1

b

Butilidrossianisolo

Butilidrossianisolo (BHA)
(≥ 98,5 %)
Forma solida cerosa

Caratterizzazione del principio attivo:

Miscela di:

  1. 2-tert-butyl-4-idrossianisolo
  2. 3-tert-butyl-4-idrossianisolo (≥ 85 %)

N. CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Tutte le specie animali

150

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1b392

1

b

Butilidrossitoluene (BHT)

C15H24O

Tutte

15051

Tutti gli alimenti

1b392

1

b

Estratto di rosmarino

Preparato di estratto di rosmarino ottenuto da foglie essiccate di Rosmarinus officinalis con 9–12 % di acido carnosico, somma di acido carnosico e carnosolo ≥ 10 %

Forma liquida

L’estratto è ottenuto tramite metodi di estrazione con acetone o etanolo.

Solventi residui (acetone o etanolo) ≤ 250 mg/kg

Canfora ≤ 150 mg/kg

Caratterizzazione del principio attivo:
Acido carnosico
Formula chimica: C20H28O4
Numero CAS: 3650‑09‑7

Carnosolo
Formula chimica: C20H26O4
Numero CAS: 5957‑80‑2

Somma di acido carnosico e carnosolo nell’estratto:
≥ 90 % p/p dei diterpeni fenolici totali dell’estratto;
≥ 15 % p/p delle sostanze volatili totali

Gatti

5

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’uso simultaneo di diverse fonti di acido carnosico non deve comportare il superamento del livello massimo consentito di tale sostanza negli alimenti completi stabilito per ciascuna delle specie cui sono destinati.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Cani

34

1.3 Gruppi funzionali c: emulsionanti, d: stabilizzanti, e: addensanti, f: gelificanti

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale
o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento
completo con un tasso
di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1c322

1

c

Lecitine

Preparazione di lecitine aventi un minimo di:

  1. fosfolipidi ≥ 18 %;
  2. lisofosfolipidi ≥ 11 %;
  3. umidità ≤ 1 %

Lecitine (N. CAS 8002-43-5) estratte da semi di soia

Tutte le specie animali

1c322(i)

1

c

Lecitine

Preparazioni di:

  1. lecitine e lecitine idrolizzate in forma liquida (da plastica a fluida);
  2. lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate in forma solida.

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Lecitine, lecitine idrolizzate, lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate ottenute da semi di soia, girasole o colza.

N. CAS: 8002-43-5

Tutte le specie animali

Le forme utilizzate sono indicate sull’etichetta dell’additivo per alimenti per animali e delle premiscele

1d401

1

d; e; f

Alginato di sodio

Alginato di sodio

In polvere

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Alginato di sodio (≥ 90,8 %)
(C6H7NaO6)n

Cani e gatti

35 200

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Altri animali non destinati alla produzione alimentare

Pesci

1d402

1

d; e; f

Alginato di potassio

Alginato di potassio

In polvere

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Alginato di potassio (≥ 89,2 %)
(C6H7KO6)n
N. CAS: 9005-36-1

Gatti e cani

35 200

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

E 407

1

c; d; e; f

Carragenina

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di derrate alimentari

Tutti gli alimenti

E 410

1

c; d; e; f

Farina di semi di carrube

Tutte

Tutti gli alimenti

E 412

1

c; d; e; f

Farina di semi di guar o gomma di guar

Tutte

Tutti gli alimenti

E 414

1

c; d; e; f

Gomma arabica

Tutte

Tutti gli alimenti

E 415

1

c; d; e; f

Gomma di xantano

Tutte

Tutti gli alimenti

1c460i

1

c; d; e; f

Cellulosa microcristallina

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale

N. CAS: 9004-34-6

Perdita all’essiccazione: ≤ 7 %

Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Amido: non rilevabile

Gruppi carbossilici: ≤ 1 %

Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1c461

1

c; d; e; f

Metilcellulosa

Metilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell’alcalicellulosa con cloruro di metile

N. CAS: 9004-67-5

Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH)

Perdita all’essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 %

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1d462

1

d

Etilcellulosa

Etilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Etilcellulosa ottenuta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con cloruro di etile

Gruppi etossilici (-OC2H5): > 44 % e < 50 % sulla sostanza secca (equivalente a non più di 2,6 gruppi etossilici per unità di anidroglucosio)

N. CAS: 9004-57-3

Perdita all’essiccazione: ≤ 3 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,4 %

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1c463

1

c; d; e; f

Idrossipropilcellulosa

Idrossipropilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Idrossipropilcellulosa ottenuta per eterificazione parziale di cellulosa da materiale vegetale fibroso con gruppi idrossipropilici

Gruppi idrossipropossilici
(-OCH2CHOHCH3): ≤ 80,5 % equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra

N. CAS: 9004-64-2

Perdita all’essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Cloroidrine di propilene ≤ 0,1 mg/kg

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1c464

1

c; d; e; f

Idrossipropilmetilcellulosa

Idrossipropilmetilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici

N. CAS: 9004-65-3

Gruppi metossilici (-OCH3): 19–30 %

Gruppi idrossipropossilici
(-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perdita all’essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s)

Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1c466

1

c; d; e; f

Carbossimetilcellulosa sodica

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l’acido monocloroacetico

N. CAS: 9000-32-4

Gruppi carbossimetilici
(-CH2COOH): 0,2-1,5 per unità di anidroglucosio

Perdita all’essiccazione: ≤ 12 %

Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra)

Sodio: ≤ 12,4 %
(su base anidra)

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

E 484

1

c; d; e; f

Ricinoleato di glicerina polietilenglicole

Tutte

Tutti gli alimenti

E 487

1

c; d; e; f

Esteri polietilenglicoli di acidi grassi dell’olio di soia

Vitelli

6 000

Soltanto negli alimenti d’allattamento

1c493

1

c

Monolaurato di sorbitano

Preparato di monolaurato di sorbitano contenente ≥ 95 % di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbide, esterificato con acidi grassi derivati dall’olio di cocco.

Forma liquida

Caratterizzazionedelle sostanzeattive:
Monolaurato di sorbitano
Numero CAS: 1338-39-2
C18H34O6

Tutte le specie animali

85

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

1f499

1

f

Gomma cassia

Preparazione di endosperma purificato di Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenente meno dello 0,05 % di Cassia occidentalis.Antrachinoni(totale) < 0,5 mg/kg In polvere.

Caratterizzazione della sostanza attiva: Principalmente unità di 1,4-β-D-mannopiranosio cui si collegano unità di α-D-galattopiranosio con legami 1,6. La proporzione tra mannosio e galattosio è di circa 5:1.
Galattomannani > 75 %

Cani e gatti

13 200

L’additivo deve essere utilizzato solo nei mangimi completi aventi un tasso di umidità superiore al 20 % in combinazione con la carragenina (che rappresenta almeno il 25 % della quantità di gomma cassia utilizzata).

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

1.4 Gruppi funzionali g: leganti, h: sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi e i: antiagglomeranti

N. d’identificazione

Cate-goria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale
o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento
completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1d401

1

g

Alginato di sodio

Alginato di sodio

In polvere

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Alginato di sodio (≥ 90,8 %)
(C6H7NaO6)n

Gatti e cani

35 200

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

1d402

1

g

Alginato di potassio

Alginato di potassio

In polvere

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Alginato di potassio (≥ 89,2 %)
(C6H7KO6)n
N. CAS: 9005-36-1

Gatti e cani

35 200

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

1c460i

1

g

Cellulosa microcristallina

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale

N. CAS: 9004-34-6

Perdita all’essiccazione: ≤ 7 %

Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Amido: non rilevabile

Gruppi carbossilici: ≤ 1 %

Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1c461

1

g

Metilcellulosa

Metilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell’alcalicellulosa con cloruro di metile

N. CAS: 9004-67-5

Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH)

Perdita all’essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 %

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1c464

1

g

Idrossipropilmetilcellulosa

Idrossipropilmetilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici

N. CAS: 9004-65-3

Gruppi metossilici (-OCH3): 19-30 %

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3):
3-12 %

Perdita all’essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s)

Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1c466

1

g

Carbossimetilcellulosa sodica

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 %
(su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l’acido monocloroacetico

N. CAS: 9000-32-4

Gruppi carbossimetilici
(-CH2COOH): 0,2-1,5 per unità di anidroglucosio

Perdita all’essiccazione: ≤ 12 %

Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra)

Sodio: ≤ 12,4 %
(su base anidra)

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1i534

1

i

Tartrati di sodio e ferro

Preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa ≤ 35 % (in peso)

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:

Prodotto di complessazione di ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrossibutandioico

Rapporto: ferro e meso-tartrato 1:1

Rapporto: ferro e totale di isomeri di tartrato 1:1,5

N. CAS: 1280193-05-6

Fe(OH)2C4H4O6Na

Cloruro: ≤ 25 %

Ossalati: ≤ 1,5 % espressi in acido ossalico

Ferro: ≥ 8 % ferro (III)

Tutte

L’additivo va utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio).

Dose minima raccomandata: 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl (equivalente a 3 mg di ferro/kg di NaCl).

Dose massima raccomandata: 106 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl.

1i535

1

i

Ferrocianuro di sodio

Ferrocianuro di sodio ≥ 99 %

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Ferrocianuro di sodio prodotto mediante sintesi chimica

Numero CAS: 13601-19-9

Formula chimica:

Na4[Fe(CN)6] 10H2O

Umidità ≤ 1 %

Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,03 %

Ione cloruro (Cl-) ≤ 0,2 %

Solfato (SO4) ≤ 0,1 %

Cianuro libero non rilevabile

Ferricianuro non rilevabile

Tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione

Galline ovaiole

Specie avicole minori destinate alla produzione di uova o alla riproduzione

Specie suine

Ruminanti

Camelidi

Conigli

Equidi

Pesci pinnati

Cani

Gatti

80

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo deve essere utilizzato soltanto nel cloruro di sodio.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione: «Il ferrocianuro di sodio non deve essere mescolato con acidi forti52».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

Tutte le altre specie animali

60

1i536

1

i

Ferrocianuro di potassio

Ferrocianuro di potassio ≥ 99 %

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Ferrocianuro di potassio prodotto mediante sintesi chimica

Numero CAS: 14459-95-1

Formula chimica:

K4[Fe(CN)6] 3H2O

Umidità ≤ 1 %

Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,03 %

Ione cloruro (Cl-) ≤ 0,2 %

Solfato (SO4) ≤ 0,1 %

Cianuro libero non rilevabile

Ferricianuro non rilevabile

Tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione

Galline ovaiole

Specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione

Specie suine

Ruminanti

Camelidi

Conigli

Equidi

Pesci pinnati

Cani

Gatti

80

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo deve essere utilizzato soltanto nel cloruro di sodio.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione: «Il ferrocianuro di potassio non deve essere mescolato con acidi forti53».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

Tutte le altre specie animali

60

E 551a

1

g; i

Acido silicico precipitato ed essiccato

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 551b

1

g; i

Silice colloidale

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 551c

1

g; i

Kieselguhr (terra di diatomee purificata)

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 552

1

g; i

Silicato di calcio sintetico

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 554

1

g; i

Silicato di sodio e alluminio, sintetico

–*

Tutte

Tutti gli alimenti

1g557

1

g

Montmorillonite-illite

Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %.

Caratterizzazionedel principioattivo:
Filosilicati ≥ 75 % di cui:
≥ 35 % montmorillonite-illite (dilatabile)
≥ 30 % illite/muscovite
≤ 15 % caolinite (non dilatabile)
Quarzo ≤ 20 %
Ferro (strutturale) 3,6 % (media)
Esente da amianto

Tutte le specie animali

10 000

20 000

Le istruzioni per l’uso devono indicare quanto segue:

  1. «Evitare l’uso simultaneo di macrolidi somministrati per via orale»;
  2. «Evitare inoltre per il pollame l’uso simultaneo con la robenidina».

L’additivo deve essere utilizzato a un livello minimo di:

  1. 10 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante direttamente negli alimenti complementari per animali;
  2. 20 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante negli alimenti completi per animali.

Per il pollame: l’uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato se il tenore di montmorillonite-illite è superiore a 10 000 mg/kg di alimento completo per animali.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono deve recare la seguente indicazione: «L’additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nell’alimento completo per animali non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di alimento completo per animali.

i

Tutte le specie animali

20 000

1m558i

1

g,h,i

Bentonite

Bentonite: ≥ 50 % smectite

Tutte

20 000

Indicare nelle istruzioni per l’uso:

  1. «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale
    di macrolidi.»;

per il pollame:

  1. «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.»

La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Impiego per il controllo della contaminazione dei radionuclidi:

La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

L’additivo può essere utilizzato quando gli alimenti per animali sono contaminati da cesio radioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei prodotti di origine animale.

E 559

1

g; i

Argilla caolinitica, esente da amianto

Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponderante presenza di caolinite*

Tutte

Tutti gli alimenti

E 560

1

g; i

Miscela naturale di steatite e clorite

Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell’85 %

Tutte

Tutti gli alimenti

1g562

1

g; i

Sepiolite

Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 60 % di sepiolite, ≤ 30 % di montmorillonite, esente da amianto.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 60 %

Numero CAS: 63800-37-3

Formula chimica: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O

Montmorillonite: ≤ 30 %

Tutte le specie animali

20 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

E 563

1

g; i

Argilla sepiolitica

Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto.

Tutte le specie animali esclusi ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso

20 000

Tutti gli alimenti

1g563

1

g; i

Argilla sepiolitica

Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite.
In polvere

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 40 %
Numero CAS: 63800-37-3
Numero EINECS: 264‑465‑3
Formula chimica: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O

Illite (potassio e alluminosilicato di ferro): ≥ 25 %
Numero CAS: 12173-60-3
Numero EINECS: 601‑803‑4
Formula chimica: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2
(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]

Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 %

Esente da amianto

Ruminanti da latte

Suidi svezzati e da ingrasso

20 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel.

Salmonidi

17 600

Polli da ingrasso

10 000

1g565

1

g

Lignosolfonato

Lignosolfonato di calcio, sodio o magnesio: ≥ 55 %
Zuccheri riduttori: ≤ 20 %
(sulla sostanza secca)
Il tenore di zuccheri riduttori è raggiunto mediante ultrafiltrazione o fermentazione con Saccharomyces cerevisae CBS 13806, Saccharomyces cerevisae CBS 13807 o Saccharomyces cerevisae CBS 13808.

Forma solida o liquida

Caratterizzazionedel principioattivo:
Polimeri ramificati amorfi di lignina, contenenti monomeri di fenilpropano solfonati legati covalentemente (C9).

Suinetti svezzati

Suini da ingrasso

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Bovini da ingrasso

20 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo (in forma solida) e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Tutte le altre specie e categorie di animali

8 000

E 566

1

g; i

Natrolite-fonolite

Miscela naturale di silicati di alluminio (alcalini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*

Tutte

25 000

Tutti gli alimenti

1g568

1

g; i

Clinoptilolite di origine sedimentaria

Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo).

Numero CAS: 12173-10-3

Tutte

10 000

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg

1g598

1

i

Dolomite-magnesite

Preparato di una miscela naturale di:

dolomite e magnesite ≥ 40 % (con un tenore minimo di: carbonati 24 %)

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:

Dolomite
Numero CAS: 16389-88-1
(CaMg)(CO3)2

Magnesite
Numero CAS: 546-93-0
MgCO3

Talco (silicati idrati di magnesio)
Numero CAS: 14807-96-6
Mg3Si4O10(OH)2

Talco ≥ 35 %

Clorite (alluminio-magnesio)
Numero CAS: 1318-59-8
(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8

Ferro (strutturale) 6 % (media)

Clorite ≥ 16 %

Esente da quarzo e amianto

Tutte le specie animali

5 000

20 000

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono reca la seguente indicazione: «L’additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

1g599

1

g; i

Illite-montmorillonite-caolinite

Preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite, con un tenore minimo di:

  1. 40 % di illite
  2. 10 % di montmorillonite
  3. 8 % di caolinite

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:

Illite:
Numero CAS: 106958-53-6
K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O

Montmorillonite:
Numero CAS: 1318-93-0
Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

Caolinite:
Numero CAS: 1318-74-7
Al2(OH)4(SiO5)

Ferro (strutturale) 10 % in media

Esente da amianto

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

Bovini da ingrasso e specie minori di ruminanti da ingrasso

Suini da ingrasso e suinetti svezzati

5 000

50 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono reca la seguente indicazione: «L’additivo illite-montmorillonite-caolinite è ricco di ferro (inerte)».

Nei diversi usi la quantità totale di illite-montmorillonite-caolinite nell’alimento completo non può superare il livello massimo consentito per la specie o la categoria di animali in questione.

Le istruzioni per l’uso recano la seguente indicazione: «Evitare l’uso contemporaneo di macrolidi somministrati per via orale».

  1. Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF‑OMS (fattori d’equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.
1.5 Gruppo funzionale j: regolatori dell’acidità

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie o categoria
di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg o unità/kg
di alimento completo
con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a330

1

j

Acido citrico

Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)

Caratterizzazionedel principioattivo:

Acido citrico ≥ 99,5 %

Forma anidra: C6H8O7

N. CAS: 77-92-9

Forma monoidrata: C6H8O7.H2O

N. CAS: 5949-29-1

Ceneri solfatate < 0,05 %

Acido ossalico < 100 mg/kg

Prodotto da:

  1. Aspergillus niger DSM 25794 o
  2. Aspergillus niger CGMCC 4513 / CGMCC 5751 o
  3. Aspergillus niger CICC 40347 / CGMCC 5343

Tutte le specie animali

15 000

La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

E 296

1

j

Acido malico DL e L

Cani e gatti

1j001

1

j

Potassio diformiato

Potassio diformiato: ≥ 98 %

Caratterizzazionedella sostanza attiva:
Potassio diformiato

Formula chimica: C2H3O4K

Numero CAS: 20642‑05‑1

Numero Einecs: 243‑934‑6

Suini da ingrasso

Suinetti svezzati

6 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimenti per animali completi con un tasso di umidità del 12 %, sia usato da solo come regolatore dell’acidità che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi.

1j002

1

j

Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 contenente almeno 1,3 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520

Cavalli

Cani

Gatti

Conigli

8,0 × 1010 CFU

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono recare la seguente indicazione:

«Da utilizzare esclusivamente in:

– prodotti derivati dall’avena (tasso di umidità ≥ 55 %)

– prodotti derivati dalla radice di carota (tasso di umidità ≥ 90 %)

– prodotti derivati dalla polpa di cocco (tasso di umidità ≥ 90 %).»

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

1j524

1

j

Idrossido di sodio

Idrossido di sodio 50 % p/p
(soluzione acquosa)

Caratterizzazione del principio attivo:

Idrossido di sodio ≥ 98 % di alcali totali (espressi come NaOH)

NaOH

N. CAS:
1310-73-2

Prodotto mediante sintesi chimica

Gatti,

Cani

Pesci ornamentali

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono recare la seguente indicazione: «La concentrazione totale di sodio che si ottiene negli alimenti per animali non deve compromettere l’equilibrio elettrolitico globale.»

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1j514ii

1

j

Bisolfato di sodio

Bisolfato di sodio ≥ 95,2 %

Nichel: massimo 1 mg/kg

Caratterizzazione del principio attivo:

Bisolfato di sodio

Prodotto mediante sintesi chimica

Na: 19,15 %

SO4: 80,01 %

Formula chimica: NaHSO4

N. CAS:
7681-38-1

Tutte le specie animali diverse da animali acquatici, gatti e visoni

4 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti nell’alimento completo stabiliti per ciascuna specie pertinente.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

gatti

20 000

visoni

10 000

4d1712

1

j

Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622

Tutte le specie animali

1 × 109 CFU

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola.

Può essere utilizzato in alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

1.6 Gruppo funzionale k: additivi per l’insilamento

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie o categoria
di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Autorizzazione disciplinata
nei seguenti atti dell’ UE

Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o
mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

k

Alfa-amilasi
(EC 3.2.1.1)

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Aspergillus orizae DS 114

Tutte le specie animali

1k101

1

k

Alfa-amilasi
(EC 3.2.1.1)

Preparato di alfa-amilasi prodotta daBacillusamyloliquefaciens DSM 9553, con un’attività minima di 129 800 DNS54/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Alfa-amilasi prodotta da Bacillusamyloliquefaciens DSM 9553

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione, del 20 marzo 2019, versione della GU L 79 del 21.3.2019, pag. 4

1k102

1

k

Alfa-amilasi
(EC 3.2.1.1)

Preparato di alfa-amilasi prodotta daBacillusamyloliquefaciens NCIMB 30251, con un’attività minima di 101 050 DNS/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Alfa-amilasi prodotta da Bacillusamyloliquefaciens NCIMB 30251

Tutte le specie animali

1k103

1

k

Alfa-amilasi
(EC 3.2.1.1)

Preparato di alfa-amilasi prodotta daAspergillus oryzae ATCC SD‑5374, con un’attività minima di 235 850 DNS/g di additivo

Forme solide

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Alfa-amilasi prodotta da Aspergillus oryzae ATTC SD‑5374

Tutte le specie animali

1k104

1

k

Endo-1,4-beta-glucanasi
(EC 3.2.1.4)

Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reeseiATCC PTA-10001, con un’attività minima di 2750 DNS55/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA‑10001

Tutte le specie animali

1

k

Alfa-amilasi
(EC 3.2.1.1)

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilisDS 098

Tutte le specie animali

1

k

Enterococcus faecium CCM 6226

Enterococcus faecium CCM 6226

Tutte le specie animali

1k20602

1

k

Enterococcus faeciumDSM 22502

Preparato di Enterococcus lactis DSM 22502 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Enterococcus lactisDSM 22502

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 della Commissione, del 16 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2441, 17.9.2024

1

k

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Tutte le specie animali

1

k

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Tutte le specie animali

1k20710

1

k

Levilactobacillusbrevis DSM 12835

Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 12835 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 12835

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k20715

1

k

Levilactobacillus brevis DSM 21982

Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 21982 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 21982

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/151 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/151, 30.1.2025

1k20744

1

k

Levilactobacillus brevis DSM 23231

Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 23231

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1750 della Commissione, del 24 giugno 2024, versione della GU L, 2024/1750, 25.6.2024

1k20745

1

k

Levilactobacillus brevis DSM 16680

Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 16680 contenente almeno 2,5×1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Cellule vitali diLevilactobacillus brevisDSM 16680

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/353 della Commissione, del 21 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/353, 24.2.2025

1k20757

1

k

Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillusbuchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788

Preparato di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillusbuchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788 contenente almeno 1,5 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto di 1:1).

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I‑4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I‑4323 / NCIMB 40788

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k2075

1

k

Lentilactobacillusbuchneri DSM 12856

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillusbuchneri DSM 12856

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k20733

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 13573

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 13573

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024

1k2074

1

k

Lentilactobacillusbuchneri DSM 16774

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillusbuchneri DSM 16774

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k20738

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 22501

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione, del 1° luglio 2024, versione della GU L, 2024/1810, 2.7.2024

1k20759

1

k

Lactobacillusbuchneri DSM 29026

Preparato di Lactobacillusbuchneri DSM 29026 contenente almeno de 2 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus buchneri DSM 29026

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, versione della GU L 68 del 26.2.2021, pag. 157

1k20754

1

k

Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139

Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1757 della Commissione, del 25 giugno 2024, versione della GU L, 2024/1757, 26.6.2024

1k20740

1

k

Lactobacillusbuchneri
LN 40177/ATCC PTA-6138

Preparato di Lactobacillusbuchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 29

1k20741

1

k

Lactobacillusbuchneri
LN 4637/ ATCC PTA-2494

Preparato di Lactobacillusbuchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494

Tutte le specie animali

1k20734

1

k

Lactobacillusbuchneri NCIMB 30139

Preparato di Lactobacillusbuchneri NCIMB 30139 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, versione della GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21

1k20739

1

k

Lentilactobacillus. buchneri NCIMB 40788/ CNCM I‑4323

Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788 / CNCM I‑4323

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k20758

1

k

Lactobacillusbuchneri NRRL B‑50733

Preparato di Lactobacillusbuchneri NRRL B‑50733 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus buchneri NRRL B‑50733

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, versione della GU L 67 del 9.3.2018, pag. 18

1k21902

1

k

Lentilactobacillusbuchneri DSM 32650

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillusbuchneri DSM 32650

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione, del 28 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2646, 29.11.2023

1

k

Lactobacillusbuchneri CCM 1819

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Tutte le specie animali

1

k

Lactobacillusbuchneri KKP 907

Lactobacillus buchneri KKP 907

Tutte le specie animali

1k21903

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 32651

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenente almeno 1×1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/720 della Commissione, del 15 aprile 2025, versione della GU L, 2025/720, 14.4.2025

1k20735

1

k

Lactobacillus casei ATCC PTA 6135

Preparato di Lactobacilluscasei ATTC PTA 6135 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Lactobacillus casei ATTC PTA 6135

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, versione della GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21

1k20755

1

k

Lactobacillus caseiDSM 28872

Preparato di Lactobacilluscasei DSM 28872 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus casei DSM 28872

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22

1k20752

1

k

Lactobacillusdiolivorans DSM 32074

Preparato di Lactobacillusdiolivorans DSM 32074 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, versione della GU L 31 del 4.2.2017, pag. 18

1k21901

1

k

Lentilactobacillusdiolivorans DSM 33625

Preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 34

1k20747

1

k

Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169

Preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 contenente almeno 2,5 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/168 della Commissione, del 30 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/168, 31.1.2025

1k20742

1

k

Lentilactobacillus buchneri DSM 19455

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1196 della Commissione, del 25 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1196, 26.4.2024

1k2076

1

k

Lacticaseibacillusparacasei DSM 16245

Preparato di Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lacticaseibacillusparacasei DSM 16245

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k20748

1

k

Lactobacillusparacasei NCIMB 30151

Preparato di Lactobacillusparacasei NCIMB 30151 contenente almeno 1 × 107 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus paracasei NCIMB 30151

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16

1k20760

1

k

Lactobacillusparafarraginis DSM 32962

Preparato di Lactobacillusparafarraginis DSM 32962 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, versione della GU L 68 del 26.2.2021, pag. 167

1k20753

1

k

Lactobacillusplantarum DSM 29024

Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 29024 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus plantarum DSM 29024

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, versione della GU L 139 del 30.5.2017, pag. 30

1k20729

1

k

Lactobacillusplantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Preparato di Lactobacillusplantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15

1k20730

1

k

Lactobacillusplantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Preparato di Lactobacillusplantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Tutte le specie animali

1k20725

1

k

Lactobacillusplantarum 24011 ATCC PTSA‑6139

Preparato di Lactobacillusplantarum 24011 ATCC PTSA-6139 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Lactobacillus plantarum 24011 ATCC PTSA‑6139

Tutte le specie animali

1k20717

1

k

Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I‑3235

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k20722

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736 contenente almeno 2 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672 / CNCM I‑3736

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k2078

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k2079

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k20726

1

k

Lactobacillusplantarum DSM 18112 = Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187

Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 18112 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Lactobacillus plantarum DSM 18112

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15

1k20727

1

k

Lactobacillusplantarum DSM 18113 = Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785

Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 18113 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Lactobacillus plantarum DSM 18113

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15

1k20728

1

k

Lactobacillusplantarum DSM 18114 = Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786

Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 18114 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Lactobacillus plantarum DSM 18114

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15

1k20718

1

k

Lactiplantibacillus plantarumDSM 19457

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1443 della Commissione, dell’11 luglio 2023, versione della GU L 177 del 12.7.2023, pag. 59

1k2071

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28

1k20716

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 contenente almeno 2 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/252 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/252, 17.1.2024

1k20750

1

k

Lactobacillusplantarum DSM 29025

Preparato di Lactobacillusplantarum DSM 29025 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus plantarum DSM 29025

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, versione della GU L 333 dell’8.12.2016, pag. 44

1k20731

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676 contenente almeno 6 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024

1k20732

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1179 della Commissione, del 23 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1179, 24.4.2024

1k20812

1

k

Lactiplantibacillus plantarumDSM 8862 e DSM 8866

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto 1:1)

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillusplantarum DSM 8862 e DSM 8866

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1416 della Commissione, del 5 luglio 2023, versione della GU L 171 del 6.7.2023, pag. 8

1k20721

1

k

Lactiplantibacillus plantarum
LMG P-21295

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P‑21295 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1189 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1189, 25.4.2024

1k20736

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/763, 1.3.2024

1k20737

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/763, 1.3.2024

1k2073

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Preparato di Lactiplantibacillus plantarumNCIMB 30236 contenente almeno 1,2 × 1011 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28

1k20751

1

k

Lactobacillusplantarum NCIMB 42150

Preparato di Lactobacillusplantarum NCIMB 42150 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus plantarum NCIMB 42150

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, versione della GU L 333 dell’8.12.2016, pag. 44

1k20746

1

k

Lactobacillusplantarum CECT 4528

Preparato di Lactobacillusplantarum CECT 4528 contenente almeno 2,5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus plantarum CECT 4528

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, versione della GU L 119 del 23.4.2014, pag. 40

1k20749

1

k

Lactobacillusplantarum DSMZ 16627

Preparato di Lactobacillusplantarum DSMZ 16627 contenente almeno 1 × 107 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16

1

k

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Tutte le specie animali

1k20743

1

k

Lactobacillusplantarum NCIMB 40027

Preparato di Lactobacillusplantarum NCIMB 40027 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus plantarum NCIMB 40027

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 29

1k20761

1

k

Lactiplantibacillus plantarumATCC 55058

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31

1k20762

1

k

Lactiplantibacillus plantarumATCC 55942

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31

1k20763

1

k

Lactiplantibacillus plantarumDSM 34271

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 contenente almeno 4×1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/273 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/273, 13.2.2025

1k20756

1

k

Lactobacillusrhamnosus DSM 29226

Preparato di Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus rhamnosus DSM 29226

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22

1k20711

1

k

Lacticaseibacillus rhamnosusNCIMB 30121

Preparato di Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30121 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k2081

1

k

Lactococcus lactisDSM 11037

Preparato di Lactococcuslactis DSM 11037 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactococcus lactis DSM 11037

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k2083

1

k

Lactococcus lactisNCIMB 30117

Preparato di Lactococcus lactis NCIMB 30117 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactococcus lactis NCIMB 30117

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28

1k2084

1

k

Lactococcus lactisDSM 34262

Preparato di Lactococcus lactis DSM 34262 contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactococcus lactis DSM 34262

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/359 della Commissione, del 21 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/359, 24.2.2025

1k2082

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Preparato di Lactococcus lactis NCIMB 30160 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactococcus lactis NCIMB 30160

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k2104

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622

Preparato di Pediococcus acidilacticiDSM 11673 / CNCM I‑4622 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus. acidilactici DSM 11673 / CNCM I‑4622

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k2102

1

k

Pediococcusacidilactici DSM 16243

Preparato di Pediococcus acidilacticiDSM 16243 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici DSM 16243

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k21009

1

k

Pediococcusacidilactici CNCM I‑3237

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I‑3237 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I‑3237

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k21013

1

k

Pediococcusacidilactici NCIMB 30005

Preparato di Pediococcus acidilactici NCIMB 30005 contenente almeno 1 × 107 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16

1k21014

1

k

Pediococcusparvulus DSM 28875

Preparato di Pediococcusparvulus DSM 28875 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Pediococcus parvulus DSM 28875

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22

1k2103

1

k

Pediococcuspentosaceus DSM 12834

Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 12834 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

1k1009

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/159 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/159, 30.1.2025

1k2101

1

k

Pediococcuspentosaceus DSM 16244

Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione, del 16 dicembre 2020, versione della GU L 426 del 17.12.2020, pag. 15

1k2105

1

k

Pediococcuspentosaceus DSM 23376

Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 23376 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 8

1k1010

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 23688 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23688

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2412 della Commissione, del 13 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2412, 16.9.2024

1k1011

1

k

Pediococcus pentosaceus
DSM 23689

Preparato di Pediococcus pentosaceusDSM 23689 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceusDSM 23689

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2388 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2388, 10.9.2024

1k21015

1

k

Pediococcuspentosaceus DSM 32291

Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 32291

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, versione della GU L 259 del 16.10.2018, pag. 22

1k2106

1

k

Pediococcuspentosaceus NCIMB 12455

Preparato diPediococcus pentosaceusNCIMB 12455 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k2107

1

k

Pediococcuspentosaceus NCIMB 30168

Preparato diPediococcus pentosaceusNCIMB 30168 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/220 della Commissione, del 12 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/220, 15.1.2024

1k21008

1

k

Lactobacillusplantarum NCIMB 30238
Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenente almeno 2,0 × 1010 CFU/g di additivo e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenente almeno 2,6 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcuspentosaceus NCIMB 30237

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1489 della Commissione, del 3 settembre 2015, versione della GU L 231 del 4.9.2015, pag. 1

1k2111

1

k

Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661

Preparato di AcidipropionibacteriumacidipropioniciCNCM I‑4661 contenente almeno 1 × 108 CFU/g di additivo

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I‑4661

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/251, 17.1.2024

1k21801

1

k

Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345

Preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/277 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/277, 13.2.2025

1k202

1

k

Sorbato di potassio

Sorbato di potassio ≥ 99 %

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Sorbato di potassio ≥ 99 %

C6H7 KO2

Numero CAS: 24634-61-5

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

300 mg

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, versione della GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14

1k236

1

k

Acido formico

Acido formico (≥ 84,5 %)

Forma liquida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Acido formico (≥ 84,5 %)

H2CO2

Numero CAS: 64‑18‑6

Tutte le specie animali

10 000 mg

1k237

1

k

Formiato di sodio

Forma solida:

Formiato di sodio ≥ 98 %

Forma liquida:

Formiato di sodio ≥ 15 %
Acido formico ≤ 75 %
Acqua ≤ 25 %

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Forma solida:

Formiato di sodio ≥ 98 %

NaHCO2

Numero CAS: 141‑53‑7

Forma liquida:

formaldeide ≤ 6,2 mg/kg

acetaldeide ≤ 5 mg/kg

butilaldeide ≤ 25 mg/kg

Formiato di sodio ≥ 15 %

Acido formico ≤ 75 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

10 000 mg equivalente acido formico)

1k280

1

k

Acido propionico

Acido propionico ≥ 99,5 %

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Acido propionico ≥ 99,5 %

C3H6O2

Numero CAS: 79‑09‑4

Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante

Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Ruminanti

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16

Suini

30 000 mg

Pollame

10 000 mg

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12

1k281

1

k

Propionato di sodio

Propionato di sodio ≥ 98,5 %

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Propionato di sodio ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

Numero CAS: 137‑40‑6

Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Ruminanti

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16

Suini

30 000 mg

Pollame

10 000 mg

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12

1k284

1

k

Propionato di ammonio

Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19 %,
acido propionico ≤ 80 %
e acqua ≤ 30 %

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Propionato di ammonio

C3H9O2N

Numero CAS: 17496-08-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Ruminanti

Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16

Suini

30 000 mg

Pollame

10 000 mg

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12

1k301

1

k

Benzoato di sodio

Benzoato di sodio ≥ 99,5 %

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Benzoato di sodio ≥ 99,5 %

C7H5NaO2

Numero CAS: 532‑32‑1

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

2 400 mg

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, versione della GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14

E 250

1

k

Nitrito di sodio

Nitrito di sodio

Tutte le specie animali

1k21016

1

k

Pediococcuspentosaceus IMI 507024

Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507024

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione, del 23 febbraio 2022, versione della GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17

1k21017

1

k

Pediococcuspentosaceus IMI 507025

Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507025

Tutte le specie animali

1k21601

1

k

Lactiplantibacillus plantarumIMI 507026

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026

Tutte le specie animali

1k21602

1

k

Lactiplantibacillus plantarumIMI 507027

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027

Tutte le specie animali

1k21603

1

k

Lactiplantibacillus plantarumIMI 507028

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028

Tutte le specie animali

1k21701

1

k

Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023

Preparato diLacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023

Tutte le specie animali

1k1604

1

k

Lactiplantibacillus plantarumDSM 26571

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione, del 13 aprile 2022, versione della GU L 117 del 19.4.2022, pag. 26

1k1801

1

k

Propionibacterium freudenreichiiDSM 33189 e LentilactobacillusbuchneriDSM 12856

Preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g, di additivo in un rapporto di 1:4 (1 × 1011 CFU/g P. freudenreichii DSM 33189 e 4 × 1011 CFU/g L. buchneri DSM 12856)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Cellule vitali di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 16

1k105

1

k

Endo-1,4-beta-glucanasi
(EC 3.2.1.4)

Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da: Aspergillus niger CBS 120604, con un’attività minima di 25650 DNS56/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger CBS 120604

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 24

1k106

1

k

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi
(EC 3.2.1.6)

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da: Aspergillus neoniger MUCL 39199, con un’attività minima di 10000 DNS/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotta da Aspergillus neoniger MUCL 39199

Tutte le specie animali

1k107

1

k

Endo-1,4-beta-xilanasi
(EC 3.2.1.8)

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: Trichoderma citrinoviride MUCL 39203, con un’attività minima di 51600 DNS/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichodermacitrinoviride MUCL 39203

Tutte le specie animali

1k108

1

k

Endo-1,4-beta-xilanasi
(EC 3.2.1.8)

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 con un’attività minima di 70 000 DNS/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichodermacitrinoviride CBS 614.94

Tutte le specie animali

1k1018

1

k

Pediococcuspentosaceus DSM 32292

Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 32292

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 16

1.7 Gruppi funzionali m: sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine e n: potenziatori delle condizioni d’igiene

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale o
categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg o unità/kg di alimento completo
con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1m01

1

m57

Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae

Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazionedel principioattivo:
Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae

Suini

Tutte le specie avicole

1,7×108UFC

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Per le specie avicole:
L’impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.

1m03

1

m58

Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87

Preparato di fumonisina esterasi prodotta da KomagataellapastorisDSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g59

Caratterizzazionedel principioattivo:
Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataellapastoris (DSM 26643)

Tutte le specie avicole

15 U

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

1m03i

1

m60

Fumonisina esterasi CE 3.1.1.87

Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataellaphaffii (DSM 32159) contenente un minimo di 3000 U/g61

Caratterizzazionedel principioattivo:
Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataellaphaffii (DSM 32159)

Suini

Tutte le specie avicole

10 U

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali o di sostanza fresca per l’insilato a base di granturco.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Tutte le specie animali

(Consentito solo negli insilati a base di granturco)

40 U/kg di sostanza fresca

1m04

1

m62

Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87

Preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 contenente almeno 1200 U63/g

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Fumonisina esterasi (EC 3.1.1.87) prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485

Suinetti di tutte le specie di suidi

Suini da ingrasso di tutte le specie di suidi

60 U

60 U

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo deve essere utilizzato solo negli alimenti per animali già conformi alle norme stabilite per le micotossine nel diritto relativo alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

1m558

1

m64

Bentonite

Bentonite: ≥ 70 % smectite

< 10 % opale e feldspato

< 4 % quarzo e calcite

Capacità legante dell’AfB 1 (BC AfB1) superiore al 90 %

Ruminanti

Pollame

Suini

20 000

Indicare nelle istruzioni per l’uso:

  1. «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.»;
  2. per il pollame: «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.»

La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

1n01

1

n65

Bacillus subtilis CNCM I‑4606, CNCM I‑5043 e CNCM I‑4607 e Lactococcus lactis CNCM I‑4609

Preparato di Bacillus subtilis CNCM I-4606,
CNCM I-5043 e
CNCM I-4607 e
Lactococcus lactis
CNCM I- con un tenore minimo di:

  1. 2 × 109 CFU/g in totale dei tre ceppi di Bacillus subtilis (in proporzione 1:1:1);
  2. 2 × 109 CFU/g di Lactococcus lactis.

Caratterizzazionedel principioattivo:
Spore vitali di Bacillussubtilis, ceppi
CNCM I-4606,
CNCM I-5043 e
CNCM I-4607 e
cellule vive di Lactococcus lactisCNCM I-4609

Tutte le specie animali

1 × 109 CFU di Bacillus subtilisCNCM I‑4606, 4607, e 5043 (in rapporto 1:1:1)

1 × 109 CFU di Lactococcus lactisCNCM I‑4609

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo deve essere utilizzato soltanto in alimenti composti sotto forma di pastone o in materie prime per alimenti solide, destinati alla preparazione di alimenti con un tasso di umidità del 60–90 %.

L’additivo non deve essere utilizzato nelle premiscele contenenti oligoelementi o conservanti.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «L’additivo 1n01 è destinato alla riduzione della contaminazione da Salmonella Typhimurium. Non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento.»

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

1k236

1

n

Acido formico

CH2O2 ≥ 84,5 %

In forma liquida

N. CAS: 64-18-6

Tutte le specie animali

10 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.

1k237

1

n

Formiato di sodio

Composizione dell’additivo:

Forma liquida

≥ 15 % formiato di sodio ≤ 75 % acido formico ≤ 25 % acqua

Caratterizzazionedel principioattivo:
Formiato di sodio ≥ 15 % (forma liquida)

Acido formico ≤ 75 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali eccetto i suini

10 000 (equivalente acido formico)

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti per animali completi.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Suini

12 000 (equivalente acido formico)

4d1712

1

n66

Pediococcusacidilactici CNCM I‑4622

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I‑4622

Tutte le specie animali

1 × 109 CFU

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola.

Può essere utilizzato in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

1.8 Gruppo funzionale o: altri additivi tecnologici

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale o
categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1o01

1

o67

Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

Composizione dell’additivo:
Preparato di Bacillus subtilis KCCM 10673P e Aspergillus oryzae KCTC 10258BP con un tenore minimo rispettivamente pari a 1,2 × 108 CFU/g di additivo e 2,0 × 108 CFU/g di additivo.

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cellule vitali di Bacillussubtilis KCCM 10673P e Aspergillus oryzae KCTC 10258BP.

Tutte le specie animali

Bacillus subtilis 1,2 × 106 CFU/kg di soia

Aspergillus oryzae 2,0 × 106 CFU/kg di soia

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione.

L’additivo deve essere utilizzato soltanto nella soia.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.

2 Categoria 2: additivi organolettici
2.1 Gruppo funzionale a: coloranti

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale
o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento
completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2a102

2

a (i)68

Tartrazina

La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida.

La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5‑idrossi-1-(4- solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti non colorati. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Formula chimica: C16H9N4Na3O9S2
Forma solida prodotta mediante sintesi chimica
Numero CAS: 1934-21-0

Gatti

433

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell’apparato respiratorio.

Cani

520

Piccoli roditori

2000

Uccelli ornamentali granivori

63

2a102

2

a (iii)

Tartrazina

Pesci ornamentali

1924

2a110

2

a (i)

Giallo tramonto FCF

Giallo tramonto FCF

Forma solida (polvere o granuli)

Caratterizzazionedel principioattivo:

Il giallo tramonto FCF, descritto come sale sodico, è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(4- solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori unitamente al cloruro di sodio e/o al solfato di sodio come principali componenti incolore. Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale di sodio.

Prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: contenuto totale di sostanze coloranti, calcolate come sali sodici, non inferiore al 90 % (saggio)

Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 %

Coloranti accessori: ≤ 5 %

1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I): ≤ 0,5 mg/kg

Composti organici diversi dai coloranti: ≤ 0,5 %

Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % (calcolate come anilina)

Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7

Formula chimica:
C16H10N2Na2O7S2

N. CAS: 2783‑94‑0

Gatti

165

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.

Cani

198

Pesci ornamentali

733

Uccelli ornamentali granivori

24

Piccoli roditori

750

E 120

2

a

Carminio (lacca carminio WSP 50 %)

Cani

Gatti

2a124

2

a (i)

Ponceau 4R

Ponceau 4R descritto come sale di sodio quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli).

Il ponceau 4R è costituito essenzialmente da trisodio 2‑idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8- disolfonato e da sostanze coloranti accessorie, accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Formula chimica: C20H11N2O10S3Na3
Forma solida (polvere o granuli) prodotta mediante sintesi chimica.
N. CAS: 2611-82-7

Gatti

31

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle, della bocca e dell’apparato respiratorio.

Cani

37

2a124

2

a (iii)

Ponceau 4R

Pesci ornamentali

137

2a127

2

a (i)

Eritrosina

Eritrosina descritta come sale sodico quale componente principale. Forma solida

L’eritrosina è costituita essenzialmente da disodio 2‑(2,4,5,7-tetraiodo-3-ossido-6-ossoxanten-9-il) benzoato monoidrato e da coloranti accessori accompagnati da acqua, cloruro sodico e/o solfato sodico quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Formula chimica: C20H6I4Na2O5·H2O
Numero CAS: 16423-68-0
Forma solida prodotta mediante sintesi chimica

Cani

Gatti

16

13

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

2a129

2

a (i)

Rosso allura AC

Rosso allura AC descritto come sale sodico quale componente principale.

Forma solida
(polvere o granuli)

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:

Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2‑idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori.

Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.

Prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: contenuto di sostanze coloranti non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici (composizione)

Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 %

Coloranti accessori: ≤ 3 %

Composti organici diversi dai coloranti:

  1. acido 6-idrossi-2-naftalen solfonico, sale sodico: ≤ 0,3 %
  2. acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzen solfonico: ≤ 0,2 %
  3. 6,6-ossibis (acido 2-naftalen solfonico) sale bisodico: ≤ 1 %

Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 %
(calcolate come anilina)

Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7

Formula chimica: C18H14N2Na2O8S2

Numero CAS: 25956‑17‑6

Numero Einecs: 247‑368‑0

Gatti

308

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Cani

370

Cavia / porcellino d’India

Cincillà

Degu

Criceto

Gerbillo

Tamia

500

Furetti

Altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare

99

Canarini

Pappagallini ondulati

Maine

Tucani

45

Inseparabili

51

Calopsitte

79

Cacatua

115

Amazzoni

145

Pappagalli

147

Are ararauna

150

Are di Wagler

173

Are giacinto

214

Altri uccelli ornamentali

45

2a131

2

a (i)

Blu patentato V

Sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α-(4-dietilammi-nofenil)-5-idrossi-2,4- disolfofenil-metilidene) 2,5-cicloesadien-1-ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti incolori.

È ammesso anche il sale di potassio.

Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potassio, sodio o calcio.

Leucobase: non più dell’1 %.

Tutti gli animali non destinati alla produzione alimentare

250

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

2a132

2

a (i)

Carminio d’indaco

Carminio d’indaco

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:

Il carminio d’indaco, descritto come sale sodico, è costituito essenzialmente da una miscela di disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,5’-disolfonato e disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,7’-disolfonato

Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale di sodio.

Prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C16H8N2Na2O8S2

Numero CAS: 860-22-0 / 54947-75-0

Sostanza colorante totale ≥ 85 %

Disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,7’-disolfonato ≤ 18 %

Sostanza colorante accessoria ≤ 1 %

Composti organici diversi dalle sostanze coloranti (acido isatin-5-solfonico, acido 5-solfoantranilico e acido antranilico) ≤ 0,5 %

Ammine primarie aromatiche non solfonate ≤ 0,01 %

Sostanze estraibili in etere ≤ 0,2 % in condizioni di neutralità

Piombo ≤ 2 mg/kg

Gatti

Cani

250

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

Pesci ornamentali

1000

2a133

2

a (i)

Blu brillante FCF

Blu brillante FCF descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida (polvere)

Caratterizzazione dellasostanzaattiva quale salesodico:
Disodio α-{[4-(N-etil-3-solfonatobenzilamino)fenil]-α- (4-N-etil-3-solfonatobenzilamino)cicloesa-2,5dieniliden} toluen-2- solfonato
Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Formula chimica: C37H34N2Na2O9S3
Forma solida (polvere) prodotta mediante sintesi chimica
Numero CAS: 3844-45-9

Gatti

Cani

278

334

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell’apparato respiratorio.

E 141

2

a

Complesso rame-clorofilla

Cani

Gatti

2a160b

2

a (i)

Norbissina (annatto F)

Preparazione liquida di annatto F con un tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3–2,7 %

La norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida (annatto F) è descritta come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6’-diapo-psi,psi-carotenedioato) È un derivato carotenoide preparato tramite la rimozione dell’involucro esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L) e un ulteriore trattamento chimico.
Forma solida
Formula chimica: C24H26K2O4
Numero CAS: 33261-80-2

Gatti

Cani

13

16

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

2a160c

2

a (ii)

Estratto di paprica saponificato (capsantina)

Estratto saponificato ottenuto dai frutti essiccati di Capsicum annuum L. ricco di capsantina
Benzene ≤ 2 mg/kg
Esano ≤ 130 mg/kg
Capsaicina ≤ 250 mg/kg

Tenore del totale dei carotenoidi 25–90 g/kg
Capsantina ≥ 35 % del totale dei carotenoidi

N. CAS della capsantina: 465‑42‑9

Numero EINECS della capsantina: 207‑364‑1

Pasta viscosa

Polli da ingrasso

40

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sull’etichetta dell’additivo e sull’etichetta delle premiscele deve essere indicato il tenore totale dei carotenoidi dell’additivo.

L’estratto di paprica saponificato (capsantina) deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

La miscela di estratto di paprica saponificato (capsantina) con altri carotenoidi e/o xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Specie avicole minori da ingrasso

40

Galline ovaiole

40

Specie avicole minori destinate alla produzione di uova

40

2a160f

2

a (ii)

Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico

Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico
Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Formula chimica: C32H44O2

N. CAS: 1109-11-1

Forma solida prodotta mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: ≥ 97 % (tutti gli isomeri).

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

15

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’estere etilico dell’acido betaapo-8’-carotenoico deve essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova

5

E 161b

2

a (ii)

Luteina

C40H56O2

Pollame

80

La miscela di luteina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

2a161b

2

a (ii)

Estratto ricco di luteina

Estratto di Tagetes erecta ricco di luteina
Benzene ≤ 2 mg/kg

Luteina ottenuta da un estratto saponificato di Tagetes erecta (petali essiccati) mediante estrazione e saponificazione
Totale carotenoidi (TC): ≥ 60 g/kg
Luteina ≥ 75 % del totale dei carotenoidi (TC)
Zeaxantina ≥ 4 % del totale dei carotenoidi (TC)

Formula chimica: C40H56O2

N. CAS: 127-40-2 (luteina)

N. CAS 144-68-3 (zeaxantina)

Numero CoE: 494

In forma liquida

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

Galline ovaiole e specie avicole minori allevate per la produzione di uova

80

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’estratto ricco di luteina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

La miscela di estratto ricco di luteina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

2a161bi

2

a (ii)

Estratto di luteina/zeaxantina

Estratto di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta
Benzene ≤ 2 mg/kg

Luteina ottenuta da un estratto saponificato di Tagetes erecta (petali essiccati) mediante estrazione e saponificazione:
Totale carotenoidi (TC): ≥ 60 g/kg
Luteina ≥ 37 % del TC
Zeaxantina ≥ 36 % del TC

In forma liquida

N. CAS: 127-40-2 (luteina)

N. CAS: 144-68-3 (zeaxantina)

Numero CoE: 494

Formula chimica: C40H56O2

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

Galline ovaiole

80

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’estratto di luteina/zeaxantina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

La miscela di estratto di luteina/zeaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare un tenore totale di carotenoidi e xantofille di:

  1. 80 mg/kg di alimento completo per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e galline ovaiole;
  2. 50 mg/kg di alimento completo per specie avicole minori allevate per la produzione di uova.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Specie avicole minori allevate per la produzione di uova

50

2a161g

2

a (ii)

Cantaxantina

C40H52O2

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Numero CAS: 514-78-3

Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

Purezza: tenore: min. 96 %. Carotenoidi diversi dalla cantaxantina: non più del 5 % del totale delle sostanze coloranti.

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

25

La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare gli 80 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova

8

2a161g

2

a (iii)

Cantaxantina

Pesci ornamentali e uccelli ornamentali diversi da galline da riproduzione ornamentali

100

La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare i 100 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Galline da riproduzione ornamentali

8

E 161h

2

a (ii)

Zeaxantina

C40H56O2

Pollame

80

La miscela di zeaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

E 161i

2

a (ii)

Citranaxantina

C33H44O

Galline ovaiole

80

La miscela di citranaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.

2a161j

2

a(ii)

Astaxantina

C40H52O4

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Numero CAS: 7542-45-2

In forma solida prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza:

  1. Tenore (espresso come astaxantina): min. 96 % delle sostanze coloranti totali.
  2. Carotenoidi diversi dall’astaxantina: max. 5 % delle sostanze coloranti totali

Pesci

Crostacei

100

100

L’astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità.

La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare 100 mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

2a161j

2

a (iii)

Astaxantina

Pesci ornamentali

100

E 161y

2

a (ii)

Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD‑5340)

Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10 g di astaxantina per kg di additivo

Salmoni e trote

100

Il tenore massimo è espresso come astaxantina.

Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall’età di 6 mesi.

La miscela dell’additivo con la cantaxantina è ammessa a condizione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg di alimento completo.

2a165

2

a (ii)

Astaxantina-dimetildisuccinato

Astaxantina-dimetildisuccinato
Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg
Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Astaxantina-dimetildisuccinato
Formula chimica: C50H64O10

In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

N. CAS: 578006-46-9

Criteri di purezza
Astaxantina-dimetildisuccinato (tutti gli isomeri E, 9-Z e 13-Z) ≥ 96 %
Altri carotenoidi ≤ 4 %

Pesci e crostacei

138

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’astaxantina-dimetildisuccinato deve essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato.

Se l’astaxantina-dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina/kg di alimento completo.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, compresi i rischi derivanti dall’uso di tali additivi inclusi nel preparato. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

2a(ii)167

2

a(ii)

Panaferd

Paracoccus carotinifaciens ricco di carotenoide rosso

Sostanze attive:
astaxantina (C40H52O4, Numero CAS: 472-61-7)

adonirubina (C40H52O3, 3‑idrossibeta-beta, beta-carotene-4,4’-dione, Numero CAS: 511‑23801)

Cantaxantina (C40H52O2, Numero CAS: 514‑78‑3)

Composizione dell’additivo:
Preparato di cellule disidratate sterilizzate del batterio Paracoccus carotinifaciens

(NITE SD 00017) contenente:

20–23 g/kg astaxantina,

7–15 g/kg adonirubina,

1–5 g/kg cantaxantina.

Metodo di analisi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di astaxantina, adonirubina e cantaxantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci.

Salmoni e trote

100

Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina.

Somministrazione autorizzata a partire dall’età di 6 mesi o da un peso di 50 g.

La miscela dell’additivo con l’astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.

E 172

2

a (iii)

Ossido ferrico rosso

Fe2O3

Pesci ornamentali

Cani

Gatti

2.2 Gruppo funzionale b: aromatizzanti
2.2.1 Sostanze aromatizzanti autorizzate

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Denominazione chimica,
descrizione

Specie animale
o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Autorizzazione disciplinata
nei seguenti atti dell’ UE

mg/kg di alimento completo
con un tasso d’umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2b920

2

b

L-cisteina cloridrato monoidrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Cani e gatti

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 326 del 11.12.2015, pag. 46

2b959

2

b

Neoesperidina diidrocalcone

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Suinetti e suini da ingrasso

35

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 45 del 19.02.2015, pag. 10

Vitelli

35

Ovini

35

Pesci

35

Cani

35

1j514ii

2

b

Bisolfato di sodio

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da animali acquatici, gatti e visoni

4000

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2393, 10.9.2024

Gatti

20 000

Visoni

10 000

1k280

2

b

Acido propionico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/183, GU L, 2025/183, 3.2.2025.

2b02004

2

b

Butan-1-olo

2b02005

2

b

Esan-1-olo

2b02006

2

b

Ottan-1-olo

2b02007

2

b

Nonan-1-olo

2b02008

2

b

Dodecan-1-olo

2b02021

2

b

Eptan-1-olo

2b02024

2

b

Decan-1-olo

2b02040

2

b

Pentan-1-olo

2b02078

2

b

Etanolo

2b05001

2

b

Acetaldeid

2b05002

2

b

Propanale

2b05003

2

b

Butanale

2b05005

2

b

Pentanale

2b05008

2

b

Esanale

2b05009

2

b

Ottanale

2b05010

2

b

Decanale

2b05011

2

b

Dodecanale

2b05025

2

b

Nonanale

2b05031

2

b

Eptanale

2b05034

2

b

Undecanale

2b06001

2

b

1,1-dietossietano

2b08001

2

b

Acido formico

2b08002

2

b

Acido acetico

2b08007

2

b

Acido valerico

2b08009

2

b

Acido esanoico

2b08010

2

b

Acido ottanoico

2b08011

2

b

Acido decanoico

2b08012

2

b

Acido dodecanoico

2b08013

2

b

Acido oleico

2b08014

2

b

Acido esadecanoico

2b08016

2

b

Acido tetradecanoico

2b08028

2

b

Acido eptanoico

2b08029

2

b

Acido nonanoico

2b09001

2

b

Acetato di etile

2b09002

2

b

Propilacetato

2b09004

2

b

Acetato di butile

2b09006

2

b

Acetato di esile

2b09007

2

b

Acetato di ottile

2b09008

2

b

Acetato di nonile

2b09009

2

b

Acetato di decile

2b09010

2

b

Acetato di dodecile

2b09022

2

b

Acetato di eptile

2b09023

2

b

Acetato di metile

2b09038

2

b

Butirrato di metile

2b09042

2

b

Butirrato di butile

2b09044

2

b

Butirrato di pentile

2b09045

2

b

Butirrato di esile

2b09046

2

b

Butirrato di ottile

2b09059

2

b

Decanoato di etile

2b09060

2

b

Esanoato di etile

2b09061

2

b

Esanoato di propile

2b09065

2

b

Esanoato di pentile

2b09066

2

b

Esanoato di esile

2b09069

2

b

Esanoato di metile

2b09072

2

b

Formiato di etile

2b09099

2

b

Laurato di etile

2b09104

2

b

Tetradecanoato di etile

2b09107

2

b

Nonanoato di etile

2b09111

2

b

Ottanoato di etile

2b09121

2

b

Propionato di etile

2b09134

2

b

Propionato di metile

2b09147

2

b

Valerato di etile

2b09148

2

b

Valerato di butile

2b09191

2

b

Es-3-enoato di etile

2b09193

2

b

Esadecanoato di etile

2b09248

2

b

Trans-2-butenoato di etile

2b09274

2

b

Undecanoato di etile

2b09449

2

b

Isovalerato di butile

2b09478

2

b

Isobutirrato di esile

2b09483

2

b

2-metilbutirrato di metile

2b09507

2

b

2-metilbutirrato di esile

2b09512

2

b

Citrato di trietile

2b09529

2

b

Isovalerato di esile

2b09549

2

b

2-metilvalerato di metile

2b02001

2

b

2-metilpropan-1-olo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 80

2b02003

2

b

Isopentanolo

2b02026

2

b

3,7-dimetilottan-1-olo

2b02082

2

b

2-etilesan-1-olo

2b05004

2

b

2-metilpropanale

2b05006

2

b

3-metilbutanale

2b05049

2

b

2-metilbutirraldeide

2b08008

2

b

Acido 3-metilbutirrico

2b08031

2

b

Acido 2-metilvalerico

2b08045

2

b

Acido 2-etilbutirrico

2b08046

2

b

Acido 2-metilbutirrico

2b08047

2

b

Acido 2-metileptanoico

2b08062

2

b

Acido 4-metilnonanoico

2b08063

2

b

Acido 4-metilottanoico

2b09005

2

b

Acetato di isobutile

2b09043

2

b

Butirrato di isobutile

2b09070

2

b

Esanoato di 3-metilbutile

2b09103

2

b

Dodecanoato di 3-metilbutile

2b09120

2

b

Ottanoato di 3-metilbutile

2b09136

2

b

Propionato di 3-metilbutile

2b09162

2

b

Formiato di 3-metilbutile

2b09211

2

b

Tributirrato di glicerile

2b09417

2

b

Isobutirrato di isobutile

2b09419

2

b

Isobutirrato di isopentile

2b09472

2

b

Isovalerato di isobutile

2b09530

2

b

2-metilbutirrato di isopentile

2b09531

2

b

Isovalerato di 2-metilbutile

2b09659

2

b

Butirrato di 2-metilbutile

2b02022

2

b

Ottan-2-olo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 112

2b02079

2

b

Isopropanolo

2b02088

2

b

Pentan-2- olo

2b02098

2

b

Ottan-3- olo

2b07002

2

b

Eptan-2- one

2b07054

2

b

Pentan-2- one

2b07099

2

b

6-metil-epta-3,5-dien-2-one

2b07113

2

b

Nonan- 3- one

2b07150

2

b

Decan-2- one

2b09105

2

b

Tetradecanoato di isopropile

2b08004

2

b

Acido lattico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 129

2b08023

2

b

Acido 4-ossovalerico

2b08024

2

b

Acido succinico

2b08025

2

b

Acido fumarico

2b09402

2

b

Acetoacetato di etile

2b09433

2

b

Lattato di etile

2b09434

2

b

Lattato di butile

2b09435

2

b

4-Ossovalerato di etile

2b09444

2

b

Succinato di dietile

2b09490

2

b

Malonato di dieti

2b09491

2

b

Butile-o-butirrillattato

2b09545

2

b

Lattato di es-3-enile

2b09580

2

b

Lattato di esile

2b10006

2

b

Butirro-1,4-lattone

2b10007

2

b

Decano-1,5-lattone

2b10011

2

b

Undecano-1,5-lattone

2b10013

2

b

Pentano-1,4-lattone

2b10014

2

b

Nonano-1,5-lattone

2b10015

2

b

Ottano-1,5-lattone

2b10020

2

b

Eptano-1,4-lattone

2b10021

2

b

Esano-1,4-lattone

2b03001

2

b

1,8-cineolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 153

2b13009

2

b

3,4-diidrocumarina

2b13037

2

b

2-(2-metilprop-1-enil)-4‑metiltetraidropirano

2b02014

2

b

Alfaterpineolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 159

2b02018

2

b

Nerolidolo

2b02042

2

b

2-(4-metilfenil)propan-2-olo

2b02230

2

b

Terpineolo

2b09013

2

b

Acetato di linalile

2b06006

2

b

1,1-dimetossi-2-feniletano

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 167

2b09083

2

b

Formiato di fenetile

2b09262

2

b

Ottanoato di fenetile

2b09427

2

b

Isobutirrato di fenetile

2b09538

2

b

Etilbutirrato di fenetile

2b09774

2

b

Benzoato di fenetile

2b04004

2

b

Isoeugenolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Suini Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano Animali da compagnia

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 177

2b04051

2

b

4-allil-2,6- dimetossifenolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 181

2b09020

2

b

Acetato di eugenile

2b12173

2

b

2-Metilpropan-1-tiolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

0,04

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186

2b12025

2

b

Isotiocianato di allile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

0,05

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186

2b12001

2

b

3-(Metiltio) propionaldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186

2b12002

2

b

3-(Metiltio) propionato di metile

2b12004

2

b

Alliltiolo

2b12006

2

b

Solfuro di dimetile

2b12007

2

b

Solfuro di dibutile

2b12008

2

b

Disolfuro di diallile

2b12009

2

b

Trisolfuro di diallile

2b12013

2

b

Trisolfuro di dimetile

2b12014

2

b

Disolfuro di dipropile

2b12026

2

b

Disolfuro di dimetile

2b12027

2

b

2-Metilbenzen-1-tiolo

2b12032

2

b

Butantioato di S-metile

2b12037

2

b

Disolfuro di allile metile

2b12062

2

b

3-(Metiltio) propan-1-olo

2b12063

2

b

3-(Metiltio) esan-1-olo

2b12071

2

b

1-Propan-1-tiolo

2b12088

2

b

Solfuro di diallile

2b12118

2

b

2,4-Ditiapentano

2b12168

2

b

2-Metil-2-(metilditio) propanale

2b12175

2

b

Metilsolfinilmetano

2b12197

2

b

Propan-2-tiolo

2b15025

2

b

3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano

2b16030

2

b

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

2b02010

2

b

Alcole benzilico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b02039

2

b

Alcole 4-isopropilbenzilico

2b05013

2

b

Benzaldeide

2b05022

2

b

4-Isopropilbenzaldeide

2b05029

2

b

p-Tolualdeide

2b05055

2

b

Salicilaldeide

2b05129

2

b

2-Metossibenzaldeide

2b09014

2

b

Acetato di benzile

2b09051

2

b

Butirrato di benzile

2b09077

2

b

Formiato di benzile

2b09132

2

b

Propionato di benzile

2b09316

2

b

Esanoato di benzile

2b09426

2

b

Isobutirrato di benzile

2b09458

2

b

Isovalerato di benzile

2b09581

2

b

Salicilato di esile

2b09705

2

b

Fenilacetato di benzile

2b09725

2

b

Benzoato di metile

2b09726

2

b

Benzoato di etile

2b09755

2

b

Benzoato di isopentile

2b09757

2

b

Benzoato di isobutile

2b09762

2

b

Salicilato di pentile

2b08080

2

b

Acido gallico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali esclusi i pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b05017

2

b

Veratraldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b08021

2

b

Acido benzoico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

125

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

2b16060

2

b

Acido glicirrizico, ammoniato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 242

2b01045

2

b

D-limonene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246

2b01002

2

b

1-isopropil-4-metibenzene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246

2b01003

2

b

Pin-2(10)-ene

2b01004

2

b

Pin-2(3)-ene

2b01007

2

b

Beta-cariofillene

2b01009

2

b

Canfene

2b01010

2

b

1-isopropenil-4-metilbenzene

2b01029

2

b

Delta-3-carene

2b16080

2

b

Acido tannico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 259

2b485

2

b

Estratto secco di uva

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione dei cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, versione della GU L 44 del 22.02.2017, pag. 1

2b161

2

b

Tintura di cumino

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, versione della GU L 261 del 18.10.2018, pag. 16

2b627

2

b

Disodio 5’-guanilato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/238 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 1

2b631

2

b

Disodio 5’-inosinato

2b635

2

b

Disodio 5’-ribonucleotidi

2b09715

2

b

Metilantranilato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie eccetto le specie avicole

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 9

2b09781

2

b

N-metilantranilato di metile

2b11009

2

b

Trimetilammina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali, escluse le galline ovaiole

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14

2b11024

2

b

Cloridrato di trimetilammina

2b11001

2

b

3-metilbutilammina

2b03006

2

b

2-metossietil benzene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14

2b04016

2

b

1,3-dimetossibenzene

2b04034

2

b

1,4-dimetossibenzene

2b04043

2

b

1-isopropil-2-metossi-4‑metilbenzene

2b14003

2

b

Piperina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 27

2b14004

2

b

3-metilindolo

2b14007

2

b

Indolo

2b14047

2

b

2-acetilpirrolo

2b14064

2

b

Pirrolidina

2b02011

2

b

Citronellolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/242 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 36

2b02056

2

b

Es-3(cis)-en-1-olo

2b02093

2

b

Non-6-en-1-olo

2b02094

2

b

Ott-3-en-1-olo

2b02229

2

b

(-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo

2b05021

2

b

Citronellale

2b05059

2

b

Non-6(cis)-enale

2b05074

2

b

2,6-Dimetilept-5-enale

2b05075

2

b

Es-3(cis)-enale

2b05085

2

b

Ept-4-enale

2b06081

2

b

1-Etossi-1-(3-esenilossi) etano

2b08036

2

b

Acido citronellico

2b09012

2

b

Acetato di citronellile

2b09049

2

b

Butirrato di citronellile

2b09078

2

b

Formiato di citronellile

2b09129

2

b

Propionato di citronellile

2b09197

2

b

Acetato di es-3(cis)-enile

2b09240

2

b

Formiato di es-3(cis)-enile

2b09270

2

b

Butirrato di es-3-en

2b09271

2

b

Esanoato di es-3-enile

2b09505

2

b

Isovalerato di es-3-enile

2b09563

2

b

Isobutirrato di es-3(cis)-enile

2b07051

2

b

3-idrossibutan-2-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 69

2b07060

2

b

Pentan-2,3-dione

2b07076

2

b

3,5-dimetil ciclopentan-1,2‑dione

2b07077

2

b

Esan-3,4- dione

2b07109

2

b

2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4‑dione

2b07184

2

b

3-metilnona-2-,4- dione

2b09186

2

b

Acetato di sec-butan-3-onile

2b07005

2

b

Vanillile acetone

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 81

2b07029

2

b

4-(4-metossifenil)butan-2‑one

2b02015

2

b

Mentolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989, GU L, 2024/1989, 24.7.2024

2b02038

2

b

Alcole fenchilico

2b07078

2

b

d,l-Isomentone

2b07094

2

b

3-Metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one

2b07126

2

b

3,5,5-Trimetilcicloes-2-en-1‑one

2b07146

2

b

d-Carvone

2b07159

2

b

d-Fencone

2b09016

2

b

Acetato di mentile

2b09215

2

b

Acetato di carvile

2b09216

2

b

Acetato di diidrocarvile

2b09269

2

b

Acetato di fenchile

2b13140

2

b

Ossido di linalool

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali eccetto i pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 105

2b15013

2

b

2-Isobutiltiazolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/247 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 109

2b15014

2

b

5-(2-Idrossietil)-4-metiltiazolo

2b15019

2

b

2,4,5-Trimetiltiazolo

2b15020

2

b

2-Acetiltiazolo

2b15033

2

b

2-Etil-4-metiltiazolo

2b15113

2

b

5,6-Diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil) 4H-1,3,5-ditiazina

2b16027

2

b

Tiamina cloridrato

2b14005

2

b

2,3-Dietilpirazina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/248 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 120

2b14015

2

b

5,6,7,8-Tetraidrochinossalina

2b14022

2

b

2-Etilpirazina

2b14025

2

b

2,5 o 6-Metossi-3-metilpirazina

2b14028

2

b

5-Metilchinossalina

2b14049

2

b

2-Acetil-3-etilpirazina

2b14056

2

b

2,3-Dietil-5-metilpirazina

2b14062

2

b

2-(sec-Butil)-3-metossipirazina

2b14112

2

b

2-Etil-3-metossipirazina

2b920

2

b

L-cisteina cloridrato monoidrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31

2b16056

2

b

Taurina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31

2b17001

2

b

Beta-alanina

2b17002

2

b

L-Alanina

2b17003

2

b

L-Arginina

2b17005

2

b

Acido L-aspartico

2b17008

2

b

L-Istidina

2b17010

2

b

D,L-Isoleucina

2b17012

2

b

L-Leucina

2b17018

2

b

L-Fenilalanina

2b17019

2

b

L-Prolina

2b17020

2

b

D,L-Serina

2b17022

2

b

L-Tirosina

2b17027

2

b

L-Metionina

2b17028

2

b

L-Valina

2b17033

2

b

L-Cisteina

2b17034

2

b

Glicina

2b620

2

b

Acido L-glutamico

2b621

2

b

Glutammato monosodico

2b13002

2

b

2-Furoato di metile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 166

2b13016

2

b

Disolfuro di bis-(2-metil-3‑furile)

2b13018

2

b

Furfurale

2b13019

2

b

Alcole furfurilico

2b13026

2

b

2-Furanmetantiolo

2b13033

2

b

Acetotioato di S-furfurile

2b13050

2

b

Disolfuro di difurfurile

2b13053

2

b

Solfuro di metile furfurile

2b13055

2

b

2-Metilfuran-3-tiolo

2b13064

2

b

Disolfuro di metile furfurile

2b13079

2

b

Disolfuro di metile 2-metil-3‑furile

2b13128

2

b

Acetato di furfurile

3c363

2

b

L-arginina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, versione della GU L 2 del 4.01.2019, pag. 21

2b233

2

b

Estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Suinetti svezzati e suini da ingrasso

Animali svezzati e da ingrasso di specie suine minori

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/111 della Commissione, del 24 gennaio 2019, versione della GU L 23 del 25.01.2019, pag. 14

2b12038

2

b

8-mercapto-p- mentan-3-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, versione della GU L 144 del 3.06.2019, pag. 36

2b12085

2

b

p-ment-1-en-8-tiolo

2b12005

2

b

Fenilmetantiolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Gatti e cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 della Commissione, del 26 novembre 2019, versione della GU L 308 del 29.11.2019, pag. 45

2b12077

2

b

Benzil metil solfuro

2b13084

2

b

2-etil-4-idrossi-5-metil-3 (2H)-furanone

2b15096

2

b

Sec-pentiltiofene

2b4019

2

b

2,5-dimetilfenolo

2b5057

2

b

Esa-2 (trans),4 (trans)-dienale

2b5078

2

b

Tridec-2-enale

2b5169

2

b

12-metiltridecanale

2b0001

2

b

Aromatizzante di affumicatura

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Cani e gatti

40

Regolamento di esecuzione (UE) 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, versione della GU L 296 del 14.10.2014, pag. 19

2b957i

2

b

Taumatina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione, del 29 febbraio 2024, versione della GU L, 2024/750, 1.3.2024

2b16058

2

b

Naringina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, versione della GU L 35 del 7.2.2023, pag. 11

3c352

2

b

L-istidina monocloridrato Monoidrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1090 della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 1

3c362

2

b

L-arginina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione, del 15 luglio 2020, versione della GU L 227 del 16.07.2020, pag. 27

2b180

2

b

Olio essenziale di cardamomo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 28

2b920i

2

b

L-cisteina cloridrato monoidrato

Cfr. regolamenti UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, versione della GU L 259 del 10.08.2020, pag. 6

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 10

3c392

2

b

L-cistina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione, del 1° ottobre 2020, versione della GU L 319 del 2.10.2020, pag. 36

2b02012

2

b

Geraniolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1396 della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 6

2b02029

2

b

3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo (farnesolo)

2b02058

2

b

(Z)-nerolo

2b05020

2

b

Citrale

2b09011

2

b

Acetato di geranile

2b09048

2

b

Butirrato di geranile

2b09076

2

b

Formiato di geranile

2b09128

2

b

Propionato di geranile

2b09169

2

b

Propionato di nerile

2b09212

2

b

Formiato di nerile

2b09213

2

b

Acetato di nerile

2b09424

2

b

Isobutirrato di nerile

2b09431

2

b

Isobutirrato di geranile

2b09692

2

b

Acetato di prenile

3c381

2

b

L-isoleucina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1397 della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 19

2b02017

2

b

Alcole cinnamilico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione, del 16 ottobre 2020, versione della GU L 344 del 19.10.2020, pag. 2

2b02031

2

b

3-fenilpropan-1-olo

2b05038

2

b

2-fenilpropanale

2b05045

2

b

3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide

2b05050

2

b

Alfa-metilcinnamaldeide

2b05080

2

b

3-fenilpropanale

2b08022

2

b

Acido cinnamico

2b09018

2

b

Acetato di cinnamile

2b09053

2

b

Butirrato di cinnamile

2b09428

2

b

Isobutirrato di 3-fenilpropile

2b09459

2

b

Isovalerato di cinnamile

2b09470

2

b

Isobutirrato di cinnamile

2b09730

2

b

Cinnamato di etile

2b09740

2

b

Cinnamato di metile

2b09742

2

b

Cinnamato di isopentile

2b631i

2

b

Disodio 5’-inosinato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 21

3c451

2

b

L-glutammina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1796 della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 31

2b621i

2

b

Glutammato monosodico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 46

2b72-t

2

b

Tintura di artemisia

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b489-eo

2

b

Olio essenziale di zenzero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b489-or

2

b

Oleoresina di zenzero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suinetti

Suini da ingrasso

Scrofe

Vacche da latte

Vitelli a carne bianca (sostituti del latte)

Bovini da ingrasso

Ovini e caprini

Cavalli

Conigli

Pesci

Animali da compagnia

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b489-t

2

b

Tintura di zenzero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cavalli

Cani

-

-

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b12003

2

b

Metantiolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, versione della GU L 102 del 24.3.2021, pag. 4

2b163-eo

2

b

Olio essenziale di curcuma

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b163-or

2

b

Oleoresina di curcuma

2b163-ex

2

b

Estratto di curcuma

2b163-t

2

b

Tintura di curcuma

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cavalli

Cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21

2b317-eo

2

b

Olio essenziale di Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001)

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna (10)

Tutte le specie animali

150

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, versione della GU L 137 del 22.4.2021, pag. 16

3c351i

2

b

L-istidina monocloridrato monoidrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione, del 26 novembre 2021, versione della GU L 426 del 29.11.2021, pag. 23

2b627i

2

b

Disodio 5’-guanilato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, versione della GU L 427 del 30.11.2021, pag. 169

2b142-eo

2

b

Olio essenziale di mandarino estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Pollame

Conigli

Salmonidi

15

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024

Suini

33

Ruminanti

30

Cavalli

40

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

15

2b136-eo

2

b

Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suini da ingrasso

Suinetti

Scrofe in lattazione

Vitelli

Vacche da latte

Bovini da ingrasso

Ovini/
caprini

Cavalli

Conigli

Salmonidi

Cani

Gatti

Pesci ornamentali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1

2b136-ex

2

b

Estratto di arancio amaro

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024

2b139a-ex

2

b

Estratto di limone

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione, del 4 aprile 2022, versione della GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4

2b491-eo

2

b

Olio essenziale di litsea

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suini da ingrasso

Suinetti

Scrofe in lattazione

Vitelli

Vacche da latte

Bovini da ingrasso

Ovini/
Caprini

Equini

Conigli

Salmonidi

Cani

Gatti

Pesci ornamentali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44

2b280-ex

2

b

Estratto di foglie di Melissa officinalis L.

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, versione della GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79

2b475(m)-t

2

b

Tintura di verbasco

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Tacchini da ingrasso

Suini da ingrasso

Vitelli da ingrasso

Agnelli e capretti da ingrasso

Salmonidi, esclusi quelli destinati alla riproduzione

Conigli da ingrasso

50

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione, del 5 maggio 2022, versione della GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1

2b317-eo-i

2

b

Olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw.

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

22

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 7

Galline ovaiole

33

Tacchini da ingrasso

30

Suinetti

40

Suini da ingrasso

48

Scrofe

63

Vacche da latte

57

Vitelli

100

Bovini da ingrasso, ovini, caprini e cavalli

88

Conigli

35

Cani

106

Gatti

18

Salmonidi

101

Pesci ornamentali

150

2b09037

2

b

Acrilato di etile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 13

2b09499

2

b

Isovalerato di pentile

2b09519

2

b

2-metilbutirrato di metile

2b05077

2

b

2-metilundecanale

2b08064

2

b

Acido (2E)-metilcrotonico

2b09260

2

b

(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile

2b07053

2

b

Butan-2-one

2b09027

2

b

Acetato di cicloesile

2b07075

2

b

3,4-dimetilciclopentan-1,2‑dione

2b10023

2

b

5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one

2b09168

2

b

Butirrato di fenetile

2b09804

2

b

Fenilacetato di esile

2b07022

2

b

4-metilacetofenone

2b07038

2

b

4-metossiacetofenone

2b04026

2

b

3-metilfenolo

2b04048

2

b

3,4-dimetilfenolo

2b04015

2

b

1-metossi-4-metilbenzene

2b13169

2

b

Trimetilossazolo

2b15012

2

b

4,5-diidrotiofen-3(2H)-one

2b621i

2

b

Glutammato monosodico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione, del 20 luglio 2022, versione della GU L 192 del 21.7.2022, pag. 17

2b2816-ex

2

b

Estratto di olibano

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cavalli

Cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1383 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 19

2b103-eo

2

b

Olio essenziale di ylang ylang

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

1

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione, del 19 agosto 2022, versione della GU L 217 del 22.8.2022, pag. 1

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b85c-eo

2

b

Olio essenziale di foglie di bucco

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

0,2

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 12

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b620i

2

b

Acido L-glutammico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1420 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 17

2b621ii

2

b

Glutammato monosodico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b143-eo

2

b

Olio essenziale di arancio estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

Tacchini da ingrasso

80

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024

Tutte le specie di suidi da ingrasso

172

Suinetti di tutte le specie di suidi

144

Scrofe di tutte le specie di suidi

200

Ruminanti

130

Cavalli

230

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

50

2b143-di

2

b

Olio essenziale di arancio distillato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

Tacchini da ingrasso

80

Suidi

200

Ruminanti

130

Cavalli

225

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

80

2b143-f

2

b

Olio di arancio concentrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

15,5

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

23,5

Tacchini da ingrasso

21

Tutti i suidi da ingrasso

34

Suinetti di tutte le specie di suidi

28,5

Scrofe di tutte le specie di suidi

41,5

Vitelli (sostituti del latte)

66,5

Ovini e caprini

Altri ruminanti da ingrasso

62,5

Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte

40,5

Cavalli

62,5

Conigli

25

Pesci, esclusi i pesci ornamentali

70

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

15,5

2b143-f-i

2

b

Olio di arancio concentrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

5,5

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

8

Tacchini da ingrasso

7

Tutti i suidi da ingrasso

11,5

Suinetti di tutte le specie di suidi

9,5

Scrofe di tutte le specie di suidi

14

Vitelli (sostituti del latte)

23

Ovini e caprini

Altri ruminanti da ingrasso

21,5

Ruminanti da latte diversi da ovini da latte e caprini da latte

14

Cavalli

21,5

Conigli

8,5

Pesci, esclusi i pesci ornamentali

24,5

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

5,5

2b143-f-ii

2

b

Olio di arancio concentrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione di cavalli, conigli, cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b130-eo

2

b

Olio essenziale bianco di canfora

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

22

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione, del 1° settembre 2022, versione della GU L 228 del 2.9.2022, pag. 10

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b2289-t

2

b

Tintura di cannella

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b07057

2

b

3-Etilciclopentan-1,2dione

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2179, GU L 2024/2179, 3.9.2024

2b13010

2

b

4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

Gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b13042

2

b

4,5-Diidro-2-metilfuran-3(2H)-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

Gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b04003

2

b

Eugenolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b04010

2

b

1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b05040

2

b

ALFA-pentilcinnamaldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b05041

2

b

ALFA-esilcinnamaldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b14038

2

b

2-Acetilpiridina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b139-eo

2

b

Olio essenziale di limone estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

35

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione, del 1° marzo 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/239, GU L, 2024/239, 16.1.2024

Tacchini da ingrasso

Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali

40

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione

52

Tutti i suidi da ingrasso

74

Suinetti di tutte le specie di suidi

62

Scrofe di tutte le specie di suidi

92

Vitelli (sostituti del latte)

Ruminanti da ingrasso diversi da ovini e caprini

Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini

90

Cavalli

137

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

30

2b139-rf

2

b

Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

11

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione

Tacchini da ingrasso

Conigli

Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali

12

Ruminanti

Suinetti di tutte le specie di suidi

20

Tutti i suidi da ingrasso

24

Scrofe di tutte le specie di suidi

30

Cavalli

35

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

11

2b139-di

2

b

Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile)

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

36

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione

53

Conigli

56

Tacchini da ingrasso

48

Suinetti di tutte le specie di suidi

64

Tutti i suidi da ingrasso

76

Scrofe di tutte le specie di suidi

94

Vitelli (sostituti del latte)

Ovini e caprini

Altri ruminanti da ingrasso

95

Cavalli

141

Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini

91

Salmonidi, pesci ornamentali e tutti gli altri pesci

Cani

60

Altre specie e categorie di animali

30

2b141-eo

2

b

Olio essenziale di lime distillato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

8,5

Galline ovaiole

12,5

Tacchini daingrasso

11

Suinetti

15

Suini da ingrasso

18

Scrofe in lattazione

22

Bovini da ingrasso

Ovini/
caprini

Cavalli

33,5

Vitelli (sostituti del latte)

35,5

Vacche da latte

21,5

Conigli

13,5

Salmonidi

Pesci ornamentali

30

2b09093

2

b

Eptanoato di etile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/565 della Commissione, del 10 marzo 2023, versione della GU L 74 del 13.3.2023, pag. 10

2b09409

2

b

2-metilbutirrato di etile

2b09024

2

b

Acetato di isopentile

2b09463

2

b

3-metilbutirrato di 3-metilbutile

2b08006

2

b

Acido 2-metilpropionico

2b09055

2

b

Butirrato di 3-metilbutile

2b09286

2

b

Acetato di 2-metilbutile

2b02020

2

b

es-2-en-1-olo

2b05073

2

b

es-2(trans)-enale

2b09244

2

b

Esanoato di allile

2b09097

2

b

Eptanoato di allile

2b02013

2

b

Linalolo

2b02035

2

b

2-metil-1-fenilpropan-2-olo

2b07007

2

b

alfa-ionone

2b07083

2

b

beta-damascone

2b07089

2

b

Nootcatone

2b07008

2

b

beta-ionone

2b07011

2

b

alfa-irone

2b07108

2

b

beta-damascenone

2b07224

2

b

(e)-beta-damascone

2b10004

2

b

Pentadecano-1,15-lattone

2b02019

2

b

2-feniletan-1-olo

2b09466

2

b

Isovalerato di fenetile

2b07055

2

b

4-(p-idrossifenil)butan-2-one

2b04074

2

b

2-metossinaftalene

2b15026

2

b

2-isopropil-4-metiltiazolo

2b01017

2

b

Valencene

2b09192

2

b

Oleato di etile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della Commissione, del 9 marzo 2023, versione della GU L 82 del 21.3.2023, pag. 1

2b02049

2

b

nona-2,6-dien-1-olo

2b02050

2

b

pent-2-en-1-olo

2b02231

2

b

trans-2, cis-6-nonadien-1-olo

2b05037

2

b

2-dodecenale

2b05058

2

b

nona-2(trans),6(cis)-dienale

2b05071

2

b

nona-2,4-dienale

2b05072

2

b

trans-2-nonenale

2b05081

2

b

2,4-decadienale

2b05084

2

b

epta-2,4-dienale

2b05140

2

b

deca-2(trans),4(trans)-dienale

2b05144

2

b

dodec-2(trans)-enale

2b05150

2

b

ept-2(trans)-enale

2b05171

2

b

non-2-enale

2b05172

2

b

nona-2(trans),6(trans)-dienale

2b05184

2

b

undec-2(trans)-enale

2b05190

2

b

trans-2-ottenale

2b05191

2

b

trans-2-decenale

2b05194

2

b

tr-2, tr-4-nonadienale

2b05196

2

b

tr-2, tr-4-undecadienale

2b09394

2

b

Acetato di es-2(trans)-enile

2b09396

2

b

Butirrato di es-2-enile

2b07081

2

b

ott-1-en-3-one

2b02067

2

b

Isopulegolo

2b02072

2

b

4-terpinenolo

2b09050

2

b

Butirrato di linalile

2b09080

2

b

Formiato di linalile

2b09130

2

b

Propionato di linalile

2b09423

2

b

Isobutirrato di linalile

2b07112

2

b

3-metil-2-ciclopenten-1-one

2b09520

2

b

3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile

2b07032

2

b

Benzofenone

2b09739

2

b

Cinnamato di benzile

2b09748

2

b

Salicilato di etile

2b04013

2

b

1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene

2b01008

2

b

Mircene

2b01018

2

b

beta-ocimene

2b08005

2

b

Acido butirrico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417 della Commissione, del 5 luglio 2023, versione della GU L 171 del 6.7.2023, pag. 11

2b09039

2

b

Butirrato di etile

2b09413

2

b

Isobutirrato di etile

2b09447

2

b

Isovalerato di etile

2b09462

2

b

Isovalerato di metile

2b08055

2

b

Acido 2-metil-2-pentenoico

2b07015

2

b

6-metilept-5-en-2-one

2b07016

2

b

Undecan-2-one

2b07019

2

b

Ottan-2-one

2b07020

2

b

Nonan-2-one

2b07062

2

b

Ottan-3-one

2b07103

2

b

Tridecan-2-one

2b07139

2

b

5-metilept-2-en-4-one

2b10008

2

b

Dodecano-1,5-lattone

2b10016

2

b

Tetradecano-1,5-lattone

2b13001

2

b

5-metilfurfurale

2b07024

2

b

4-fenilbut-3-en-2-one

2b02128

2

b

Alcole p-anisilico

2b05015

2

b

4-metossibenzaldeide

2b05016

2

b

Piperonale

2b05018

2

b

Vanillina

2b09019

2

b

Acetato di p-anisile

2b09727

2

b

Benzoato di benzile

2b09750

2

b

Salicilato di isobutile

2b09751

2

b

Salicilato di isopentile

2b09752

2

b

Salicilato di benzile

2b04035

2

b

Difenil etere

2b13054

2

b

2-acetilfurano

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 27

2b13059

2

b

2-pentilfurano

2b631i

2

b

Disodio 5’-inosinato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione, del 27 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2632, 28.11.2023

2b2972-ex

2

b

Estratto di quebracho rosso

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tacchini da ingrasso

540

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1839, GU L, 2024/1839, 4.7.2024

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

400

Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione

600

Suinetti, suinetti di suidi minori e suini da ingrasso di suidi minori

720

Suini da ingrasso

860

Scrofe

1 050

Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)

1 680

Ruminanti da ingrasso, eccetto ovini e caprini

Cavalli

1 580

Ovini e caprini

1 580

Vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte

1 030

Conigli

630

Salmonidi e pesci piccoli

1 810

Pesci ornamentali

3 000

Cani

1 900

Gatti

317

Uccelli ornamentali

317

Altre specie e categorie di animali

317

2b141-eo

2

b

Olio essenziale di lime distillato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

8,5

Galline ovaiole e specie avicole minori per la produzione di uova o per la riproduzione

12,5

Tacchini da ingrasso

11

Suinetti di tutte le specie di suidi

15

Tutti i suidi da ingrasso

18

Scrofe in lattazione di tutte le specie di suidi

22

Ovini e caprini

Altri ruminanti da ingrasso

Cavalli

33,5

Vitelli (sostituti del latte)

35,5

Ruminanti da latte diversi da ovini e caprini

21.5

Conigli

13,5

Salmonidi e altri pesci, esclusi i pesci ornamentali

30

Altre specie e categorie di animali ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali

8,5

2b161-eo

2

b

Olio essenziale di cumino

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

15

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/260 della Commissione del 12 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/260, 15.1.2024

2b200-t

2

b

Tintura di finocchio dolce

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli

50

Cavalli

200

2b92456-t

2

b

Tintura di angelica cinese (dong quai)

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cavalli

123

Cani

481

Gatti

184

2b2835-t

2

b

Tintura di prezzemolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli

50

Cavalli

200

2b2095-t

2

b

Tintura di anice stellato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli

50

Cavalli

200

2b196-eo

2

b

Olio essenziale di assafetida

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

Cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b42-eo

2

b

Olio essenziale di erba di aneto

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

Cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b42-t

2

b

Tintura di aneto

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli

50

Cavalli

200

2b347-eo

2

b

Olio essenziale di pepe nero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/261 della Commissione del 17 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/261, 18.1.2024

2b347-ex

2

b

Estratto supercritico di pepe nero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

Gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b347-or

2

b

Oleoresina di pepe nero

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b84696-t

2

b

Tintura di eleuterococco

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

460

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/285 della Commissione del 17 gennaio 2024, versione della GU L, 2024/285, 18.1.2024

Gatti

489

Cavalli

140

3c320i

2

b

L-lisina base, liquida

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione del 5 marzo 2024, versione della GU L, 2024/777, 6.3.2024

3c321i

2

b

Monocloridrato di L‑lisina, liquido

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

3c322v

2

b

Monocloridrato di L‑lisina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b2816792-t

2

b

Tintura di pino

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/806 della Commissione del 7 marzo 2024, versione della GU L, 2024/806, 8.3.2024

2b2506-t

2

b

Tintura di genziana

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Suini da ingrasso e suini da ingrasso delle specie minori di suidi

Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso, specie minori di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso

Polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori

Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi

50

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/824 della Commissione dell’8 marzo 2024, versione della GU L, 2024/824, 11.3.2024

2b133-eo

2

b

Olio essenziale di corteccia di cannella

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Suini da ingrasso

25

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1186, 25.4.2024

Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi

50

Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi

50

Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso, specie secondarie di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso

10

Polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

5

Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori

5

Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi

5

2b133i-eo

2

b

Olio essenziale di foglie di cannella

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Suini da ingrasso

50

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1186, 25.4.2024

Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi

50

Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi

50

Bovini e ovini da ingrasso, specie secondarie di ruminanti da ingrasso e vitelli da ingrasso

50

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

40

Tacchini da ingrasso

50

Conigli da ingrasso

50

Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori

25

Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi

25

2b131-eo

2

b

Olio essenziale di cassia

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Suini da ingrasso

61

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1195 della Commissione, del 24 aprile 2024, versione della GU L, 2024/1195, 25.4.2024

Suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi

51

Suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi

51

Vitelli da ingrasso

100

Bovini da ingrasso, ovini da ingrasso e specie secondarie di ruminanti da ingrasso

60

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

28,5

Tacchini da ingrasso

38

Conigli da ingrasso

25

Salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori

125

Altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi

28,5

2b05035

2

b

Undec-10-enal

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 della Commissione, del 22 luglio 2024, versione della GU L, 2024/1989, 24.7.2024

2b09830

2

b

Acetato di terpineolo

2b02016

2

b

d,l-borneolo

2b07147

2

b

l-carvone

Tutte le specie animali

10

2b07215

2

b

d-canfora

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b09218

2

b

Acetato di d,l-isobornile

2b10005

2

b

3-Propilidenftalide

2b08038

2

b

Acido fenilacetico

2b09749

2

b

Salicilato di metile

Tutte le specie animali

50

2b04006

2

b

Timolo

Tutte le specie animali

125

2b04031

2

b

Carvacrolo

Tutte le specie animali

125

2b15016

2

b

Benzotiazolo

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b01005

2

b

Terpinolene

2b02059

2

b

d,l-isoborneolo

2b07176

2

b

trans-mentone

2b09017

2

b

Acetato di d,l-bornile

2b10024

2

b

3-Butilidenftalide

2b05030

2

b

Fenilacetaldeide

2b09031

2

b

Acetato di fenetile

2b09707

2

b

Fenilacetato di fenetile

2b09783

2

b

Fenilacetato di metile

2b09784

2

b

Fenilacetato di etile

2b09788

2

b

Fenilacetato di isobutile

2b09789

2

b

Fenilacetato di 3-metilbutile

2b04005

2

b

2-Metossifenolo

2b04007

2

b

2-Metossi-4-metilfenolo

2b04008

2

b

4-Etilguaiacolo

2b04009

2

b

2-Metossi-4-vinilfenolo

2b04022

2

b

4-Etilfenolo

2b04027

2

b

2-Metilfenolo

2b04028

2

b

4-Metilfenolo

2b04036

2

b

2,6-Dimetossifenolo

2b04041

2

b

Fenolo

2b04042

2

b

2,6-Dimetilfenolo

2b04044

2

b

2-Isopropilfenolo

2b04047

2

b

Benzene-1,3-diolo

2b01006

2

b

alfa-Fellandrene

2b01019

2

b

alfa-Terpinene

2b01020

2

b

gamma-Terpinene

2b01046

2

b

l-limonene

2b15018

2

b

4-metil-5-viniltiazolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2385 della Commissione, del 9 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2385, 10.9.2024

2b249-eo

2

b

Olio essenziale di ginepro

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2414 della Commissione, del 13 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2414, 16.9.2024

2b249-t

2

b

Tintura di ginepro

2b154-eo

2

b

Olio essenziale di coriandolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2427 della Commissione, del 16 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2427, 17.9.2024

2b340-eo

2

b

Olio essenziale bianco di pino

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2464 della Commissione, del 12 settembre 2024, versione della GU L, 2024/2464, 13.9.2024

2b61281-t

2

b

Tintura di Schisandra

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

Gatti

Cavalli

Pollame

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/152 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/152, 30.1.2025

2b318-t

2

b

Tintura di ginseng

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

Gatti

Cavalli

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/152 della Commissione, del 29 gennaio 2025, versione della GU L, 2025/152, 30.1.2025

2b188-t

2

b

Tintura di chiodi di garofano

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali diverse dagli equidi

50

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/276 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/276, 13.2.2025

2b91722-eo

2

b

Olio essenziale di legno di cedro (Texas)

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/278 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/278, 13.2.2025

2b276-eo

2

b

Olio essenziale di cajeput

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/279 della Commissione, del 12 febbraio 2025, versione della GU L, 2025/279, 13.2.2025

2b324-eo

2

b

Olio essenziale di geranio rosa

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione, del 31 marzo 2025, versione della GU L, 2025/630, 1.4.2025

2b185-eo

2

b

Olio essenziale di eucalipto

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione, del 31 marzo 2025, versione della GU L, 2025/630, 1.4.2025

2b38-eo

2

b

Olio essenziale di citronella

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione, del 31 marzo 2025, versione della GU L, 2025/630, 1.4.2025

2.2.2 Sostanze aromatizzanti provvisoriamente autorizzate
a. Sostanze aromatizzanti autorizzate per tutte le specie o categorie animali

Numero
di ordine

Categoria

Gruppo
funzionale

Denominazione chimica

1

2

3

4

1

2

b

3-Methylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.056

2 a 24

25

2

b

N. CAS 104-50-7 / Octano-1,4-lactone / Flavis No. 10.022

26 e 27

28

2

b

N. CAS 104-55-2 / Cinnamaldehyde / Flavis No. 05.014

29

2

b

N. CAS 104-61-0 / Nonano-1,4-lactone / Flavis No. 10.001

30

2

b

N. CAS 104-67-6 / Undecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.002

31 a 47

48

2

b

N. CAS 108-48-5 / 2,6-Dimethylpyridine / Flavis No. 14.065

49

2

b

N. CAS 108-50-9 / 2,6-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.021

50 e 51

52

2

b

N. CAS 109-08-0 / 2-Methylpyrazine / Flavis No. 14.027

53 a 58

59

2

b

N. CAS 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine / Flavis No. 14.018

60 a 63

64

2

b

N. CAS 118-71-8 / Maltol / Flavis No. 07.014

65 a 78

79

2

b

N. CAS 123-32-0 / 2,5-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.020

80 a 88

89

2

b

N. CAS 13925-07-0 / 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine / Flavis No. 14.024

90 a 95

96

2

b

N. CAS 14667-55-1 / 2,3,5-Trimethylpyrazine / Flavis No. 14.019

97 a 99

100

2

b

N. CAS 15707-23-0 / 2-Ethyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.006

101 a 109

110

2

b

N. CAS 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal / Flavis No. 05.099

111

112

2

b

N. CAS 22047-25-2 / Acetylpyrazine / Flavis No. 14.032

113

2

b

N. CAS 2216-51-5 / L-Menthol / Flavis No. 02.015

114

2

b

N. CAS 2305-05-7 / Dodecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.019

115 a 121

122

2

b

N. CAS 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-dihydrocyclopenta (b)pyrazine / Flavis No. 14.037

123

2

b

N. CAS 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acetate / Flavis No. 09.281

124 e 125

126

2

b

N. CAS 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine / Flavis No. 14.043

127 a 136

137

2

b

N. CAS 2847-30-5 / 2-Methoxy-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.126

138

2

b

N. CAS 28664-35-9 / 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one / Flavis No. 10.030

139 a 143

144

2

b

N. CAS 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flavis No. 02.023

145

2

b

N. CAS 4691-65-0 / Disodium Inosine-5-Mono-phosphate (IMP)

146 a 148

149

2

b

N. CAS 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Flavis No. 02.112

150

2

b

N. CAS 4166-20-5 / 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.099

151

152

2

b

N. CAS 43039-98-1 / 2-Propionylthiazole / Flavis No. 15.027

153

154

2

b

N. CAS 431-03-8 / Diacetyl / Flavis No. 07.052

155 a 165

166

2

b

N. CAS 536-78-7 / 3-Ethylpyridine / Flavis No. 14.061

167 a 169

170

2

b

N. CAS 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methylpyrazine / Flavis No. 14.100

171 a 176

177

2

b

N. CAS 578-58-5 / 2,5-Dimethylphenol / Flavis No. 04.0192

178 e 179

180

2

b

N. CAS 5910-89-4 / 2,3-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.050

181 a 183

184

2

b

N. CAS 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flavis No. 02.099

185 a 194

195

2

b

N. CAS 706-14-9 / Decano-1,4-lactone / Flavis No. 10.017

196 a 215

216

2

b

N. CAS 89-78-1 / DL-Menthol (racemic) / Flavis No. 02.015

217 a 225

226

2

b

N. CAS 93-92-5 / 1-Phenethyl acetate / Flavis No. 09.178

227 a 230

231

2

b

N. CAS 98-85-1 / 1-Phenylethan-1-ol / Flavis No. 02.064

232

2

b

N. CAS 98-86-2 / Acetophenone / Flavis No. 07.004

233 a 237

238

2

b

Allium cepa L.: Onion absolute CoE 24 / Onion oleoresin CoE 24 / Onion extract CoE 24 / Onion oil CAS 8002‑72‑0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232‑498‑2 / Onion tincture CoE 24

239

2

b

Allium sativum L.: Garlic oleoresin CAS 8000‑78‑0 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic oil CAS 8000‑78‑0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232‑371‑1 / Garlic tincture CoE 26 / Garlic extract (sb)

240

2

b

Althaea officinalis L.: Althaea tincture CoE 31

241

2

b

Andrographis paniculata Nees: King of bitter extract CoE 37

244

2

b

Anthemis nobilis L.: Chamomile flower tincture CoE 48

245

2

b

Apium graveolens L.: Celery seed oil CAS 8015‑90‑5 FEMA 2271 CoE 52 EINECS 289‑668‑4

246

2

b

Armoracia lapathifolia Gilib. = A. rusticana (Gaertner) B. Meyer et Scherbius: Horseradish tincture CoE 145

247

2

b

Artemisia absinthium L.: Wormwood tincture CoE 61

248

2

b

Artemisia cina Berg.: Artemisia wormseeds tincture CoE 63

249

2

b

Artemisia dracunculus L.: Tarragon oil CAS 8016‑88‑4 FEMA 3043 CoE 64 EINECS 290‑356‑5

251

2

b

Astragalus membranaceus L. = A. pycnocladus Boiss. et Haussk. ex Boiss.: Astragalus tincture

252

253

2

b

Berberis vulgaris L.: Barberry concentrate CoE 86 / Barberry tincture CoE 86

254 a 256

257

2

b

Capsicum annuum L., C. frutescens L.: Capsicum oleoresin CAS 8023‑77‑6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Paprika oleoresin CAS 84625‑29‑6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283‑403‑6 / Capsicum extract CAS 8023‑77‑6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283‑256‑8 / Capsicum / Paprika tincture CoE 107/108

258

2

b

Carlina acaulis L.: Carline thistle tincture

259

2

b

Carum carvi L. = Apium carvi L.: Caraway seed oil CAS 8000‑42‑8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288‑921‑6

260

2

b

Castanea sativa Mill.: Chestnut extract

261

2

b

Chamomilla recutita (L.) Rauschert.: Chamomile flower oil CAS 8022‑66‑2 FEMA 2273 CoE 273 EINECS 282‑006‑5

262

2

b

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: Sarashina shoma tincture

263 a 266

267

2

b

Citrus aurantium L. var myrtifolia Ker-Gawl. = C. aurantium L. spp. Amara var. pumilia: Bitter orange extract of whole fruit CoE 138

268 a 272

273

2

b

Crataegus oxyacantha L.p.p. et auct.: Hawthorne tincture CoE 156

275 a 276

277

2

b

Cymbopogon nardus (L.) W. Wats.: Citronella oil CAS 8000‑29‑1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289‑753‑6

278

2

b

Cynara scolymus L.: Artichoke extract CoE 565 / Artichoke tincture CoE 565

279

2

b

Cytisus scoparius (L.) Link: Common broom tincture CoE 170

280

281

2

b

Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea tincture

282

284

2

b

Equisetum arvense L.: Horsetail tincture

285

2

b

Eschscholzia californica Cham.: California poppy tincture

286

2

B

Eucalyptus globulus Labill.: Eucalyptus tincture CoE 185

287

2

B

Eugenia caryophyllus (C. Sprengn.) Bull. = Caryophyllus aromaticum L. = Syzygium aromaticum L.: Clove leaf oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284‑638‑7 / Clove stem oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000‑34‑8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284‑638‑7

288

2

b

Ferula assa-foetida L.: Asafoetida extract

289

2

b

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: Dropwort tincture CoE 199

290

2

b

Foeniculum vulgare Mill.: Fennel oil bitter CAS 8006‑84‑6 CoE 201 EINECS 283‑414‑6 / Fennel oil sweet CAS 8006‑84‑6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282‑892‑3

291

2

b

Fucus vesiculosus L.: Algues absolute CAS 68917‑51‑1 CoE 206 EINECS 283‑633‑7

292

2

b

Gaultheria procumbens L.: Wintergreen oil CAS 90045‑28‑6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289‑888‑0

294

2

b

Ginkgo biloba L.: Ginkgo extract / Ginkgo tincture [All species]

295

2

b

Glycyrrhiza glabra L.: Licorice tincture CoE 218 / Licorice extract powder CAS 68916‑91‑6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272‑837‑1 / Licorice extract (wb) CAS 97676‑23‑8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272‑837‑1

296

2

b

Gymnostemma pentaphyllum Makino: Immortality herb tincture

297

2

b

Harpagophytum procumbens DC.: Devil’s claw / grapple extract / Devil’s claw / grapple tincture

298

2

b

Hedera helix L.: Common ivy extract

299

300

2

b

Humulus lupulus L.: Hop. Tincture CoE 233

301

302

2

b

Illicium verumHook, Anisum stellatum: Anise star oil terpenless CAS 8007‑70‑3 CoE 238 EINECS 283‑518‑1

303

2

b

Inula helenium L.: Elecampane root tincture CoE 240

304

2

b

Juniperus communis L.: Juniper branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3

305

306

2

b

Laurus nobilis L.: Laurel leaves oil CAS 8002‑41‑3 CoE 255 EINECS 283‑272‑5 / Laurel tincture CoE 255

307

2

b

Lavandula angustifolia Mill., L. angustifolia x L. latifolia: Lavender oil CAS 8000‑28‑0 FEMA 2622 CoE 257 EINECS 289‑995‑2 / Lavender tincture CoE 257

308 e 309

310

2

b

Lythrum salicaria L.: Purple loosestrife tincture

311

2

b

Matricaria recutita.: extract

312

2

b

Melaleuca alternifolia Cheel.: Tea tree oil CAS 68647‑73‑4 FEMA 3902 CoE 275 EINECS 285‑377‑1

313

314

2

b

Melaleuca viridiflora Soland ex Gaertn.: Niaouli oil

315

2

b

Melissa officinalis L.: Balm leaves oil CAS 8014‑71‑9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282‑007‑0 / Melissa balm tincture CoE 280

316

317

2

b

Mentha arvensis L.: Mentha arvensis oil CAS 68917‑18‑0 CoE 492 EINECS 290‑058‑5

318

2

b

Mentha spicata L.: Spearmint oil native CAS 8008‑79‑5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283‑656‑2 / Spearmint oil terpeneless CAS 8008‑79‑5 CoE 285 EINECS 283‑656‑2

319

2

b

Mentha x piperita L. = M. aquatica x M. spicata L.: Peppermint oil CAS 8006‑90‑4 FEMA 2848 CoE 282 EINECS 308‑770‑2 / Peppermint tincture CoE 282

320

2

b

Momordica charantia L.: Bitter melon tincture

321

2

b

Myristica fragrans Houtt.: Nutmeg oil CAS 8008‑45‑5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282‑013‑3 / Nutmeg oleoresin CAS 84082‑68‑8 CoE 296 EINECS 282‑013‑3

322

2

b

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae: / Balsam Peru oil CAS 8007‑00‑9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232‑352‑8

323

2

b

Ocimum basilicum L.: Basil tincture CoE 308

324

2

b

Olea europaea L.: Olive extract

325

2

b

Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench.: Marjoram oil sweet CAS 8015‑01‑8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282‑004‑4

326

327

2

b

Origanum vulgareL., Lippia ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tincture CoE 317

328

2

b

Paeonia lactiflora Pall. = P. albiflora Pall.: Chinese peony tincture

329

330

2

b

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Passionfruit tincture CoE 321; Passionfruit extract (sb)3F[1] CoE 321

331 a 332

333

2

b

Peumus boldus Mol.: Boldo absolute CoE 328 / Boldo oil CoE 328

334

335

2

b

Pimpinella anisum L.: Anise oil CAS 84775‑42‑8 FEMA 2094 CoE 336 EINECS 283‑872‑7 / Anise tincture CoE 336

336

2

b

Pinus pinaster Soland.: Pine tincture

337 a 339

340

2

b

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014‑09‑3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282‑493‑4

341

2

b

Potentilla erecta L.; synonyme Potentilla tormentilla Stokes: Tormentill tincture CoE 493

342

2

b

Punica granatum L.: Pomegranate bark extract CAS 84961‑57‑9 FEMA 2918 CoE 381

343

2

b

Quercus robur L., Q. pedunculata Ehrh.: Oak wood english cresote / extract CAS 71011‑28‑4 CoE 390 EINECS 275‑129‑0

344

2

b

Quillaja saponaria Molina: Quillaia extract (wb) CoE 391

345

2

b

Rosa canina L.: Rose tincture CoE 403

346

2

b

Rosmarinus officinalis L.: Rosemary oil CAS 8000‑25‑7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary oleoresin / Rosemary extract CAS 84604‑14‑8 CoE 406 EINECS 283‑291‑9 / Rosemary tincture CoE 406

347

2

b

Rubus spp., (e.g. Rubus fructicosus L.): Blackberry tincture CoE 408

348

2

b

Salix alba L.: White willow extract / White willow tincture

349

2

b

Salvia lavandulifolia Vahl: Spanish sage oil CAS 8016‑65‑7 FEMA 3003 CoE 413

350

2

b

Salvia officinalis L.: Sage oil CAS 8022‑56‑8 FEMA 3001 CoE 414 EINECS 283‑291‑0 / Sage tincture CoE 414

351

2

b

Salvia sclarea L.: Clary sage oil CAS 8016‑63‑5 FEMA 2321 CoE 415 EINECS 283‑911‑8

352

2

b

Sambucus canadensisL., S. nigra L.: Elder flowers / Elderberry tincture CoE 417

353

2

b

Satureja hortensis L.: Savory summer tincture CoE 425

354 a 355

356

2

b

Silybum marianum (L.) Gaertn. = Carduus marianus L.: Milk thistle extract CoE 551 / Milk thistle tincture CoE 551

357

2

b

Solidago virgaurea L.: Goldenrot tincture

358

2

b

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.: Stevia extract CoE 552

359

2

b

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d’arco tincture

360

2

b

Tanacetum vulgare L.: Tansy tincture CoE 446 / Tansy extract (wb)

361

2

b

Taraxacum officinale Wiggers: Dandelion root solid extract CAS 68990‑74‑9 FEMA 2358 CoE 447 EINECS 273‑624‑6 / Dandelion leaves solid extract CoE 447 / Dandelion fluid extract CAS 68990‑74‑9 FEMA 2357 CoE 447 EINECS 273‑624‑6 / Dandelion tincture CAS 68990‑74‑9 FEMA 2357 EINECS 273‑624‑6

362

2

b

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Tea extract CAS 84650‑60‑2 CoE 451 EINECS 283‑519‑7

363

2

b

Theobroma cacao L.: Cocoa absolute CoE 452 / Cocoa extract CAS 84649‑99‑0 CoE 452 EINECS 283‑460‑6

364

2

b

Thymus capitatus Hoffm. & Link. = Coridothymus capitatus L.: Thymus, Origanum oil CAS 8007‑11‑2 FEMA 2828 CoE 454 EINECS 290‑371‑1

365

366

2

b

Thymus serpyllum L.: Wild thyme tincture CoE 455

367

2

b

Thymus vulgaris L., T. zygis L.: Thyme oil CAS 8007‑46‑3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / oleoresin CAS 8007‑46‑3 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oleoresin red CAS 8007‑46‑3 CoE 456/457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oleoresin grey CoE / Thyme oil red CAS 8007‑46‑3 CoE 456 EINECS 284‑535‑7 / Thyme oil white CAS 8007‑46‑3 FEMA 3065 CoE 457 EINECS 284‑535‑7 / Thyme extract / Thyme tincture CoE 456/457

368

369

2

b

Trigonella foenum-graecum L.: Fenugreek absolute CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek extract CAS 84625‑40‑1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek oleoresin CAS 84625‑40‑1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283‑415‑1 / Fenugreek tincture CoE 460

370

2

b

Urtica dioica L.: Common nettle extract CoE 468

371

2

b

Urtica urens L.: Dwarf nettle tincture

372

2

b

Vaccinium myrtillus L.: Blueberry tincture CoE 469

373

2

b

Valeriana officinalis L.: Valerian root extract CAS 92927‑02‑1 FEMA 3099 CoE 473

374

2

b

Vanilla planifolia G. Jacks. = V. fragrans Salisb.: Vanilla extract CAS 8024‑06‑4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283‑521‑8 / Vanilla tincture CoE 474

375

2

b

Viburnum prunifolium L.: Black snow ball tincture CoE 480

376

2

b

Vitex agnus-castus L.: Lilac chastetree tincture / Lilac chastetree extract

377

2

b

Vitis vinifera L.: Grape skin extract CoE 485

378

2

b

Withania somnifera (L.) Dunal. = Physalis somnifera Link: Ashwagandha tincture

379

2

b

Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies

380

b. Sostanze aromatizzanti autorizzate per cani e gatti

Numero
di ordine

Categoria

Gruppo
funzionale

Denominazione chimica

1

2

3

4

329

2

b

Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng tincture CoE 318

382

2

b

N. CAS 108-99-6 / picoline beta (3-methylpyridine) / Flavis No. 14.135

383

2

b

N. CAS 109-73-9 / Butylamine / Flavis No. 11.003

384

2

b

N. CAS 110-42-9 / Methyl decanoate / Flavis No. 09.251

385

2

b

N. CAS 1193-79-9 / 2-Acetyl-5-methylfuran / Flavis No. 13.083

386

2

b

N. CAS 122-70-3 / Phenethyl propionate / Flavis No. 09.137

388

2

b

N. CAS 2363-89-5 / Oct-2-enal / Flavis No. 05.060

389

2

b

N. CAS 23787-80-6 / 2-Acetyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.082

391

2

b

N. CAS 30086-02-3 / 3,5-Octadiene-2-one / Flavis No. 07.247

392

2

b

N. CAS 3913-71-1 / Dec-2-enal / Flavis No. 05.076

393

2

b

N. CAS 3913-85-7 / Dec-2-enoic acid / Flavis No. 08.073

395

2

b

N. CAS 505-57-7 / 2-Hexenal; hex-2-enal / Flavis No. 05.189

396

2

b

N. CAS 534-22-5 / 2-Methylfuran / Flavis No. 13.030

397

2

b

N. CAS 541-31-1 / 3-Methylbutane-1-thiol / Flavis No. 12.171

398

2

b

N. CAS 7367-88-6 / Ethyl dec-2-enoate / Flavis No. 09.283

400

2

b

N. CAS 76649-16-6 / Ethyl dec-4-enoate / Flavis No. 09.284

404

2

b

Arctium majus Bernh. = A. lappa L.: Great burdock extract CoE 57

405

2

b

Echinacea angustifolia DC.: Blacksamson echinacea extract

406

2

b

Echinacea purpurea (L.) Moench.: Echinacea absolute / Echinacea extract

407

2

b

Garcinia cambogia Desrouss.: Garcinia extract

408

409

2

b

Levisticum officinale Koch: Lovage root oil CAS 8016‑31‑7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284‑292‑7

410

2

b

Panax ginseng C. A. Mey.: Ginseng extract CoE 318

411

2

b

Plantago ovata L.: Fleawort absolute

3 Categoria 3: additivi nutrizionali
3.1 Gruppo funzionale a: vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie animale
o categoria di animali

Età massima

gg. = giorni
mm. = mesi

Tenore massimo per kg di alimento completo
con un tasso di umidità del 12 %

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a672a

3

a

Acetato di retinile o Vitamina A

Acetato di retinile

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C22H32O2

Numero CAS: 127-47-9

In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 95 % (min. 2,76 MUI/g).

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000 UI

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.

L’acetato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,344 μg di acetato di retinile.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione.

Suini da ingrasso

6 500 UI

Scrofe

12 000 UI

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 gg.

20 000 UI

> 14 gg.

10 000 UI

Tacchini

≤ 28 gg.

20 000 UI

> 28 gg.

10 000 UI

Altro pollame

10 000 UI

Vacche da latte e vacche da riproduzione

9 000 UI

Vitelli da allevamento

4 mm.

16 000 UI

Altri vitelli e vacche

25 000 UI

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm.

16 000 UI

> 2 mm.

25 000 UI

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000 UI

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo negli alimenti d’allattamento: 25 000 UI

Altre specie animali

3a672b

3

a

Palmitato di retinile o Vitamina A

Palmitato di retinile

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo

C36H60O2

Numero CAS: 79-81-2

In forma solida e liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 90 % o 1,64 MUI/g

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000 UI

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.

Il palmitato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,5458 μg di palmitato di retinile.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione.

Suini da ingrasso

6 500 UI

Scrofe

12 000 UI

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 gg.

20 000 UI

> 14 gg.

10 000 UI

Tacchini

≤ 28 gg

20 000 UI

> 28 gg.

10 000 UI

Altro pollame

10 000 UI

Vacche da latte e vacche da riproduzione

9 000 UI

Vitelli da allevamento

4 mm.

16 000 UI

Altri vitelli e vacche

25 000 UI

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm.

16 000 UI

> 2 mm.

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000 UI

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo negli alimenti d’allattamento: 25 000 UI

Altre specie animali

3a672c

3

a

Propionato di retinile o Vitamina A

Propionato di retinile

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo

C23H34O2

Numero CAS: 7069-42-3

In forma liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 95 % o 2,64 MIU/g

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000 UI

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.

Il propionato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1 UI = 0,3585 μg di propionato di retinile.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione.

Suini da ingrasso

6 500 UI

Scrofe

12 000 UI

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 gg.

20 000 UI

> 14 gg.

10 000 UI

Tacchini

≤ 28 gg.

20 000 UI

> 28 gg.

10 000 UI

Altro pollame

10 000 UI

Vacche da latte e vacche da riproduzione

9 000 UI

Vitelli da allevamento

4 mm.

16 000 UI

Altri vitelli e vacche

25 000 UI

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm.

16 000 UI

> 2 mm.

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000 UI

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo negli alimenti d’allattamento: 25 000 UI

Altre specie animali

3a673

3

a

1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanumglaucophyllum

Preparato di estratto di Solanum glaucophyllum con un tenore minimo di 1,25‑diidrossicolecalciferolo glicosilato dello 0,005 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato

Formula chimica:
C27H44O3- × (C6H10O5)n, con n = da 1 a 12

Numero CAS: 89457-77-2

  1. Prodotto mediante estrazione etanolica delle foglie di Solanum glaucophyllum

Vacche da latte

0,004 mg di
1,25-diidrossicolecalciferolo/kg

L’additivo deve essere utilizzato solo incorporato in un alimento complementare, sotto forma di bolo, per ridurre il rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica.

L’uso dell’additivo è consentito una sola volta durante il periodo preparto (da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto).

L’additivo deve essere somministrato una volta per via orale sotto forma di bolo, con la somministrazione quotidiana di:

  1. un minimo di 60 g di calcio per vacca durante la settimana precedente al parto e di 84 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione;
  2. un minimo di 18 g di magnesio per vacca durante la settimana precedente al parto e di 26 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione.

Tenore massimo della combinazione di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato e vitamina D3 (colecalciferolo) per kg di alimento completo: 0,1 mg69 di colecalciferolo.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo con il 25-idrossicolecalciferolo.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

3a160(a)

3

a

Beta-carotene

Beta-carotene

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo

C40H56

Numero CAS: 7235-40-7

In forma solida, prodotta mediante fermentazione o sintesi chimica.

Ceppi usati per la fermentazione: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) e XCPA 07‑05-2 (CGMCC 7.45).

Criteri di purezza:

  1. (Tenore) min. 96 % del totale dei coloranti (sostanza secca) espressi come beta-carotene.
  2. Carotenoidi diversi dal beta-carotene ≤ 3 % del totale dei coloranti.

Tutte

Il beta-carotene può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di un preparato.

Negli alimenti d’allattamento per vitelli si raccomanda un tenore massimo di 50 mg di beta-carotene/kg di alimenti d’allattamento.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

3a671

3

a

Colecalciferolo o Vitamina D3

Colecalciferolo

C27H44O

Numero CAS: 67-97-0

Colecalciferolo in forma solida e di resina, prodotto per sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 80 % (colecalciferolo e precolecalciferolo) e max. 7 % (tachisterolo)

Suini

2 000 UI

40 UI Colecalciferolo = 0,001 mg Colecalciferolo

La vitamina D3 può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e stabilità.

Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalciferolo per kg di alimento completo per animali:

  1. ≤ 0,125 mg (equivalenti a 5000 UI di vitamina D3) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso;
  2. ≤ 0,080 mg per altro pollame;
  3. ≤ 0,050 mg per i suini.

Non è consentito l’uso simultaneo di vitamina D2.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative atte ad affrontare gli effetti molto pericolosi derivanti dall’inalazione di vitamina D3 per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi associati a tali effetti molto pericolosi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Sostituti del latte per suinetti

10 000 UI

Bovini

4 000 UI

Sostituti del latte per vitelli

10 000 UI

Ovini

4 000 UI

Polli da ingrasso

5 000 UI

Tacchini

5 000 UI

Altro pollame

3 200 UI

Equini

4 000 UI

Salmonidi

60 000 UI

Altre specie ittiche

3 000 UI

Altre specie

2 000 UI

3a670a

3

a

25-idrossicolecalciferolo

Preparato con un tenore massimo dell’1,25 % di 25‑idrossicolecalciferolo

Forma solida

Caratterizzazionedel principioattivo:
25-idrossicolecalciferolo
Il suo composto precursore, il 5,7,24-colestatrienolo, è prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Dopo l’estrazione, il precursore è trasformato chimicamente in 25‑idrossi-pro-vitamina D3, ulteriormente trasformata fotochimicamente in 25‑idrossicolecalciferolo.

Formula chimica: C27H44O2.H2O

Numero CAS: 63283‑36‑3

Criteri di purezza:

  1. 25-idrossicolecalciferolo > 94 %
  2. altri steroli correlati ≤ 1 % ciascuno

– eritrosina < 5 mg/kg

Polli da ingrasso

0,1 mg

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti sotto forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con colecalciferolo (vitamina D3) per kg di alimento completo:

  1. ≤ 0,125 mg (equivalente a 5000 UI di colecalciferolo) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso,
  2. ≤ 0,080 mg (equivalente a 3200 UI di colecalciferolo) per altri volatili,
  3. ≤ 0,050 mg (equivalente a 2000 UI di colecalciferolo) per i suini,
  4. ≤ 0,100 mg (equivalente a 4000 UI di colecalciferolo) per i succedanei del latte per vitelli,
  5. ≤ 0,100 mg (equivalente a 4000 UI di colecalciferolo) per i bovini e gli ovini,
  6. ≤ 0,050 mg (equivalente a 2000 UI di colecalciferolo) per i ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo con l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanumglaucophyllum.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Tacchini da ingrasso

0,08 mg

Altri volatili

0,1 mg

Suini

0,05 mg

Bovini e ovini

0,1 mg

Ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini

0,05 mg

3a820

3

a

«Cloridrato di tiamina» o «Vitamina B1»

Cloridrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica

C12H17ClN4OS•HCl

Criteri di purezza: min. 98,5 % su base anidra.

Numero CAS: 67-03-8

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Il cloridrato di tiamina può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

3a821

3

a

«Mononitrato di tiamina» o «Vitamina B1»

Mononitrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica

C12 H17 N4OS•NO3

Criteri di purezza: min. 98 % su base anidra.

Numero CAS: 532-43-4

Tutte le specie animali

Il mononitrato di tiamina può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Il mononitrato di tiamina può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

3a825i

3

a

«Riboflavina» o «vitamina B2»

Riboflavina in forma solida prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096

C17H20N4O6

Criteri di purezza: min. 80 % di riboflavina

Numero CAS: 83-88-5

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3a825ii

3

a

«Riboflavina» o «vitamina B2»

Riboflavina in forma solida prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984

C17H20N4O6

Criteri di purezza: min. 96 %

Numero CAS: 83-88-5

Tutte le specie animali

La riboflavina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

Può essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3a825iii

3

a

«Riboflavina» o «Vitamina B2»

Riboflavina prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445, con un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Forma solida

C17H20N4O6

Numero CAS: 83-88-5

Purezza: minimo 98 %

Tutte le specie animali

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3a825iv

3

a

«Riboflavina» o «Vitamina B2»

Preparato con un tenore minimo di riboflavina dell’80 % e un tenore massimo di acqua del 3 %

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445

C17H20N4O6

Numero CAS: 83-88-5

Purezza: minimo 98 %

Tutte le specie animali

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.

3a825v

3

a

«Riboflavina» o «Vitamina B2»

Preparato contenente almeno l’80 % di riboflavina, con un tenore massimo di acqua del 3 %

Forma solida

Caratterizzazionedel principioattivo:
Riboflavina

Formula chimica: C17H20N4O6

N. CAS: 83-88-5

Purezza: minimo 98 %

Prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 13326

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

3a826

3

a

«Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato» o «vitamina B2»

Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillussubtilis DSM 17339 e/o DSM 23984.

C17H20N4O9PNa

Criteri di purezza: min. 65 %

Numero CAS: 130-40-5

Tutte le specie animali

Può essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3a826i

3

a

«Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato» o «vitamina B2»

Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere)

Forma solida

Caratterizzazionedel principioattivo:
Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere)

Formula chimica: C17H20N4O9PNa

Numero CAS: 130‑40‑5

Tenore: 73–79 % di riboflavina sulla sostanza secca

Sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (estere) prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445

Tutte le specie animali

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.

3a827

3

a

«Riboflavina» o «Vitamina B2»

Riboflavina prodotta da Eremotheciumashbyi CCTCCM 2019833 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato ed essiccato contenente almeno il 5 % di riboflavina.
Umidità ≤ 7 %

Forma solida

Caratterizzazionedel principio attivo:
Riboflavina prodotta da Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833

Formula chimica:
C17H20N4O6

Numero CAS: 83-88-5

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

3a831

3

a

«Cloridrato di piridossina» o «vitamina B6»

Cloridrato di piridossina

C8H11NO3·HCl

Criteri di purezza: non inferiore al 98,5 %

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

Il cloridrato di piridossina o vitamina B6 può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

3a835

3

A

«Vitamina B12» o «cianocobalamina»

Preparato di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I‑5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Cianocobalamina

C63H88CoN14O14P

Numero CAS: 68-19-9

Purezza: ≥ 96 %

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria

3a836

3

a

«Vitamina B12» o
«cianocobalamina»

Cianocobalamina

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:

Cianocobalamina

C63H88CoN14O14P

Numero CAS: 68-19-9

Purezza: ≥ 96 % su base secca; perdita all’essiccazione: 12 %

Prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 19596

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1600 UI/m3 di aria.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

3a837

3

a

«Vitamina B12» o «cianocobalamina»

Preparato contenente ≤ 1 % di cianocobalamina

Nichel: massimo 0,5 mg/kg

Forma solida

Caratterizzazionedel principioattivo:
Cianocobalamina

Formula chimica: C63H88CoN14O14P

Numero CAS: 68‑19‑9

Purezza: minimo 96 %

Prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 21299

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

3a300

3

a

«Acido ascorbico» o «Vitamina C»

Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

C6H8O6

Criteri di purezza: min. 99 %

Numero CAS: 50-81-7

Tutte le specie animali

L’acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3a311

3

a

«Sodio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»

Sodio ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

C6H6O9Na3P · 2H2O

Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 45 %

Numero CAS: 66170-10-3

Tutte le specie animali

Il sodio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

3a312

3

a

«Sodio calcio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»

Sodio calcio L-ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

C6H6O9P · CaNa

Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 35 %

Tutte le specie animali

Il sodio calcio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

3a841

3

a

Calcio D‑pantotenato

Calcio D-pantotenato, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Ca[C9H16NO5]2

Criteri di purezza:

  1. Min. 98 % (su base anidra)
  2. Max. 0,5 % acido 3-amminopropionico

Numero CAS: 137-08-6

Tutte le specie animali

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

3a842

3

a

D-pantenolo

D-pantenolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica

C9H19NO4

Criteri di purezza:

  1. Min. 98 % su base anidra (acqua < 1 %)
  2. Max. 0,5 % 3-amminopropanolo.

Numero CAS: 81-13-0

Tutte le specie animali

Da somministrare solo nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazione.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

2b09093

2

b

Eptanoato di etile

Eptanoato di etile

2b09409

2

b

2-metilbutirrato di etile

2-metilbutirrato di etile

2b09024

2

b

Acetato di isopentile

Acetato di isopentile

2b09463

2

b

3-metilbutirrato di 3-metilbutile

3-metilbutirrato di 3-metilbutile

2b08006

2

b

Acido 2-metilpropionico

Acido 2-metilpropionico

2b09055

2

b

Butirrato di 3-metilbutile

Butirrato di 3-metilbutile

3a700

3

a

«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»

Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato

In forma liquida

C31H52O3

Numero CAS: 7695-91-2

Purezza: > 93 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto:
– 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.

3a700i

3

a

«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»

Preparato contenente ≥ 50 % di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato

Forma solida

Caratterizzazionedella sostanzaattiva:
Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato

C31H52O3

Numero CAS: 7695-91-2

Purezza: > 93 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto:
– 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.

3a700ii

3

a

«Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferile acetato»

Preparato contenente ≥ 25 % di RRR-alfa-tocoferile acetato

Forma solida

Caratterizzazione dellasostanzaattiva:
RRR-alfa-tocoferile acetato

C31H52O3

Numero CAS: 58-95-7

Purezza: > 40 %

Ottenuto mediante sintesi chimica a partire da oli vegetali.

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto:
– 1 mg di RRR-alfa-tocoferile acetato = 1,36 UI.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.

3a710

3

a

«Menadione bisolfito di sodio» o «vitamina K3»

Menadione bisolfito di sodio

C11H9NaO5S·3H2O

Cromo ≤ 45 mg/kg

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 % di menadione bisolfito di sodio complesso che corrisponde a min. 50 % di menadione.

Numero CAS: 6147-37-1

Tutte le specie animali

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Se la quantità dell’additivo è indicata sull’etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2 mg di menadione bisolfito di sodio.

Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell’aria e prevenire l’esposizione per inalazione o per via cutanea. Utilizzare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi durante la manipolazione.

3a711

3

a

«Menadione nicotinamide bisolfito» o «vitamina K3»

Menadione nicotinamide bisolfito

Cromo ≤ 142 mg/kg

C11H9O5S·C6H7N2O

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 % di menadione nicotinamide bisolfito complesso che corrisponde a min. 43,9 % di menadione e min. 31,2 % di nicotinamide

Numero CAS: 73581-79-0

Tutte le specie animali

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Se la quantità dell’additivo è indicata sull’etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2,27 mg di menadione nicotinamide bisolfito.

Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell’aria e prevenire l’esposizione per inalazione o per via cutanea. Utilizzare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi durante la manipolazione.

3a712

3

a

Fitomenadione o Vitamina K1

Preparato con un tenore di fitomenadione ≥ 4,2 %

Forma solida

2-metil-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilesadec-2‑enil]naftalen-1,4-dione

C31H46O2

Purezza: ≥ 97 % per la somma degli isomeri di E‑fitomenadione, E‑epossifitomenadione e Z‑fitomenadione

Criteri di purezza:

  1. ≥ 75 % di E-fitomenadione;
  2. ≤ 4 % di E-epossifitomenadione.

Prodotto mediante sintesi chimica

Numero CAS: 84-80-0

Cavalli

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare eventuali rischi da inalazione, irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.

3a920

3

a

Betaina anidra

Betaina anidra, prodotta mediante sintesi chimica o mediante estrazione dalla melassa di barbabietole da zucchero o vinacce sottoprodotti della produzione di zucchero.

C5H11NO2

Criteri di purezza: betaina anidra (forma solida) min. 97 % (su base anidra). Betaina anidra forma liquida, min. 47 %.

Numero CAS: 107-43-7

Tutte le specie animali

La betaina anidra può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo in forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2000 mg di betaina/kg di alimenti per animali completi, con un tasso di umidità del 12 %, o 1000 mg di betaina/l di acqua di abbeveraggio per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per vitelli da allevamento.

Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci negli alimenti per animali.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

3a921i

3

a

Betaina anidra prodotta da barbabietola da zucchero geneticamente modificata

Betaina anidra, in forma solida cristallina, prodotta mediante estrazione da barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4 geneticamente modificata

C5H11NO2

Criteri di purezza: min. 97 % (su base anidra)

Numero CAS: 107-43-7

Animali produzione di alimenti, ad eccezione dei conigli

La betaina anidra può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo in forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela reca la seguente indicazione: «Si raccomanda di non superare il livello di 2000 mg di betaina per kg di alimenti per animali completi (con un tenore di umidità del 12 %)».

Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3a925

3

a

Cloridrato di betaina

Cloridrato di betaina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

C5H11NO2·HCl

Criteri di purezza: min. 98 % (su base anidra).

Numero CAS: 590-46-5

Tutte le specie animali

Il cloridrato di betanina può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo in forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2000 mg di betaina/kg di alimenti per animali completi, con un tasso di umidità del 12 %, o 1000 mg di betaina/l di acqua di abbeveraggio per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per vitelli da allevamento.

Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci negli alimenti per animali.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

3a880

3

a

Biotina

D-(+)-biotina

C10H16N2O3S

Biotina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 97 %

Numero CAS: 58-85-5

Tutte le specie animali

La biotina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3a910

3

a

L-carnitina

L-carnitina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 %

C7H15NO3

Numero CAS: 541-15-1

Tutte le specie animali

La L-carnitina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

È consentito l’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio.

3a911

3

a

L-carnitina-L-tartrato

L-carnitina-L-tartrato, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 %

C18H36N2O12

Numero CAS: 36687-82-8

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

È consentito l’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio.

3a890

3

a

Cloruro di colina

Preparato di cloruro di colina, solido e liquido

Nome: Cloruro di colina

C5H14ClNO

Prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 99 %, base anidra

Numero CAS: 67-48-1

Tutte le specie animali

Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti.

Nelle istruzioni per l’uso degli additivi e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Il cloruro di colina può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Le istruzioni d’uso specificate sull’etichetta degli alimenti per animali per pollame e suini contenenti cloruro di colina dovranno riportare la dicitura: «Evitare l’uso simultaneo con acqua di abbeveraggio addizionata con cloruro di colina».

Si raccomanda di non eccedere i livelli supplementari di 1000 mg di cloruro di colina/kg di alimenti per animali completi per pollame e suini.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione.

3a316

3

a

Acido folico

Preparato di acido folico in forma solida

Nome: acido folico

C19H19N7O6

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: non meno del 96 % di acido folico, base anidra

Numero CAS: 59-30-3

Tutte le specie animali

Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per le quali è stabilito un tenore massimo o che sono soggetti ad altre limitazioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informare i clienti.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione.

L’acido folico può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione.

3a314

3

a

Acido nicotinico

Acido nicotinico

Caratterizzazione del principio attivo:

Acido nicotinico

Forma solida

Purezza: ≥ 99 %

Denominazione chimica: acido nicotinico

Formula chimica: C6H5NO2

Numero CAS: 59-67-6

Numero Einecs: 200‑441‑0

Tutte le specie animali

L’acido nicotinico può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

3a315

3

a

Niacinamide

Niacinamide

Caratterizzazione del principio attivo:

Niacinamide

Forma solida

Purezza: ≥ 99 %

Denominazione chimica: niacinamide, nicotinamide

Formula chimica: C6H6N2O

Numero CAS: 98-92-0

Numero Einecs: 202-713

Tutte le specie animali

La niacinamide può essere utilizzata anche nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

3a370

3

a

Taurina

Taurina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 98 %

Denominazione IUPAC: Acido 2-ammino-etanosulfonico

C2H7NO3S

Numero CAS: 107-35-7

Canidae,
Felidae,
Mustelidae,
Pesci carnivori

La taurina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.

Livelli raccomandati per il tenore massimo in mg di taurina/kg di alimenti per animali completi con un tasso di umidità del 12 %:

  1. Felidae: 2500
  2. Pesci carnivori: 25 000
  3. Canidae e Mustelidae: 2000

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3a900

3

a

Inositolo

Inositolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

C6H12O6

Criteri di purezza: min. 97 %

Numero CAS: 87-89-8

Pesci e crostacei

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

3.2 Gruppo funzionale b: composti di oligoelementi

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie o
categoria
di animali

Tenore
minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Tenore totale dell’elemento
in mg/kg di alimento completo
con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3b101

3

b

Carbonato di ferro (II) (siderite)

Polvere ottenuta da minerali estratti con un tenore minimo di siderite (FeCO3) del 70 % e un tenore totale di ferro del 39 %.

Formula chimica: FeCO3

Numero CAS: 563-71-3

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono: «Il carbonato di ferro (II) non dovrebbe essere usato come fonte di ferro per animali giovani a causa della sua limitata biodisponibilità».

Bovini

Pollame

450

Animali da compagnia

600

Altre le specie animali eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni

750

3b102

3

b

Cloruro di ferro (III) esaidrato

Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 %

Formula chimica: FeCl3 · 6H2O

Numero CAS: 10025‑77‑1

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b103

3

b

Solfato di ferro (II) monoidrato

Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 29 %

Formula chimica: FeSO4 · H2O

Numero CAS: 17375-41-6

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b104

3

b

Solfato di ferro (II) eptaidrato

Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 %

Formula chimica: FeSO4 · 7H2O

Numero CAS: 7782-63-0

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b105

3

b

Fumarato di ferro (II)

Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 %

Formula chimica: C4H2FeO4

Numero CAS: 141-01-5

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b106

3

b

Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 %

Formula chimica:
Fe(x)1-3•nH2O

[x = anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b106i

3

b

Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di ferro del 9–10 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %.

Formula chimica:
Fe(x)1-3•nH2O, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale (specie avicole) è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b107

3

b

Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici

Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 10 %

Tenore minimo di chelato di ferro del 50 %

Formula chimica: Fe(x)1–3 · nH2O,
[x = anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b108

3

b

Chelato di ferro (II) di idrato di glicina

Chelato di ferro (II) e di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Fe(x)1-3 · nH2O

[x = anione di glicina]

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b110

3

b

Ferro destrano 10 %

Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell’1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %.

Formula chimica:
(C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m

Denominazione IUPAC:
ferric hydroxide dextran
(α,3-α1,6 glucan) complex

Numero CAS: 9004-66-4

Suinetti lattanti

200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda settimana di vita

Le istruzioni per l’uso recano le seguenti indicazioni:

  1. «L’additivo va somministrato solo singolarmente e direttamente mediante un alimento complementare per animali»;
  2. «L’additivo non va somministrato a suinetti con carenza di vitamina E e/o selenio»;
  3. «L’impiego simultaneo di altri composti di ferro va evitato durante il periodo di somministrazione (le prime due settimane di vita) del ferro destrano 10 %».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b111

3

b

Chelato di ferro di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con
un tenore di ferro compreso tra il 15 e il 16 %,
un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %,
un tenore di acido glutammico compreso tra il 18,5 e il 21,5 % e
un’umidità massima del 3 %

Formule chimiche:
Acido ferro-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H17ClFeN2O7S
Acido ferro-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato:
C5H12FeNNaO10S

Ovini

500

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/ giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b112

3

b

Complesso di ferro(II) e betaina

Complesso di ferro e betaina con tenore minimo di ferro del 14 % e tenore minimo di betaina del 36 %
Nichel: massimo 58 mg/kg

Forma solida

Caratterizzazione dei principiattivi:
Nome: catena-[diaqua-solfato-μ2-(trimetilammonio)acetato-ferro(II)]

Formula chimica: [Fe(H2O)2[(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n

Specifiche:

  1. tenore minimo di ferro 14 %
  2. tenore minimo di betaina 36 %
  3. zolfo 9 %–12 %
  4. umidità massima 5 %

Ovini

500

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Bovini

Pollame

450

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento

250 mg/giorno

Animali da compagnia

600

Altre specie animali

750

3b201

3

b

Ioduro di potassio

Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo del 69 % di iodio

Formula chimica: KI

Numero CAS: 7681-11-0

Equidi

4

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela.

Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:

  1. animali della specie equina: 3 mg/kg,
  2. cani: 4 mg/kg,
  3. gatti: 5 mg/kg,
  4. ruminanti per la produzione di latte: 2 mg/kg,
  5. galline ovaiole: 3 mg/kg.

Ruminanti per la produzione di latte

Galline ovaiole

5

Pesci

20

Altre specie o categorie di animali

10

3b202

3

b

Iodato di calcio anidro

Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo del 63,5 % di iodio

Formula chimica: Ca(IO3)2

Numero CAS: 7789-80-2

Equidi

4

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela.

Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:

  1. animali della specie equina: 3 mg/kg,
  2. cani: 4 mg/kg,
  3. gatti: 5 mg/kg,
  4. ruminanti per la produzione di latte: 2 mg/kg,
  5. galline ovaiole: 3 mg/kg.

Ruminanti per la produzione di latte

Galline ovaiole

5

Pesci

20

Altre specie o categorie di animali

10

3b203

3

b

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall’1 % al 10 %

Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo (E420ii), e maltodestrina]: < 5 %.
Materie prime per alimenti per animali (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) come agenti di granulazione

Particelle < 50 μm: < 1,5 %

Formula chimica: Ca(IO3)2

Numero CAS: 7789-80-2

Equidi

4

Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:

  1. animali della specie equina: 3 mg/kg,
  2. cani: 4 mg/kg,
  3. gatti: 5 mg/kg,
  4. ruminanti per la produzione di latte: 2 mg/kg,
  5. galline ovaiole: 3 mg/kg.

Ruminanti per la produzione di latte

Galline ovaiole

5

Pesci

20

Altre specie o categorie di animali

10

3b304

3

b

Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall’1 % al 5 %

Agenti di rivestimento
(2,3 % – 3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina)

Particelle < 50 μm: meno dell’1 %

Formula chimica: CoCO3

Numero CAS: 513-79-1

Ruminanti con rumine funzionale

Equidi

Roditori

Lagomorfi

Rettili erbivori

Mammiferi da zoo

1

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali.

Utilizzare dispositivi adeguati di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «Si raccomanda di limitare l’integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta».

3b401

3

b

Rame(II) diacetato monoidrato

Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 %

Formula chimica:
Cu(CH3COO)2 · H2O

Numero CAS: 6046-93-1

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b402

3

b

Rame(II) carbonato diidrossi- monoidrato

Rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 %

Formula chimica:
CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O

Numero CAS: 100742-53-8

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b403

3

b

Cloruro di rame(II) diidrato

Cloruro di rame(II) diidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 %

Formula chimica: CuCl2 · 2H2O

Numero CAS: 10125-13-0

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b404

3

b

Ossido di rame(II)

Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 %

Formula chimica: CuO

Numero CAS: 1317-38-0

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b405

3

b

Solfato di rame(II) pentaidrato

Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 %

Formula chimica: CuSO4 · 5H2O

Numero CAS: 7758-99-8

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b406

3

b

Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3•nH2O

[x = anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b406i

3

b

Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di rame del 10–11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %.

Formula chimica:
Cu(x)1-3•nH2O

(x = qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante)

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale (specie avicole) è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b407

3

b

Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici

Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O

[x = anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b409

3

b

Dicloruro di rame triidrossido

Formula chimica:
Cu2(OH)3Cl

Numero CAS: 1332-65-6

Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compreso tra 1:1 e 1:1,5

Purezza: min. 90 %

Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino

Tenore di rame: min. 53 %

Particelle < 50 μm: inferiori all’1 %

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b410i

3

b

Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina contenente almeno il 16 % di rame e almeno il 78 % di acido (2‑idrossi-4-metiltio)butanoico.

Tenore massimo di nichel: 20 ppm.

Forma solida

Formula chimica: bis(-2-idrossi-4-metiltio)butanoato di rame:
Cu(CH3S(CH2)2-CH(OH)-COO)2

N. CAS: 292140-30-8

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b411

3

b

Bilisinato di rame

Polvere o granulato con un tenore di rame ≥ 14,5 % e lisina ≥ 84,0 %

Chelato di rame di l‑lisinato-HCl

Formula chimica:
Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numero CAS: 53383-24-7

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».
  3. «Si deve tenere conto del tenore di lisina dell’additivo nella formulazione dei alimenti per animali».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b412

3

b

Ossido di rame(I)

Preparazione di ossido di rame(I) con

  1. un tenore minimo di rame del 73 %
  2. ligninsolfonati di sodio tra il 12 % e il 17 %
  3. 1 % di bentonite.

Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 %

Formula chimica: Cu2O

Numero CAS: 1317-39-1

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b413

3

b

Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido)

Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un’umidità massima del 13 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O

[x = anione di glicina]

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b414

3

b

Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido)

Chelato di ferro(II) di idrato di glicina, liquido, con un tenore minimo di rame del 6 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O

[x = anione di glicina]

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b415

3

b

Chelato di rame di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelato di rame di lisina e chelato di rame di acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di rame compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 19 e il 21 % e un tasso di umidità massimo del 3 %

Formule chimiche:

Acido rame-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H15ClCuN2O6S
Acido zinco-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato:
C5H9CuNNaO8.5S

Bovini prima dell’inizio della ruminazione

15

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  1. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».
  2. per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altri bovini

30

Ovini

15

Caprini

35

Suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezza-mento

150

Suinetti dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezza-mento

100

Crostacei

50

Altre specie animali

25

3b501

3

b

Cloruro manganoso, tetraidrato

Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 %

Formula chimica: MnCl2 ∙ 4H2O

Numero CAS: 13446‑34‑9

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b502

3

b

Ossido di manganese (II)

Ossido di manganese, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 60 %

Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO2 del 2 %

Formula chimica: MnO

Numero CAS: 1344-43-0

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b503

3

b

Solfato manganoso, monoidrato

Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 %

Formula chimica: MnSO4 ∙ H2O

Numero CAS: 10034-96-5

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b504

3

b

Chelato di manganese di amminoacidi, idrato

Preparato di complesso di manganese e amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di manganese dell’8 %.

Formula chimica:
Mn(x)1-3•nH2O

[x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate acide]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b504i

3

b

Chelato di manganese di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di manganese di amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di manganese dell’8–9 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %.

Formula chimica:
Mn(x)1-3•nH2O

[x = qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale (specie avicole) è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

Altre specie animali

150

3b505

3

b

Chelato di manganese di idrolizzati proteici

Chelato di manganese di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %.

Tenore minimo di manganese chelato del 50 %

Formula chimica:
Mn(x)1-3 ∙ nH2O

[x = anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b506

3

b

Chelato di manganese di idrato di glicina

Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Mn(x)1-3 ∙ nH2O

[x = anione di glicina]

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b507

3

b

Dicloruro di manganese triidrossido

Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 %

Formula chimica: Mn2(OH)3Cl

Numero CAS: 39438-40-9

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b509

3

b

Chelato di manganese di lisina e di acido glutammico

Preparato di chelati di manganese con lisina e di chelati di manganese con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con
un tenore di manganese compreso tra il 15 e il 17 %,
un tenore di lisina compreso tra il 20 e il 21,5 %,
un tenore di acido glutammico compreso tra il 22 e il 24 %,
un’umidità massima del 3,5 % e
un massimo di 4 ppm di nichel.

Formule chimiche:
(acido 2,6-diamminoesanoico)manganese(II), sale di cloruro e idrogeno solfato:
C6H19ClN2O8SMn
(acido-2-amminopentandioico)manganese(II), sale di sodio e idrogenosolfato
C5H10NNaO9SMn

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b510

3

b

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 14 % di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4‑metiltio-butanoico
Tenore massimo di nichel: 170 ppm
Forma solida

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b511

3

b

Lisinato di manganese solfato

Manganese e amminoacido
L‑lisina, rapporto di 1:1,
(monoidrato) con un tenore di:

  1. manganese 16 %–18 %;
  2. lisina 44 %–47 %;
  3. solfato 27 %–31 %
    (calcolato dallo zolfo).

Forma solida (umidità ≤ 10 %)

Formula chimica: C6H16MnN2O7S

IUPAC: monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Altre specie animali

150

3b512

3

b

Complesso di manganese(II) e betaina

Complesso di manganese(II) e betaina con tenore minimo di manganese del 17 % e tenore minimo di betaina del 42 %
Nichel: massimo 84 mg/kg

Forma solida

Caratterizzazione dei principiattivi:
Nome: catena-[μ3-solfato-(trimetilammonio)acetato-manganese(II)]

Formula chimica: [Mn(H2O)2(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n

Specifiche:

  1. tenore minimo di manganese 17 %
  2. tenore minimo di betaina 42 %
  3. zolfo 9 %-12 %
  4. umidità massima 5 %

Pesci

100

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Altre specie animali

150

3b601

3

b

Acetato di zinco diidrato

Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 %

Formula chimica:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O

Numero CAS: 5970-45-6

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b602

3

b

Cloruro di zinco anidro

Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 %

Formula chimica: ZnCl2

Numero CAS: 7646-85-7

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b603

3

b

Ossido di zinco

Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 %

Formula chimica: ZnO

Numero CAS: 1314-13-2

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b604

3

b

Solfato di zinco eptaidrato

Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 %

Formula chimica: ZnSO4 · 7H2O

Numero CAS: 7446-20-0

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b605

3

b

Solfato di zinco, monoidrato

Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 %

Formula chimica: ZnSO4 · H2O

Numero CAS: 7446-19-7

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b606

3

b

Chelato di zinco di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %.

Formula chimica:
Zn(x)1-3•nH2O

[x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b606i

3

b

Chelato di zinco di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di zinco del 10–11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %.

Formula chimica:
Zn(x)1-3•nH2O

(x = qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante)

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b607

3

b

Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Zn(x)1-3 · nH2O

[x = anione di glicina]

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b608

3

b

Chelato di zinco di idrato di glicina

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 %

Formula chimica:
Zn(x)1-3 · nH2O

[x = anione di glicina sintetico]

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b609

3

b

Idrossicloruro di zinco monoidrato

Formula chimica:
Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O)

Numero CAS: 12167-79-2

Purezza: min. 84 %

Ossido di zinco: max. 9 %

Tenore di zinco: min. 54 %

Particelle < 50 µm: meno dell’1 %

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b610

3

b

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico
Tenore massimo di nichel: 1,7 ppm

Forma solida

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b612

3

b

Chelato di zinco di proteine idrolizzate

Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %

Tenore minimo di chelato di zinco dell’85 %

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b613

3

b

Bislisinato di zinco

Polvere o granulato con un tenore minimo di zinco del 13,5 % e un tenore minimo di lisina dell’85 %

Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 %

Chelato di zinco di bislisinato HCl

Formula chimica:
Zn(C6H13N2O2) 2 × 2HCl × 2H2O

Numero CAS: 23333-98-4

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b614

3

b

Chelato di zinco di metionina solfato

Chelato di zinco di metionina solfato, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 2 % e il 15 %

Zinco, acido 2-ammino-4 metilsulfanilbutanoico, solfato; zinco chelato con metionina in un rapporto molare di 1:1.

Formula chimica: C5H11NO6S2Zn

Numero CAS: 56329-42-1

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b615

3

b

Chelato di zinco di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 21 e il 23 % e un’umidità massima del 3 %

Formule chimiche:
acido zinco-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H19ClN2O8SZn
acido zinco-2-amminopentanedioico, sale disodico e idrogenosolfato:
C5H8NNaO8SZn

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, tra cui il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Suinetti

Scrofe

Conigli

Tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi

180

Altre specie e categorie

120

3b616

3

b

Complesso di zinco(II) e betaina

Complesso di zinco(II) e betaina con tenore minimo di zinco del 20 % e tenore minimo di betaina del 41 %
Nichel: massimo 60 mg/kg

Forma solida

Caratterizzazione dei principiattivi:
Nome: catena-[μ3-solfato-(trimetilammonio)acetato-zinco(II)]

Formula chimica: [Zn[(CH3)3NCH2COO) (SO4)]n

Specifiche:

  1. tenore minimo di zinco 20 %
  2. tenore minimo di betaina 41 %
  3. zolfo 9 %-12 %
  4. umidità massima 5 %

Cani

Gatti

200

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

Suinetti

Scrofe

Leporidi

Pesci allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma diversi dai salmonidi

150

Vitelli (sostituto del latte)

Salmonidi allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma

180

Altre specie e categorie esclusi gli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina

120

3b701

3

b

Molibdato di sodio diidrato

Molibdato di sodio diidrato, in polvere, con un tenore minimo di molibdeno del 37 %

Formula chimica: Na2MoO4. 2 H2O

Numero CAS: 10102-40-6

Ovini

2,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi potenziali di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «La supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini porterà a un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10 al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame».

3b801

3

b

Selenito di sodio

Selenito di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 45 %

Formula chimica: Na2SeO3

Numero CAS: 10102-18-8

Numero Einecs: 233-267-9

Tutte le specie animali

0,5

Il selenito di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b802

3

b

Selenito di sodio in granuli rivestiti

Preparato di selenito di sodio in granuli rivestiti con

  1. un tenore di selenio compreso tra l’1 % e il 4,5 %
  2. agenti di rivestimento e disperdenti [poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E 432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E 484), polietilenglicole 300, sorbitolo (E 420ii) o maltodestrina] fino al 5 %

e

  1. agenti di granulazione (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) fino al 100 % p/p.

Particelle < 50 μm: meno del 5 %

Selenito di sodio

Formula chimica: Na2SeO3

Numero CAS: 10102-18-8

Numero Einecs: 233-267-9

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b803

3

b

Selenato di sodio

Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 %

Formula chimica: Na2SeO4

Numero CAS: 13410-01-0

Ruminanti

0,50

Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b810

3

b

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inattivato

Preparazione di selenio organico:
Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg
Selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060

Formula chimica: C5H11NO2Se

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b810i

3

b

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060, inattivato

Preparazione di selenio organico:
Tenore di selenio: da 3000 a 3500 mg Se/kg
Selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3060

Formula chimica: C5H11NO2Se

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.

Il potenziale di polverizzazione dell’additivo deve garantire un’esposizione massima al selenio di 0,2 mg Se/m3.

3b811

3

b

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiaeNCYC R397, inattivato

Preparazione di selenio organico:
Tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg
Selenio organico > 98 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Formula chimica: C5H11NO2Se

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto con la pelle, le mucose o gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b812

3

b

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiaeCNCM I‑3399, inattivato

Preparazione di selenio organico: tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg
selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio
selenometionina > 63 % del totale di selenio

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I‑3399

Formula chimica: C5H11NO2Se

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Le imprese del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b814

3

b

Analogo idrossilato di seleniometionina

Preparato solido e liquido dell’analogo idrossilato di seleniometionina

Tenore di selenio:
18000 a 24000 mg Se/kg
Selenio organico > 99 % del totale di selenio
Analogo idrossilato di seleniometionina > 98 % del totale di selenio

Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore

Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata

Selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico)

Formula chimica: C5H10O3Se

Numero CAS: 873660-49-2

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b815

3

b

L-selenometionina

Preparato solido di L‑seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg

Selenio organico in forma di L‑selenometionina (acido 2‑ammino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica

Formula chimica: C5H11NO2Se

Numero CAS: 3211-76-5

Polvere cristallina contenente L‑seleniometionina > 97 %

e selenio > 39 %

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b818

3

b

Zinco-L-selenometionina

Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 1 a 2 g/kg

Selenio organico sotto forma di zinco- L-selenometionina

Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn

Polvere cristallina con:

L-selenometionina > 62 %

selenio > 24,5 %

zinco > 19 % e

cloruro > 20 %

Tutte le specie animali

0,5

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b818i

3

b

Zinco-L-selenometionina

Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 40-46 g/kg

Selenio organico sotto forma di zinco-L-selenometionina

Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn

Polvere cristallina con:

L-selenometionina > 62 %

selenio > 24,5 %

zinco > 19 % e

cloruro > 20 %

Tutte le specie animali

0,5

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %.

3.3 Gruppo funzionale c: amminoacidi, loro sali e analoghi

N. d’identi-ficazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg di additivo/kg di
alimento completo con un tesso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c301

3

c

DL-metionina tecnicamente pura

Metionina: minimo 99 %

Caratterizzazione del principioattivo:

Denominazione IUPAC: acido 2‑ammino-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 59-51-8

C5H11NO2S

Tutte le specie animali

La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «Se l’additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

3c303

3

c

DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene

Preparato con DL-metionina: minimo 74 %

Acido stearico: massimo 19 %

Copolimero poli(2-vinilpiridina)/stirene: massimo 3 %

Etilcellulosa e stearato di sodio: massimo 0,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 59‑51‑8

Formula chimica: C5H11NO2S

Ruminanti

3c304

3

c

DL-metionina protetta con etilcellulosa

Preparato di DL-metionina: minimo 85 %

Etilcellulosa: massimo 4 %

Amido massimo 8 %

Silicato di sodio e alluminio: massimo 1,5 %

Stearato di sodio: massimo 1 %

Acqua: massimo 2 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4- (metiltio)butanoico

N. CAS: 59-51-8

Formula chimica: C5H11NO2S

Ruminanti

3c305

3

c

L-metionina

L-metionina con un tenore minimo del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 %

In polvere

Caratterizzazionedel principioattivo:
L-metionina prodotta mediante fermentazione con
Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 e Escherichia coliKCCM 80096 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichiacoli KCCM 80246

Formula chimica: C5H11NO2S

N. CAS: 63-68-3

Tutte le specie animali

La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

3c305ii

3

c

L-metionina

Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 %
altri aminoacidi ≤ 0,7 %

In polvere

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
L-metionina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichiacoli KCCM 80246

Formula chimica: C5H11NO2S

Numero CAS: 63-68-3

Tutte le specie animali

La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

3c307

3

c

Analogo idrossilato di metionina

Analogo idrossilato di metionina:

metionina: minimo 88 %

acqua: massimo 12 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Denominazione IUPAC: acido 2‑idrossi-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 583-91-5

Formula chimica: C5H10O3S

Tutte le specie animali

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

L’analogo idrossilato della DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:

  1. «Se l’additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:

  1. nome dell’additivo;
  2. quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

3c308

3

c

Sale di calcio dell’analogo idrossilato della metionina

Analogo idrossilato di metionina:

minimo 84 %

Calcio: minimo 11,7 %

Acqua: massimo 1 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Denominazione IUPAC: acido 2‑idrossi-4-(metiltio)butanoico, sale di calcio

N. CAS: 4857-44-7

Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca

Tutte le specie animali

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:

  1. tenore di analogo idrossilato della metionina.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:

  1. nome dell’additivo;
  2. quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

3c309

3

c

Estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina

Preparato di estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina minimo 95 %

Acqua: massimo 0,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Denominazione IUPAC: estere isopropilico di acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico

N. CAS 57296-04-5

Formula chimica: C8H16O3S

Tutte le specie animali

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele:

  1. tenore di analogo idrossilato della metionina

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:

  1. nome dell’additivo;
  2. quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

3c310

3

c

Analogo idrossilato di metionina e suo sale di calcio

Preparato di analogo idrossilato di metionina e sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina con un tenore minimo di analogo idrossilato di metionina dell’88 % e un tenore minimo di calcio dell’8 %.

Caratterizzazione del principioattivo:
Analogo idrossilato di metionina

Denominazione IUPAC: acido 2‑idrossi-4-(metiltio)butanoico

N. CAS: 583-91-5

Formula chimica: C5H10O3S

Sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina

Denominazione IUPAC: acido 2‑idrossi-4-(metiltio)butanoico, sale di calcio

N. CAS: 4857-44-7

Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca

Tutte le specie animali

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa dell’effetto corrosivo per la pelle e gli occhi. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: Tenore di analogo idrossilato di metionina.

3c320

3

c

L-lisina base, liquida

Preparato (soluzione acquosa) di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 50 %

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
L-lisina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli FERM BP‑10941
o Escherichia coli FERM BP-11355
o Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
o Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547
o Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775
o Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.
o Corynebacteriumglutamicum NRRL-B67439
o Corynebacterium glutamicum NRRL B67535.
o Corynebacterium casei KCCM 80190
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80183

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

Numero CAS: 56-87-1

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.

3c320i

3

c

L-lisina base, liquida

Soluzione acquosa di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 50 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principioattivo:
L-lisina prodotta da Escherichia coli NITE BP‑02917

Formula chimica:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numero CAS: 56‑87‑1

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e degli occhi.

3c321

3

c

Monocloridrato di L‑lisina, liquido

Soluzione acquosa di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 22 % e un tenore massimo di umidità del 66 % (tenore minimo di L-lisina del 58 % nella sostanza secca).

Caratterizzazione del principioattivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli FERM BP‑10941
o Escherichia coli FERM BP-11355

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

N. CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il monocloridrato di L-lisina, liquido, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c321i

3

c

Monocloridrato di L‑lisina, liquido

Soluzione acquosa di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 22,4 % e un tasso massimo di umidità del 65 %

Forma liquida

Caratterizzazione del principioattivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto da Escherichia coli NITE BP‑02917

Formula chimica:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCl

Numero CAS: 657‑27‑2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

3c322

3

c

Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro

Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 %

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coliFERM BP‑10941
o Escherichia coli FERM BP-11355
o Escherichia coli CGMCC 3705
o Escherichia coli CGMCC 7.57
o Corynebacterium glutamicum NRRL B‑50547
o Corynebacterium glutamicum NRRL B‑50775
o Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
o Corynebacterium glutamicum KCCM 10227
o Corynebacterium glutamicum NRRL-B67439
o Corynebacterium glutamicum NRRL B67535
o Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266
o Corynebacterium casei KCCM 80190

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

N. CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condiziona tamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, occhiali di sicurezza e guanti.

3c322i

3

c

Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro

Polvere di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum DSM 32932

Formula chimica: C6H15ClN2O2

N. CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L‑lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c322ii

3

c

Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro

Polvere di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78 % e tasso massimo di umidità dell’1,5 %

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con
Corynebacterium glutamicum KCCM 80183
o Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numero CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.

3c322iii

3

c

Monocloridrato di L-lisina

Preparato di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78,8 % e con un tasso di umidità ≤ 1 %

In polvere

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacteriumglutamicum CGMCC 14498

Formula chimica: C6H15ClN2O2

Numero CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c322iv

3

c

Monocloridrato di L‑lisina

Monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L‑lisina pari al 78,8 % sulla sostanza secca e un tasso massimo di umidità dell’1 %

Forma solida

Caratterizzazione del principioattivo:
Monocloroidrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927

Formula chimica: C6H14N2O2

N. CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

3c322v

3

c

Monocloridrato di L‑lisina

Polvere di monocloridrato di L‑lisina con un tenore minimo di L‑lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 %

Forma solida

Caratterizzazione del principioattivo:
Monocloridrato di L-lisina prodotto da Escherichia coli NITE BP‑02917

Formula chimica:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCl

Numero CAS: 657‑27‑2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

3c323

3

c

Solfato di L‑lisina

Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 55 % e un tenore massimo di

  1. 4 % di umidità e
  2. 22 % di solfato

Caratterizzazione del principioattivo:
Solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da Escherichia coli CGMCC 3705
o Corynebacterium glutamicum KFCC 11043

Formula chimica:
C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

N. CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

3c323i

3

c

Solfato di L‑lisina

Preparato di L-lisina con un tenore di:

  1. lisina ≥ 55,0 %
  2. solfato: ≥ 18,0 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.398

Formula chimica: C12H28N4O4-O4S

Numero CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c324

3

c

Solfato di L‑lisina

Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicumKCCM 10227
o Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Formula chimica: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

N. CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c324i

3

c

Solfato di L‑lisina

Preparato di solfato di L-lisina in granuli con un tenore minimo di L‑lisina del 52 %, un tenore massimo di solfato del 24 % e un tasso massimo di umidità del 4 %

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80227

Formula chimica: C12 H28 N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numero CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

3c325

3

c

Solfato di L‑lisina

Granulato con un tenore minimo di L‑lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 %

Caratterizzazione del principioattivo:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266

Formula chimica: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

N. CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichettatura dell’additivo.

Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

3c325i

3

c

Solfato di L‑lisina

Preparato di solfato di L-lisina in granuli con un tenore minimo di L‑lisina del 52 %, un tenore massimo di solfato del 24 % e un tasso massimo di umidità del 4 %

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CCTCCM 2015595

Formula chimica: C12 H28 N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numero CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio.

3c326

3

c

L-lisina base, liquida

Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 %

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
L-lisina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80216
o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

Numero CAS: 56-87-1

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

La L-lisina base, liquida, può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzaticon dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

3c327

3

c

Monocloridrato di L‑lisina, tecnicamente puro

Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 %

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con
Corynebacterium glutamicum KCCM 80216
o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

Numero CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie e occhiali di sicurezza.

3c328

3

c

Solfato di L‑lisina

Preparato di solfato di L-lisina con un tenore minimo del 73 % (≥ 55 % di L-lisina e ≥ 10 % di altri aminoacidi)

In polvere

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formula chimica:
[C6H14N2O2]2 SO4

Numero CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c329

3

c

Solfato di L‑lisina

Solfato di L-lisina con un tenore minimo di L‑lisina pari al 55 % sulla sostanza secca e un tenore massimo di:

4 % di umidità;

26,5 % di solfato;

0,8 % di aminoacidi liberi diversi dalla lisina

Forma solida

Caratterizzazione del principioattivo:
Solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927

Formula chimica: C12H28N4O4-O4S

N. CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10 000

Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con solfato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

3c351

3

c

L-istidina monocloridrato monoidrato

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina

Caratterizzazione del principioattivo:
L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE SD 00268

Formula chimica: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

N. CAS: 5934-29-2

Numero EINECS: 211-438-9

Pesci a pinne

La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

  1. «La supplementazione con L‑istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell’animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell’animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri amminoacidi nell’alimentazione e dal livello di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»
  2. Tenore di istidina.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto oculare e cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c351i

3

c

L-istidina monocloridrato monoidrato

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE SD 00268

Formula chimica:
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ·ΗCl·Η2O

Numero CAS: 5934-29-2

Numero Einecs: 211-438-9

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

  1. «La supplementazione con L‑istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell’animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell’animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri aminoacidi nell’alimentazione e dal livello di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»;
  2. il tenore di istidina.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.

3c352

3

c

L-istidina monocloridrato monoidrato

Polvere con un contenuto minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un contenuto massimo di 100 ppm di istamina

Caratterizzazione del principioattivo:
L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Corynebacteriumglutamicum KCCM 80172
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80179
o Escherichia coli NITE BP‑02526

Formula chimica:
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

N. CAS: 5934-29-2

Tutte le specie animali

La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Il tenore di endotossina dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:

  1. «In caso di supplementazione con L‑istidina monocloridrato monoidrato, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»
  2. Tenore di istidina.

3c352i

3

c

L-istidina monocloridrato monoidrato

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑istidina monocloridrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80212

Formula chimica:
C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ·ΗCl·Η2O

Numero CAS: 5934-29-2

Numero Einecs: 211-438-9

Tutte le specie animali

La L-istidina monocloridrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

  1. «La supplementazione con L‑istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell’animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell’animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri aminoacidi nell’alimentazione e dal livello di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»;
  2. il tenore di istidina.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

3c361

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) ottenuta tramite fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

C6H14N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

3c362

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-arginina [acido (S)-2-ammino-5‑guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80099
o Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80182

Formula chimica: C6H14N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituita da preparato.

L’additivo può anche essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L‑arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c363

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-arginina [acido (S)-2-ammino-5‑guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con Escherichiacoli NITE BP‑02186

Formula chimica: C6H14N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato.

L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «In caso di supplementazione con L‑arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c364

3

c

L-arginina

Polvere con un tenore minimo di L‑arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 15 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-arginina [acido 2(S)-ammino-5‑guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacteriumglutamicum NITE SD 00285

Formula chimica: C6H14 N4O2

N. CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c365

3

c

L-arginina

L-arginina con un tenore ≥ 98,5 % (sulla sostanza secca) e ≤ 1 % di acqua

Caratterizzazione del principioattivo:
L-arginina [acido 2(S)-ammino-5‑guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacteriumglutamicum NITE SD 00285

Formula chimica: C6H14N4O2

Numero CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

3c366

3

c

L-arginina

L-arginina ≥ 98,5 % (sulla sostanza secca)

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) prodotta con Escherichia coli CGMCC 7.401

Formula chimica: C6H14N4O2

Numero CAS: 74-79-3

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-arginina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti.

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c370

3

c

L-valina

Polvere con un tenore minimo di L‑valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino-3‑metilbutanoico) ottenuta tramite fermentazione con Escherichia coli NITE SD 00066
o Escherichia coli NITE BP‑01755
o Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058)
o Escherichia coli KCCM 80159

Formula chimica: C5H11NO2

Numero CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

3c371

3

c

L-valina

Polvere con un tenore minimo di L‑valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-valina (acido (2S)-2-ammino-3‑metilbutanoico) prodotta da Corynebacteriumglutamicum KCCM 11201P

Formula chimica: C5H11NO2

N. CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c371i

3

c

L-valina

Polvere con un tenore minimo di L‑valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino-3‑metil-butanoico) ottenuto da Corynebacteriumglutamicum CGMCC 7.358

Formula chimica: C5H11NO2

N. CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

3c371ii

3

c

L-valina

L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %.

In polvere

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
L-valina (acido (2S)-2-ammino-3‑metilbutanoico) prodotta da Corynebacteriumglutamicum CGMCC 7.366
o Escherichia coli CCTCC M2020321

Formula chimica: C5H11NO2

Numero CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

3c373

3

c

L-valina

L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %.

Forma solida

Caratterizzazione del principioattivo:
L-valina (acido (2S) 2-ammino-3‑metil-butanoico) prodotta da Corynebacteriumglutamicum CGMCC 18932

Formula chimica: C5H11NO2

Numero CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c374

3

c

L-valina

L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca).

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metil-butanoico) prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721

Formula chimica: C5H11NO2

Numero CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-valina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti.

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c381

3

c

L-isoleucina

Polvere con un tenore minimo di L‑isoleucina del 93,4 % (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione del principioattivo:
L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli FERM ABP‑10641

Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico

Formula chimica: C6H13NO2

N. CAS: 73-32-5

Tutte le specie animali

La L-isoleucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

  1. «In caso di supplementazione con L‑isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»
  2. Tenore di L-isoleucina

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3c382

3

c

L-leucina

Polvere con un tenore minimo di L‑leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-leucina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE BP‑02351

Formula chimica: C6H13NO2

N. CAS: 61-90-5

Tutte le specie animali

La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

3c383

3

c

L-isoleucina

Polvere con un contenuto minimo di L-isoleucina del 90 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicumKCCM 80189

Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico

Formula chimica: C6H13NO2

N. CAS: 73-32-5

Tutte le specie animali

La L-isoleucina può essere im­ messa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

  1. «In caso di supplementazione con L‑isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»
  2. Tenore di L-isoleucina

3c384

3

c

L-isoleucina

Polvere con un tenore minimo di L‑isoleucina del 90 % (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione del principioattivo:
L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80185

Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico

Formula chimica: C6H13NO2

N. CAS: 73-32-5

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:

  1. «In caso di supplementazione con L‑isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»
  2. tenore di L-isoleucina.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

3c385

3

c

L-isoleucina

Polvere con un tenore minimo di L‑isoleucina del 93,5 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 2 %

Caratterizzazionedel principio attivo:
L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CGMCC 20437

Formula chimica: C6H13NO2

Numero CAS: 73-32-5

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-isoleucina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c391

3

c

L-cistina

L-cistina con un tenore minimo del 98,5 %

Forma solida

Caratterizzazione del principioattivo:
L-cistina prodotta per idrolisi di cheratina derivante da piume di pollame

Denominazione IUPAC: (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3-idrossi-3-ossopropil] disolfanil-acido propanoico

Formula chimica: C6H12N2O4S2

Numero CAS: 56-89-3

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «La supplementazione con L-cistina deve dipendere dal fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello di altri aminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

3c392

3

c

L-cistina

Polvere con un tenore minimo di L‑cistina del 98 %

Caratterizzazione del principioattivo:

L-cistina prodotta mediante fermentazione con Pantoea ananatis NITE BP-02525.

Denominazione IUPAC: Acido (2R)‑2-ammino-3-[(2R)-2-ammino-3-hy-droxy-3-oxopropyl] disulfanyl-propanoico

N. CAS: 56-89-3

Formula chimica: C6H12N2O4S2

Tutte le specie animali

La L-cistina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione:

  1. «La supplementazione con L‑cistina deve dipendere dalle prescrizioni relative agli amminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello di altri amminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione.»
  2. «In caso di supplementazione con L‑cistina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi nell’alimentazione degli animali al fine di evitare squilibri.»

3c401

3

c

L-tirosina

Polvere con un tenore minimo
di L-tirosina del 95 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-tirosina prodotta per idrolisi di cheratina derivante da piume di pollame

Numero CAS: 60-18-4

Formula chimica: C9H11NO3

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Le istruzioni d’uso devono contenere una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali da produzione alimentare (5 g/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non da produzione alimentare (15 g/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %).

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi potenziali cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

3c410

3

c

L-treonina

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione del principioattivo:
L-treonina prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli DSM086
o Escherichia coli FERM BP-11383
o Escherichia coliFERM BP-10942
o Escherichia coli NRRL B-30843
o Escherichia coli KCCM 11133P
o Escherichia coli DSM 25085
o Escherichia coli CGMCC 3703
o Escherichia coli CGMCC 7.58
o Escherichia coli CGMCC 7.232
o Corynebacterium glutamicumKCCM 80117
o Corynebacterium glutamicum KCCM 8011

Formula chimica: C4H9NO3

N. CAS: 72-19-5

Tutte le specie animali

L’L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

L’L-treonina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

Nell’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c411

3

c

L-treonina

Polvere con un tenore minimo di L‑treonina del 98 % e un tenore massimo di umidità dell’1 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-treonina prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli CGMCC 11473 o Escherichia coli CGMCC 13325

Formula chimica: C4H9NO3

Numero CAS: 72-19-5

Tutte le specie animali

La L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

La L-treonina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

Sull’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, della pelle e degli occhi.

3c412

3

c

L-treonina

Polvere con un tenore minimo di L‑treonina del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dell’1 %

Caratterizzazionedel principio attivo:
L-treonina prodotta con Escherichia coliCGMCC 7.455

Formula chimica: C4H9NO3

Numero CAS: 72-19-5

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurarsi che la L-treonina sia protetta dalla degradazione ruminale se utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c440

3

c

L-triptofano

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L‑triptofano (sulla sostanza secca)

Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑ethylidene-bis-L-tryptophan (1,1’‑etilidene-bis-L-triptofano) (EBT)

Caratterizzazione del principioattivo:
L-triptofano prodotto mediante fermentazione con
Escherichia coli KCCM 11132P
o Escherichia coli DSM 25084
o Escherichia coli FERM BP-11200
o Escherichia coli FERM BP-11354
o Escherichia coliCGMCC 7.59
o Escherichia coliCGMCC 3667

Formula chimica: C11H12N2O2

N. CAS: 73-22-3

Tutte le specie animali

L’L-triptofano può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Il tenore di endotossina presente nell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo:

  1. tasso di umidità.

3c440i

3

c

L-triptofano

Polvere con un tenore minimo di L‑triptofano del 98 % sulla sostanza secca e un tasso massimo di umidità dell’1 %

Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑etilidene-bis-L-triptofano (EBT)

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
L-triptofano prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80210

Formula chimica: C11H12N2O2

Numero CAS: 73-22-3

Tutte le specie animali

L’impresa del settore dell’alimentazione animale che immette l’additivo sul mercato deve garantire che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione corrispondenti determinino un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑triptofano, è necessario tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell’apparato respiratorio.

3c441

3

c

L-triptofano

Polvere con un tenore minimo di L‑triptofano del 98 % (sulla sostanza secca).

Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑ethylidene-bis-L-tryptophan (EBT).

Caratterizzazione del principioattivo:
L-triptofano prodotto mediante fermentazione con
Escherichia coli KCCM 80135
o Escherichia coli KCCM 80152
o Escherichia coli CGMCC 7.248
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80176
o Escherichia Coli CGMCC 7.267
o Escherichia Coli KCCM 10 534
o Escherichia Coli CGMCC 11674.

Formula chimica: C11H12N2O2

N. CAS: 73-22-3

Tutte le specie animali

L’L-triptofano può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

L’L-triptofano può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.

Nell’etichettatura dell’additivo è indicato il tasso di umidità.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L‑triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo: tenore di umidità.

3c442

3

c

L-triptofano

Polvere con un tenore minimo di L‑triptofano del 98 % (sulla sostanza secca) e ≤ 0,5 % di acqua

Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’‑etilidene-bis-L-triptofano (EBT)

Caratterizzazionedella sostanza attiva:
L-triptofano prodotto con Escherichiacoli CGMCC 7.460

Formula chimica: C11H12N2O2

Numero CAS: 73-22-3

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Le imprese del settore dell’alimenta-zione animale devono assicurarsi che l’L-triptofano sia protetto dalla degradazione ruminale se utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c451

3

c

L-glutammina

Polvere con un tenore minimo di L‑glutammina del 98 %

Caratterizzazione del principioattivo:
L-glutammina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE BP‑02524

Denominazione IUPAC: (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid

N. CAS: 56-85-9

Numero EINECS: 200-292-1

Formula chimica: C5H10N2O3

Tutte le specie animali

La L-glutammina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L‑glutammina, è necessario garantire un profilo amminoacidico adeguato negli alimenti per animali e sopperire a potenziali carenze di glutammina nelle fasi critiche della vita.»

2b620i

3

c

Acido L‑glutammico

Acido L-glutammico

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Acido L-glutammico prodotto da Cornybacterium glutamicum NITE BP‑01681

Purezza: ≥ 98 %

Formula chimica: C5H9O4N

Numero CAS: 56-86-0

Numero Einecs: 200-293-7

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con acido L-glutammico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

2b621ii

3

c

Glutammato monosodico

Glutammato monosodico

Caratterizzazione della sostanzaattiva:
Glutammato monosodico prodotto da Cornybacterium glutamicum NITE BP‑01681

Purezza: ≥ 99 %

Formula chimica: C5H8NaNO4 H2O

Numero CAS: 6106-04-3

Numero Einecs: 205-538-1

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con glutammato monosodico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

3.4 Gruppo funzionale d: urea e suoi derivati

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo
funzionale

Additivo

Composizione,
formula chimica,
descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg di additivo/kg di alimento
completo con un tesso
di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3d1

3

d

Urea

Composizione dell’additivo:

Tenore di urea: minimo 97 %

Tenore di azoto: 46 %

Forma solida

Caratterizzazione del principio attivo:
Diaminometanone

N. CAS: 57-13-6

Formula chimica: (NH2)2CO

Ruminanti con rumine funzionante

8800

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e degli alimenti per animali che lo contengono recano la seguente indicazione:
«Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile.
Un massimo del 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N».

Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Allegato 3.170

(art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3 lett. b e 10 lett. b)

Elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)

L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti dietetici per animali e le rispettive caratteristiche nutrizionali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354 71 .

Allegato 3.272

(art. 5 cpv. 2)

Allegato 4.173

(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

  1. sterco, urina, nonché il contenuto dell’apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
  2. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
  3. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
  4. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
  5. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall’origine delle acque di scarico74;
  6. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
  7. imballaggi e parti di essi risultanti dall’uso di prodotti dell’industria agroalimentare;
  8. lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.
Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali:

  1. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano. I semi di canapa e i suoi sottoprodotti possono essere usati come alimento per altri animali da reddito.
Parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l’alimentazione animale solo se sono conformi alle disposizioni degli articoli 27–34 OSOAn 75 .

Allegato 4.276

(art. 3)

Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 77 .

Parte 2 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica sottostanno a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Allegato 578

(art. 16)

Disposizioni d’esecuzione concernenti l’allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l’omologazione di additivi per alimenti per animali

1 Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

  1. data;
  2. oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali;
  3. tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente);
  4. indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante;
  5. identificazione e caratteristiche dell’additivo:1.descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei principi/organismi attivi),2.denominazione commerciale (se del caso),3.categoria e gruppo funzionale,4.specie bersaglio,5.se del caso: nome del titolare dell’omologazione esistente, numero già attribuito, categoria,6.indicazioni relative all’omologazione della derrata alimentare (se del caso),7.se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, particolari,8.condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell’acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,9.particolari condizioni di utilizzo (se del caso),10.particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),11.limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o categorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di residui nei tessuti o nei prodotti (in μg/kg), tempi di attesa;
  6. un campione dell’additivo per alimenti per animali con indicazione di:1.numero di lotto o della partita,2.data di fabbricazione,3.durata di conservazione,4.tenore di principio attivo,5.peso,6.descrizione delle proprietà,7.descrizione dell’imballaggio,8.condizioni di stoccaggio;
  7. modifica richiesta (se del caso);
  8. fascicolo completo secondo il capoverso 2.

2 Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008 79 .

Allegato 6.180

(art. 17)

Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali

1 Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

  1. conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro metaboliti;
  2. antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione;
  3. emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli alimenti per animali;
  4. stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico degli alimenti per animali;
  5. addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali;
  6. gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel;
  7. leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
  8. sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione;
  9. antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
  10. regolatori dell’acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per animali;
  11. additivi per l’insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insilati;
  12. denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l’origine degli alimenti o delle materie prime;
  13. sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l’assorbimento delle micotossine, ne facilitano l’escrezione o ne modificano il modo di agire;
  14. potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un alimento per animali riducendo una determinata contaminazione microbiologica;
  15. altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti agli alimenti per animali per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche degli alimenti per animali.

2 Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

  1. coloranti:i.sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali,ii.sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate,iii.sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;
  2. aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità.

3 Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

  1. vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo;
  2. composti di oligoelementi;
  3. aminoacidi, loro sali e analoghi;
  4. urea e suoi derivati.

4 Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

  1. promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;
  2. stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
  3. sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente;
  4. altri additivi zootecnici;
  5. stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la loro resistenza a fattori di stress.

5 Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

  1. determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

Allegato 6.281

(art. 15)

Condizioni generali per l’uso di additivi per alimenti per animali

  1. Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.
  2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
  3. Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
  4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l’insilamento, sull’etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l’insilamento».
  5. Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi, costituiti da preparati, possono modificare esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche del principio attivo contenuto nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso.
  6. È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.

Allegato 782

(art. 21)

Tolleranze consentite per l’indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali

Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

2 Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente

Tenore dichiarato

Tolleranza83

[%]

al di sotto del valore dichiarato sull’etichetta

al di sopra del valore dichiarato sull’etichetta

Grassi grezzi

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Grassi grezzi, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Proteina grezza

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Proteina grezza, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Ceneri grezze

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

Fibra grezza

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

Zucchero

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

Amido

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

Calcio

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Magnesio

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Sodio

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Fosforo totale

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

Ceneri insolubili in acido cloridrico

< 1

non sono fissati limiti

0,3

1–5

30 %

> 5

1,5

Potassio

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

Umidità

< 2

non sono fissati limiti

0,4

2–< 5

20 %

5–12,5

1

> 12,5

8 %

Tenore energetico84

5 %

10 %

Tenore proteico85

10 %

20 %

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3

Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell’elenco degli additivi per alimenti per animali e nell’elenco dei componenti analitici.

1b Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell’alimento per animali.

1c Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti86:

  1. 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
  2. 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
  3. 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
  4. 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
  5. 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

2 Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

3 Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

Allegato 8.187

(art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali

  1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
  2. Le date indicano, nell’ordine, il giorno, il mese e l’anno e la struttura sull’etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
  3. Espressioni sinonimiche in certe lingue:a.in tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» e in italiano «materia prima per alimenti per animali» può essere sostituita da «alimento semplice per animali»;b.per designare gli alimenti per animali da compagnia in italiano è consentito l’uso dell’espressione «alimento».
  4. Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:–giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o–in percentuale della razione giornaliera, o–per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,
  5. in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
  6. Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l’espressione «proteina grezza» con «proteina», l’espressione «grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e l’espressione «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

Allegato 8.288

(art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I Etichettatura di additivi per alimenti per animali
  1. Il nome specifico dell’additivo, il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:a.additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale destinato alla produzione alimentare;b.additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;c.additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell’omologazione.
  2. Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omologazione dell’additivo in questione.
  3. La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.
  4. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichetta può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
  5. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/200389:

Gruppo funzionale

Nome e descrizione

Nome abbreviato

1h

Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione

Controllori di radionuclidi

1m

Sostanze per la riduzione della contaminazione dell’alimento per animali da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l’assorbimento di micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la modalità di azione

Riduttori di micotossine

1n

Potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche dell’alimento per animali, riducendo una specifica contaminazione microbiologica

Miglioratori dell’igiene

2b

Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità

Aromi

3a

Vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

Vitamine

3b

Composti di oligoelementi

Oligoelementi

3c

Amminoacidi, loro sali e analoghi

Amminoacidi

3d

Urea e suoi derivati

Urea

4c

Sostanze con effetto positivo sull’ambiente

Miglioratori dell’ambiente

  1. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
  2. La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
  3. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 6, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
  5. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, l’etichetta indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.
  6. Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omologazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.
Capitolo II Etichettatura di componenti analitici
  1. I componenti analitici di alimenti composti per animali destinati alla produzione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici»90, come segue:

Alimenti composti

Specie animali destinatarie

Componenti analitici
e relativi tenori

Alimenti completi

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Suini e pollame

Suini e pollame

  1. Proteina grezza
  2. Fibra grezza
  3. Grassi grezzi
  4. Ceneri grezze
  5. Calcio
  6. Sodio
  7. Fosforo
  8. Lisina
  9. Metionina

Alimenti complementari

  1. Minerali

Tutte

Tutte

Tutte

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

  1. Calcio
  2. Sodio
  3. Fosforo
  4. Lisina
  5. Metionina
  6. Magnesio

Alimenti complementari

  1. diversi dai minerali

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

  1. Proteina grezza
  2. Fibra grezza
  3. Grassi grezzi
  4. Ceneri grezze
  5. Calcio ≥ 5 %
  6. Sodio
  7. Fosforo ≥ 2 %
  8. Lisina
  9. Metionina
  10. Magnesio ≥ 0,5 %
  1. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
  2. Se è indicato il valore energetico o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all’allegato 8.6.

Allegato 8.391

(art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 lett. f)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare

Capitolo I Etichettatura di additivi per alimenti per animali
  1. Il nome specifico dell’additivo e/o il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:a.additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;b.additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;c.additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell’omologazione.
  2. Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omologazione in questione.
  3. La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.
  4. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
  5. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 5 e 7 può essere sostituito dall’abbreviazione indicata nella tabella dell’allegato 8.2 capitolo 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato 6.1.
  6. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
  7. In deroga al numero 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» definiti all’allegato 6.1 è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell’etichettatura all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo.
  8. La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
  9. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
  10. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 7, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
  11. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.
  12. Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omologazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.
Capitolo II Etichettatura di componenti analitici
  1. I componenti analitici di alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici», come segue:

Alimenti composti

Specie animali destinatarie

Componenti analitici

Alimenti completi

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

  1. Proteina grezza
  2. Fibre grezze
  3. Grassi grezzi
  4. Ceneri grezze

Alimenti complementari – Minerali

Tutte

Tutte

Tutte

  1. Calcio
  2. Sodio
  3. Fosforo

Alimenti complementari – Altri

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

  1. Proteina grezza
  2. Fibre grezze
  3. Grassi grezzi
  4. Ceneri grezze
  1. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
  2. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme allegato 8.6.

Allegato 8.492

(art. 12)

Disposizioni specifiche relative all’etichettatura di alimenti non conformi per animali

  1. I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «Alimenti per animali con livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L’omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l’articolo 37 OsAlA.
  2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».
  3. Fatti salvi i numeri 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come alimenti per animali, sull’etichetta devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per alimenti per animali unicamente dopo … [indicazione del processo adeguato secondo l’allegato 1.4, parte B].»

Allegato 8.593

(art. 18)

Prescrizioni specifiche relative all’etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali

1. Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

  1. additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:–data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione,–istruzioni per l’uso, e–tenore di principio attivo;
  2. enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:–nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all’autorizzazione concessa,–numero d’identificazione secondo l’International Union of Biochemistry, e–al posto del tenore di principio attivo, l’unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millimetro);
  3. microrganismi:–data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione,–istruzioni per l’uso, e–numero d’identificazione del ceppo, e–numero delle unità che formano colonie per grammo;
  4. additivi nutrizionali:–tenore di principio attivo, e–data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione;
  5. additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche:–tenore del principio attivo;
  6. sostanze aromatiche:–quantità aggiunta nelle premiscele.

2. Ulteriori prescrizioni relative all’etichettatura e alle informationi per determinati additivi costituiti da preparati e per le premiscele contenenti tali preparati:

  1. additivi delle categorie di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA, costituiti da preparati:1.indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrispondente,2.le seguenti informazioni, in forma scritta o annesse al preparato:–nome specifico e numero di identificazione di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato, e–nome di tutte le altre sostanze o prodotti contenuti nel preparato, in ordine decrescente secondo la percentuale di peso;
  2. premiscele contenenti additivi che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA e costituiti da preparati:1.ove opportuno, indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrispondente,2.su richiesta dell’acquirente o dell’utilizzatore, le informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un’indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al numero 1 del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.

Allegato 8.6

(art. 14)

Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

1. Ruminanti

1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

NEL SO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xPG SO + 0,0358xLG SO + 0,0074FG SO + 0,0222xELA SO

Netto energia carne (NEC)

NEC SO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xPG SO + 0,3058xLG SO + 0,2689xFG SO + 0,2891xELA SO

Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO

LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell’intestino (PAI)

(correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)

  1. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

PAI SO (g/kg) = 151 + 0,00229xPG 2 SO – 0,00656xrPG 2 + 0,2766xLG SO – 0,00066xLG 2 SO – 0,5054xELA SO + 0,00054xELA 2 SO

  1. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

PAI SO (g/kg) = 560 + 0,00033xPG 2 SO – 5,8230xrPG – 0,00384xLG 2 SO – 0,4886xFG SO

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

2. Suini

Energia digeribile suini (EDS)

  1. Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB 2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS

CB 10 a 80 g/kg SS

MG 10 a 130 g/kg SS

  1. Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS

CB 20 a 100 g/kg SS

MG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

EMP (MJ/kg) = 0,01551xPG + 0,03431xLG + 0,01669 A + 0,01301xZuc

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

EDC SO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xPG SO – 0,0126xFG SO + 0,0216xLG SO

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xPG + 0,0366xLG + 0,0209xFG + 0,0170xELA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

  1. MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso MDS ≥ 80 g/kg SS

Negli alimenti d’allattamento per animali:

dE = 0,00095 PG SO + 0,00092 LG SO + 0,00099 ELA SO – 0,01

PG = N*6,25

Nelle materie prime

PG = N*6,38

Latte intero fresco: dE = 0,97

Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE = 0,96

Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE = 0,95

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

6. Cani e gatti
  1. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d’acqua

EMC (MJ/kg) = 0,01464xPG + 0,03556xLG + 0,01464xELA

  1. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xPG + 0,03222xLG + 0,01255xELA) – 0,2092

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.

Abbreviazioni

A = Amido

CG = Ceneri grezze

dE = Digeribilità dell’energia

ELA = Estratti liberi di azoto

FG = Fibra grezza (cellulosa grezza)

LG = Lipidi grezzi (grassi grezzi)

MDS = Mono e disaccaridi

N = Azoto

PG = Proteina grezza

rPG = Riducibilità della proteina grezza

SO = Sostanza organica (SS meno CG)

SS = Sostanza secca

Zuc = Zuccheri totali, calcolati come saccarosio

Allegato 994

(art. 21 cpv. 2)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VII del regolamento (CE) n. 152/2009 95 .

Allegato 1096

(art. 19 cpv. 1–4)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1 Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE 97 .

Parte 2 Soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le soglie d’intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 2002/32/CE. Le misure da adottare in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

Parte 3 Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari

I tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari fissati nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 98 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell’alimentazione animale. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato esclusivamente come alimento per animali:

Parte 4 Tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali

Radionuclidi
rispettivamente gruppo
di radionuclidi

Alimenti per

Tenori massimi di contaminazione radioattiva
per gli alimenti pronti per il consumo.
Bq/kg

1

2

3

Somma di cesio‑134 e cesio‑137

Suini

1250

Somma di cesio‑134 e cesio‑137

Pollame, agnelli, vitelli

2500

Somma di cesio‑134 e cesio‑137

Altri animali

5000

Allegato 1199

(art. 20 cpv. 1 e 2)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

1 Definizioni
  1. L’espressione prodotti derivati da oli e grassi designa qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico, trattamento per il biodiesel, distillazione o raffinazione chimica o fisica, diverso dall’olio raffinato, dai prodotti derivati dall’olio raffinato e dagli additivi per alimenti per animali.
  2. L’espressione olio o grasso raffinato designa un olio o un grasso che ha subito un processo di raffinazione come descritto alla voce n. 53 del glossario dei processi di cui all’allegato 1.4 numero 2.
2 Impianti e attrezzature
  1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.
  2. La progettazione, la disposizione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:–di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;–di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
  3. Controllo degli impianti e delle attrezzature
  4. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti.
  5. Tutte le bilance e tutti gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione.
  6. Tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Le imprese devono dimostrare l’efficacia dei miscelatori per quanto concerne l’omogeneità.
  7. Gli impianti devono essere dotati di un’adeguata illuminazione naturale o artificiale.
  8. I sistemi di evacuazione delle acque reflue devono essere adatti allo scopo; devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.
  9. L’acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell’acqua devono essere in materiale inerte.
  10. Le acque reflue, i rifiuti e l’acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire infestazioni da parassiti.
  11. Le finestre e le altre aperture devono essere, ove necessario, a prova di parassita. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, essere a prova di parassita.
  12. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la formazione di condensa e di muffe nonché la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.
3 Personale
  1. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (p. es. diplomi, esperienza professionale specifica) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.
4 Produzione
  1. Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.
  2. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgano secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.
  3. Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.
  4. La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell’uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e vanno previste appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.
  5. I rifiuti e le sostanze non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. Le sostanze di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicamenti veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.
  6. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare misure appropriate al fine di garantire in ogni caso l’efficace tracciabilità dei prodotti.
  7. I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all’alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all’allegato 10.
  8. L’etichetta dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all’alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un’impresa in una fase successiva della filiera.
  9. Per l’etichettatura delle materie prime per alimenti per animali devono essere utilizzate, laddove disponibili, le denominazioni menzionate nell’allegato 1.4 numero 3.
5 Controllo della qualità
  1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.
  2. Le imprese nel settore dell’alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
  3. Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finiti.
  4. Per garantire la tracciabilità, il produttore deve provvedere a documentare le materie prime utilizzate nel prodotto finito. I rispettivi documenti devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente, almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la tracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un’adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.
6 Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati
  1. Le imprese del settore dell’alimentazione animale che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale devono fare analizzare tali grassi, oli o prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dei procedimenti e dei metodi di cui all’allegato 9.
  2. A integrazione del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (HACCP) dell’impresa del settore dell’alimentazione animale, le analisi di cui al numero 6.1 devono essere effettuate dalle seguenti imprese almeno nelle seguenti quantità (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve superare le 1000 tonnellate):
  3. Imprese del settore dell’alimentazione animale che trasformano grassi e oli vegetali greggi:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti di cui al numero 6.2.1 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
  4. Imprese del settore dell’alimentazione animale che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali:
  5. deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate all’anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui all’articolo 7 OSOAn100, o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.
  6. Imprese del settore dell’alimentazione animale che producono olio di pesce:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se ottenuto da:–prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato,–prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico,–sottoprodotti della pesca provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari,–melù o menade;b.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato;c.deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate dell’olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 lettera a;d.deve essere analizzato e documentato secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA l’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto.
  7. Imprese dell’industria oleochimica che immettono alimenti per animali sul mercato:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati;b.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.4 lettera c;c.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
  8. Imprese dell’industria del biodiesel che immettono alimenti per animali sul mercato:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati;b.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.5 lettera c;c.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
  9. Stabilimenti di miscelazione dei grassi: l’autorità competente deve essere informata dell’opzione scelta:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–olio di cocco greggio,–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati,–prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.6 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);c.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di grassi e oli miscelati destinati all’alimentazione animale.
  10. Produttori di alimenti composti per animali allevati per la produzione di derrate alimentari, ad eccezione degli stabilimenti menzionati al numero 6.2.6:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:–olio di cocco greggio,–grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,–olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati,–prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);c.deve essere analizzato l’1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettere a e b.
  11. Importatori che immettono sul mercato alimenti per animali:a.deve essere analizzato il 100 per cento delle partite importate di:–olio di cocco greggio,–grassi animali,–olio di pesce,–oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,–grassi e oli miscelati,–tocoferoli estratti dall’olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato,–prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e i prodotti di cui al numero 6.2.8 lettera b;b.devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).
  12. I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell’allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE101) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA.
  13. Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale dimostra che un invio omogeneo è più grande della dimensione massima della partita secondo il numero 6.2 e che è stato campionato in modo rappresentativo, i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.
  14. Prova delle analisi
  15. Ogni partita di prodotti analizzati conformemente al numero 6.2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l’analisi a un laboratorio accreditato secondo il numero 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui ai numeri 6.2.1 lettera b, 6.2.2 lettera a, 6.2.3 lettera c, 6.2.3 lettera d, 6.2.4 lettera c, 6.2.5 lettera c, 6.2.6 lettera b, 6.2.7 lettera b e 6.2.8 lettera b.
  16. La prova dell’analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite analizzate. Tale collegamento va descritto nel sistema di tracciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documentale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui le analisi siano effettuate sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dal rapporto d’analisi.
  17. Ogni consegna di prodotti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b. Se richiesto, la prova dell’analisi della partita o delle partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l’impresa riceve i risultati dell’analisi dal laboratorio autorizzato.
  18. L’impresa del settore dell’alimentazione animale in possesso di una prova documentale che una partita di un prodotto o che tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al numero 6.2 che entrano nel suo stabilimento sono stati analizzati durante la fase di produzione, di trasformazione o di distribuzione è esentata dall’obbligo di analizzare la partita.
  19. Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al numero 6.2.7 lettera a che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conformemente ai requisiti della presente ordinanza e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l’impresa del settore dell’alimentazione animale è esentata dall’obbligo di far analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.
  20. Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio il compito di eseguire un’analisi conformemente al numero 6.1, essa deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l’allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE102).
  21. Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire l’analisi di cui al numero 6.1 deve informarne l’UFAG.
7 Stoccaggio e trasporto
  1. Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.
  2. Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all’uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dalle imprese del settore dell’alimentazione animale.
  3. Gli alimenti per animali devono essere immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.
  4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.
  5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l’infestazione da parassiti.
  6. Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.
  7. Utilizzo di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto
  8. I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.
  9. I contenitori devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.
  10. Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell’allegato 10.
  11. In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OSOAn, i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OSOAn.
8 Documentazione
  1. Tutte le imprese del settore dell’alimentazione animale, comprese quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, alla produzione e alla vendita, per un’efficace tracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l’esportazione fino alla destinazione finale.
  2. Le imprese del settore dell’alimentazione animale, a eccezione di quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono tenere in un registro i documenti seguenti:
  3. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli:
  4. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione nonché a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. I rispettivi documenti devono essere conservati per consentire di risalire a ogni fase di fabbricazione di ciascuna partita di prodotto immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
  5. Documenti relativi alla tracciabilità, in particolare:a.per additivi di alimenti per animali:–natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,–nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;b.per premiscele:–nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,–data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,–nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;c.per alimenti composti per animali e materie prime:–nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori dell’additivo o della premiscela, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero della partita,–nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,–natura, quantità e composizione dell’alimento composto per animali,–natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell’acquirente (p. es. aziende agricole, altre imprese del settore dell’alimentazione animale).
9 Reclami e ritiro dei prodotti
  1. Le imprese del settore dell’alimentazione animale creano un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
  2. Esse creano, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato, devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.
Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali | Lexipedia | Lexipedia