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916.51 ODAgr

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

del 26 novembre 2003 (Stato 2 ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 18 capoverso 1 e 177 delle legge federale del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura (LAgr);

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 12

La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:

  1. carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, ad eccezione dei cinghiali, di coniglio domestico, di pollame domestico, ad eccezione delle galline ovaiole, e di selvaggina da allevamento biungulata;
  2. preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa;
  3. uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus);
  4. preparazioni a base di uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus) (preparati di uova).

Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.

Per carne s’intendono tutte le parti commestibili delle carcasse degli animali enumerati nel capoverso 1 lettera a.

Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni determinanti del Dipartimento federale dell’interno (DFI) nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.

Per le uova si applica la definizione determinante del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.

Per preparati di uova s’intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche).

Sezione 2 Dichiarazione

Art. 23 Obbligo di dichiarazione

Chiunque consegni ai consumatori prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiarare questi prodotti all’atto della consegna conformemente agli articoli 3–5.

L’obbligo di dichiarazione ai sensi del capoverso 1 si applica anche se i prodotti sono consegnati in strutture collettive come pubblici esercizi, ospedali o impianti di ristorazione collettiva.

Dall’obbligo di dichiarazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esentato chiunque possa provare che i prodotti non sono stati ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.

Sono vietate in Svizzera:

  1. la produzione di carne utilizzando le seguenti sostanze per aumentare le prestazioni degli animali:1.sostanze ormonali e non ormonali di cui all’allegato 4 lettera b dell’ordinanza del 18 agosto 20044 sui medicamenti veterinari, oppure2.sostanze non ormonali di cui all’articolo 160 capoverso 8 LAgr;
  2. la produzione di carne di coniglio domestico e la produzione di uova, se non sono adempiute le seguenti esigenze di tenuta degli animali:1.per la tenuta di conigli domestici: articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65 dell’ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali,2.per la tenuta di galline domestiche: allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

Per la prova che un prodotto non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova dell’equivalenza di divieti di metodi di produzione) si applicano le esigenze di cui all’articolo 6 o 8.

Art. 36 Dichiarazione di carne, preparati di carne e prodotti a base di carne

La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne devono essere dichiarati utilizzando, a seconda del caso, la menzione «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali» o «Può essere stato prodotto con sostanze non ormonali, come gli antibiotici, per aumentare le prestazioni degli animali». All’occorrenza, vanno utilizzate entrambe le menzioni.

La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico devono essere dichiarati utilizzando la menzione «Proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera».

Art. 47 Dichiarazione di uova e preparati di uova

Le uova e i preparati di uova devono essere dichiarati utilizzando la menzione «Provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».

Art. 58 Forma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26–28 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 9 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

In caso di prodotti preimballati, la dichiarazione deve essere apposta su ogni imballaggio o etichetta. In caso di prodotti sfusi, la dichiarazione scritta deve essere esposta dove tali prodotti sono offerti.

Nelle strutture come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, la dichiarazione deve avvenire per scritto. In caso di difficoltà temporanea e di breve durata nell’approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione.

Sezione 3 Prova dell’equivalenza di divieti di metodi di produzione

Art. 610 Prova dell’equivalenza di divieti legali di metodi di produzione

La prova che un prodotto non è ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera è fornita se:

  1. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite conformemente alle prescrizioni determinanti del DFI nell’ambito della caratterizzazione e della pubblicità delle derrate alimentari; e
  2. il prodotto proviene da un Paese in cui, secondo l’elenco dei Paesi (art. 7), vigono divieti legali equivalenti di metodi di produzione della materia prima corrispondente.

Anziché la prova di cui al capoverso 1 lettera b, la prova che un prodotto è stato ottenuto senza utilizzare le sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 per aumentare le prestazioni degli animali può essere fornita mediante un certificato veterinario riconosciuto dall’Unione europea (UE). Il certificato deve essere allegato al prodotto all’atto dell’importazione. Le esigenze relative al certificato sono rette dal rispettivo atto normativo dell’UE cui si rimanda nelle prescrizioni del DFI nell’ambito del controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali; è determinante la versione dell’atto normativo dell’UE ivi citata.

Art. 7 Elenco dei Paesi

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina in un elenco (elenco dei Paesi) i Paesi in cui vigono divieti legali di metodi di produzione che corrispondono ai divieti legali di metodi di produzione menzionati nell’articolo 2 capoverso 4 e che dispongono di un programma di vigilanza corrispondente. 11

Un Paese è ammesso nell’elenco dei Paesi su domanda. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti necessari.

Nell’elenco dei Paesi sono indicati il Paese, la categoria di animali e la base giuridica nonché il tipo di divieto di metodi di produzione.

L’UFAG 12 verifica ogni anno se il Paese adempie le condizioni per figurare nell’elenco dei Paesi. Se le condizioni non sono adempite, il Paese è stralciato dall’elenco.

Art. 7a13

Art. 8 Prova dell’equivalenza di divieti di metodi di produzione in base alle direttive di produzione

La prova dell’equivalenza del divieto di un metodo di produzione è fornita se:14

  1. 15 l’importatore dispone di una decisione secondo l’articolo 9 capoverso 3 passata in giudicato che riconosce l’equivalenza del divieto di un metodo di produzione;
  2. ogni spedizione di merci importate è accompagnata da un certificato rilasciato in originale dall’ente di certificazione; e
  3. 16 è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite conformemente alle prescrizioni determinanti del DFI nell’ambito della caratterizzazione e della pubblicità delle derrate alimentari.

Il certificato dell’ente di certificazione deve contenere in particolare il nome dell’azienda di produzione, di trasformazione e di commercializzazione e comprovare che è rispettato il divieto di metodi di produzione riconosciuto equivalente dall’UFAG.

Art. 917 Riconoscimento delle direttive di produzione

L’UFAG riconosce direttive di produzione di diritto privato come equivalenti a divieti di metodi di produzione di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 2 e lettera b se:

  1. le direttive di produzione contengono divieti di metodi di produzione equivalenti ai divieti di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 2 e lettera b;
  2. l’osservanza delle direttive di produzione è garantita a livello di fabbricazione del prodotto in base a un programma di certificazione di un ente di certificazione;
  3. un ente di certificazione controlla la separazione del flusso di merci sia nella fase di trasformazione sia nella fase di commercializzazione; e
  4. un ente di certificazione ha emesso una dichiarazione di equivalenza; il rapporto secondo l’articolo 13 capoverso 3 costituisce il fondamento della dichiarazione di equivalenza.

La domanda di riconoscimento di una direttiva di produzione è presentata all’UFAG dall’importatore utilizzando l’apposito modulo.

L’UFAG comunica all’importatore il risultato dell’esame.

La direttiva di produzione è riconosciuta per un anno, fatti salvi il riesame e la revoca, a condizione che la validità della dichiarazione di equivalenza di cui al capoverso 1 lettera d inoltrata con la domanda sia di almeno nove mesi al momento in cui è presentata la domanda. In caso contrario la durata del riconoscimento della direttiva di produzione è limitata alla validità della dichiarazione di equivalenza inoltrata.

Se l’importatore presenta una nuova domanda al più tardi quattro settimane prima della scadenza della validità della decisione, l’UFAG decide prima della scadenza della validità della decisione.

18

Art. 1019 Pubblicazione

L’UFAG pubblica periodicamente le designazioni delle direttive di produzione di diritto privato riconosciute come equivalenti a un divieto di un metodo di produzione.

Indica a quali prodotti si applicano queste direttive di produzione. Inoltre, indica in particolare l’importatore, il Paese di produzione della materia prima e l’azienda produttrice.

L’UFAG è libero di scegliere la forma di pubblicazione.

Art. 1120 Enti di certificazione

Gli enti di certificazione devono:

  1. essere accreditati per la loro attività ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199621 sull’accreditamento e sulla designazione;
  2. disporre di un’organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di vigilanza (procedura di controllo standard) nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
  3. disporre delle competenze tecniche, dell’equipaggiamento e dell’infrastruttura necessari allo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione conformemente alla presente ordinanza;
  4. disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di conoscenze tecniche sufficienti riguardanti la produzione animale e sufficientemente a conoscenza dei metodi di produzione vietati in Svizzera giusta l’articolo 2 capoverso 4;
  5. garantire che i loro collaboratori possiedano le qualifiche, la formazione e l’esperienza necessarie nell’ambito della produzione animale in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare;
  6. essere indipendenti e liberi da ogni conflitto d’interesse per quanto riguarda l’attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza;
  7. disporre di un’adeguata normativa per l’autonomia e la rotazione dei controllori; e
  8. garantire che le gravi irregolarità vengano comunicate immediatamente e in maniera esaustiva all’UFAG.

Art. 1222 Enti di certificazione esteri

Sentito il Servizio di accreditamento svizzero, l’UFAG riconosce gli enti di certificazione esteri, se questi sono in grado di provare di possedere una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che:

  1. adempiono le esigenze di cui all’articolo 11;
  2. assumono gli obblighi di cui all’articolo 13;
  3. conoscono la legislazione svizzera pertinente.

È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995 23 sugli ostacoli tecnici al commercio.

L’UFAG può rilasciare riconoscimenti di durata limitata e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all’ente di certificazione gli oneri seguenti:

  1. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell’attività di controllo esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
  2. concordare preventivamente con l’UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;
  3. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

L’UFAG può revocare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono adempiuti.

Art. 1324 Controlli

L’ente di certificazione effettua, almeno una volta all’anno, un controllo per impresa. Verifica se tutte le imprese che sottostanno all’obbligo di certificazione adempiono integralmente le prescrizioni della presente ordinanza.

Oltre al controllo condotto annualmente, l’ente di certificazione effettua controlli saltuari non annunciati in almeno il 10 per cento delle imprese.

Sui controlli di cui ai capoversi 1 e 2 va redatto un rapporto esaustivo all’attenzione dell’UFAG che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell’impresa controllata.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

Le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari applicano la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari, sempre che il compito non sia stato affidato all’UFAG.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 3 novembre 1999 25 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera è abrogata.

Art. 1626 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 maggio 2015

Per la consegna di prodotti importati prima del 1° gennaio 2016 possono essere applicate le prescrizioni in materia di dichiarazione secondo il diritto anteriore.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

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