La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:
- carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, ad eccezione dei cinghiali, di coniglio domestico, di pollame domestico, ad eccezione delle galline ovaiole, e di selvaggina da allevamento biungulata;
- preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa;
- uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus);
- preparazioni a base di uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus) (preparati di uova).
Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.
Per carne s’intendono tutte le parti commestibili delle carcasse degli animali enumerati nel capoverso 1 lettera a.
Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni determinanti del Dipartimento federale dell’interno (DFI) nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.
Per le uova si applica la definizione determinante del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.
Per preparati di uova s’intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche).