La presente ordinanza disciplina, per i mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose (mezzi di contenimento per merci pericolose) su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune:
- l’immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità;
- la rivalutazione della conformità;
- i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
- la sorveglianza sul mercato.
L’ordinanza si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera che:
- fabbricano o fanno fabbricare mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi e dichiarano di esserne i fabbricanti (fabbricanti);
- importano in Svizzera mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (importatori);
- forniscono mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (distributori);
- sono proprietari di mezzi di contenimento per merci pericolose;
- utilizzano mezzi di contenimento per merci pericolose (operatori).
L’ordinanza non si applica ai mezzi di contenimento usati per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiali radioattivi) secondo:
- la sezione 2.2.7 del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)7, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19808 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19999; o
- la sezione 2.2.7 dell’Accordo del 30 settembre 195710 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).