Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni.
Il controllo di cui al capoverso 1 comprende:
- l’esame formale inteso a stabilire se:1.la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e2.la documentazione tecnica necessaria è completa;
- ove necessario, un controllo visivo e funzionale;
- ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato.
Nell’ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a:
- chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti;
- prelevare campioni;
- ordinare verifiche;
- accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi:
- corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure
- nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti.
Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se:
- chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure
- il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza.
Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell’immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito.