Lexipedia

930.113 OSRP

Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 2 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 3 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 4 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE 5 (direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell’allegato alla presente ordinanza.

Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 6 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

  1. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
  2. soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità
di designazione

Alla valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12–14 della direttiva UE sui recipienti a pressione 8 e agli allegati I, II e IV menzionati in tali disposizioni.

L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione e l’allegato III menzionato in tale disposizione.

Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

  1. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
  2. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
  3. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34 c ) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione10:

  1. fabbricanti, articolo 6;
  2. rappresentanti autorizzati, articolo 7;
  3. importatori, articolo 8;
  4. distributori, articolo 9.

L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è retta dagli articoli 19–29 OSPro 11 .

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 20 novembre 2002 12 sui recipienti a pressione è abrogata.

Art. 8 Disposizioni transitorie

I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

Allegato

(art. 1 cpv. 3)

Concordanza terminologica

Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sui recipienti a pressione13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

  1. Espressioni tedesche

UE

Svizzera

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Gute Ingenieurpraxis

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

  1. Espressioni francesi

UE

Svizzera

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la
conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Règles de l’art

Etat des connaissances et de la
technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

  1. Espressioni italiane

UE

Svizzera

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro Paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Corretta prassi costruttiva

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo