La presente legge disciplina l’obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali per le persone di cui al capoverso 2 (prestatori di servizi).
Essa si applica alle persone che:
- hanno acquisito all’estero le qualifiche relative a una professione regolamentata in Svizzera;
- intendono fornire in Svizzera, in tale professione regolamentata, prestazioni di servizi durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile; e
- possono avvalersi della direttiva 2005/36/CE4 in applicazione dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
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