Il comitato si compone del presidente e di altri dodici membri. Il rapporto contrattuale tra loro e Svizzera Turismo è disciplinato dal Codice delle obbligazioni .
Il Consiglio federale nomina:
- sei membri del comitato;
- il presidente.
Il Consiglio federale designa il vicepresidente, che viene scelto in seno al comitato.
L’assemblea generale nomina gli altri sei membri del comitato. A questa nomina non partecipano i rappresentanti della Confederazione.
La durata del mandato è di quattro anni. È possibile essere rinominati per due volte.
In singoli casi motivati il Consiglio federale può prorogare al massimo a 16 anni la durata del mandato di uno dei membri del comitato da esso nominato. L’assemblea generale può avvalersi dello stesso diritto con i membri da essa nominati.
I membri del comitato possono essere revocati per motivi gravi dall’organo che li ha nominati.
Al momento della nomina dei membri del comitato occorre badare affinché le regioni turistiche del Paese, gli enti responsabili in materia, le regioni linguistiche e i sessi siano adeguatamente rappresentati.
I membri del comitato hanno diritto, a prescindere dal grado di occupazione, a un onorario forfettario e a indennità giornaliere per la partecipazione alle riunioni del comitato. L’importo degli onorari forfettari e delle indennità giornaliere dei membri del comitato è disciplinato nell’allegato. Il numero massimo di indennità giornaliere è di 12 l’anno. Per quanto concerne l’onorario e le altre condizioni contrattuali concordate con queste persone si applicano per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri.